02.415 Iniziativa parlamentare Modifica dell'articolo 186 della legge federale sul diritto internazionale privato Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 17 febbraio 2006

Onorevoli presidente e consiglieri, con il presente rapporto vi sottoponiamo il progetto di modifica della legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato, che trasmettiamo nel contempo per parere al Consiglio federale.

La Commissione vi propone di approvare il progetto di legge allegato.

17 febbraio 2006

In nome della Commissione: Il presidente, Daniel Vischer

2006-0698

4295

Compendio Una sentenza del Tribunale federale del maggio 2001 (sentenza Fomento, DTF 127 III 279) ha provocato una certa incertezza nel diritto svizzero in materia di arbitrato internazionale. In questa sentenza il Tribunale federale afferma che la parte che ha accettato validamente di sottoporre una controversia ad arbitrato in Svizzera potrebbe paralizzare la procedura arbitrale qualora anticipasse la controparte proponendo, prima dell'arbitrato, un'azione giudiziaria all'estero.

Una situazione del genere nuoce all'efficacia dell'arbitrato internazionale in Svizzera e potrebbe scoraggiare gli attori del commercio internazionale dal ricorrere all'arbitrato nel nostro Paese.

A seguito dell'adozione da parte del Consiglio nazionale di un'iniziativa parlamentare presentata dal consigliere nazionale Claude Frey, con la quale si chiede una revisione della legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) in modo da eliminare questa incertezza, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale propone di completare la LDIP in modo che il tribunale arbitrale decida sulla sua competenza indipendentemente dal fatto che un'azione riguardante lo stesso oggetto sia pendente tra le stesse parti dinanzi a un altro tribunale. Il presente progetto mette a disposizione dei tribunali arbitrali una regola di condotta positiva e chiara.

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Rapporto 1

Genesi del progetto

1.1

Iniziativa parlamentare

Il 21 marzo 2002 il consigliere nazionale Claude Frey ha presentato un'iniziativa parlamentare che chiede che i tribunali arbitrali con sede in Svizzera decidano sulla loro competenza anche dopo che è stato adito un tribunale statale straniero.

Il 20 gennaio 2003 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha proceduto all'esame preliminare dell'iniziativa e ha proposto di darvi seguito. Il 23 settembre 2003, accogliendo la proposta della sua Commissione, il Consiglio nazionale ha deciso senza opposizione di dare seguito all'iniziativa1.

Conformemente all'articolo 21quater capoverso 1 della legge sui rapporti fra i Consigli (LRC)2, il Consiglio nazionale ha incaricato la sua Commissione degli affari giuridici di elaborare un progetto di atto legislativo.

1.2

Lavori della Commissione

La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha trattato l'iniziativa nel corso di quattro sedute tenutesi tra il mese di maggio del 2005 e il mese di febbraio del 2006. Durante i lavori, la Commissione ha sentito un professore di diritto specializzato in diritto internazionale e un membro della direzione dell'Associazione svizzera per l'arbitrato (ASA). Il 12 gennaio 2006 la Commissione ha approvato con 19 voti contro 0 il progetto di legge allegato al presente rapporto.

Nei lavori la Commissione è stata affiancata dal Dipartimento federale di giustizia e polizia conformemente all'articolo 21quater capoverso 2 LRC.

2

Grandi linee del progetto

Il presente progetto di legge prende avvio da due decisioni del Tribunale federale concernenti situazioni in cui un procedimento arbitrale concernente lo stesso oggetto era pendente tra le stesse parti contemporaneamente in Svizzera e all'estero. Partendo dalla constatazione che un procedimento viene talvolta avviato all'estero nell'intento di bloccare o di impedire il procedimento arbitrale in Svizzera, la Commissione ha esaminato le basi legali vigenti e la giurisprudenza del Tribunale federale per sapere a quali condizioni il procedimento arbitrale in Svizzera viene sospeso in caso di litispendenza. Ha esaminato in che modo tale situazione si ripercuote sulla Svizzera come sede di arbitrato.

1 2

Boll. Uff. 2003 N 1451 RS 171.11; cfr. art. 173 n. 3 della legge sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl; RS 171.10).

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2.1

Diritto vigente e giurisprudenza

2.1.1

Competenza arbitrale: il principio della competenza della competenza (Kompetenz-Kompetenz)

L'arbitrato internazionale è disciplinato nel capitolo 12 (art. 176 segg.) della legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP)3. Quando la competenza del tribunale arbitrale viene contestata, questi può in principio decidere da sé sulla propria competenza come qualunque tribunale statale (principio della competenza della competenza, Kompetenz-Kompetenz). A tal fine, il tribunale arbitrale esamina se l'oggetto litigioso è compromettibile (art. 177 LDIP) e se il patto d'arbitrato ha validità formale (art. 178 cpv. 1 LDIP) e sostanziale (art. 178 cpv. 2 LDIP). La decisione pronunciata dal tribunale arbitrale sulla propria competenza può essere immediatamente impugnata dinanzi al Tribunale federale (art. 190 cpv. 2 lett. b e cpv. 3, art. 191 cpv. 1 LDIP). Il Tribunale federale esamina la decisione dell'arbitro con piena cognizione.

2.1.2

Esame della propria competenza da parte del tribunale arbitrale e litispendenza secondo l'articolo 9 LDIP

L'articolo 9 LDIP permette di stabilire quali dei due procedimenti pendenti contemporaneamente in Svizzera e all'estero ha la priorità. Il principio applicato è quello della priorità cronologica.

Se il procedimento in Svizzera è stato avviato prima di quello all'estero, il tribunale svizzero prosegue il procedimento senza tener conto di quello pendente all'estero.

Una decisione che è stata presa a seguito di un procedimento introdotto successivamente all'estero non è riconoscibile in Svizzera (art. 27 cpv. 2 lett. c LDIP).

Al contrario, se l'azione è già pendente all'estero, l'articolo 9 capoverso 1 LDIP prescrive che il tribunale svizzero sospenda il procedimento «laddove sia presumibile che il tribunale estero prenda, entro congruo termine, una decisione riconoscibile in Svizzera». Il punto centrale dell'esame è quindi il cosiddetto «pronostico di riconoscimento» (cfr. n. 2.1.4.1.1 qui di seguito). L'articolo 9 capoverso 3 LDIP precisa inoltre : «Il tribunale svizzero stralcia la causa dal ruolo appena gli sia presentata una decisione straniera riconoscibile in Svizzera».

L'articolo 9 LDIP disciplina i casi in cui due procedimenti sono pendenti contemporaneamente dinanzi a due tribunali statali. L'applicazione dell'articolo a un procedimento arbitrale in Svizzera risulta problematica per due motivi. Da un lato, poiché la giurisprudenza del Tribunale federale nel quadro della LDIP ammette che la decisione straniera può essere riconosciuta in Svizzera senza che si esamini la questione di sapere se il tribunale arbitrale è competente, dal punto di vista della Svizzera (sentenza Fomento4). D'altro canto, l'applicazione dell'articolo 9 LDIP a un procedimento arbitrale in Svizzera si rivela particolarmente problematica nel contesto della Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (CL)5, poiché il regime 3 4 5

RS 291 DTF 127 III 279 RS 0.275.11

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istituito da questa convenzione ­ contrariamente a quello della LDIP ­ prescrive che una decisione straniera debba di regola essere riconosciuta senza ulteriore possibilità di esame.

2.1.3

Le sentenze del Tribunale federale nei casi Condesa e Fomento

In una sentenza del 19 dicembre 1997 nella causa Compañìa Minera Condesa SA e Compañìa de Minas Buenaventura SA contro BRGM-Pérou S.A.S. e il tribunale arbitrale CIA (decisione Condesa6), il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione di sapere se l'articolo 9 LDIP sia applicabile anche ai rapporti tra un tribunale statale e un tribunale arbitrale. In quell'occasione, l'Alto Tribunale aveva tuttavia stabilito che un'azione pendente dinanzi a un tribunale statale straniero può avere l'effetto di escludere un procedimento arbitrale in Svizzera quando la decisione straniera è riconoscibile in Svizzera. In una decisione del 14 maggio 2001 nella causa Fomento de Construcciones y Contratas SA contro Colon Container Terminal SA (sentenza Fomento), il Tribunale federale ha stabilito che in linea di principio un tribunale arbitrale con sede in Svizzera è tenuto ad applicare l'articolo 9 LDIP quando, in una causa riguardante lo stesso oggetto, è già pendente un'azione dinanzi a un tribunale statale straniero. Il Tribunale federale ha stabilito, nella fattispecie, che il tribunale arbitrale con sede in Svizzera avrebbe potuto proseguire il suo procedimento solo se si fosse constatato che il tribunale non era adito per una causa riguardante lo stesso oggetto o che il tribunale straniero non sarebbe stato in grado di prendere, entro un conguo termine, una decisione riconoscibile in Svizzera.

Il Tribunale federale lascia alla giurisdizione straniera la facoltà di stabilire se la decisione straniera è riconoscibile: «Savoir si l'exception d'arbitrage a été soulevée en temps utile ne relève ni de la Convention de New York ni de la LDIP, mais de la lex fori (...). La question litigieuse ressortit donc en définitive au droit panaméen, que les autorités de ce pays sont mieux placées pour connaître et appliquer correctement»7. Nella sentenza Condesa il Tribunale federale ha voluto occuparsi direttamente della questione concernente la validità del patto d'arbitrato, per giudicare in prospettiva svizzera, ossia secondo le disposizioni della Convenzione di New York del 1958 concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali estere (art. II; Convenzione di New York)8, mentre nella sentenza Fomento lascia la questione completamente in mano del tribunale estero.

Questo modo di applicare l'articolo
9 LDIP è problematico. Un ordinamento giuridico estero contrario all'arbitrato (p. es. poiché ha pochi settori giuridici che possono essere oggetto di arbitrato o poiché i patti d'arbitrato devono rispondere ad eccessive prescrizioni formali) potrebbe venir strumentalizzato dalla parte che rifiuta l'arbitrato, a svantaggio del procedimento arbitrale in Svizzera.

6 7 8

DTF 124 III 83 DTF 127 III 279, 287 RS 0.277.12

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2.1.4

Applicazione dell'articolo 9 LDIP ai procedimenti arbitrali in Svizzera

Se il procedimento arbitrale in Svizzera è pendente prima di quello all'estero, esso continua senza tenere conto del procedimento aperto all'estero.

Se il procedimento è già pendente all'estero, di regola il convenuto eccepirà immediatamente l'esistenza di un patto d'arbitrato. In un ordine giuridico favorevole all'arbitrato, il tribunale estero dovrebbe allora sospendere la causa o respingere l'azione, così come farebbe un giudice svizzero in analoga situazione (art. 7 LDIP).

In tal modo si aprirebbe la via per il procedimento arbitrale in Svizzera. Se però il tribunale estero non stralcia immediatamente la causa dal ruolo, il tribunale arbitrale svizzero dovrà procedere a un esame secondo l'articolo 9 LDIP. L'esame avviene in modo diverso a seconda che il procedimento sia pendente o no in uno Stato contraente della CL.

2.1.4.1

Procedura statale al di fuori della CL

2.1.4.1.1

Pronostico di riconoscimento

Il pronostico di riconoscimento è il punto centrale dell'esame di cui all'articolo 9 LDIP. Per sapere se la decisione statale pronunciata all'estero può essere riconosciuta in Svizzera, occorre anzitutto considerare la questione relativa alla competenza indiretta del tribunale straniero, ai sensi dell'articolo 25 lettera a in combinato disposto con l'articolo 26 LDIP. Secondo la LDIP, la competenza indiretta di un tribunale straniero è data quando una disposizione della stessa LDIP la prevede o quando il convenuto era domiciliato nello Stato del giudizio (art. 26 lett. a LDIP; situazione nella sentenza Fomento). Quando un procedimento straniero è diretto contro una parte che ha il suo domicilio o la sua sede in Svizzera, spesso ­ secondo il sistema della LDIP ­ non vi è competenza indiretta, ciò che esclude il riconoscimento della decisione straniera. Sotto l'aspetto della competenza indiretta, rimangono problematici i casi in cui le due parti a un arbitrato hanno il loro domicilio o la loro sede all'estero.

Al di là di questo aspetto geografico della competenza indiretta, il Tribunale federale nella sentenza Condesa ha sostenuto che un tribunale statale estero che esamina una controversia malgrado l'esistenza di un patto d'arbitrato valido ai sensi dell'articolo II della Convenzione di New York, perde anche la competenza indiretta ai sensi dell'articolo 25 LDIP. Tuttavia, nella sentenza Fomento il Tribunale federale ha relativizzato molto tale affermazione; per valutare la questione concernente la validità del patto d'arbitrato esso adotta interamente la prospettiva del diritto straniero. Per questa ragione non si può escludere che in futuro vi saranno casi in cui il Tribunale federale esprimerà un pronostico positivo riguardo al riconoscimento della decisione, malgrado l'esistenza di un patto d'arbitrato valido.

Quando una causa è stata introdotta all'estero dinanzi a un tribunale indirettamente competente, il tribunale arbitrale che ha sede in Svizzera dovrà continuare ad occuparsi della questione relativa a un eventuale riconoscimento in Svizzera della decisione straniera. In questo caso il convenuto nel procedimento all'estero potrebbe ancora invocare motivi per il rifiuto del riconoscimento, in particolare per il fatto

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che non è stato citato regolarmente o che l'ordre public procedurale o materiale è stato violato (art. 27 cpv. 1 e 2 LDIP)9.

2.1.4.1.2

Decisione straniera presa entro congruo termine

Quando il tribunale arbitrale svizzero giunge alla conclusione che la decisione straniera è riconoscibile, deve ancora esaminare se il giudice straniero pronuncerà la sua decisione entro congruo termine. Il tribunale arbitrale svizzero deve valutare la questione con una certa prudenza10. Può decidere negativamente se è risaputo che i tribunali dello Stato interessato impiegano molto tempo per decidere11.

2.1.4.2

Procedimento statale in un Stato contraente della CL

Quando un procedimento è avviato dinanzi a un tribunale statale di uno dei 18 Stati membri della CL, la questione relativa al pronostico del riconoscimento secondo l'articolo 9 LDIP si pone da un'altra prospettiva. Sotto il regime della CL, il controllo della competenza indiretta è, nella maggioranza dei casi, escluso (art. 28 par. 4 CL). I motivi di rifiuto del riconoscimento di una decisione giudiziaria straniera sono elencati in modo esauriente negli articoli 27 e 28 CL. Il patto d'arbitrato valido nello Stato di riconoscimento non vi figura. L'arbitrato è certo escluso dal campo di applicazione della CL (art. 1 par. 2 n. 4 CL), ma la dottrina dominante considera che un patto d'arbitrato valido o un procedimento d'arbitrato pendente non costituisca un motivo per rifiutare il riconoscimento12. Sebbene esistano buone ragioni per mettere in dubbio questa opinione, vi è da temere che il pronostico di riconoscimento sarà, in numerosi casi, positivo.

2.1.5

Necessità di revisione della legge

Quando una parte, nell'intento di eludere un patto d'arbitrato o di impedirne l'applicazione, avvia un'azione dinanzi al tribunale di uno Stato contraente della CL e lo stesso tribunale non tiene conto del patto d'arbitrato, il tribunale arbitrale svizzero sarà spesso obbligato a sospendere il procedimento d'arbitrato, anche nel caso in cui il patto d'arbitrato fosse pienamente valido ai sensi del diritto svizzero. Di converso, solo in pochi casi un procedimento estero al di fuori del regime della CL potrebbe bloccare temporaneamente oppure impedire un procedimento d'arbitrato in Svizzera. Tuttavia, anche in questi casi non è sempre facile dare una risposta sulla riconoscibilità della decisione estera.

Una situazione del genere nuoce all'efficacia dell'arbitrato internazionale in Svizzera e potrebbe scoraggiare gli attori del commercio internazionale dal ricorrere all'arbitrato nel nostro Paese, per timore che la controparte paralizzi l'arbitrato, proponendo un'azione dinanzi a un tribunale statale straniero. La Svizzera vanta una 9 10 11 12

Cfr. IPRG-Kommentar Volken, Zurigo 2004, art. 9 n. 87.

Cfr. IPRG-Kommentar Volken, art. 9 n. 79.

Cfr. IPRG-Kommentar Volken, art. 9 n. 80.

Cfr. Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, 7a ed., Heidelberg 2002, art. 1 n. 46 e i riferimenti citati, anche riguardo alla giurisprudenza.

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lunga tradizione nel settore dell'arbitrato internazionale. Secondo le statistiche della Camera di commercio internazionale (CCI), nel 2004 sono stati avviati in Svizzera 78 arbitrati CCI e 74 nel 2003. Nel 2004, 120 arbitri della CCI erano svizzeri, ossia il 12,6 per cento del totale degli arbitri, ciò che fa della Svizzera il Paese meglio rappresentato con la Gran Bretagna.13 Nel 2004 sono stati avviati 25 arbitrati dinanzi alla Camera di commercio di Zurigo e altrettanti dinanzi a quella di Ginevra14.

Occorre d'altronde considerare un certo numero di procedimenti ad hoc che si tengono in Svizzera. Secondo una stima dell'ASA, in Svizzera si svolgono ogni anno circa 400 arbitrati commerciali. A questi vanno aggiunte le azioni portate dinanzi al Tribunale arbitrale dello sport a Losanna15.

La Commissione propone perciò di completare le disposizioni che regolano l'arbitrato internazionale nella LDIP con il principio secondo cui il tribunale arbitrale con sede in Svizzera non sospenda il procedimento avviato dinanzi al suo foro quando un'azione concernente lo stesso oggetto è già pendente tra le stesse parti dinanzi a un altro tribunale, ma decida sulla propria competenza. Il principio si applicherà al rapporto fra un procedimento d'arbitrato in Svizzera e un altro procedimento arbitrale oppure a un procedimento statale già pendente in un altro Stato, sia esso parte o no della CL.

3

Commento alle singole disposizioni

3.1

Priorità del procedimento arbitrale svizzero sul procedimento all'estero

La revisione proposta garantisce che il tribunale arbitrale con sede in Svizzera possa proseguire il suo procedimento a prescindere dall'azione pendente all'estero. Il tribunale arbitrale esamina la validità del patto di arbitrato secondo il capitolo 12 della LDIP e decide in merito alla propria competenza. Tale decisione può essere oggetto di un ricorso immediato dinanzi al Tribunale federale (art. 190 cpv. 2 lett. b LDIP). Questa soluzione presenta il vantaggio di consentire al Tribunale federale di controllare la validità di un patto di arbitrato che prevede una sede in Svizzera e soggiace al diritto svizzero. Questo controllo è tanto più importante in quanto, generalmente, le parti scelgono la Svizzera quale sede di un procedimento arbitrale in ragione della neutralità e dell'affidabilità del foro arbitrale svizzero. Il testo proposto vanificherà la promozione di azioni in un ordinamento giuridico estero ostile all'arbitrato, opzione attuata talvolta al solo scopo di ostacolare o bloccare il procedimento arbitrale svizzero.

Allo stesso modo è disciplinata la situazione in cui due procedure arbitrali sono pendenti contemporaneamente in Svizzera e all'estero. Anche se questo caso non dovrebbe presentarsi sovente, per le stesse ragioni è opportuno un disciplinamento che garantisca la priorità della procedura arbitrale svizzera.

13 14 15

Bulletin de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI, vol. 16/n. 1, p. 5 ss.

Rapporto annuale della Camera di commercio di Zurigo 2004, p. 8; rapporto di attività 2005 della Camera di commercio di Ginevra, p. 36.

Nel 2004 il Tribunale arbitrale dello sport ha registrato 271 domande e pronunciato 77 sentenze arbitrali (www.tas-cas.org).

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Il progetto di legge attenua il principio della priorità del tribunale arbitrale svizzero prevedendo esplicitamente che il tribunale arbitrale possa sospendere il procedimento qualora «seri motivi» lo richiedano. Nella maggioranza dei casi, concedere la priorità al tribunale arbitrale con sede in Svizzera sarà la soluzione più opportuna.

Non si può tuttavia escludere che, in determinate situazioni eccezionali, sia preferibile sospendere il procedimento nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia. Una situazione di questo tipo potrebbe presentarsi, per esempio, se il patto di arbitrato prevede un termine entro il quale adire il tribunale e una parte ricorre al tribunale arbitrale soltanto nell'intento di rispettare tale termine, mentre un procedimento statale è già pendente all'estero. L'esigenza di sospendere il procedimento può anche sorgere qualora il tribunale arbitrale svizzero sia stato adito successivamente al tribunale arbitrale con sede all'estero. Un altro esempio potrebbe essere rappresentato dal caso in cui l'eccezione di litispendenza non sia affatto sollevata in un procedimento statale all'estero, motivo per cui il patto di arbitrato diventerebbe nullo.

Il nuovo articolo 186 capoverso 1bis LDIP mette a disposizione dell'arbitrato con sede in Svizzera una norma di condotta positiva: un risultato irraggiungibile (o raggiungibile soltanto implicitamente) mediante l'esclusione dell'applicazione dell'articolo 9 LDIP. La soluzione proposta presenta il vantaggio della chiarezza, e quindi della certezza. Essa consente inoltre di evitare l'apertura di una breccia legale nel sistema autonomo rappresentato dal capitolo 12 della LDIP. Gli altri capitoli della LDIP non sono infatti, per principio, applicabili a un procedimento di arbitrato in Svizzera. Il capitolo 12 offre un quadro giuridico chiaro, completo e trasparente per tutti i procedimenti arbitrali internazionali che si svolgono in Svizzera, e questo riveste una certa importanza se si considera che gli avvocati e gli arbitri di procedure arbitrali con sede in Svizzera sono spesso giuristi stranieri.

3.2

Coordinamento delle decisioni a livello internazionale e priorità del riconoscimento

La Commissione ha altresì affrontato il problema del coordinamento delle decisioni a livello internazionale. La disposizione sulla litispendenza nella LDIP (art. 9) ha lo scopo di coordinare i procedimenti aperti simultaneamente in Svizzera e all'estero nell'intento di ridurre il rischio che siano prese decisioni contraddittorie. Escludere l'applicazione dell'articolo 9 LDIP comporta un aumento di tale rischio. L'ideale sarebbe che i casi di litispendenza fra un tribunale arbitrale e un tribunale statale siano risolti mediante una convenzione internazionale che coordini le due procedure in maniera soddisfacente come avviene, per esempio, nell'articolo 21 della Convenzione di Lugano concernente i procedimenti aperti simultaneamente in Svizzera e all'estero. Un siffatto strumento non è tuttavia previsto attualmente e appare difficile da realizzare a medio termine in ragione della complessità dell'argomento. Tenuto conto dei problemi illustrati con i quali è confrontato l'arbitrato in Svizzera, la Commissione propone una soluzione più puntuale, ossia la priorità del tribunale arbitrale svizzero senza che vi sia un coordinamento di procedimenti, e rinuncia a un coordinamento fondato sul principio della priorità nel tempo di cui all'articolo 9 LDIP.

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4

Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo

Al pari della Svizzera, gli ordinamenti giuridici della Francia, della Germania e del Regno Unito seguono il principio citato della «competenza della competenza» in base al quale un tribunale arbitrale può statuire sulla propria competenza di prendere una decisione nel merito. Lo stesso si può dire della legge modello dell'11 dicembre 1985 sull'arbitrato commerciale internazionale della Commissione dell'ONU sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL), la quale è stata ripresa da 44 Stati e da molteplici Stati americani.

L'articolo 8 capoverso 2 della legge modello della UNCITRAL concede al tribunale arbitrale la possibilità di aprire un procedimento anche qualora sia già stato adito un tribunale statale estero. La Germania ha ripreso il principio del disciplinamento proposto nella legge modello. Anche il Regno unito ammette lo svolgimento di procedimenti paralleli. In Francia, il tribunale arbitrale è addirittura prioritario rispetto ai tribunali statali francesi: se un tribunale arbitrale è stato adito per una controversia oppure se è fatto valere un patto di arbitrato, il tribunale statale deve per principio rifiutare la competenza.

Per quanto concerne il diritto europeo, la competenza dei tribunali arbitrali o la litispendenza tra una procedimento arbitrale e un procedimento dinanzi a un tribunale statale non sono disciplinate né nel regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale né in alcun altro strumento dell'Unione europea.

5

Compatibilità con gli impegni internazionali assunti dalla Svizzera

Eventuali disposizioni contenute in trattati internazionali sono prioritarie rispetto alla LDIP (art. 1 cpv. 2 LDIP). In materia di litispendenza tra procedimenti arbitrali e procedimenti dinanzi a tribunali statali attualmente non è previsto alcun trattato multilaterale che possa entrare in conflitto con il progetto. In una serie di trattati bilaterali concernenti il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie ­ che contengono anche norme sull'arbitrato ­ si ritrovano disposizioni relative alla litispendenza16. Analogamente all'articolo 9 LDIP, tali disposizioni si fondano sul principio dell'ordine cronologico. Pur contenendo soltanto poche norme isolate sull'arbitrato, le disposizioni relative alla litispendenza sembrano limitarsi alle procedure simultaneamente pendenti dinanzi a tribunali statali17.

16

17

Convenzioni con il Belgio (RS 0.276.191.721; art. 10), il Liechtenstein (RS 0.276.195.141; art. 9 par. 1), l'Austria (RS 0.276.191.632; art. 8), l'Italia (RS 0.276.194.541; art. 8), la Svezia (RS 0.276.197.141; art. 7).

Cfr. art. 7 par. 1 Liechtenstein, art. 9 Belgio, art. 7 Austria e art. 13 Svezia.

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6

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

Il progetto non ha ripercussioni finanziarie o sull'effettivo del personale della Confederazione o dei Cantoni.

7

Costituzionalità

Il progetto si fonda sugli articoli 54 capoverso 1 e 122 capoverso 1 della Costituzione federale18.

18

RS 101

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