Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

Decisione dell'UFSP sull'affiliazione all'ente responsabile ai sensi dell'articolo 8 dell'ordinanza del DFI del 28 giugno 2005 concernente l'autorizzazione speciale per la disinfezione dell'acqua nelle piscine collettive del 26 settembre 2006

L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), visti gli articoli 8 e 10 lettera a dell'ordinanza del DFI del 28 giugno 20051 concernente l'autorizzazione speciale per la disinfezione dell'acqua nelle piscine collettive, ordina: 1. Ente responsabile L'Associazione «Interessengemeinschaft für Fachkurse zum Umgang mit Chemikalien» (IFC) («Comunità di interessi per corsi speciali per il trattamento di prodotti chimici») soddisfa i requisiti posti per l'ammissione in seno all'ente responsabile.

2. Rimedi giuridici La presente pubblicazione non comporta nessuna estensione del diritto giuridico di ricorrere, il quale è retto dall'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa2. Le persone legittimate a ricorrere in virtù di tale articolo possono impugnare la presente decisione entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Foglio federale, interponendo ricorso alla Commissione di ricorso in materia di prodotti chimici, Effingerstrasse 39, 3003 Berna, conformemente all'articolo 48 della legge sui prodotti chimici3. L'atto di ricorso va inoltrato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; se in possesso del ricorrente, devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova.

26 settembre 2006

Ufficio federale della sanità pubblica: Il direttore, Thomas Zeltner

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RS 814.812.31 RS 172.021 RS 813.1

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