Decreto federale sull'acquisto di materiale d'armamento (Programma d'armamento 2005) del 12 dicembre 2005

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 60 e 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 20052, decreta: Art. 1 È approvato l'acquisto di materiale d'armamento così come proposto nel messaggio del 25 maggio 2005 (Programma d'armamento 2005).

1

Per l'acquisto del materiale d'armamento è stanziato un credito di impegno di 1020 milioni di franchi secondo l'elenco dei crediti d'impegno recato in appendice.

2

3 Il credito di 310 milioni di franchi per l'acquisto di elicotteri leggeri da trasporto e addestramento (ELTA, settore mobilità, punto 2.6 del messaggio) copre anche il finanziamento del simulatore per l'elicottero da trasporto TH 89 Super Puma (trasformazione o nuovo acquisto).

Art. 2 1

I crediti di pagamento annui sono iscritti nel preventivo.

I crediti di pagamento per l'acquisto del materiale d'armamento gravano la rubrica 525.3230.002, «Materiale d'armamento, Difesa».

2

Art. 3 Il Consiglio federale disciplina le modalità dell'acquisto.

Art. 4 Il presente decreto non sottostà al referendum.

Consiglio nazionale, 8 dicembre 2005

Consiglio degli Stati, 12 dicembre 2005

Il presidente: Claude Janiak Il segretario: Ueli Anliker

Il presidente: Rolf Büttiker Il segretario: Christoph Lanz

1 2

RS 101 FF 2005 3203

2005-0777

331

Programma d'armamento 2005. DF

Appendice

Elenco dei crediti d'impegno Progetti

­ Condotta ed esplorazione in tutte le situazioni

Credito d'impegno fr.

460 000 000

­ Logistica

65 000 000

­ Protezione e mascheramento

25 000 000

­ Mobilità (compreso il simulatore TH 89)

310 000 000

­ Effetto delle armi

160 000 000

Totale del credito d'impegno del programma d'armamento 2005

332

1 020 000 000