06.075 Messaggio concernente il decreto federale sull'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio a favore delle autorità civili in occasione dei Campionati europei di calcio 2008 (UEFA EURO 2008) del 13 settembre 2006

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale sull'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio a favore delle autorità civili in occasione dei Campionati europei di calcio 2008 (UEFA EURO 2008).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

13 settembre 2006

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2006-0848

7515

Compendio Con il presente messaggio si chiede al Parlamento di approvare l'impiego di un effettivo massimo di 15 000 militari in servizio d'appoggio dal 2 al 28 giugno 2008 a favore delle autorità civili in occasione dei Campionati europei di calcio 2008.

Conformemente all'articolo 70 capoverso 2 della legge militare (LM; RS 510.10), un servizio d'appoggio deve essere approvato dall'Assemblea federale se la chiamata in servizio concerne più di 2000 militari o l'impiego dura più di tre settimane.

Nel caso presente, la necessità dell'approvazione del Parlamento è data sia sotto il profilo dell'effettivo sia sotto il profilo temporale.

Il 12 dicembre 2002 il Comitato esecutivo dell'UEFA (Union of European Football Associations) ha accolto la candidatura comune di Austria e Svizzera per l'organizzazione dei Campionati europei di calcio 2008 (UEFA EURO 2008). L'UEFA EURO 2008 inizierà il 7 giugno 2008 a Basilea con la partita d'apertura e si concluderà con la finale del 29 giugno 2008 a Vienna. Le 31 partite si svolgeranno nelle città di Basilea, Berna, Ginevra, Zurigo, Innsbruck, Klagenfurt, Salisburgo e Vienna.

Nel 2002 il Parlamento ha accettato, nel quadro di un primo messaggio, di sostenere l'organizzazione dell'UEFA EURO 2008 e ha autorizzato un credito generale di 3,5 milioni di franchi. In seguito, nel dicembre 2004, tenuto conto delle ampie conoscenze acquisite, il Consiglio federale ha incaricato il capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) di elaborare un nuovo messaggio.

Sulla base del messaggio del 9 dicembre 2005 concernente la modifica del decreto federale sui contributi e le prestazioni della Confederazione per i Campionati europei di calcio 2008, nel corso della sessione estiva 2006 l'Assemblea federale ha deciso di accordare un credito d'impegno di 82,5 milioni di franchi al massimo per lo svolgimento dell'UEFA EURO 2008. In tale credito d'impegno è compreso un importo di 45,7 milioni di franchi per le misure volte a garantire la sicurezza.

Il messaggio del 27 febbraio 2002 e quello del 9 dicembre 2005 prevedono prestazioni dell'esercito a favore delle autorità civili. Nel frattempo i Cantoni interessati hanno presentato alla Confederazione le domande per beneficiare di un impiego dell'esercito in servizio d'appoggio a
favore delle autorità civili in occasione dell'UEFA EURO 2008. I primi colloqui tra le autorità civili di polizia delle località nelle quali si giocheranno le partite dell'UEFA EURO 2008 e l'esercito per definire, sulla base delle scadenze imposte dalla pianificazione (pianificazione dei servizi), il genere e l'entità delle prestazioni che quest'ultimo sarebbe stato chiamato a fornire, erano avvenuti già nel 2005. Ciò aveva permesso, nell'autunno 2005, la redazione di un catalogo delle prestazioni militari che ha funto da base per la pianificazione del servizio d'appoggio.

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Messaggio 1

Situazione iniziale

Il 12 dicembre 2002 il Comitato esecutivo dell'UEFA (Union of European Football Associations) ha accolto la candidatura comune di Austria e Svizzera per l'organizzazione dei Campionati europei di calcio 2008 (UEFA EURO 2008). L'UEFA EURO 2008 inizierà il 7 giugno 2008 a Basilea con la partita d'apertura e si concluderà con la finale del 29 giugno 2008 a Vienna. Le 31 partite si svolgeranno nelle città di Basilea, Berna, Ginevra, Zurigo, Innsbruck, Klagenfurt, Salisburgo e Vienna.

Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno approvato, rispettivamente il 19 giugno 2002 e il 16 settembre 2002, un primo messaggio concernente la candidatura e stanziato un credito di 3,5 milioni di franchi (comprendente 1 milione di franchi per misure edili, 500 000 franchi per il finanziamento di una campagna per la promozione della salute e per l'integrazione sociale mediante lo sport in occasione delle partite nei quattro stadi svizzeri, nonché prestazioni del DDPS non fatturate per un importo massimo di 2 milioni di franchi). Inoltre, la Confederazione e la Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDCGP) hanno fornito all'UEFA differenti garanzie per assicurare uno svolgimento ottimale della manifestazione.

Sulla base delle ampie conoscenze acquisite in occasione dello svolgimento di altre grandi manifestazioni sportive dopo il 2002, delle esperienze accumulate nel settore della sicurezza in occasione del WEF a Davos, del vertice del G8 a Evian e dell'UEFA EURO 2004 in Portogallo, e tenuto inoltre conto dei preparativi per i Campionati del mondo FIFA 2006 in Germania, il Consiglio federale ha incaricato il capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) di preparare all'attenzione delle Camere federali un nuovo messaggio concernente contributi e prestazioni della Confederazione a favore dell'UEFA EURO 2008.

Sulla base del messaggio del 9 dicembre 2005 concernente la modifica del decreto federale sui contributi e le prestazioni della Confederazione per i Campionati europei di calcio 2008, nel corso della sessione estiva 2006 l'Assemblea federale ha deciso di accordare un credito d'impegno di 82,5 milioni di franchi al massimo per lo svolgimento dell'UEFA EURO 2008.

In tale credito d'impegno sono compresi un contributo di 25,2 milioni
agli oneri supplementari generati dai costi per la sicurezza, un contributo di 10,5 milioni di franchi al massimo a favore delle collettività incaricate dell'organizzazione per la copertura dei costi supplementari risultanti esclusivamente nel settore della sicurezza, nonché una riserva di 10 milioni di franchi per eventi non prevedibili nel settore della sicurezza. Nel quadro del credito globale, per garantire la sicurezza sono dunque stati stanziati 45,7 milioni di franchi.

Il messaggio del 27 febbraio 2002 e quello del 9 dicembre 2005 prevedono prestazioni dell'esercito a favore delle autorità civili. Nel frattempo i Cantoni interessati hanno presentato alla Confederazione le domande per beneficiare di un impiego dell'esercito in servizio d'appoggio a favore delle autorità civili in occasione dell'UEFA EURO 2008. I primi colloqui tra le autorità civili di polizia delle località nelle quali si giocheranno le partite dell'UEFA EURO 2008 e l'esercito per definire, 7517

sulla base delle scadenze imposte dalla pianificazione (pianificazione dei servizi), il genere e l'entità delle prestazioni che quest'ultimo sarebbe stato chiamato a fornire, erano avvenuti già nel 2005. Ciò aveva permesso, nell'autunno 2005, la redazione di un catalogo delle prestazioni militari che ha funto da base per la pianificazione del servizio d'appoggio.

Conformemente all'articolo 70 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 1995 (LM; RS 510.10), un servizio d'appoggio deve essere approvato dall'Assemblea federale se la chiamata in servizio concerne più di 2000 militari o l'impiego dura più di tre settimane. Nel caso presente, la necessità dell'approvazione del Parlamento è data sia sotto il profilo dell'effettivo sia sotto il profilo temporale.

La sicurezza interna è un compito civile che tiene conto della sovranità cantonale.

Tutte le prestazioni dell'esercito a favore delle autorità civili durante l'UEFA EURO 2008 sono rette dal principio della sussidiarietà. Pertanto, l'esercito sarà impiegato in servizio d'appoggio conformemente all'articolo 67 LM. Ciò significa che deve essere provato che tutti i mezzi a disposizione delle autorità civili sono esauriti e in secondo luogo che la responsabilità dell'impiego dell'esercito incombe alle autorità civili. Restano invece di competenza dell'esercito la direzione e il coordinamento dei mezzi militari impiegati.

2

Sicurezza

La garanzia di uno svolgimento sicuro e tranquillo della manifestazione è un obiettivo fondamentale della Confederazione, dei Cantoni e delle città e gode della massima priorità. Le misure di sicurezza devono essere efficaci ma anche discrete e proporzionali. Le norme di sicurezza e le prestazioni degli organi preposti alla sicurezza devono essere il più possibile uniformi in Svizzera e in Austria.

2.1

Mandato

Nella fase di progettazione devono essere coinvolti tutti gli interessati e va assicurato il coordinamento sia a livello nazionale sia a livello internazionale con l'Austria, gli Stati partecipanti e gli Stati limitrofi. Durante la fase d'attuazione va garantito uno svolgimento tranquillo dell'UEFA EURO 2008. Le misure operative devono essere coordinate sul piano nazionale e vanno efficacemente protetti le persone, le opere, i settori e i mezzi di trasporto a rischio. Occorre inoltre garantire la collaborazione di tutti i responsabili. Le informazioni rilevanti dal profilo della sicurezza vanno raccolte e diffuse sul piano nazionale e internazionale e contro eventuali minacce occorre adottare misure preventive. Con la collaborazione dei rispettivi Stati di provenienza occorre impedire fin dall'inizio l'entrata nel territorio svizzero di persone inclini a commettere atti di violenza. Le minacce alla sicurezza pubblica devono essere contrastate sul nascere.

7518

2.1.1

Quadro della situazione

Allo stato attuale delle conoscenze, le misure di sicurezza in occasione dell'UEFA EURO 2008 sono focalizzate sulle tematiche seguenti: ­

criminalità generale in occasione di grandi manifestazioni sportive (per es.

furti o falsificazioni di biglietti);

­

fenomeni di violenza (tifoserie violente, vandalismo ecc.);

­

minacce (attentati dinamitardi);

­

razzismo e tutte le altre forme di estremismo violento;

­

terrorismo;

­

aspetti della psicologia di massa;

­

persone e opere minacciate;

­

manifestazioni quadro e collaterali (zone di divertimenti, schermi giganti nei centri delle città);

­

criminalità organizzata;

­

crisi e catastrofi con o senza rapporto diretto con l'UEFA EURO 2008.

2.2

Concezione in materia di sicurezza

Il 28 settembre 2005, il ministro dell'Interno austriaco Liese Prokop e il consigliere federale Samuel Schmid hanno firmato allo Stade de Suisse del Wankdorf a Berna la concezione quadro in materia di sicurezza dell'UEFA EURO 2008, elaborata in comune da Austria e Svizzera, che è così entrata in vigore.

Uno dei punti principali della concezione in materia di sicurezza è la definizione delle responsabilità degli organizzatori, delle associazioni promotrici (per la Svizzera l'Associazione svizzera di football [ASF]) e delle autorità statali incaricate della sicurezza. Garantire la sicurezza negli stadi e nei perimetri di sicurezza che circondano gli stessi, negli alberghi che ospitano le squadre e nei campi di allenamento spetta innanzitutto all'ASF. Nelle aree degli stadi incombe all'ASF ­ rispettivamente ai proprietari o ai gerenti degli stadi da essa incaricati ­ garantire la sicurezza e mantenere l'ordine, controllare l'accesso di spettatori e veicoli e perquisire gli spettatori.

In queste aree le forze di polizia intervengono soltanto se la situazione degenera.

Appare tuttavia più verosimile l'insorgere di tensioni che richiedono un intervento per motivi di sicurezza nei centri delle località che ospitano le partite o in altre località, lungo le strade d'accesso (aree di sosta, stazioni) oppure nei luoghi che accolgono un gran numero di turisti dell'UEFA EURO 2008 (campeggi, centri turistici).

7519

2.2.1

Misure operative

In ciascuna delle quattro località svizzere in cui si disputano le partite, in funzione della valutazione dei rischi, saranno impegnati corrispondenti effettivi di forze di polizia incaricate della sicurezza. I corpi di polizia saranno appoggiati da un impiego intercantonale di polizia. La flessibilità sarà garantita da uno stazionamento centralizzato o decentralizzato di riserve operative rapidamente spostabili. La Svizzera aspira ad assicurare la propria sicurezza nel quadro dell'UEFA EURO 2008 con l'impiego di forze di polizia svizzere. Tuttavia, nel caso di un'evoluzione negativa della situazione dal profilo della sicurezza o di scarsità di personale di polizia potrebbe essere necessario l'appoggio delle forze di polizia di un Paese confinante.

Il Corpo delle guardie di confine (Cgcf), in funzione della valutazione della situazione, provvederà a rafforzare la sorveglianza di settori di confine, anche mediante mezzi supplementari dell'esercito. La sua concezione in materia di sicurezza sarà armonizzata con l'Austria e gli altri Paesi limitrofi.

L'azione della polizia avviene secondo il principio della proporzionalità, dal quale risultano, per gli interventi nel quadro dell'UEFA EURO 2008, i principi vincolanti del dialogo, della riduzione della tensione e dell'intervento.

Sotto il titolo «Misure operative» la concezione in materia di sicurezza prevede ulteriori normative per la protezione delle opere, la polizia del traffico, le frontiere, la sicurezza delle persone che godono della protezione del diritto internazionale pubblico, la sicurezza aerea nonché per la protezione in caso di crisi o di catastrofi.

Le misure preventive per la lotta contro le tifoserie violente sono adottate dalle autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni.

2.2.2

Coordinamento nazionale e internazionale

Per la durata dell'UEFA EURO 2008 sarà attivo a Berna uno stato maggiore operativo nazionale. Per adempiere i suoi compiti, lo stato maggiore operativo nazionale deve approfittare delle strutture nazionali e cantonali esistenti; esso comprenderà specialisti e dirigenti della Confederazione, dei Cantoni e delle città.

I suoi compiti sono: ­

il coordinamento delle forze di sicurezza liberamente disponibili;

­

la direzione dell'impiego delle forze militari;

­

la diffusione delle informazioni rilevanti dal profilo della sicurezza a tutti i servizi accreditati;

­

l'informazione dell'opinione pubblica su eventi particolari;

­

il coordinamento dell'impiego in Svizzera di funzionari di polizia stranieri specializzati in materia di tifoserie violente;

­

il coordinamento delle attività con i partner austriaci;

­

il coordinamento delle attività con i partner francesi e tedeschi nelle località di frontiera in cui si giocano le partite (Ginevra e Basilea);

­

l'allestimento di una documentazione.

7520

Il Police Information and Coordination Centre (PICC), in collaborazione con il Servizio centrale svizzero in materia di tifoseria violenta, svolge i seguenti compiti per lo stato maggiore operativo: ­

dirige la rete nazionale d'informazione a beneficio della direzione dell'impiego (acquisizione, analisi e diffusione di informazioni e notizie);

­

dirige i funzionari di polizia nazionali e internazionali specializzati in materia di tifoserie violente;

­

dirige e assiste i funzionari stranieri incaricati del collegamento (servizi d'informazione e polizia).

2.3

Competenze

Di principio, la responsabilità dell'attuazione delle misure di sicurezza incombe ai Cantoni e alle località in cui si giocano le partite; queste ultime dispongono peraltro di strutture di progetto locali. Della sicurezza negli stadi è responsabile l'associazione promotrice. Inoltre, la concezione in materia di sicurezza concordata con l'Austria, i Cantoni e le città competenti è attuata sui loro territori dai rispettivi comandanti dei corpi di polizia.

Conformemente alle sue competenze, la Confederazione assume compiti di sicurezza interna (protezione delle frontiere, protezione dello Stato, obblighi di protezione risultanti dal diritto internazionale pubblico, determinate competenze di perseguimento penale). Dal canto suo, l'Ufficio federale di polizia, in collaborazione con le forze di polizia cantonali e comunali, è competente per lottare contro il terrorismo e l'estremismo violento, nonché per adottare misure di sicurezza a favore delle persone che godono della protezione del diritto internazionale pubblico; esso dirige inoltre il Centro federale di situazione e la rete nazionale d'informazione.

Eventuali impieghi dell'esercito nel settore della sicurezza avverranno a titolo sussidiario. In tal caso, la responsabilità dell'impiego incombe alle autorità civili.

L'esercito non presterà servizio d'ordine. Nelle immediate vicinanze degli stadi, nei centri delle città, nelle stazioni e negli aeroporti saranno per quanto possibile evitati contatti diretti tra militari in uniforme e spettatori dell'UEFA EURO 2008.

In Europa, nel settore della sicurezza delle manifestazioni sportive, vige una stretta collaborazione internazionale. La Convenzione europea del 19 agosto 1985 sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio (RS 0.415.3), che la Svizzera ha ratificato nel 1990, si prefigge di armonizzare gli standard di sicurezza in Europa e obbliga gli Stati membri ad adottare misure per impedire gli atti di violenza durante le manifestazioni sportive.

In occasione delle sedute regolari del Comitato permanente della summenzionata Convenzione, Svizzera e Austria hanno adottato una posizione comune sull'UEFA EURO 2008. In collaborazione con il Servizio di analisi e prevenzione (SAP), il Servizio centrale svizzero in materia di
tifoseria violenta, aggregato alla polizia della Città di Zurigo, costituisce il National Football Information Point svizzero nella rete europea di polizia per lo scambio di informazioni e di funzionari di polizia specializzati in occasione di partite e tornei internazionali.

7521

3

Impiego dell'esercito

3.1

Sussidiarietà

Giusta l'articolo 67 LM, le truppe possono prestare servizio d'appoggio a favore delle autorità civili che lo richiedono per proteggere persone e oggetti degni di particolare protezione o per adempiere altri compiti di importanza nazionale. Il compito deve essere di interesse pubblico e le autorità civili non devono più essere in grado di far fronte ai loro compiti per mancanza di personale, di materiale o di tempo.

Anche con un appoggio intercantonale del resto della Svizzera, le forze di polizia delle quattro località in cui si svolgono le partite non bastano per garantire sufficientemente la sicurezza della manifestazione sportiva. Attualmente i Cantoni non possono mettere a disposizione forze di polizia superiori a quelle previste in quanto saranno necessarie forze di polizia per gli incarichi connessi con la sicurezza dell'UEFA EURO 2008 anche fuori dei Cantoni in cui si trovano le località nelle quali avrà luogo la competizione (Città ospitanti). Da quanto esposto risulta che sono adempiute le condizioni legali per un impiego di formazioni dell'esercito in servizio d'appoggio a favore delle autorità civili nel quadro delle misure di sicurezza per l'UEFA EURO 2008.

3.2

Missione dell'esercito

Durante l'UEFA EURO 2008, nel quadro di un impiego sussidiario di sicurezza, l'esercito presterà servizio d'appoggio a favore dei Cantoni di Ginevra, Berna, Basilea Città e Basilea Campagna nonché Zurigo. Come indicato nel messaggio del 9 dicembre 2005 concernente la modifica del decreto federale sui contributi e le prestazioni della Confederazione per l'UEFA EURO 2008, conformemente all'elenco dei bisogni delle autorità civili l'esercito fornisce prestazioni nei seguenti ambiti: ­

compiti di protezione (protezione temporanea di opere);

­

appoggio, con personale e materiale, all'esecuzione di scorte e di compiti di protezione di persone da parte della polizia. Si tratta di mettere a disposizione veicoli speciali blindati e veicoli di sicurezza guidati da membri della Sicurezza militare appositamente istruiti al trasporto di personalità protette in virtù del diritto internazionale;

­

sorveglianza dello spazio aereo svizzero e, in collaborazione con le forze aeree dei Paesi confinanti, sorveglianza dello spazio aereo di frontiera;

­

voli di sorveglianza, ricognizione aerea e servizio di polizia aerea in caso di restrizioni del traffico aereo;

­

trasporti aerei;

­

prontezza per l'aiuto in caso di catastrofe;

­

compiti d'appoggio nei settori della logistica (per es. materiale, veicoli, apparecchiature), dell'aiuto alla condotta, del servizio sanitario coordinato, delle misure di controllo del traffico e della difesa B e C;

­

appoggio per i lavori del genio (montaggio e smontaggio).

7522

Nel periodo precedente e in quello successivo al servizio d'appoggio, i lavori del genio (montaggio e smontaggio secondo l'elenco dei bisogni delle autorità civili) sono retti dall'ordinanza dell'8 dicembre 1997 concernente l'impiego di mezzi militari a favore di attività civili e attività fuori del servizio (OIMC; RS 510.212).

L'esercito non presterà servizio d'ordine. Ad eccezione di alcuni specialisti (per es.

personale sanitario, specialisti delle trasmissioni, ufficiali di collegamento e piccoli distaccamenti di professionisti della Sicurezza militare), l'esercito sarà impiegato fuori dei perimetri degli stadi.

3.2.1

Responsabilità dell'impiego

La responsabilità dell'impiego incomberà alle autorità civili. Dopo aver consultato il DDPS, esse impartiranno per scritto alla truppa assegnata il suo mandato, nel quale saranno segnatamente disciplinati le competenze, i rapporti di subordinazione, i poteri di polizia dell'esercito e i rapporti di servizio con le autorità civili. Prima e durante l'impiego, le autorità civili informeranno la popolazione sui compiti e sulle attività della truppa.

Inoltre, l'esercito dovrà essere in grado di reagire in ogni momento a una crisi o a un evento straordinario non connessi con l'UEFA EURO 2008.

3.2.2

Durata ed entità dell'impiego dell'esercito

L'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio a favore dei Cantoni di Ginevra, Berna, Basilea Città e Basilea Campagna nonché Zurigo durerà al massimo dal 2 al 28 giugno 2008. A sostegno delle autorità civili potranno essere impiegate in servizio d'appoggio formazioni di professionisti e di milizia fino a un effettivo massimo di 15 000 militari. Nell'effettivo, a prima vista elevato, di militari impiegati sono compresi tutti i corpi di truppa previsti per appoggiare l'UEFA EURO 2008, anche se in molti casi soltanto una parte di essi presterà, per un periodo limitato, un vero e proprio servizio d'appoggio.

Saranno chiamati in servizio due battaglioni logistici, tre battaglioni di fanteria, undici battaglioni o gruppi dei settori «aiuto alla condotta», «radar», «collegamenti a fasci hertziani», «trasmissioni» e «guerra elettronica». Alle truppe menzionate andranno ad aggiungersi otto compagnie dei settori «sanità militare», «trasporti», «polizia stradale», «Sicurezza militare» e «conducenti di cani» nonché gli stati maggiori di comando delle regioni territoriali 1, 2 e 4 e, infine, mezzi di trasporto aereo.

L'impiego della truppa sarà scaglionato nel tempo in funzione delle giornate e delle località in cui si giocheranno le partite nonché dei corpi di truppa, così che l'effettivo massimo risulterà distribuito su tutta la durata dell'UEFA EURO 2008.

La capacità di resistenza dei corpi di truppa con funzioni trasversali (per es. aiuto alla condotta) sarà garantita per l'intera durata del torneo grazie ad avvicendamenti interni. Nello stato attuale della pianificazione non sono pertanto previsti momenti di impiego simultaneo dell'intero effettivo.

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Nel quadro dell'ottimizzazione e dell'adeguamento ordinari dei dispositivi di sicurezza, l'esercito e la polizia ricercano inoltre costantemente potenziali di risparmio nell'ambito dell'appoggio militare. Sulla base di una valutazione globale aggiornata della situazione in materia di sicurezza e dei conseguenti adeguamenti dell'elenco dei bisogni, il Consiglio federale potrà pertanto diminuire, su proposta del DDPS e in accordo con le autorità civili, l'effettivo massimo di militari impiegati in servizio d'appoggio.

3.3

Misure di protezione dello spazio aereo

Nel quadro della pianificazione concernente l'impiego dell'esercito per l'UEFA EURO 2008 si distingue di principio tra impiego al suolo e impiego nello spazio aereo. In stretta collaborazione tra le Forze aeree e l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) è in corso l'elaborazione di uno speciale regime dello spazio aereo per la durata dell'UEFA EURO 2008. Qui di seguito, per quanto possibile allo stato attuale, si offre una panoramica delle misure previste.

3.3.1

Controllo dello spazio aereo

La possibilità di un attacco terroristico dal cielo o di pregiudizi indesiderati provocati da aeromobili rendono necessario il controllo dello spazio aereo. In determinate circostanze, tale controllo può modificare la gestione abituale dello spazio aereo. Per sviluppare misure adeguate, le Forze aeree stanno elaborando, in stretta collaborazione con l'UFAC e con l'Ufficio federale di polizia, un'analisi globale della minaccia costantemente aggiornata. Tenuto conto dell'attuale impossibilità di prevedere gli sviluppi della situazione, occorre una pianificazione che contempli anche un controllo rafforzato dello spazio aereo in vista di una preparazione ottimale ai differenti scenari.

3.3.2

Limitazioni dell'uso dello spazio aereo

Per garantire la sicurezza e la sovranità sullo spazio aereo, il Consiglio federale può limitare temporaneamente l'uso dello spazio aereo svizzero o il sorvolo di certe zone sulla base dell'articolo 7 della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0).

Per decidere le misure da adottare sarà di importanza centrale disporre di un'analisi della minaccia costantemente aggiornata. In una situazione di minaccia può essere temporaneamente limitato, durante le partite, l'uso dello spazio aereo che sovrasta il perimetro degli stadi. Tenuto conto della prossimità geografica degli aeroporti, determinate modalità d'esecuzione di tale misura potrebbero pregiudicare parzialmente il traffico aereo civile.

Le relative conseguenze devono essere chiarite in dettaglio. Nella misura del possibile, il traffico aereo civile non subirà pregiudizi e continuerà a svolgersi senza intoppi. Se una minaccia rende necessaria una limitazione dell'uso dello spazio aereo, nello spazio sottoposto alla limitazione saranno applicate le disposizioni sulla salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo in caso di navigazione aerea limitata 7524

previste dagli articoli 12 e seguenti dell'ordinanza del 23 marzo 2005 concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo (OSS; RS 748.111.1).

3.3.3

Attuazione di misure di polizia aerea

L'articolo 7 OSS prevede che le Forze aeree decidano in merito all'esecuzione delle misure di polizia aerea. Pure l'UFAC può chiedere alle Forze aeree l'esecuzione di tali misure.

Anche a questo riguardo, gli sviluppi attualmente imprevedibili della situazione rendono necessari ulteriori accertamenti. Sarà possibile decidere quali misure adottare e con quali mezzi attuarle soltanto nel 2008, quando sarà nota la situazione concreta della minaccia.

3.3.4

Competenza per l'attuazione delle misure di polizia aerea

Il vigente articolo 14 OSS disciplina la competenza di tiro per l'imposizione delle misure di polizia aerea sul territorio svizzero. Nel singolo caso, l'impiego delle armi sarà ordinato dal capo del DDPS nella sua qualità di membro del Consiglio federale; è fatta salva la sua possibilità di delegare tale competenza, in funzione della situazione, al comandante delle Forze aeree o a uno dei diretti subordinati di quest'ultimo.

3.3.5

Impiego di sistemi d'esplorazione

A seconda dell'evoluzione della situazione, è possibile che lo stato maggiore d'impiego civile ritenga necessario il ricorso a ricognitori telecomandati o a elicotteri Super Puma equipaggiati con telecamere per l'impiego diurno o telecamere a immagine termica (Forward Looking Infrared, FLIR). Si tratta di sistemi chiusi costituiti da tre componenti - sensore (telecamera), linea di trasmissione e schermo - che non trasmettono informazioni sotto forma di immagini. Unico scopo delle informazioni acquisite è la direzione dell'impiego delle forze di sicurezza e, eventualmente, delle forze di salvataggio.

A tal fine, le persone davanti allo schermo (di regola militari e membri delle forze di polizia) provvedono all'inoltro delle informazioni da esse interpretate, ma non trasmettono immagini. I destinatari di tali informazioni sono esclusivamente autorità incaricate della sicurezza (fedpol, corpi di polizia cantonali ed eventualmente comunali). Anche per tale genere d'impiego, la responsabilità operativa incombe, conformemente al principio di sussidiarietà, agli organi civili.

Giusta l'articolo 17 capoverso 2 lettera b della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1), gli organi federali possono eccezionalmente, nonostante l'assenza di una base legale formale, trattare anche dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità se nel singolo caso il Consiglio federale li autorizza perché non sono pregiudicati i diritti delle persone interessate.

7525

In considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio federale ha autorizzato, mediante il decreto del 13 settembre 2006, l'impiego di mezzi d'esplorazione delle Forze aeree a favore dello stato maggiore d'impiego nazionale durante l'UEFA EURO 2008, a condizione che la registrazione dei pertinenti dati sia vietata.

4

Ripercussioni sulle finanze e sull'effettivo del personale

4.1

Ripercussioni sulle finanze

Per la maggior parte delle truppe impiegate le spese risultanti dal previsto impiego dell'esercito in servizio d'appoggio non sono di molto superiori alle spese di un ordinario servizio d'istruzione o di volo.

Il credito d'impegno della Confederazione per l'UEFA EURO 2008 chiesto con il messaggio del 9 dicembre 2005 comprende le maggiori spese preventivate per lo svolgimento dei Campionati europei di calcio. Queste spese sono inferiori ai costi complessivi effettivamente a carico dell'esercito perché non considerano i lavori finanziati con i preventivi ordinari (dei servizi).

Nel corso della sessione estiva 2006, il Parlamento ha approvato, nel quadro del credito complessivo stanziato, un contributo di 45,7 milioni di franchi a favore delle misure volte a garantire la sicurezza. I 10 milioni di riserva non sono per il momento iscritti nel preventivo e nel piano finanziario. La competenza decisionale per liberare tale riserva spetta al Consiglio federale.

Costi per la sicurezza

Crediti d'impegno (in mio di franchi)

Onere supplementare risultante dai costi per la sicurezza a carico della Confederazione 25,2 ­ impiego sussidiario dell'esercito 10,0 ­ protezione civile 0,5 ­ ricorsi in materia di controlli di sicurezza 0,1 ­ Corpo delle guardie di confine 6,0 ­ fedpol 8,6 Riserva nel settore della sicurezza

Crediti a preventivo (in mio di franchi)

25,2 10,0 0,5 0,1 6,0 8,6

10,0

Totale intermedio della proposta del Consi- 35,2 glio federale

25,2

Contributo ai costi per la sicurezza a carico delle località nelle quali si svolgeranno le partite

10,5

10,5

Totale costi per la sicurezza

45,7

35,7

7526

Conformemente al decreto federale, la Confederazione fornisce un contributo di 10,5 milioni di franchi al massimo a favore delle collettività incaricate dell'organizzazione per la copertura dei costi supplementari risultanti esclusivamente nel settore della sicurezza. In origine era previsto che il DDPS compensasse internamente i 10 milioni di franchi destinati all'impiego sussidiario dell'esercito. Il Parlamento ha invece deciso di far compensare internamente, in misura proporzionale, da ogni Dipartimento interessato la metà dei 25,2 milioni di franchi di oneri supplementari risultanti dai costi per la sicurezza a carico della Confederazione.

Il DDPS parte dal presupposto che le spese dell'esercito potranno essere coperte nel quadro dei contributi ordinari e dei contributi supplementari approvati mediante il decreto federale concernente i contributi e le prestazioni della Confederazione in favore dei Campionati europei di calcio del 2008 (modifica del 22 giugno 2006).

Saranno rilevate le prestazioni fornite e i costi sostenuti nel settore della sicurezza a favore di Cantoni, città e organizzatori.

Secondo gli articoli 7 e 12 OIMC e l'ordinanza del DDPS del 9 dicembre 1998 sugli emolumenti per prestazioni (Tariffa degli emolumenti del DDPS; RS 510.461), sono poste a carico dei Cantoni e degli organizzatori tutte le prestazioni del DDPS a favore delle autorità civili e dell'organizzazione incaricata dell'esecuzione non direttamente connesse con l'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio.

L'approvazione del servizio d'appoggio dell'esercito non comporta altre ripercussioni finanziarie oltre a quelle già previste dal decreto federale concernente i contributi e le prestazioni della Confederazione in favore dei Campionati europei di calcio del 2008 (modifica del 22 giugno 2006).

4.2

Ripercussioni sull'effettivo del personale

Per quanto concerne l'esercito, i compiti connessi con la pianificazione e l'esecuzione dell'impiego per l'UEFA EURO 2008 possono essere svolti con il personale a disposizione.

Per quanto riguarda le truppe saranno adottate tutte le misure necessarie per garantire gli effettivi delle formazioni, segnatamente per le funzioni specialistiche.

4.3

Ripercussioni sull'economia e sui Cantoni

L'impiego in servizio d'appoggio dell'esercito a favore dell'UEFA EURO 2008 non ha ripercussioni degne di nota sull'economia.

5

Programma di legislatura

Il messaggio sull'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio a favore delle autorità civili per le misure di sicurezza in occasione dell'UEFA EURO 2008 non è annunciato nel programma di legislatura 2003­2007 (FF 2004 969). L'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio a favore delle autorità civili per le misure di sicurezza in occasione dell'UEFA EURO 2008 corrisponde però indubbiamente all'obiettivo 9

7527

(«Garantire la sicurezza») del Consiglio federale, conformemente al quale gli strumenti di politica di sicurezza della Svizzera devono cooperare compiutamente e con flessibilità.

6

Aspetti giuridici

6.1

Basi legali

La Costituzione federale (Cost.; RS 101) attribuisce innanzitutto ai Cantoni la responsabilità della salvaguardia della sicurezza interna. Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono alla sicurezza del Paese e alla protezione della popolazione (art. 57 Cost.). Secondo l'articolo 58 Cost., l'esercito ha tra l'altro il compito di sostenere le autorità civili nel far fronte a situazioni straordinarie.

L'articolo 67 LM dispone che le truppe in servizio d'appoggio possano prestare aiuto alle autorità civili che lo richiedono per proteggere persone e oggetti degni di particolare protezione o per adempiere altri compiti d'importanza nazionale. Il compito deve essere di interesse pubblico e le autorità civili non devono più essere in grado di far fronte ai loro compiti per mancanza di personale, di materiale o di tempo.

Come esposto in precedenza, nemmeno con il previsto appoggio intercantonale le forze di polizia dei Cantoni delle quattro località nelle quali si giocheranno le partite saranno sufficienti per garantire adeguatamente la sicurezza della manifestazione (cfr. n. 3), ragione per cui sarà necessario un impiego sussidiario dell'esercito.

Per questi motivi sono adempite le condizioni legali per un impiego di formazioni dell'esercito in servizio d'appoggio a favore dei corpi di polizia competenti.

6.2

Competenza e forma giuridica

È già stato rilevato che il numero di militari necessari non può ancora essere stabilito esattamente. Nel quadro delle manifestazioni è tuttavia previsto l'impiego di più di 2000 militari. Giusta l'articolo 70 capoverso 2 LM, l'impiego deve pertanto essere sottoposto all'Assemblea federale per approvazione.

Il presente decreto federale costituisce un atto unico dell'Assemblea federale espressamente previsto da una legge federale (art. 173 cpv. 1 lett. h Cost. in combinato disposto con l'art. 70 cpv. 2 LM). Poiché esso non ha carattere normativo, né sottostà a referendum, è emanato sotto forma di decreto federale semplice (art. 163 cpv. 2 Cost. e art. 29 cpv. 1 della legge sul Parlamento; RS 171.10).

7528

Decreto federale

Disegno

sull'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio a favore delle autorità civili in occasione dei Campionati europei di calcio 2008 (UEFA EURO 2008) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 70 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 19951; visto il messaggio del Consiglio federale del 13 settembre 20062, decide: Art. 1 L'impiego di un effettivo massimo di 15 000 militari in servizio d'appoggio a favore delle autorità civili in occasione dei Campionati europei di calcio 2008 (UEFA EURO 2008) è approvato.

Art. 2 Il servizio d'appoggio in occasione dei Campionati europei di calcio 2008 dura al massimo dal 2 al 28 giugno 2008.

Art. 3 Il presente decreto non sottostà al referendum.

1 2

RS 510.10 FF 2006 7515

2006-0849

7529

Esercito in servizio d'appoggio a favore delle autorità civili in occasione dei Campionati europei di calcio 2008 (UEFA EURO 2008). DF

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