Termine di referendum: 13 luglio 2006
Legge federale sull'agricoltura (LAgr) Modifica del 24 marzo 2006 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 14 settembre 20041; visto il parere del Consiglio federale del 24 novembre 20042, decreta: I La legge federale del 29 aprile 19983 sull'agricoltura è modificata come segue: Art. 16a
Indicazione delle caratteristiche e dei metodi di produzione
I prodotti agricoli e i relativi prodotti trasformati possono essere muniti di indicazioni su caratteristiche o metodi di produzione conformi a determinate prescrizioni (produzione rispettosa dell'ambiente, certificazione di prestazioni ecologiche o detenzione degli animali rispettosa delle esigenze della specie) o di indicazioni su tali prescrizioni.
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Le indicazioni devono, segnatamente, essere conformi alle prescrizioni sulla protezione dagli inganni nel settore delle derrate alimentari.
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FF 2004 6275 FF 2004 6289 RS 910.1
2004-2346
3271
Legge federale sull'agricoltura
II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 24 marzo 2006
Consiglio degli Stati, 24 marzo 2006
Il presidente: Claude Janiak Il segretario: Ueli Anliker
Il presidente: Rolf Büttiker Il segretario: Christoph Lanz
Data di pubblicazione: 4 aprile 20064 Termine di referendum: 13 luglio 2006
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FF 2006 3271
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