Ordinanza dell'Assemblea federale Disegno concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale (Ordinanza sui giudici) Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 1° febbraio 20061, decreta: I L'ordinanza sui giudici del 13 dicembre 20022 è modificata come segue: Art. 5 cpv. 2 e 3 Per determinare lo stipendio iniziale la commissione giudiziaria si basa innanzi tutto sull'età del giudice. Tiene inoltre conto in giusta misura della formazione e dell'esperienza professionale e di vita del giudice nonché della situazione sul mercato del lavoro. Lo stipendio iniziale corrisponde almeno all'80 per cento dell'importo massimo del livello di valutazione A della classe di stipendio 29 secondo l'articolo 36 dell'ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale della Confederazione.
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Il 1° gennaio di ogni anno lo stipendio aumenta dell'1,2 per cento dell'importo massimo del livello di valutazione A della classe di stipendio 33, fino al raggiungimento di tale importo massimo.
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Art. 6 cpv. 4 e 5 I presidenti delle camere del Tribunale amministrativo federale ricevono un assegno di presidenza non assicurato di 5000 franchi all'anno.
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Chi esercita simultaneamente più funzioni presidenziali, riceve il più alto degli assegni previsti per tali funzioni.
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Art. 6a
Assegno di funzione
I membri della commissione amministrativa ricevono un assegno non assicurato di 10 000 franchi all'anno.
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I membri della commissione amministrativa che esercitano anche una funzione presidenziale, ricevono il più alto degli assegni previsti per le loro funzioni.
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FF 2006 2021 RS 173.711.2; RU ... (FF 2004 4809)
2005-3415
2031
Ordinanza sui giudici. OAF
II Disposizione transitoria della modifica del ...
Per i giudici del Tribunale penale federale che sono stati eletti dall'Assemblea federale il 1° ottobre 2003 l'articolo 5 capoverso 3 nel tenore del ... vale soltanto a partire dall'inizio della seconda durata in carica.
III La presente ordinanza entra in vigore simultaneamente alla legge del 17 giugno 20053 sul Tribunale amministrativo federale.
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RS ... (FF 2005 3689)
2032