ad 04.055 Messaggio aggiuntivo concernente la versione emendata della Convenzione con l'Italia per il rinnovo della concessione del Sempione e l'esercizio del tratto da Iselle a Domodossola (Rinnovo della concessione del Sempione) del 10 marzo 2006

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio aggiuntivo vi sottoponiamo per approvazione il progetto di versione emendata della Convenzione con l'Italia per il rinnovo della concessione del Sempione e l'esercizio del tratto da Iselle e Domodossola.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

10 marzo 2006

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2006-0532

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Compendio La proposta di Convenzione con l'Italia per il rinnovo della concessione del Sempione e l'esercizio del tratto fino a Domodossola è stata approvata una prima volta l'8 settembre 2004, e il relativo messaggio (FF 2004 4509) è stato licenziato all'attenzione dell'Assemblea federale.

La proposta è stata esaminata e approvata dalla Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni (CTT) del Consiglio degli Stati nel novembre 2004. In seguito, tuttavia, il Ministero dei Trasporti italiano ha chiesto l'adozione di alcuni emendamenti al testo della Convenzione, di natura formale o terminologica. Per questa ragione la trattazione parlamentare è stata sospesa.

Gli emendamenti riguardano una formulazione sull'attuazione della Convenzione, l'aggiornamento di denominazioni amministrative, precisazioni varie di diritto procedurale come pure l'uso delle maiuscole e delle minuscole.

Tali emendamenti sono di secondaria importanza e non hanno alcun effetto materiale sul contenuto del messaggio.

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Messaggio 1

Situazione iniziale

Il nostro Consiglio, basandosi su una versione parafata della Convenzione, ha già adottato una prima volta, l'8 settembre 2004, la proposta di Convenzione con l'Italia per il rinnovo della concessione del Sempione e l'esercizio del tratto fino a Domodossola e ha licenziato il relativo messaggio (FF 2004 4509) all'attenzione dell'Assemblea federale.

Nel 2004 il progetto è stato esaminato e approvato dalla CTT del Consiglio degli Stati. In seguito, tuttavia, si è appurato che al testo della Convenzione dovevano essere apportati alcuni emendamenti di natura formale e terminologica proposti dal Ministero dei Trasporti italiano. L'iter parlamentare è stato quindi sospeso, perché si è rapidamente constatato che, dal punto di vista formale, la proposta richiedeva un nuovo decreto federale.

Le modificazioni del testo della Convenzione, di lieve entità e a carattere puramente formale, non riguardano aspetti contenutistici materiali tali da necessitare emendamenti al testo del messaggio.

Il presente messaggio aggiuntivo esplicita gli emendamenti d'importanza secondaria al testo della Convenzione.

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Versione emendata del testo della Convenzione

In ragione delle proposte di emendamenti avanzate agli inizi del 2005 dal Ministero dei Trasporti italiano, il progetto di Convenzione ha potuto essere parafato nella versione emendata il 14 dicembre 2005 dai presidenti delle delegazioni (cfr. Allegato).

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Emendamenti della Convenzione rispetto alla versione originale

Al testo della Convenzione sono stati apportati gli emendamenti qui appresso: Art. 4 par. 4: la formulazione generica «... a condizioni da concordare tra le Parti» (invece della precisazione «a condizioni che tengano conto degli investimenti effettuati nel corso della concessione» (stralciata).

La nuova formulazione consente un più ampio margine di manovra in materia di attuazione.

Art. 7 par. 3: nuovo: «Amministrazione della difesa» invece di «militare».

Cambiamento della denominazione dell'autorità nel testo italiano.

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Art. 8 par. 1: nuovo: «treni speciali noleggiati in tempo di pace ...».

Precisazione volta a differenziare le responsabilità in tempo di guerra e in tempo di pace.

Art. 11 par. 2: precisazione: «... in mancanza di accordo, sarà richiesta la designazione al Presidente della Corte internazionale di giustizia».

A livello internazionale, le modalità delle procedure di risoluzione delle controversie sono standardizzate. La versione originale del testo non era sufficientemente esplicita. La procedura proposta da parte italiana rispetta gli usi internazionali ed è formulata e utilizzata nella stessa maniera anche nei testi di altre Convenzioni firmate dalla Svizzera.

Art. 14 par. 2: complemento (nuovo): ... «gli emendamenti così concordati entreranno in vigore secondo le procedure all'uopo necessarie».

La precisazione si riferisce al fatto che le procedure in questione possono divergere da un Paese all'altro.

Si sono altresì apportate diverse modificazioni redazionali relative all'uso delle maiuscole e delle minuscole, alla punteggiatura e alla struttura dei paragrafi.

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Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

Gli emendamenti in questione non hanno ripercussioni né finanziarie né sull'effettivo del personale.

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Basi legali

Le basi legali del presente messaggio sono le medesime esplicitate nel precedente messaggio.

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