Termine di referendum: 13 luglio 2006

Legge federale sull'agricoltura (LAgr) Modifica del 24 marzo 2006 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 14 settembre 20041; visto il parere del Consiglio federale del 24 novembre 20042, decreta: I La legge federale del 29 aprile 19983 sull'agricoltura è modificata come segue: Art. 16a

Indicazione delle caratteristiche e dei metodi di produzione

I prodotti agricoli e i relativi prodotti trasformati possono essere muniti di indicazioni su caratteristiche o metodi di produzione conformi a determinate prescrizioni (produzione rispettosa dell'ambiente, certificazione di prestazioni ecologiche o detenzione degli animali rispettosa delle esigenze della specie) o di indicazioni su tali prescrizioni.

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Le indicazioni devono, segnatamente, essere conformi alle prescrizioni sulla protezione dagli inganni nel settore delle derrate alimentari.

2

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FF 2004 6275 FF 2004 6289 RS 910.1

2004-2346

3271

Legge federale sull'agricoltura

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 24 marzo 2006

Consiglio degli Stati, 24 marzo 2006

Il presidente: Claude Janiak Il segretario: Ueli Anliker

Il presidente: Rolf Büttiker Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 4 aprile 20064 Termine di referendum: 13 luglio 2006

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FF 2006 3271

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