Decreto federale
Disegno
sul finanziamento della partecipazione della Svizzera ai programmi dell'UE di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione negli anni 20072013 del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 6 capoverso 1 della legge federale del 7 ottobre 19832 sulla ricerca; visto il messaggio del Consiglio federale del 13 settembre 20063, decreta: Art. 1 Per finanziare la partecipazione della Svizzera al settimo programma quadro della Comunità europea per attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione e al settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare nel periodo dal 2007 al 2013 è stanziato un credito globale di 2 545,4 milioni di franchi.
1
2
Il credito è ripartito come segue: mio. di fr..
a.
Partecipazione ai programmi quadro dell'UE
b.
Misure collaterali nazionali
51,0
c.
Progetto internazionale ITER/Broader Approach
30,0
d.
Riserva per contributi più elevati (ai sensi della lettera a) a causa di fluttuazioni del corso di cambio e del rapporto del PIL
Totale
2 364,4
100,0 2 545,4
Il Consiglio federale può effettuare trasferimenti dai crediti d'impegno per le misure collaterali nazionali e per i contributi al progetto internazionale ITER/Broader Approach al credito d'impegno per la partecipazione al programma quadro dell'UE.
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Se negli anni 20072011 è utilizzata la riserva per contributi più elevati a causa di fluttuazioni del corso di cambio e del rapporto del PIL, i contributi corrispondenti devono essere compensati nel budget e nel piano finanziario all'interno del settore formazione, ricerca e innovazione (FRI). Il Consiglio federale presenta nel messag-
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RS 101 RS 420.1 FF 2006 7445
2006-1628
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Finanziamento della partecipazione della Svizzera ai programmi dell'UE di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione negli anni 20072013. DF
gio FRI 20122015 una proposta sulla procedura da adottare per gli anni 2012 e 2013.
5 Con il credito d'impegno per le misure collaterali nazionali può essere finanziato un posto a tempo determinato.
Art. 2 Se le misure finanziarie dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea per la partecipazione della Svizzera ai settimi programmi quadro entrano in vigore dopo il 1° gennaio 2007, i crediti d'impegno possono essere utilizzati per la partecipazione a singoli progetti.
Art. 3 I singoli impegni possono essere contratti dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2014.
Art. 4 Il presente decreto non sottostà al referendum.
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