Convenzione di diritto pubblico concernente la collaborazione fra Confederazione e cantoni per l'esercizio del Portale svizzero www.ch.ch dal 2007­2010 del 7 settembre 2006

Il Consiglio federale svizzero, e i Governi dei Cantoni di Zurigo, Berna, Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Zugo, Friburgo, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Sciaffusa, Appenzello Esterno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Ticino, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Ginevra e Giura hanno convenuto quanto segue: Preambolo La presente convenzione di diritto pubblico è parte della strategia di Governo elettronico in Svizzera.

La Confederazione e i Cantoni attribuiscono un'importanza chiave alla collaborazione sovracantonale in materia di Governo elettronico e intendono pertanto promuovere il sito Internet www.ch.ch per intensificare l'interazione con l'amministrazione, l'economia e i cittadini.

Per ampliare i servizi offerti dal Governo elettronico, la Confederazione e i Cantoni si ripromettono di fare riferimento al piano direttore che l'Organo strategia informatica della Confederazione (OSIC) ha elaborato insieme ai Cantoni e alla Cancelleria federale sulla base della strategia di Governo elettronico in Svizzera. Sono inoltre disposti a tenere conto delle raccomandazioni e dei principi relativi alla standardizzazione o all'armonizzazione in questo settore e a collaborare attivamente con gli enti coinvolti.

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Scopo

La presente Convenzione di diritto pubblico disciplina la collaborazione tra Confederazione e Cantoni per l'esercizio del Portale svizzero www.ch.ch dal 2007 al 2010.

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Art. 2

Oggetto

www.ch.ch, portale di accesso nazionale della Svizzera, rappresenta per cittadini, imprese e autorità una prima piattaforma informativa su temi scelti e consente di accedere ai servizi degli uffici federali, cantonali e comunali. Il sito integra l'offerta già disponibile organizzando le informazioni in ordine di importanza, presentandone una visione d'insieme e facilitando la comunicazione con le autorità.

1

Per garantire qualità, diversificazione e ampliamento di contenuti e funzionalità del portale, la Confederazione e i Cantoni possono elaborare progetti pilota e concludere convenzioni speciali. I progetti pilota sono realizzati in stretta collaborazione con tutti gli organi competenti e nell'ambito della strategia di Governo elettronico in Svizzera. La Cancelleria federale controlla e pondera i progetti e presenta al Comitato direttivo un rapporto finale, che Confederazione e Cantoni interessati possono consultare gratuitamente. Le soluzioni realizzate sono a disposizione gratuita ­ laddove le leggi lo consentano ­ delle parti che hanno sottoscritto questa convenzione. I Cantoni sono responsabili degli eventuali adeguamenti (interfacce).

2

Art. 3

Protezione dei dati e sicurezza informatica

Chiunque collabori al progetto del Governo elettronico: a.

osserva le prescrizioni della legge federale del 19 giugno 19921 sulla protezione dei dati per l'elaborazione dei dati registrati durante l'utilizzazione del portale Internet www.ch.ch. Per le pagine Internet dei Cantoni e dei Comuni sono determinanti le disposizioni cantonali vigenti in materia;

b.

adotta le misure necessarie alla protezione dell'integrità e funzionalità dei sistemi informatici nonché della confidenzialità, integrità, disponibilità e affidabilità dei dati memorizzati2, elaborati e trasmessi mediante tali sistemi.

Sezione 2: Organizzazione Art. 4

Enti responsabili

Gli enti responsabili del portale Internet www.ch.ch sono la Confederazione, i Cantoni contraenti e i Comuni rappresentati.

1

2

La Confederazione è competente per l'esercizio del portale.

Nell'ambito del collegamento comune, i Cantoni contribuiscono con la loro offerta di informazioni e di servizi elettronici al portale Internet www.ch.ch e si adoperano affinché vi partecipino anche i loro Comuni. I Cantoni devono comunicare e coordinare le attività con i rispettivi Comuni.

3

Ogni Cantone designa un servizio di contatto. Nell'ambito di loro competenza e per quanto possibile, tali servizi sono responsabili per:

4

1 2

RS 235.1 OLOGA; RS 172.010.1

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a.

la mediazione di competenti interlocutori cantonali e comunali chiamati a rispondere a domande tecniche e contenutistiche come pure a domande concernenti le procedure amministrative;

b.

la garanzia dell'immissione e dell'aggiornamento di informazioni nelle loro pagine Internet secondo standard comuni, per rendere possibile e facilitare a ch.ch l'acquisizione e lo scambio di dati;

c.

l'attiva partecipazione alle misure di divulgazione volte a incrementare l'utenza del portale;

d.

la garanzia dello scambio di informazioni all'interno del Cantone e, all'occorrenza, con i Comuni.

Art. 5

Gestione del portale Internet www.ch.ch

La Sezione governo elettronico (Web CaF) gestisce il portale Internet www.ch.ch su incarico della Confederazione e dei Cantoni. Essa è inoltre il servizio di contatto per i Cantoni nelle pagine Internet della Confederazione.

1

La Cancelleria federale fornisce i servizi amministrativi necessari all'esercizio del portale.

2

3

Ogni anno viene stabilito un budget destinato alle spese di esercizio.

Art. 6

Compiti della sezione Web CaF

1

La sezione Web CaF svolge i compiti previsti nel mandato di prestazioni.

2

In particolare è responsabile per: a.

il contenuto del portale Internet www.ch.ch (gestione, redazione e aggiornamento dei contenuti, traduzioni, questioni giuridiche, approfondimento e ampliamento delle informazioni);

b.

la definizione di un budget annuale e la tenuta dei conti;

c.

la divulgazione del portale Internet www.ch.ch;

d.

la garanzia della qualità dei dati;

e.

l'istituzione e il mantenimento della rete di relazioni con i Cantoni e i servizi federali interessati;

f.

la costante informazione dei Cantoni e dei servizi federali interessati;

g.

l'analisi delle esigenze dell'utenza e delle cerchie che non fanno ancora capo a www.ch.ch;

h.

il resoconto periodico al Comitato direttivo sullo stato dei lavori.

La sezione Web CaF redige un rapporto di gestione annuale e lo presenta al Comitato direttivo. Tale rapporto informa sull'attuazione del mandato di prestazioni e sulla tenuta dei conti.

3

4

La sezione Web CaF funge da segretariato del Comitato direttivo.

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Sezione 3: Comitato direttivo Art. 7 1

Il Comitato direttivo svolge i seguenti compiti: a.

gestisce l'implementazione della strategia comune del portale Internet www.ch.ch;

b.

adotta il mandato di prestazioni per la sezione Web CaF sulla gestione del portale Internet www.ch.ch;

c.

adotta il budget d'esercizio (art. 6 cpv. 2 lett. b);

d.

approva il rapporto di gestione annuale della sezione Web CaF (art. 6 cpv. 3) indirizzato al Consiglio federale e agli organi cantonali competenti;

e.

prende atto del rapporto dell'ufficio di revisione (art 10 cpv. 2);

f.

formula raccomandazioni all'attenzione della cancelliera della Confederazione per l'elezione del direttore della sezione Web CaF.

Art. 8 1

Compiti

Composizione

Il Comitato direttivo è composto da: a.

cinque rappresentanti della Confederazione;

b.

cinque rappresentanti dei Cantoni;

c.

un rappresentante dei Comuni;

d.

un rappresentante delle città.

e.

un rappresentante della Conferenza svizzera sull'informatica (CSI).

I rappresentanti della Confederazione sono designati dalla Cancelleria federale.

Essa provvede affinché siano rappresentati il Dipartimento federale delle finanze e altri tre Dipartimenti.

2

I rappresentanti dei Cantoni sono designati dalla presidenza della Conferenza svizzera dei cancellieri di Stato. Essa provvede affinché le lingue nazionali e la popolazione siano rappresentate adeguatamente.

3

L'Unione delle città svizzere designa il rappresentante delle città e l'Associazione dei Comuni svizzeri designa il rappresentante dei Comuni.

4

5

Il rappresentante della CSI è designato dal comitato direttivo della stessa.

Art. 9 1

Costituzione e modalità di lavoro

Il Comitato direttivo si costituisce da sé.

Esso si riunisce ogni volta che se ne presenta la necessità, ma almeno due volte all'anno oppure su richiesta di tre membri. La segreteria si occupa della convocazione e dell'organizzazione delle sedute.

2

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3 Le decisioni del Comitato direttivo sono prese alla maggioranza semplice dei membri presenti; ogni membro dispone di un voto. In caso di parità, decide il voto del presidente.

Sezione 4: Finanziamento Art. 10 La Confederazione e i Cantoni assumono ciascuno la metà delle spese annuali sostenute per l'esercizio del portale Internet www.ch.ch e per altri incarichi (art. 5 e 6). Le spese d'esercizio annue (inclusi costi di comunicazione) durante il periodo in cui la Convenzione è in vigore non possono eccedere la somma di 1,2 milioni di franchi. La quota che incombe ai Cantoni è suddivisa tra questi proporzionalmente al numero degli abitanti. Il contributo che i singoli Cantoni firmatari sono chiamati a versare non può eccedere l'importo indicato nell'allegato.

1

Le spese di esercizio sono calcolate e fatturate annualmente. Il Controllo federale delle finanze verifica il conto annuale presentato dalla Sezione Web CaF al Comitato direttivo.

2

Sezione 5:

Arbitrato

Art. 11

Competenza

Le parti contraenti sottopongono le controversie derivanti dalla presente Convenzione alla commissione arbitrale.

Art. 12

Composizione della commissione arbitrale

La commissione arbitrale è composta da tre persone. Ogni parte nomina una persona; le persone nominate scelgono la terza.

Art. 13

Sede

La sede della commissione arbitrale è a Berna.

Art. 14

Indennità

L'indennità dei membri della commissione arbitrale è stabilita conformemente all'ordinanza sulle commissioni del 3 giugno 19963.

3

RS 172.31

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Art. 15 1

Procedura

Le parti contraenti inviano le loro richieste per scritto.

La procedura dinanzi alla commissione arbitrale è retta dalle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa. La commissione arbitrale sottopone alle parti una proposta conciliativa che, se accettata, può concludere in via amichevole la procedura. Se una parte respinge tale proposta, la commissione arbitrale decide secondo il diritto e l'equità ai sensi dell'articolo 4 del Codice civile svizzero5.

2

Sezione 6: Entrata in vigore Art. 16 La presente Convenzione è conclusa dalla Confederazione con ogni Cantone. Essa entra in vigore non appena è stata firmata da diciotto Cantoni ed è stata pubblicata sul Foglio federale. Per i Cantoni che vi aderiscono successivamente, la Convenzione entra in vigore con la pubblicazione della loro adesione sul Foglio federale.

7 settembre 2006

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

4 5

RS 172.021 RS 210

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Allegato (art. 10)

Elenco dei massimi contributi annuali dei Cantoni Cantone

Popolazione residente media 2002

% della popolazione totale

Importo CHF

Zurigo Berna Lucerna Uri Svitto Obvaldo Nidvaldo Glarona Zugo Friburgo Soletta Basilea-Città Basilea-Campagna Sciaffusa Appenzello Esterno Appenzello Interno San Gallo Grigioni Argovia Turgovia Ticino Vaud Vallese Neuchâtel Ginevra Giura

1 273 000 957 600 356 100 35 000 137 500 33 100 39 900 38 000 106 800 254 000 248 100 186 100 266 200 73 700 52 800 15 100 459 900 188 000 569 300 234 100 322 600 653 800 291 500 169 000 430 800 69 200

17,06 12,83 4,77 0,47 1,84 0,44 0,53 0,51 1,43 3,40 3,33 2,49 3,57 0,99 0,71 0,20 6,16 2,52 7,63 3,14 4,32 8,76 3,91 2,27 5,77 0,93

102 370 77 006 28 636 2 815 11 057 2 662 3 209 3 056 8 588 20 426 19 951 14 965 21 407 5 927 4 246 1 214 36 983 15 118 45 781 18 825 25 942 52 576 23 441 13 590 34 643 5 565

Svizzera

7 461 200

100

600 000

Berna, 3 aprile 2006 Fonte: Ufficio federale di statistica, statistica dello stato annuale della popolazione (ESPOP), bilancio della popolazione residente; popolazione residente media; svizzeri e stranieri (risultati provvisori 2005 del 02.02.2006).

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