Decreto del Consiglio federale che conferisce l'obbligatorietà generale al «Fondo nazionale formazione professionale odontotecnica» del 28 novembre 2006

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge federale del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale (LFPr), decreta: Art. 1 È conferita l'obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale della Fondazione Odontotecnica ALPDS conformemente al regolamento del 21 maggio 20052.

Art. 2 Mediante il Fondo per la formazione professionale vengono finanziate prestazioni che la Fondazione Odontotecnica ALPDS fornisce per la formazione professionale di base e per la formazione professionale superiore.

1

2

1 2

Si tratta concretamente di: a.

formazione e formazione continua dei docenti di odontotecnica presso le scuole professionali nonché dei docenti attivi presso la Höhere Fachschule Zahntechnik Schweiz (scuola professionale superiore di odontotecnica Svizzera);

b.

provvedimenti per l'assunzione di docenti idonei all'insegnamento dell'odontotecnica presso le scuole professionali e la Höhere Fachschule Zahntechnik Schweiz;

c.

copertura delle spese per i corsi interaziendali, sempre che non siano a carico delle persone in formazione o delle aziende di tirocinio oppure non risultino coperte da sussidi e contributi statali;

d.

copertura dei costi delle infrastrutture per la gestione della Höhere Fachschule Zahntechnik Schweiz;

e.

compensi per direzione scolastica, direttori scolastici e segretariato centrale della Höhere Fachschule Zahntechnik Schweiz;

RS 412.10 Il testo del regolamento è pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 237 del 6 dicembre 2006.

2006-2714

8901

Conferimento dell'obbligatorietà generale al «Fondo nazionale formazione professionale odontotecnica». DCF

f.

copertura delle spese dei corsi per i moduli e i percorsi modulari accreditati dal CECOM Dental nonché dei diplomi modulari e degli esami, sempre che siano organizzati dalla Höhere Fachschule Zahntechnik Schweiz e non risultino coperte dalle quote di partecipazione ai corsi o agli esami e da sovvenzioni statali;

g.

copertura delle spese per il materiale didattico dei corsi, la documentazione e gli ausili didattici per i moduli accreditati dal CECOM Dental, sempre che siano organizzati dalla Höhere Fachschule Zahntechnik Schweiz e non risultino coperte dalle quote di partecipazione ai corsi o agli esami e da sovvenzoni statali;

h.

provvedimenti per la garanzia della qualità della formazione professionale superiore, della formazione professionale continua e dei relativi progetti di perfezionamento.

Art. 3 1

L'obbligatorietà generale vale per il settore odontotecnico di tutta la Svizzera.

Essa si applica a tutte le aziende che presentano relazioni di lavoro tipiche del ramo con persone che esercitano professioni curate dalla Fondazione Odontotecnica ALPDS.

2

Art. 4 Ogni azienda che presenta relazioni di lavoro tipiche di cui all'articolo 3 capoverso 2 è tenuta a versare la sua quota al Fondo per la formazione professionale.

1

Le quote da versare al Fondo si compongono di una quota per azienda in funzione del numero di collaboratori delle professioni tipiche del ramo.

2

3

Si applicano le seguenti aliquote: a.

azienda senza collaboratori:

425.­ franchi/anno

b.

azienda con 1­2 collaboratori:

600.­ franchi/anno

c.

azienda con 3­5 collaboratori:

825.­ franchi/anno

d.

azienda con 6­19 collaboratori:

975.­ franchi/anno

e.

azienda con oltre 20 collaboratori:

1200.­ franchi/anno

Art. 5 Occorre rendere conto dell'incasso e dell'utilizzo delle quote conformemente all'articolo 60 LFPr e all'articolo 68 dell'ordinanza del 19 novembre 20033 sulla formazione professionale.

3

RS 412.101

8902

Obbligatorietà generale al «Fondo nazionale formazione professionale odontotecnica». DCF

Art. 6 1

Il presente decreto entra in vigore il 1o gennaio 2007.

2

L'obbligatorietà generale è conferita per una durata indeterminata.

Essa può essere revocata dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.

3

28 novembre 2006

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Conferimento dell'obbligatorietà generale al «Fondo nazionale formazione professionale odontotecnica». DCF

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