Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione del 22 novembre 2006

L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 20051 concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute, decide: Per i seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero e iscritti in Svizzera nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione viene autorizzata un'applicazione supplementare: 1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati) Sostanza(e) attiva(e):

Propyzamide 50.0 %

Tipo di formulazione:

WP

2. Prodotti commerciali Kerb 50 W

numero di omologazione svizzero: D-3835 paese di origine: Germania numero di omologazione estero: 2002-00 distributore: Dow Agrosciences GmbH, Truderingerstrasse 15, 81677 Monaco

Applicazioni autorizzate: Campo d'applicazione

Agente patogeno/Azione

Applicazione

(*)

Frutticoltura Frutta a granelli, frutta a nocciolo

Gramigno

1

Frutta a granelli, frutta a nocciolo

Dicotiledoni annuali (malerbe) Monocotiledoni annuali (malerbe)

Dosaggio: 4­5 kg/ha Applicazione: in 1000 l di acqua Dosaggio: 2 kg/ha

Dosaggio: 4­5 kg/ha Dosaggio: 1.2­2 kg/ha

1 1

Viticoltura in generale in generale

1

Gramigno Dicotiledoni annuali (malerbe)

1

RS 916.161

9074

2006-3266

Campo d'applicazione

Agente patogeno/Azione

Orticoltura Catalogna, cicorino, Dicotiledoni annuali (malerbe) lattuga iceberg, Monocotiledoni annuali indivia, lattuga (malerbe) cappuccio, insalata riccia, lattuga, lollo, cicoria da taglio, cicoria bianca di Milano Campicoltura Colza

Dicotiledoni annuali (malerbe) Monocotiledoni annuali (malerbe)

Piante ornamentali Arbusti (escl. le Gramigno essenze forestali) Arbusti (escl. le essenze forestali)

Monocotiledoni annuali (malerbe)

Coltivazione di bacche Bacche Gramigno Dicotiledoni annuali (malerbe) Monocotiledoni annuali (malerbe)

Applicazione

(*)

Dosaggio: 2­3 kg/ha 1, 2 Applicazione: prima della semina, incorporare a 4­5 cm di profondità; autunno

Dosaggio: 1­.5 kg/ha 1, 3 Applicazione: in 500­1000 l di acqua. In ottobre-novembre; colza: stadio di 4­6 foglie Dosaggio: 5 kg/ha Applicazione: in 500­1000 l di acqua Dosaggio: 2 kg/ha applicazione: in 500­1000 l di acqua Dosaggio: 4­5 kg/ha Applicazione: in 1000 l di acqua Dosaggio: 2 kg/ha

1 1, 4

1 1

(*) Condizioni e osservazioni 1 = nessuna efficacia contro attaccamani, composite, galinsoga, camomilla e senecione.

2 = in caso di deboli precipitazioni su regioni secche occorre incorporare l'erbicida Kerb nel suolo 3 = non coltivare varietà di cereali in caso di interramento dei resti di colza a causa dello svernamento. Per la coltivazione seguente sono adatti: patate, barbabietole, piselli, fagioli, colza primaverile e granturco.

4 = applicare al più presto 6 mesi dopo la piantagione.

Immagazzinamento ed eliminazione Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicamenti in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Consegnare gli imballaggi vuoti e puliti al servizio di nettezza urbana. I residui vanno eliminati presso un servizio di raccolta comunale per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono riservate le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

9075

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Indicazione dei rimedi giuridici Entro 30 giorni dalla notifica, la presente decisione può essere impugnata mediante ricorso. Fino al 31 dicembre 2006 il ricorso va presentato alla Commissione federale di ricorso in materia di prodotti chimici, Effingerstrasse 39, 3003 Berna. Dal 1° gennaio 2007 va trasmesso direttamente al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 3000 Berna 14. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova.

Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

Avvertenza: il termine di ricorso non decorre dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso (art. 22a PA).

22 novembre 2006

Ufficio federale dell'agricoltura: Il direttore, Manfred Bötsch

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