Legge federale sui diritti politici

Progetto

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 15 settembre 20061; visto il parere del Consiglio federale dell'8 novembre 20062, decreta: I La legge federale del 17 dicembre 19763 sui diritti politici è modificata come segue: Art. 10a

Informazione degli aventi diritto di voto

Il Consiglio federale informa gli aventi diritto di voto in modo esauriente sui testi sottoposti a votazione federale. In tale ambito difende la posizione dell'Assemblea federale.

1

Informa in maniera costante rispettando i principi dell'oggettività, della trasparenza e della proporzionalità.

2

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «Sovranità del popolo senza propaganda di governo» sarà stata ritirata o respinta.

2

3

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Minoranza 1 (Amstutz, Fehr Hans, Hutter Jasmin, Joder, Pfister Gerhard, Schibli, Weyeneth) Non entrare in materia sul progetto.

Minoranza 2 (Weyeneth, Amstutz, Hutter Jasmin, Müri, Perrin, Schibli) Rinvio del progetto alla Commissione con l'incarico di riformulare l'articolo 10a LDP in modo tale che l'obbligo d'informare del Consiglio federale sia definito in modo preciso e chiaramente circoscritto rispetto alla prassi attuale.

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FF 2006 8491 FF 2006 8509 RS 161.1

2006-2515

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Diritti politici. LF

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