Approvazione di tariffe nell'assicurazione privata (art. 84 della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori; RS 961.01) L'Ufficio federale delle assicurazioni private ha approvato la tariffa seguente relativa a contratti d'assicurazione in corso: Decisione del 2 novembre 2006 Concernente la norma tariffaria 2007 delle imprese di assicurazione che esercitano l'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali.

La nuova tariffa dei premi, incluso lo schema di calcolo, comprende in sostanza le seguenti modifiche: ­

Il limite di responsabilità per sinistro passa da 250 milioni a 1 miliardo di franchi (per beni mobili e per fabbricati);

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Le nuove franchigie ammontano ora a: mobilia domestica inventario agricolo altri beni mobili fabbricati che servono esclusivamente da abitazione o a fini agricoli fabbricati che servono ad altri fini

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500.­ 10 % min. 1 000.­ mass. 10 000.­ 10 % min. 2 500.­ mass. 50 000.­ 10 % min. 1 000.­ mass. 10 000.­ 10 % min. 2 500.­ mass. 50 000.­

Per le tre cerchie solidali, le aliquote dei premi lordi ammontano a: mobilia domestica 0,21 della somma assicurata altri beni mobili 0,35 della somma assicurata fabbricati 0,46 della somma assicurata

Con lettere del 20 gennaio 2006 e del 20 aprile 2006, l'ASA ha presentato una tariffa per l'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali.

Ai fini dell'esame e dell'approvazione delle tariffe concernenti le assicurazioni contro i danni causati dagli elementi naturali è applicabile l'articolo 33 capoverso 3 LSA. Secondo questa disposizione, l'autorità di sorveglianza esamina, sulla base delle tariffe e delle basi di calcolo presentate dalle imprese di assicurazione, se i premi che ne derivano sono adeguati nell'ottica del rischio e dei costi.

Con la sua tariffa, la richiedente ha fornito la prova che queste condizioni sono soddisfatte. Con decisione del 2 novembre 2006 l'UFAP ha pertanto approvato la richiesta di modifica della tariffa.

La richiedente intende applicare a tutto il portafoglio (contratti in corso e contratti nuovi) gli adeguamenti tariffali approvati, con effetto al 1° gennaio 2007.

Rimedi giuridici La presente comunicazione costituisce per gli assicurati la notifica della decisione.

Gli assicurati che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021) possono impugnare le decisioni 8524

2006-2988

d'approvazione delle tariffe presso la Commissione federale di ricorso in materia di sorveglianza delle assicurazioni private, Rämistrasse 74, 8001 Zurigo. Il ricorso deve essere presentato in due esemplari entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo periodo, la decisione può essere consultata presso l'Ufficio federale delle assicurazioni private, Schwanengasse 2, 3003 Berna.

28 novembre 2006

Ufficio federale delle assicurazioni private

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