Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione del 16 dicembre 2005

L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 20051 concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute, decide: I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti in Svizzera nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione: 1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati) Sostanza(e) attiva(e):

Metaldehyde 6.0 %

Tipo di formulazione:

GB

2. Prodotti commerciali Gabi Schneckenkorn

numero di omologazione svizzero: D-3709 paese di origine: Germania numero di omologazione straniero: 004268-60 distributore: CELAFLOR GmbH, Konrad-Adenauerstr. 30, 55218 Ingelheim

Schneckenkorn Limex

numero di omologazione svizzero: A-3708 paese di origine: Austria numero di omologazione straniero: 1440/2 distributore: Scotts Celaflor, Karolingerstrasse 7b, A-5020 Salisburgo

Applicazioni autorizzate: Campo d'applicazione

Agente patogeno/Azione

Applicazione

(*)

Viticoltura in generale

lumaca campestre, arionide

quantità: 5­10 kg/ha

1

Orticoltura in generale

lumaca campestre, arionide

quantità: 5­10 kg/ha

1

1

RS 916.161

2005-3452

365

Campo d'applicazione

Agente patogeno/Azione

Applicazione

(*)

Campicoltura in generale

lumaca campestre, arionide

quantità: 5­10 kg/ha

1

(*) Condizioni e osservazioni: 1 = Cospargere sul terreno. Non cospargere parti commestibili di piante.

Immagazzinamento ed eliminazione Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicamenti in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Consegnare gli imballaggi vuoti e puliti al servizio di nettezza urbana. I residui vanno eliminati presso un servizio di raccolta comunale per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono riservate le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso entro 30 giorni presso la Commissione federale di ricorso in materia di prodotti chimici, Effingerstrasse 39, 3003 Berna. Il ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova; esso deve essere presentato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

16 dicembre 2005

Ufficio federale dell'agricoltura: Il direttore, Manfred Bötsch

366