Decreto federale concernente gli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 4 della legge federale del 4 ottobre 20022 concernente gli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia; visto il messaggio del Consiglio federale del 10 marzo 20063, decreta: Art. 1 È stanziato un credito d'impegno di 60 milioni di franchi al massimo per finanziare, per un periodo di 4 anni (dal 1° febbraio 2007 al 31 gennaio 2011), gli aiuti previsti nell'articolo 1 della legge federale del 4 ottobre 2002 concernente gli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia.

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I crediti di pagamento annuali sono iscritti nel budget.

Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum.

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RS 101 RS 861 FF 2006 3113

2005-3323

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Aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia. DF

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