Decreto del Consiglio federale che conferisce l'obbligatorietà generale al «Fondo nazionale formazione professionale odontotecnica» del 28 novembre 2006
Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge federale del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale (LFPr), decreta: Art. 1 È conferita l'obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale della Fondazione Odontotecnica ALPDS conformemente al regolamento del 21 maggio 20052.
Art. 2 Mediante il Fondo per la formazione professionale vengono finanziate prestazioni che la Fondazione Odontotecnica ALPDS fornisce per la formazione professionale di base e per la formazione professionale superiore.
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Si tratta concretamente di: a.
formazione e formazione continua dei docenti di odontotecnica presso le scuole professionali nonché dei docenti attivi presso la Höhere Fachschule Zahntechnik Schweiz (scuola professionale superiore di odontotecnica Svizzera);
b.
provvedimenti per l'assunzione di docenti idonei all'insegnamento dell'odontotecnica presso le scuole professionali e la Höhere Fachschule Zahntechnik Schweiz;
c.
copertura delle spese per i corsi interaziendali, sempre che non siano a carico delle persone in formazione o delle aziende di tirocinio oppure non risultino coperte da sussidi e contributi statali;
d.
copertura dei costi delle infrastrutture per la gestione della Höhere Fachschule Zahntechnik Schweiz;
e.
compensi per direzione scolastica, direttori scolastici e segretariato centrale della Höhere Fachschule Zahntechnik Schweiz;
RS 412.10 Il testo del regolamento è pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 237 del 6 dicembre 2006.
2006-2714
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Conferimento dell'obbligatorietà generale al «Fondo nazionale formazione professionale odontotecnica». DCF
f.
copertura delle spese dei corsi per i moduli e i percorsi modulari accreditati dal CECOM Dental nonché dei diplomi modulari e degli esami, sempre che siano organizzati dalla Höhere Fachschule Zahntechnik Schweiz e non risultino coperte dalle quote di partecipazione ai corsi o agli esami e da sovvenzioni statali;
g.
copertura delle spese per il materiale didattico dei corsi, la documentazione e gli ausili didattici per i moduli accreditati dal CECOM Dental, sempre che siano organizzati dalla Höhere Fachschule Zahntechnik Schweiz e non risultino coperte dalle quote di partecipazione ai corsi o agli esami e da sovvenzoni statali;
h.
provvedimenti per la garanzia della qualità della formazione professionale superiore, della formazione professionale continua e dei relativi progetti di perfezionamento.
Art. 3 1
L'obbligatorietà generale vale per il settore odontotecnico di tutta la Svizzera.
Essa si applica a tutte le aziende che presentano relazioni di lavoro tipiche del ramo con persone che esercitano professioni curate dalla Fondazione Odontotecnica ALPDS.
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Art. 4 Ogni azienda che presenta relazioni di lavoro tipiche di cui all'articolo 3 capoverso 2 è tenuta a versare la sua quota al Fondo per la formazione professionale.
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Le quote da versare al Fondo si compongono di una quota per azienda in funzione del numero di collaboratori delle professioni tipiche del ramo.
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Si applicano le seguenti aliquote: a.
azienda senza collaboratori:
425. franchi/anno
b.
azienda con 12 collaboratori:
600. franchi/anno
c.
azienda con 35 collaboratori:
825. franchi/anno
d.
azienda con 619 collaboratori:
975. franchi/anno
e.
azienda con oltre 20 collaboratori:
1200. franchi/anno
Art. 5 Occorre rendere conto dell'incasso e dell'utilizzo delle quote conformemente all'articolo 60 LFPr e all'articolo 68 dell'ordinanza del 19 novembre 20033 sulla formazione professionale.
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RS 412.101
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Obbligatorietà generale al «Fondo nazionale formazione professionale odontotecnica». DCF
Art. 6 1
Il presente decreto entra in vigore il 1o gennaio 2007.
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L'obbligatorietà generale è conferita per una durata indeterminata.
Essa può essere revocata dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.
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28 novembre 2006
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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Conferimento dell'obbligatorietà generale al «Fondo nazionale formazione professionale odontotecnica». DCF
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