Legge federale sulla politica regionale

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 103 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 16 novembre 20052, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Scopo

La presente legge intende potenziare la concorrenzialità di singole regioni, incrementandone la produzione di valore aggiunto e la capacità di creare e mantenere posti di lavoro e contribuendo in questo modo a conservare un insediamento decentrato e diminuire le disparità regionali.

Art. 2

Principi

La politica regionale si fonda sui seguenti principi: a.

le regioni sviluppano iniziative proprie, volte a incrementare la loro concorrenzialità e la loro produzione di valore aggiunto;

b.

i centri regionali costituiscono i motori dello sviluppo;

c.

sono considerate le esigenze dello sviluppo sostenibile;

d.

i Cantoni sono i principali interlocutori della Confederazione e assicurano la collaborazione con le regioni;

e.

i servizi federali collaborano strettamente tra loro, nonché con le istituzioni e le organizzazioni svizzere ed estere.

Art. 3

Regioni

Sono regioni ai sensi della presente legge gruppi di Cantoni e Comuni come pure consorzi tra Cantoni o Comuni e altri enti o associazioni privati o di diritto pubblico.

1

Nella costituzione di una regione la precedenza deve essere data all'unità geografica, alla funzionalità economica e all'obiettivo di uno svolgimento comune dei compiti piuttosto che alle delimitazioni istituzionali.

2

1 2

RS 101 FF 2006 221

2005-2127

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Politica regionale. LF

Occorre tenere conto delle strutture regionali già esistenti, purché siano adatte a realizzare lo scopo della presente legge.

3

Spetta alle regioni decidere quali unità organizzative intendono creare per svolgere i loro compiti.

4

Sezione 2: Misure Art. 4

Promozione di iniziative, programmi e progetti

Gli aiuti finanziari possono essere concessi per preparare, eseguire e valutare iniziative, programmi e progetti che:

1

2

a.

promuovono lo spirito e l'attività imprenditoriali in una regione;

b.

consolidano la capacità di innovazione in una regione;

c.

sfruttano le potenzialità regionali e creano o razionalizzano sistemi per la produzione di valore aggiunto; oppure

d.

promuovono la collaborazione tra enti pubblici e istituzioni private, tra regioni e con agglomerati urbani.

Gli aiuti finanziari sono concessi solo se le iniziative, i programmi e i progetti: a.

hanno, per la regione interessata, un carattere innovativo; e

b.

influiscono positivamente soprattutto in regioni che presentano in maggior parte i problemi e le potenzialità di sviluppo specifici delle regioni montane e delle altre aree rurali.

Art. 5

Promozione di enti per lo sviluppo, segretariati regionali e altri attori regionali

Gli aiuti finanziari possono essere attribuiti a enti per lo sviluppo, segretariati regionali e altri attori regionali, allo scopo di: a.

elaborare e realizzare strategie di promozione pluriennali;

b.

coordinare e seguire iniziative, programmi e progetti di promozione regionale.

Art. 6

Promozione della cooperazione transfrontaliera

Gli aiuti finanziari possono essere concessi allo scopo di sostenere la partecipazione svizzera a programmi, progetti e azioni innovative nell'ambito della cooperazione transfrontaliera, purché:

1

a

incidano positivamente sulla produzione di valore aggiunto di una regione di frontiera, in modo diretto o indiretto; oppure

b.

la partecipazione svizzera rivesta un'importanza strategica a livello nazionale.

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Politica regionale. LF

Le partecipazioni strategicamente importanti a livello nazionale devono essere coordinate dalla Confederazione, in collaborazione con i Cantoni.

2

3 I progetti di costruzione e le partecipazioni che la Confederazione sostiene già in altro modo non beneficiano degli aiuti finanziari.

Art. 7

Mutui per progetti infrastrutturali

La Confederazione può concedere mutui senza interessi o a tassi d'interesse favorevoli allo scopo di finanziare progetti infrastrutturali, purché questi:

1

2

a.

siano direttamente legati alla realizzazione e alla gestione di progetti conformi all'articolo 4;

b.

siano parte integrante di un sistema per la produzione di valore aggiunto e contribuiscano a potenziarlo; oppure

c.

favoriscano immediatamente investimenti indotti in altri settori economici della regione.

Questi mutui possono essere concessi solo per progetti infrastrutturali che: a.

influiscono positivamente soprattutto in regioni che presentano in maggior parte i problemi e le potenzialità di sviluppo specifici delle regioni montane e delle altre aree rurali;

b.

sono finanziati almeno in parte uguale anche dal Cantone; e

c.

non ricevano già in altra forma sostegni da parte della Confederazione.

Art. 8

Mutui: tasso d'interesse, rimborso e perdite

Il tasso d'interesse del mutuo deve essere fissato tenendo conto delle possibilità finanziarie del beneficiario.

1

I mutui devono essere rimborsati entro 25 anni. Il termine di scadenza deve essere fissato tenendo conto della durata di vita delle infrastrutture sussidiate.

2

Eventuali perdite derivanti da mutui sono a carico per metà del Cantone che li ha assegnati.

3

Art. 9

Presupposti e condizioni generali

Tutti i beneficiari di aiuti finanziari secondo gli articoli 4­6 e di mutui secondo l'articolo 7 devono contribuire in misura adeguata con mezzi propri al progetto.

1

2

Adottano misure adatte a sorvegliarne e valutarne la realizzazione.

Occorre tenere conto per quanto possibile della pianificazione del territorio e degli obiettivi delle politiche settoriali della Confederazione che incidono sul territorio.

3

Nel singolo caso, gli aiuti finanziari e i mutui possono essere vincolati ad altri oneri o ad altre condizioni.

4

299

Politica regionale. LF

Art. 10

Regioni montane e altre aree rurali

Il Consiglio federale stabilisce, insieme con i Cantoni, la zona che presenta in maggior parte i problemi e le potenzialità di sviluppo specifici delle regioni montane e delle altre aree rurali (art. 4 cpv. 2 lett. b e art. 7 cpv. 2 lett. a).

Art. 11

Versamento degli aiuti finanziari e dei mutui

Gli aiuti finanziari di cui agli articoli 4­6 e i mutui di cui all'articolo 7 sono versati, sulla base di una convenzione di programma, sotto forma di importi forfettari.

1

L'importo degli aiuti finanziari e dei mutui viene stabilito tenendo conto dell'incidenza globale dei programmi e delle misure.

2

Art. 12

Sgravi fiscali

Se un Cantone concede sgravi fiscali ai sensi dell'articolo 23 capoverso 3 della legge federale del 14 dicembre 19903 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, anche la Confederazione può concedere sgravi sull'imposta federale diretta.

1

2

Gli sgravi sull'imposta federale diretta sono concessi soltanto se: a.

un'impresa a carattere industriale oppure un'azienda del settore terziario vicina ad attività produttive crea nuovi posti di lavoro oppure ristruttura quelli esistenti;

b.

il progetto soddisfa le condizioni poste dalla presente legge a livello di economia regionale.

3 Il Consiglio federale stabilisce le zone in cui le imprese possono beneficiare di tali sgravi.

Art. 13

Misure di accompagnamento

La Confederazione può prendere misure per: a.

potenziare la cooperazione e sfruttare le sinergie tra la sua politica regionale e le sue altre politiche settoriali;

b.

sostenere regioni che incontrano particolari problemi;

c.

istituire e amministrare un sistema per la gestione di informazioni e conoscenze volto a promuovere lo sviluppo regionale;

d.

provvedere alla qualificazione dei segretari regionali e degli altri attori regionali, come pure dei responsabili della preparazione e della realizzazione di iniziative, programmi e progetti.

3

300

RS 642.14

Politica regionale. LF

Sezione 3: Esecuzione Art. 14 1

2

Programma pluriennale

L'Assemblea federale stabilisce in un programma pluriennale: a.

i punti forti e i contenuti della promozione sotto il profilo della regione;

b.

i punti forti delle misure di accompagnamento di cui all'articolo 13.

Il programma pluriennale prende in considerazione un periodo di 8 anni.

Al momento dell'elaborazione del programma pluriennale, i Cantoni presentano le loro riflessioni strategiche e le loro necessità, tenendo conto anche dei bisogni delle loro regioni.

3

Art. 15

Compiti dei Cantoni

Sulla base delle direttive del programma pluriennale e in collaborazione con gli enti per lo sviluppo, i segretariati regionali o altri attori regionali, i Cantoni elaborano piani pluriennali e li aggiornano periodicamente.

1

In collaborazione con gli enti regionali per lo sviluppo e i segretariati regionali e gli altri attori regionali, i Cantoni garantiscono il coordinamento dei progetti di importanza sovraregionale, sovracantonale o transfrontaliera.

2

Nei limiti dei mezzi a disposizione, i Cantoni decidono quali progetti possono beneficiare di aiuti finanziari o mutui.

3

Art. 16

Convenzioni di programma e partecipazione finanziaria dei Cantoni

Sulla base dei piani cantonali pluriennali, la Confederazione conclude con i Cantoni convenzioni di programma sull'arco di più anni. Esse costituiscono la base per un contributo della Confederazione calcolato su base forfettaria.

1

I Cantoni sono tenuti a partecipare finanziariamente alla realizzazione dei loro piani pluriennali con un contributo pari a quello della Confederazione.

2

Art. 17

Sorveglianza

Il Cantone prende le misure necessarie per sorvegliare la realizzazione delle iniziative, dei programmi dei progetti sussidiati e dei progetti d'infrastruttura.

1

La Confederazione prende le misure necessarie per sorvegliare la realizzazione del programma pluriennale.

2

Art. 18

Valutazione del programma pluriennale

La Confederazione provvede alla valutazione scientifica del programma pluriennale e presenta all'Assemblea federale un rapporto in merito.

301

Politica regionale. LF

Art. 19

Domande di sgravio fiscale e procedura

La decisione di concedere sgravi fiscali spetta al Cantone. Questo inoltra la relativa domanda, corredata della sua decisione e delle sue proposte, all'Ufficio federale competente.

1

L'Ufficio federale esamina le domande per il Dipartimento competente. Questo decide della concessione e dell'entità degli sgravi sull'imposta federale diretta.

2

La decisione concernente gli sgravi sull'imposta federale diretta è pronunciata dall'autorità cantonale competente per la tassazione delle imprese, alle condizioni definite dal Dipartimento e d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze.

3

Art. 20

Collaborazione

Il Consiglio federale decide come debba essere assicurata sotto il profilo organizzativo la collaborazione con Cantoni, regioni montane e altre aree rurali.

Sezione 4: Finanziamento Art. 21

Fondo per lo sviluppo regionale

Per il finanziamento delle misure previste dalla presente legge, la Confederazione alimenta un Fondo per lo sviluppo regionale.

1

Gli interessi, i rimborsi e le prestazioni di garanzia annuali provenienti da mutui assegnati e versati in virtù della legge federale del 21 marzo 19974 sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane (LIM) e dai mutui concessi in virtù dell'articolo 7, devono essere versati al Fondo per lo sviluppo regionale.

2

I prelievi dal fondo e le condizioni di prestito devono essere definiti tenendo conto delle perdite legate a mutui in corso, degli interessi e del rincaro. Entro i limiti del possibile, il valore del fondo va mantenuto.

3

Art. 22

Stanziamento dei mezzi finanziari

Per ulteriori conferimenti nel Fondo per lo sviluppo regionale, l'Assemblea federale stanzia, mediante decreto federale semplice, un limite di spesa limitato a un periodo di 8 anni.

1

Il limite di spesa dev'essere stabilito tenendo conto del fabbisogno esposto nel programma pluriennale, dei mezzi a disposizione del Fondo per lo sviluppo regionale nonché della situazione finanziaria della Confederazione.

2

4

302

RU 1997 2995, 2000 179 187, 2002 290 2504, 2003 267, 2004 3439

Politica regionale. LF

Sezione 5: Rimedi giuridici Art. 23 Le decisioni dell'Amministrazione federale e le decisioni cantonali di ultima istanza sono impugnabili con ricorso al Tribunale amministrativo federale.

Sezione 6: Disposizioni finali Art. 24

Abrogazione e modifica del diritto vigente

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.

Art. 25

Disposizioni transitorie

Al momento dell'entrata in vigore della presente legge, il saldo del fondo d'aiuto agli investimenti di cui all'articolo 14 LIM5 è trasferito nel Fondo per lo sviluppo regionale.

1

Fino al loro completo rimborso, per i mutui d'aiuto agli investimenti valgono le disposizioni della LIM.

2

Dopo l'entrata in vigore della presente legge, gli obblighi contratti dalla Confederazione sulla base della LIM, della legge federale dell'8 ottobre 19996 concernente la promozione della partecipazione svizzera all'iniziativa comunitaria di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale (INTERREG III) per il periodo 2000­2006, del decreto federale del 21 marzo 19977 a sostegno di cambiamenti strutturali nelle aeree rurali e dell'articolo 6a del decreto federale del 6 ottobre 19958 in favore delle zone di rilancio economico saranno onorati dal Fondo per lo sviluppo regionale.

3

Art. 26

Referendum, entrata in vigore e durata di validità

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

La presente legge resta in vigore 8 anni a partire dalla sua completa entrata in vigore.

3

5 6 7 8

RU 1997 2995, 2000 179 187, 2002 290 2504, 2003 267, 2004 3439 RS 616.9 RS 901.3 RS 951.93

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Politica regionale. LF

Allegato (art. 24)

Abrogazione e modifica del diritto vigente I I seguenti atti normativi sono abrogati: 1.

legge federale dell'8 ottobre 19999 concernente la promozione della partecipazione svizzera all'iniziativa comunitaria di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale (INTERREG III) per il periodo 2000­2006;

2.

legge federale del 21 marzo 199710 sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane;

3.

decreto federale del 21 marzo 199711 a sostegno di cambiamenti strutturali nelle aree rurali;

4.

decreto federale del 6 ottobre 199512 in favore delle zone di rilancio economico.

II La legge federale del 25 giugno 197613 sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane è modificata come segue: Titolo

Legge federale sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle aree rurali Art. 1 cpv. 1 La legge è intesa ad agevolare l'ottenimento di mutui a lunga e media scadenza in favore delle piccole e medie aziende nelle regioni montane e nelle aree rurali.

1

Art. 2

Luogo

La legge si applica alla zona definita dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 10 della legge federale del ...14 sulla politica regionale.

9 10 11 12 13 14

304

RU 2000 609 RU 1997 2995, 2000 179 187, 2002 290 2504, 2003 267, 2004 3439 RU 1997 1610, 2000 187 RU 1996 1918, 2001 1911 RS 901.2 RS ...; RU ... (FF 2006 297)

Politica regionale. LF

Art. 3

Materia

La legge si applica alla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse in favore di piccole e medie aziende esistenti o costituende, efficienti o in grado di svilupparsi.

1

Prestazioni secondo la presente legge sono concesse soltanto per aziende non altrimenti sussidiate dalla Confederazione.

2

Art. 9 cpv. 3 Abrogato Art 10 cpv. 1 e 4 La Cooperativa di fideiussione decide inappellabilmente circa le domande di fideiussione. Essa stipula con i richiedenti i contratti fideiussori.

1

4

Abrogato

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