Decreto del Consiglio federale che conferisce l'obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate Modifica del 23 maggio 2006 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Viene conferita l'obbligatorietà generale1 alle disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate, allegato ai decreti del Consiglio federale dell'11 novembre 2004 e del 3 marzo 20052: Appendice 6 art. 1 e 2 Art. 1
Adeguamenti salariali
Art. 2
Salari minimi (conformemente all'art. 25 CCL)
II I datori di lavoro che a decorrere dal 1° gennaio 2006 hanno concesso un aumento generale del salario, possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 6 del contratto collettivo di lavoro.
III Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2006 e ha effetto sino al 30 giugno 2008.
23 maggio 2006
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita delle pubblicazioni federali, 3003 Berna.
FF 2004 6023 a 6025, 2005 2019
2006-1368
4317
Contratto collettivo di lavoro nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate. DCF
4318