Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

Termine per la raccolta delle firme: 28 settembre 2007

Iniziativa popolare federale «per un contributo di solidarietà ()» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «per un contributo di solidarietà ()», presentata il 22 febbraio 2006; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide: 1.

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La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «per un contributo di solidarietà ()», presentata il 22 febbraio 2006, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro incondizionata, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2006-0821

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Iniziativa popolare federale

2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata incondizionatamente dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Studer Ralph, Gysulastr. 73, 5022 Rombach 2. Brühwiler-Frésey Lukas, Arbonerstr. 61c, 8580 Amriswil 3. Brem Alois, Friedlisbergstr. 220, 8964 Rudolfstetten 4. Marty Hildegard, Laburgstr. 40, 8843 Oberiberg 5. Schlatter Claude, Fliederstr. 1, 4800 Zofingen 6. von Reding Remigi, Kirchfeldstr. 16, 6032 Emmen 7. a Marca Luca, Chioso 31, 6925 Gentilino 8. Dörig Christof, Seestr. 160, 8806 Bäch 9. Benkler Emil, Seltisbergerstr. 79, 4059 Basel 10. Büchel Paul, Klosterstr. 13, 8887 Mels 11. Weber Paul, Wilenstr. 36, 9532 Rickenbach 12. Kunz Margrit, Grabenstr. 8, 8952 Schlieren 13. Auf der Maur Erwin, Gellerstr. 62, 8222 Beringen 14. Lang Hans, Statthalterstr. 15, 3018 Bern 15. Kressibucher Josef, Ast 6, 8572 Berg 16. Braun Franz, Postgasse 4, 4450 Sissach 17. Schlegel Alfred, Tilserstr. 2, 8889 Plons 18. Bossert Xaver, Bahnhofstr. 37, 6110 Wolhusen 19. Uhler Annemarie, Lenaustr. 19, 9000 St. Gallen 20. Niederberger Walter, Aeuli 5, 7304 Maienfeld 21. Zwicky Nikolaus, Hünibachstr. 56, 3626 Hünibach

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «per un contributo di solidarietà (» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Initiativkomitee «für eine Solidaritätsabgabe», Casella postale 153, 5004 Aarau, e pubblicata nel Foglio federale del 28 marzo 2006.

14 marzo 2006

Cancelleria federale svizzera: La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Iniziativa popolare federale

Iniziativa popolare federale «per un contributo di solidarietà ()» I La Costituzione federale del 18 aprile 19994 è modificata come segue: Art. 128a (nuovo)

Contributo di solidarietà

I Cantoni e i Comuni proteggono gli strati della popolazione finanziariamente deboli, segnatamente le famiglie con molti figli, combattendo i rischi e le conseguenze della disoccupazione e della povertà derivanti in particolare da una formazione insufficiente, e sopprimendo o riducendo mediante sussidi i premi della cassa malati. Per il finanziamento dei provvedimenti la Confederazione riscuote, fatti salvi disciplinamenti speciali, un contributo di solidarietà strutturato in modo progressivo

1

a.

per le persone fisiche: sul reddito annuo a partire da 500 000 franchi;

b.

per le persone giuridiche di diritto privato: sull'utile netto annuo a partire da 1 milione di franchi.

2 Il prodotto del contributo di solidarietà è ripartito tra i Cantoni secondo una chiave stabilita dalla Confederazione. I Cantoni decidono sull'impiego delle risorse nell'ambito del capoverso 1.

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 197 n. 8 (nuovo) 8. Disposizione transitoria dell'art. 128a (Contributo di solidarietà) Fino all'entrata in vigore delle disposizioni legali il Consiglio federale emana, entro un anno dall'accettazione dell'articolo 128a, le necessarie disposizioni esecutive.

4

RS 101

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