Decreto federale sul limite di spesa per il finanziamento dell'infrastruttura della societā anonima Ferrovie federali svizzere (FFS) negli anni 2007­2010

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 capoverso 4 della legge del 20 marzo 19981 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS); visto il messaggio del Consiglio federale del 10 marzo 20062, decreta: Art. 1 Per le indennitā e gli investimenti nel settore infrastruttura della societā anonima Ferrovie federali svizzere FFS nel periodo 2007­2010 č approvato un limite di spesa di 5880 milioni di franchi.

Art. 2 Il presente decreto non sottostā a referendum.

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RS 742.31 FF 2006 3523

2005-3221

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Limite di spesa per il finanziamento dell'infrastruttura della societā anonima Ferrovie federali svizzere (FFS) negli anni 2007­2010. DF

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