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Approvazione della quota di distribuzione nell'assicurazione privata (art. 36 lett. c della legge del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa; RS 172.021) L'Ufficio federale delle assicurazioni private ha approvato la decisione seguente relativa a contratti d'assicurazione in corso: Decisione del 13 febbraio 2006

Tariffa sottoposta da PAX, Società svizzera di assicurazione sulla vita, Basilea

nell'assicurazione collettiva vita nel quadro della previdenza professionale Breve esposizione dell'oggetto e del contenuto della decisione Con lettera del 9 febbraio 2006 la PAX, Società svizzera di assicurazione sulla vita, ha presentato nel settore dell'assicurazione sulla vita una domanda relativa alla quota di distribuzione nel quadro della previdenza professionale conformemente all'articolo 37 capoverso 3 LSA in combinato disposto con l'articolo 147 dell'ordinanza sulla sorveglianza degli assicuratori (OS; RS 961.011).

Sono interessati gli assicurati della PAX nell'ambito della previdenza professionale.

Secondo l'articolo 147 capoverso 4 OS, la quota di distribuzione e la prova dell'utilizzazione devono essere sottoposte all'autorità di sorveglianza per approvazione.

L'attribuzione delle eccedenze è calcolata in base al conto d'esercizio (art. 142 cpv. 1 OS). Le voci del conto devono essere suddivise in processo di risparmio, di rischio e dei costi conformemente agli articoli 143­145 OS. L'attribuzione delle eccedenze deve essere calcolata almeno una volta all'anno (art. 142 cpv. 2 OS). Una parte delle componenti secondo gli articoli 143­145 deve essere utilizzata a favore dello stipulante (quota di distribuzione). La quota di distribuzione deve comprendere almeno il 90 per cento delle componenti (quota minima). Essa deve essere utilizzata secondo gli articoli 148­150 OS.

Con la sua domanda la richiedente ha fornito la prova che la quota di distribuzione rispetta i criteri di cui all'articolo 147 OS e che la sua applicazione è conforme alle disposizioni di cui agli articoli 148­150 OS. Con decisione del 13 febbraio 2006 l'UFAP ha pertanto accolto la richiesta di approvazione della quota di distribuzione.

La richiedente intende applicare la quota di distribuzione approvata a tutto il portafoglio (contratti in corso e contratti nuovi).

2006-2110

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Rimedi giuridici La presente comunicazione costituisce per gli assicurati la notifica della decisione.

Gli assicurati che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021) possono impugnare le decisioni d'approvazione delle tariffe presso la Commissione federale di ricorso in materia di sorveglianza delle assicurazioni private, Rämistrasse 74, 8001 Zurigo. Il ricorso deve essere presentato in due esemplari entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni e i motivi. Durante questo periodo, la decisione può essere consultata presso l'Ufficio federale delle assicurazioni private, Schwanengasse 2, 3003 Berna.

15 agosto 2006

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Ufficio federale delle assicurazioni private