Legge federale sugli impianti di accumulazione

Disegno

(LIA) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 76 capoverso 3 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 9 giugno 20062, decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto

La presente legge disciplina la sicurezza degli impianti di accumulazione nonché la responsabilità civile per danni causati dalla fuoriuscita di masse d'acqua da un impianto di accumulazione.

Art. 2

Campo d'applicazione

La presente legge si applica agli impianti di accumulazione che adempiono uno dei seguenti requisiti:

1

2

a.

l'altezza d'invaso è di almeno 10 m sul livello di magra del corso d'acqua o sul terreno d'impostazione;

b.

l'altezza d'invaso è di almeno 5 m e la ritenuta è superiore a 50 000 m3.

L'autorità di vigilanza (art. 23) può: a.

assoggettare alla presente legge anche impianti di accumulazione di dimensioni inferiori, qualora presentino un potenziale di pericolo particolare;

b.

escludere dal campo di applicazione gli impianti di accumulazione per i quali è stato accertato che non presentano un potenziale di pericolo particolare.

Art. 3

Definizioni

Per impianti di accumulazione si intendono gli impianti per la ritenzione o l'accumulazione di acqua o fango. Sono considerati impianti di accumulazione anche i manufatti per la ritenuta di materiale detritico, ghiaccio e neve o per la ritenuta a breve termine di acqua (bacini di ritenuta).

1

2

1 2

Sono considerati grandi gli impianti di accumulazione:

RS 101 FF 2006 5563

2003-0067

5589

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a.

con un altezza d'invaso di almeno 25 metri;

b.

con un altezza d'invaso di oltre 15 metri e una ritenuta di almeno 50 000 m3;

c.

con un altezza d'invaso di oltre 10 metri e una ritenuta di almeno 100 000 m3;

d.

con una ritenuta superiore ai 500 000 m3.

Art. 4

Impianti di accumulazione situati su acque limitrofe

Il Consiglio federale può emanare disposizioni particolari o concludere convenzioni con gli Stati vicini per gli impianti di accumulazione situati su acque limitrofe.

1

Esso può derogare alle disposizioni previste da leggi federali o da convenzioni internazionali relative al diritto applicabile e al foro competente.

2

Art. 5

Esame e controllo della sicurezza tecnica

L'esame e il controllo della sicurezza tecnica degli impianti di accumulazione sono retti dalla legge federale del ...3 sul controllo della sicurezza tecnica (LCSic). Si applicano: 1

a.

per i grandi impianti di accumulazione, la procedura d'esame della sicurezza mediante controllo ufficiale;

b.

per gli altri impianti di accumulazione, la procedura d'esame e di controllo della sicurezza in base a un certificato di sicurezza.

L'organo preposto alla sicurezza è integrato dal punto di vista organizzativo nell'autorità di vigilanza (art. 23).

2

Capitolo 2: Sicurezza degli impianti di accumulazione Sezione 1: Pianificazione, costruzione ed esercizio degli impianti Art. 6

Principi

Gli impianti di accumulazione devono essere calcolati, costruiti e esercitati conformemente allo stato della scienza e della tecnica, in modo tale che la loro sicurezza sia garantita per tutti i casi di carico e d'esercizio prevedibili.

1

L'invaso degli impianti di accumulazione deve poter essere svuotato per effettuare lavori di controllo e di manutenzione e il loro livello di ritenuta abbassato in caso di pericolo . A tale scopo, gli impianti devono essere muniti almeno di uno scaricatore o di una paratoia di fondo di dimensioni adeguate. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per particolari categorie di impianti di accumulazione.

2

Le piene devono poter essere evacuate in modo sicuro anche quando il bacino è pieno.

3

3

RS ...; RU ... (FF 2006 5527)

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Art. 7

Pianificazione e costruzione

Le disposizioni della presente legge e le relative disposizioni esecutive devono essere rispettate qualora la pianificazione e la costruzione di nuovi impianti di accumulazione o la modifica di impianti esistenti debbano essere autorizzate secondo un'altra legge.

1

L'autorità d'approvazione integra nell'autorizzazione le condizioni relative alla sicurezza tecnica fissate dall'organismo indipendente o dall'organo preposto alla sicurezza.

2

Se non viene effettuata alcuna procedura secondo un'altra legge, l'autorità di vigilanza rilascia un'approvazione dei piani sotto il profilo della sicurezza tecnica.

3

Se necessario per prevenire atti di sabotaggio, l'autorità di approvazione ordina provvedimenti edilizi particolari.

4

Art. 8

Messa in esercizio

Gli impianti di accumulazione possono essere messi in esercizio unicamente se la risposta dell'impianto alla prima messa in carico o alla rimessa in carico lo consente.

Art. 9 1

Esercizio

Durante l'esercizio, il gestore deve provvedere affinché: a.

sia garantita la protezione della popolazione e dell'ambiente;

b.

i dispositivi di svuotamento e gli sfioratori siano operativi.

Il gestore esegue i controlli, le misurazioni e gli esami necessari ai fini della valutazione dello stato e del comportamento di un impianto di accumulazione e ne fa valutare tempestivamente i risultati. Il gestore di un grande impianto di accumulazione inoltra i relativi rapporti direttamente all'organo preposto alla sicurezza.

2

3

Il gestore è tenuto a: a.

mantenere l'impianto in buono stato, riparare immediatamente i danni e eliminare le lacune in materia di sicurezza;

b.

adeguare o trasformare l'impianto qualora l'organo preposto alla sicurezza lo esiga o lo ordini, onde eliminare lacune in materia di sicurezza;

c.

permettere la posa e l'utilizzazione di sistemi nazionali di sorveglianza e di misurazione e, a tal fine, permettere l'accesso agli organi di controllo.

L'impianto di accumulazione deve essere sorvegliato e mantenuto fintanto che è in grado di ritenere, accumulare o trattenere acqua, fango e altri materiali. In mancanza di un gestore, il proprietario del fondo è responsabile dell'osservanza di tali obblighi.

4

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Art. 10

Influsso sulla sicurezza da parte di altre costruzioni e impianti

Prima di decidere in merito all'edificazione o alla modifica di una costruzione o di un impianto che potrebbe avere ripercussioni negative sulla sicurezza di un impianto di accumulazione esistente, l'autorità competente sente l'organo preposto alla sicurezza.

Sezione 2: Piano d'emergenza Art. 11

Provvedimenti d'emergenza

Il gestore adotta provvedimenti qualora non sia più garantito l'esercizio sicuro dell'impianto di accumulazione a causa di un comportamento anomalo, eventi naturali o atti di sabotaggio.

1

In caso d'emergenza, il gestore deve adottare tutte le misure atte ad evitare la messa in pericolo di persone, di beni e dell'ambiente.

2

Art. 12

Sistema d'allarme acqua

Il gestore di un impianto di accumulazione esercita e mantiene un sistema d'allarme acqua nella zona contigua.

1

La zona contigua abbraccia il territorio che, nel caso di improvvisa rottura totale dell'impianto, viene sommerso nel giro di due ore.

2

Art. 13

Protezione della popolazione in caso d'emergenza

La Confederazione, i Cantoni e i Comuni provvedono, mediante i mezzi e le strutture della protezione della popolazione, alla diffusione di istruzioni sul comportamento da adottare e all'eventuale evacuazione della popolazione.

1

L'organismo designato dal Consiglio federale può adottare provvedimenti speciali in caso di minaccia militare.

2

Capitolo 3: Responsabilità civile Art. 14

Esclusione dal campo di applicazione

Le disposizioni del presente capitolo non si applicano agli impianti di accumulazione che servono esclusivamente alla protezione contro i pericoli naturali.

Art. 15

Responsabilità del gestore

Il gestore di un impianto di accumulazione risponde dei danni a persone e beni causati dall'attuazione dei rischi connessi alla fuoriuscita di masse d'acqua dall'impianto.

1

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2 Il gestore risponde anche delle spese derivanti dalle misure ordinate dalle autorità allo scopo di prevenire o ridurre un pericolo imminente; fa eccezione il mancato guadagno.

Chi possiede, costruisce oppure esercita un impianto di accumulazione è considerato gestore responsabile. Se il gestore e il proprietario di un impianto non sono la stessa persona, la responsabilità è solidale.

3

La Confederazione, i Cantoni, i Comuni e altre corporazioni o istituti di diritto pubblico sono responsabili secondo la presente legge, nella misura in cui esercitano impianti di accumulazione.

4

Art. 16

Esclusione dalla responsabilità

È liberato dalla responsabilità chi prova che il danno è stato causato da forza maggiore o da una colpa grave della persona lesa.

Art. 17

Applicazione del Codice delle obbligazioni

Fatte salve eventuali disposizioni speciali della presente legge, la responsabilità è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni4 relative agli atti illeciti.

Art. 18

Provvedimenti per assicurare le prove in caso di sinistri di una certa gravità

Quando accade un sinistro di una certa gravità, il Consiglio federale ordina un'indagine.

1

Per diffida pubblica esso ingiunge a tutte le persone che hanno subito un danno di notificarlo entro tre mesi, indicandone la data e il luogo. La diffida deve menzionare che l'inosservanza del termine di notificazione, pur non comportando la perdita di eventuali diritti al risarcimento, può successivamente rendere difficoltosa la prova di un nesso causale fra la fuoriuscita di masse d'acqua dall'impianto di accumulazione e il danno.

2

Art. 19

Copertura della responsabilità civile

I Cantoni possono prevedere l'obbligo di garantire la responsabilità conformemente alla presente legge per mezzo di contratti assicurativi o in modo equivalente.

Art. 20

Grandi sinistri

In caso di grande sinistro l'Assemblea federale può stabilire, mediante ordinanza, un ordinamento sulle indennità.

1

4

RS 220

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2

Il sinistro è considerato grande se è prevedibile che: a.

i mezzi disponibili della persona civilmente responsabile e di quella obbligata al risarcimento non bastano a soddisfare tutte le pretese, oppure

b.

se il gran numero di persone lese non consente di applicare la procedura ordinaria.

L'Assemblea federale fissa nell'ordinamento sulle indennità i principi di una ripartizione equa di tutti i mezzi disponibili per soddisfare le persone lese.

3

4

5

Nell'ordinamento sulle indennità l'Assemblea federale può: a.

derogare alle disposizioni della presente legge o ad altre disposizioni relative al risarcimento dei danni;

b.

prevedere che la Confederazione versi contributi supplementari per i danni non coperti e subordinarne il versamento all'erogazione di prestazioni da parte del Cantone in cui è situato l'impianto di accumulazione;

c.

disciplinare la procedura d'esecuzione dell'ordinamento e istituire un'istanza indipendente le cui decisioni possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale federale.

Il Consiglio federale prende i necessari provvedimenti cautelari.

Art. 21

Mutamento dell'obbligo di prestazione e premi di ripartizione in caso di grandi sinistri

Se un grande sinistro ha causato uno stato di necessità, il Consiglio federale può emanare, nell'ambito delle assicurazioni private, delle assicurazioni sociali e delle assicurazioni pubbliche prescrizioni su:

1

2

a.

il mutamento dell'obbligo di prestazione degli assicuratori;

b.

la riscossione di premi di ripartizione dovuti dagli stipulanti;

c.

la deduzione dei premi di ripartizione dalle prestazioni dell'assicurazione.

Questa facoltà non concerne l'assicurazione di responsabilità civile.

Art. 22

Spese per provvedimenti delle autorità

Le spese per provvedimenti delle autorità competente intesi a evitare o ridurre un pericolo imminente possono essere accollate al gestore e al proprietario dell'impianto.

5594

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Capitolo 4: Vigilanza e protezione giuridica Art. 23

Vigilanza

Gli impianti che sottostanno alla presente legge in virtù dell'articolo 2 sono posti sotto la vigilanza della Confederazione.

1

2

Il Consiglio federale designa l'autorità di vigilanza.

Art. 24

Tassa di vigilanza

L'autorità di vigilanza riscuote una tassa annuale per coprire i costi della sua attività di vigilanza non finanziati da altre entrate.

1

2

Sono sottoposti alla tassa: a.

gli organismi indipendenti ai sensi dell'articolo 15 LCSic5;

b.

i gestori dei grandi impianti di accumulazione.

L'importo della tassa è calcolato in base ai costi medi registrati negli ultimi cinque anni per le attività di vigilanza di cui al capoverso 1.

3

4

La tassa è pagata: a.

dagli organismi indipendenti, in funzione del loro fatturato annuo;

b.

dai gestori dei grandi impianti di accumulazione, in funzione della capacità dell'impianto.

Il Consiglio federale disciplina i dettagli e stabilisce segnatamente i costi di vigilanza computabili e gli impianti il cui esercizio non è sottoposto a tasse.

5

Art. 25

Rimedi giuridici

Le decisioni prese in virtù della presente legge possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.

1

L'autorità di vigilanza è legittimata ad avvalersi dei rimedi giuridici previsti dal diritto federale e cantonale contro le decisioni delle autorità cantonali prese in applicazione della presente legge e delle sue disposizioni d'applicazione.

2

Le autorità cantonali notificano immediatamente e gratuitamente all'autorità di vigilanza le decisioni impugnabili.

3

5

RS ...; RU ... (FF 2006 5527

5595

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Capitolo 5: Disposizioni penali e trattamento dei dati Art. 26 1

2

Violazione delle prescrizioni di sicurezza

È punito con una pena detentiva fino a 3 anni chiunque: a.

costruisce intenzionalmente un impianto di accumulazione difettoso, disattendendo in particolare le misure di sicurezza prescritte;

b.

continua a esercitare un impianto di accumulazione, pur sapendo che presenta gravi lacune di sicurezza.

Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

Chi agisce per negligenza è punito con una pena detentiva fino a 3 anni o con una pena pecuniaria.

3

Art. 27

Perseguimento penale

1

Il perseguimento penale compete alla Confederazione.

2

Si applica la legge federale del 22 marzo 19746 sul diritto penale amministrativo.

Il Consiglio federale designa l'autorità amministrativa incaricata del perseguimento e del giudizio.

3

Art. 28

Trattamento dei dati personali

Gli organi incaricati dell'esecuzione della presente legge trattano i dati personali necessari alla sua applicazione, compresi quelli concernenti i perseguimenti e le sanzioni penali.

1

Essi possono conservare questi dati su supporto elettronico. Se necessario ai fini di un'esecuzione uniforme della presente legge, possono scambiarseli a vicenda

2

Capitolo 6: Disposizioni finali Art. 29

Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Art. 30

Diritto previgente: abrogazione

La legge federale del 22 giugno 18777 sulla polizia delle acque è abrogata.

6 7

RS 313.0 CS 4 947; RU 1953 1004, 1973 1462, 1993 234

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Art. 31

Referendum e entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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