Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

Termine per la raccolta delle firme: 27 dicembre 2007

Iniziativa popolare federale «per il divieto di esportare materiale bellico» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «per il divieto di esportare materiale bellico», presentata il 7 giugno 2006; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide:

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1.

La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «per il divieto di esportare materiale bellico», presentata il 7 giugno 2006, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro incondizionata, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, nonché il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata incondizionatamente dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Birchler Felix, Merkurstrasse 36, 8640 Rapperswil 2. Buchmann David, Morgartenstrasse 9, 3014 Berna 3. Bühlmann Cécile, Guggistrasse 17, 6005 Lucerna

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2006-1760

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Iniziativa popolare federale

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Cassee Andreas, Neugasse 50, 8005 Zurigo Cassee Tom, Haldenstrasse 169, 8055 Zurigo Daguet André, Rathausgasse 62, 3011 Berna Garbani Valérie, 97, Rue des Poudrières, 2000 Neuchâtel Genner Ruth, Haumesserstrasse 16, 8038 Zurigo Gysin Remo, Petersgraben 49, 4051 Basilea Huguenin Marianne, 26, Avenue du Censuy, 1020 Renens John-Calame Francine, 23, Bas-du-Cerneux, 2414 Le Cerneux-Péquignot Keller Florian, Kamorstrasse 8, 8200 Sciaffusa Kyriacou Andreas, Spitalgasse 8, 8001 Zurigo Lang Josef, Dorfstrasse 13, 6300 Zugo Meyer Marguerite, Im Geerig 15, 5507 Mellingen Moosmann Reto, Lorystrasse 6, 3008 Berna Müller Barbara, Ankerstrasse 16, 8004 Zurigo Peytremann Eric, 54, Rue Ernest-Bloch, 1207 Ginevra Recher Anja, Röntgenstrasse 75, 8005 Zurigo Rossi Clio, Via San Giovanni 2, 6500 Bellinzona Ruch Rahel, Nordring 14, 3013 Berna Sancar-Flückiger Annemarie, Wiesenstrasse 68, 3014 Berna Schnebli Tobias, 17, Rue de Bâle, 1201 Ginevra Vanek Pierre, 3, Cité-Vieusseux, 1203 Ginevra Vermot-Mangold Ruth-Gaby, Brückfeldstrasse 21, 3012 Berna Weibel Andreas, Schützenstrasse 8, 8355 Aadorf Zurkinden Hubert, 20, Rue de la Carrière, 1700 Friborgo

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «per il divieto di esportare materiale bellico» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Bündnis gegen Kriegsmaterial-Exporte, Casella postale, 8031 Zurigo, e pubblicata nel Foglio federale del 27 giugno 2006.

13 giugno 2006

Cancelleria federale svizzera: La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Iniziativa popolare federale

Iniziativa popolare federale «per il divieto di esportare materiale bellico» I La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue: Art. 107 cpv. 3 (nuovo) (La Confederazione) Sostiene e promuove gli sforzi internazionali nel settore del disarmo e del controllo degli armamenti.

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Art. 107a (nuovo) 1

Esportazione di materiale bellico e di beni militari speciali

Sono vietati l'esportazione e il transito dei beni seguenti: a.

materiale bellico, comprese le armi leggere e di piccolo calibro e le relative munizioni;

b.

beni militari speciali;

c.

beni immateriali, comprese le tecnologie, di importanza fondamentale per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzazione di beni di cui alle lettere a e b, salvo che siano accessibili al pubblico o servano alla ricerca scientifica fondamentale.

Sono esclusi dal divieto di esportazione e di transito gli apparecchi per lo sminamento umanitario nonché le armi da sport e le armi da caccia incontestabilmente riconoscibili come tali e che in quella versione non siano anche armi da combattimento, e le relative munizioni.

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È esclusa dal divieto l'esportazione di beni di cui al capoverso 1 da parte di autorità federali, cantonali o comunali sempre che i beni restino di loro proprietà e siano utilizzati da chi presta servizio per loro conto, e vengano successivamente reimportati.

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4 La mediazione e il commercio di beni di cui ai capoversi 1 e 2 sono vietati se il destinatario ha sede o domicilio all'estero.

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Iniziativa popolare federale

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 197 n. 8 (nuovo) 8. Disposizione transitoria dell'art. 107a (Esportazione di materiale bellico e di beni militari speciali) La Confederazione sostiene, durante dieci anni dopo l'accettazione dell'iniziativa popolare federale «per il divieto di esportare materiale bellico» da parte del Popolo e dei Cantoni, le regioni e gli impiegati colpiti dalle conseguenze dei divieti di cui all'articolo 107a.

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Dopo l'accettazione degli articoli 107 capoverso 3 e 107a da parte del Popolo e dei Cantoni non sono più rilasciate nuove autorizzazioni per le attività di cui all'articolo 107a.

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