Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella procedura per circolazione degli atti del 25 settembre 2006, visti l'articolo 321bis del Codice penale svizzero (CP, RS 311.0) e gli articoli 1, 2, 9, 10, 11 e 13 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP, RS 235.154); in re: Clinica Sonnenhalde AG, clinica di psichiatria e psicoterapia, dr. med. Samuel Pfeifer, progetto di ricerca «Katamnestische Studie: Religiöser Wahn ­ Empirische Untersuchung zur Bedeutung von Religion im Wahnerleben» concernente la domanda del 24 agosto 2006 per un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale, in virtù dell'articolo 321bis CP, a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, decide: 1. Titolare dell'autorizzazione Al dr. med. Samuel Pfeifer, capo medico alla clinica Sonnenhalde AG a Riehen, e a Regula Gasser, studentessa in psicologia all'Università di Zurigo, è rilasciata, alle condizioni e agli oneri sotto indicati, un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP nonché dell'articolo 2 OATSP, per la ricezione di dati non anonimizzati secondo i punti 2 e 3 della presente decisione.

I titolari devono firmare la dichiarazione allegata relativa all'obbligo di mantenere il segreto secondo l'articolo 321bis CP e consegnarla alla Commissione peritale.

2. Portata dell'autorizzazione particolare a)

La presente decisione autorizza i medici curanti della clinica Sonnenhalde AG a garantire la visione delle cartelle mediche di quei pazienti che sono stati curati nel periodo tra il 1986 e il 2006 perché affetti da delirio religioso.

b)

Il rilascio dell'autorizzazione non implica per nessuno l'obbligo di comunicare dati.

3. Scopo della comunicazione dei dati I dati personali che soggiacciono al segreto professionale in campo medico in virtù dell'articolo 321 CP e che sono stati comunicati in base alla presente autorizzazione possono essere utilizzati unicamente per il progetto di ricerca «Katamnestische Studie: Religiöser Wahn ­ Empirische Untersuchung zur Bedeutung von Religion im Wahnerleben».

4. Protezione dei dati cui è stato concesso l'accesso I titolari dell'autorizzazione sono tenuti ad adottare le misure tecniche e organizzative necessarie alla protezione dei dati dall'accesso non autorizzato, secondo le disposizioni del diritto in materia di protezione dei dati.

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5. Responsabilità della protezione dei dati comunicati Il capo del progetto, dr. med. Samuel Pfeifer, è responsabile della protezione dei dati comunicati.

6. Oneri a)

I dati pseudonomizzati e la tabella relazionale che permette l'identificazione dei pazienti interessati (collegamento nome del paziente/numero) devono essere conservati separatamente.

b)

La tabella relazionale deve essere distrutta non appena non è più necessaria.

Lo stesso vale per eventuali altri dati personali non anonimizzati utilizzati nell'ambito dello studio. La distruzione deve avvenire conformemente alle prescrizioni del delegato cantonale alla protezione dei dati.

c)

Non deve essere concesso a persone non autorizzate il diritto di prendere visione dei dati personali non anonimizzati e della tabella relazionale.

d)

I risultati del progetto di ricerca possono essere pubblicati solo in forma completamente anonimizzata, ossia non deve essere possibile poter risalire sino alle persone interessate.

7. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso amministrativo in virtù dell'articolo 33 capoverso 1 lettera c della Legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e degli articoli 44 segg. della Legge federale sulla procedura amministrativa (LPA; RS 172.021), entro 30 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione sul Foglio federale, presso la Commissione federale sulla protezione dei dati, casella postale, 3000 Berna 7. Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

8. Comunicazione e pubblicazione La presente decisione è notificata per scritto ai titolari dell'autorizzazione nonché all'Incaricato federale della protezione dei dati. Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. Dopo essersi annunciati telefonicamente (031 324 94 02) ed entro il termine di ricorso, gli aventi diritto al ricorso possono prendere visione dell'intera decisione presso il Segretariato della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione diritto, 3003 Berna.

28 novembre 2006

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica: Il presidente, prof. dott. iur. Franz Werro

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