Termine di referendum: 20 aprile 2006

Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) del 16 dicembre 2005

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 80 capoversi 1 e 2 nonché 120 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 9 dicembre 20022, decreta:

Capitolo 1: In generale Art. 1

Scopo

Scopo della presente legge è di tutelare la dignità e il benessere degli animali.

Art. 2

Campo d'applicazione

La legge si applica ai vertebrati. Il Consiglio federale determina a quali invertebrati essa è pure applicabile e in quale misura. A tal fine si orienta ai ritrovati scientifici inerenti alla sensorialità degli invertebrati.

1

Sono fatte salve le leggi federali del 20 giugno 19863 sulla caccia, del 1° luglio 19664 sulla protezione della natura e del paesaggio, del 21 giugno 19915 sulla pesca, del 13 dicembre 20026 sulla formazione professionale e del 1° luglio 19667 sulle epizoozie.

2

Art. 3

Definizioni

Nella presente legge s'intende per: a.

1 2 3 4 5 6 7

dignità: il valore intrinseco dell'animale, che va rispettato da chiunque se ne occupi. Il fatto di arrecare all'animale un aggravio che non può essere giustificato da interessi preponderanti è lesivo della sua dignità. Vi è aggravio per RS 101 FF 2003 580 RS 922.0 RS 451 RS 923.0 RS 412.10 RS 916.40

2002-2103

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l'animale se gli sono inflitti in particolare dolori, sofferenze o lesioni, se l'animale viene posto in stato d'ansietà o mortificato, se s'interviene in modo assai incisivo sul suo fenotipo o si pregiudicano le sue capacità, oppure se l'animale viene eccessivamente strumentalizzato; b.

benessere: il benessere dell'animale, che è garantito segnatamente se: 1. le condizioni di detenzione e l'alimentazione non ne compromettono le funzioni fisiologiche o il comportamento e non ne sollecitano oltremodo la capacità di adattamento, 2. ne è assicurato il comportamento conforme alla specie entro i limiti della capacità di adattamento biologica, 3. l'animale è clinicamente sano, 4. si evitano all'animale dolori, lesioni e ansietà;

c.

esperimenti sugli animali: qualsiasi procedimento che utilizza animali vivi al fine di: 1. verificare un'ipotesi scientifica, 2. accertare l'effetto di una determinata misura sull'animale, 3. sperimentare una sostanza, 4. prelevare o analizzare cellule, organi o liquidi organici, salvo nell'ambito della produzione agricola, dell'attività diagnostica o curativa sull'animale o per verificare lo stato di salute di popolazioni di animali, 5. ottenere o riprodurre organismi estranei alla specie, 6. fornire un supporto all'insegnamento, alla formazione e al perfezionamento professionali.

Art. 4 1

Principi

Chi si occupa di animali deve: a.

tener conto adeguatamente dei loro bisogni; e

b.

nella misura in cui lo scopo della loro utilizzazione lo consenta, provvedere al loro benessere.

Nessuno ha il diritto di infliggere ingiustificatamente dolori, sofferenze o lesioni a un animale, porlo in stato d'ansietà o ledere in altro modo la sua dignità. È vietato maltrattare e trascurare gli animali o affaticarli inutilmente.

2

3

Il Consiglio federale vieta altre pratiche su animali che ne ledono la dignità.

Art. 5

Formazione e informazione

La Confederazione può promuovere la formazione e il perfezionamento professionali delle persone che si occupano degli animali.

1

La Confederazione provvede a informare il pubblico in materia di protezione degli animali.

2

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Capitolo 2: Trattamento degli animali Sezione 1: Detenzione di animali Art. 6

Requisiti generali

Chi detiene un animale o lo accudisce deve nutrirlo e curarlo adeguatamente, garantirgli l'attività e la libertà di movimento necessarie al suo benessere e, per quanto necessario, offrirgli un ricovero.

1

Dopo aver consultato le cerchie interessate, il Consiglio federale emana prescrizioni sulla detenzione di animali, segnatamente sotto forma di requisiti minimi, tenendo conto delle conoscenze scientifiche, delle esperienze pratiche e dell'evoluzione delle tecniche. Esso vieta i metodi di detenzione contrari ai principi della protezione degli animali.

2

Il Consiglio federale può altresì stabilire i requisiti in materia di formazione e perfezionamento professionali dei detentori di animali e delle persone che addestrano animali.

3

Art. 7

Obbligo di annuncio e di autorizzazione

Il Consiglio federale può assoggettare determinati metodi di detenzione e la detenzione di determinate specie di animali all'obbligo di annuncio o di autorizzazione.

1

L'immissione in commercio di sistemi e impianti di stabulazione fabbricati in serie destinati ad animali da reddito necessita di un'autorizzazione della Confederazione.

L'autorizzazione è rilasciata soltanto se i sistemi e gli impianti soddisfano le esigenze per una corretta detenzione degli animali. Il Consiglio federale disciplina la procedura di autorizzazione e stabilisce a quali animali da reddito la stessa è applicabile. Per determinati metodi di detenzione può prevedere deroghe all'obbligo di autorizzazione.

2

La detenzione professionale e privata di animali selvatici che richiedono cure o condizioni di detenzione speciali necessita di un'autorizzazione.

3

Art. 8

Protezione degli investimenti

Le costruzioni e installazioni destinate agli animali da reddito autorizzate secondo la presente legge possono essere utilizzate almeno per la durata ordinaria d'ammortamento.

Art. 9

Guardiani di animali

Il Consiglio federale può determinare in quali settori al di fuori dell'agricoltura è necessario impiegare guardiani di animali.

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Sezione 2: Allevamento di animali e modificazioni d'ingegneria genetica Art. 10

Allevamento e produzione di animali

L'applicazione di metodi naturali o artificiali di allevamento o di riproduzione non deve causare agli animali genitori né ai loro discendenti dolori, sofferenze, lesioni o turbe comportamentali dovuti o connessi all'obiettivo zootecnico; sono fatte salve le disposizioni concernenti gli esperimenti sugli animali.

1

Il Consiglio federale emana prescrizioni sull'allevamento e la produzione di animali e determina i criteri per valutare la liceità degli obiettivi di allevamento e dei metodi di riproduzione; a tal proposito tiene conto della dignità dell'animale. Esso può vietare l'allevamento, la produzione e la detenzione di animali con determinate caratteristiche, in particolare anormalità fisiche e comportamentali.

2

Art. 11

Obbligo di autorizzazione per animali geneticamente modificati

Chi produce, alleva, detiene, commercializza o utilizza animali geneticamente modificati necessita di un'autorizzazione cantonale. Se la produzione, l'allevamento, la detenzione, la commercializzazione o l'utilizzazione di animali geneticamente modificati si svolge a fini di ricerca, terapia e diagnosi, l'autorizzazione è data nell'ambito dell'articolo 19 capoverso 1. Negli altri casi la procedura d'autorizzazione è retta dalle disposizioni concernenti gli esperimenti sugli animali e dalla legge del 21 marzo 20038 sull'ingegneria genetica.

1

Dopo aver consultato le cerchie interessate, la Commissione federale d'etica per la biotecnologia nel settore non umano, la Commissione federale per la sicurezza biologica e la Commissione federale per gli esperimenti sugli animali, il Consiglio federale stabilisce criteri per la ponderazione degli interessi in materia di produzione, allevamento, detenzione, commercializzazione e utilizzazione di animali geneticamente modificati.

2

Il Consiglio federale disciplina i requisiti per gli istituti in cui si svolgono attività secondo il capoverso 1, secondo periodo, in particolare per quanto concerne l'infrastruttura, il personale, la sorveglianza e la documentazione.

3

Il Consiglio federale può inoltre prevedere deroghe all'obbligo di autorizzazione o agevolazioni nella procedura di autorizzazione, segnatamente quando è accertato che i metodi di produzione o d'allevamento non provocano negli animali dolori, sofferenze, lesioni o turbe comportamentali e quando è comunque tenuta in debita considerazione la dignità dell'animale.

4

Art. 12

Obbligo di annuncio

Gli animali geneticamente modificati cui il processo di produzione o l'allevamento arreca dolori, sofferenze, lesioni o turbe comportamentali e la cui dignità risulta comunque lesa devono essere annunciati all'autorità cantonale.

1

8

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RS 814.91

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2 L'autorità cantonale inoltra tali annunci alla commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali e, in base alla proposta di quest'ultima, decide se l'allevamento può continuare.

3

Il Consiglio federale disciplina le modalità dell'annuncio.

Sezione 3: Commercio di animali Art. 13

Autorizzazione

Il commercio professionale di animali e l'utilizzazione di animali vivi per la pubblicità necessitano di un'autorizzazione.

Art. 14

Commercio internazionale

Il Consiglio federale può, per motivi inerenti alla protezione degli animali e delle specie, vincolare a condizioni, limitare o vietare l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali. È fatta salva l'importazione di carne koscher e di carne halal, al fine di assicurare un approvvigionamento sufficiente di tale carne alle comunità ebraica e musulmana. Unicamente i membri di queste comunità nonché le persone giuridiche e le società di persone loro appartenenti hanno diritto d'importare e acquistare carne koscher e carne halal.

1

2

L'importazione di pelli di cane e di gatto nonché di loro derivati è vietata.

Sezione 4: Trasporti di animali Art. 15 I trasporti di animali devono svolgersi con le debite cure e senza inutili ritardi. Il trasporto non deve durare più di sei ore a partire dal punto di carico. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.

1

Sentite le organizzazioni del settore, il Consiglio federale disciplina i requisiti in materia di formazione e perfezionamento del personale a cui è affidato il trasporto professionale di animali.

2

Sezione 5: Interventi su animali Art. 16 Gli interventi dolorosi possono essere eseguiti soltanto sotto anestesia totale o locale e da persone esperte. Il Consiglio federale stabilisce le eccezioni. Determina altresì quali persone sono considerate esperte. Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti gli esperimenti sugli animali.

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Sezione 6: Esperimenti sugli animali Art. 17

Limitazione al minimo indispensabile

Gli esperimenti che provocano all'animale dolori, sofferenze o lesioni, lo pongono in stato d'ansietà oppure che possono compromettere in misura notevole il suo stato generale o ledere in altro modo la sua dignità devono essere limitati al minimo indispensabile.

Art. 18

Obbligo di autorizzazione

Chi intende svolgere esperimenti sugli animali necessita dell'autorizzazione dell'autorità cantonale competente.

1

Le pratiche di cui all'articolo 11 capoverso 1, ultimo periodo, sono equiparate sul piano procedurale agli esperimenti sugli animali.

2

L'autorità cantonale competente sottopone alla commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali le domande di autorizzazione a effettuare esperimenti ai sensi dell'articolo 17.

3

Le autorizzazioni devono essere limitate nel tempo. Possono essere vincolate a condizioni e oneri.

4

Gli istituti e i laboratori che svolgono esperimenti sugli animali e i centri di custodia di animali da laboratorio devono tenere un controllo dell'effettivo di animali.

5

Art. 19

Requisiti

Il Consiglio federale stabilisce le condizioni che devono soddisfare gli istituti e i laboratori autorizzati a effettuare esperimenti sugli animali, come pure in materia di formazione e perfezionamento professionali del personale e di autorizzazione dei centri di custodia, allevamento e commercio di animali da laboratorio.

1

2 Il Consiglio federale determina i criteri per valutare quali esperimenti sono indispensabili ai sensi dell'articolo 17.

Il Consiglio federale può dichiarare inammissibili determinati scopi perseguiti con gli esperimenti.

3

Un esperimento sugli animali è inammissibile in particolare se, commisurato al risultato atteso in materia di conoscenze, arreca all'animale dolori, sofferenze o lesioni sproporzionati o lo pone in stato sproporzionato d'ansietà.

4

Art. 20

Svolgimento degli esperimenti

È lecito infliggere dolori, sofferenze o lesioni all'animale o porlo in stato d'ansietà soltanto se inevitabile per lo scopo dell'esperimento.

1

Esperimenti su animali più evoluti si possono eseguire soltanto se lo scopo perseguito non può essere raggiunto con animali meno evoluti e non sono disponibili adeguati metodi alternativi.

2

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Il Consiglio federale definisce le altre esigenze in materia di svolgimento degli esperimenti.

3

Sezione 7: Macellazione di animali Art. 21 I mammiferi possono essere macellati soltanto se sono stati storditi prima del dissanguamento.

1

Il Consiglio federale può assoggettare all'obbligo dello stordimento anche la macellazione di altri animali.

2

3

Il Consiglio federale determina i metodi di stordimento ammessi.

Sentite le oprganizzazioni del settore, il Consiglio federale stabilisce i requisiti in merito alla formazione e al perfezionamento professionali del personale dei macelli.

4

Capitolo 3: Ricerca Art. 22 La Confederazione effettua e sostiene la ricerca scientifica rilevante ai fini della protezione degli animali.

1

In collaborazione con le scuole universitarie e l'industria, la Confederazione promuove in particolare lo sviluppo, il riconoscimento e l'impiego di metodi sostitutivi degli esperimenti sugli animali ovvero di metodi che impiegano un minor numero di animali da laboratorio o comportano un minor aggravio per gli stessi. Essa promuove segnatamente progetti di ricerca volti a eliminare dolori, sofferenze o stati d'ansietà nell'ambito di interventi secondo l'articolo 16.

2

Capitolo 4: Provvedimenti amministrativi e ricorso delle autorità Art. 23

Divieto di tenere animali

L'autorità competente può vietare, a tempo determinato o indeterminato, la detenzione, l'allevamento, la commercializzazione o l'impiego a titolo professionale di animali a chi:

1

2

a.

è stato punito per ripetute o gravi infrazioni alle prescrizioni della presente legge, ai disposti esecutivi emanati in virtù della stessa o a decisioni dell'autorità;

b.

per altri motivi è incapace di tenere o allevare animali.

Il divieto pronunciato da un Cantone vale in tutta la Svizzera.

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3 L'autorità federale competente tiene un registro dei divieti pronunciati. Il registro può essere consultato dalle autorità cantonali cui compete la pronuncia di siffatti divieti, se sussiste il sospetto che persone trasferitesi da poco nel Cantone violino le prescrizioni della presente legge in materia di detenzione di animali.

Art. 24

Intervento dell'autorità

L'autorità competente interviene senza indugio se è accertato che animali sono trascurati o tenuti in condizioni del tutto inadeguate. Essa può sequestrare cautelativamente gli animali e collocarli in un luogo adeguato a spese del detentore; all'occorrenza, li vende o li fa abbattere. A tal fine, può avvalersi degli organi di polizia.

1

Il ricavo della realizzazione, dedotte le spese di procedura, spetta al detentore degli animali.

2

Se sono accertate infrazioni intenzionali alle prescrizioni della presente legge, le autorità competenti per l'esecuzione della normativa in materia di protezione degli animali sporgono denuncia penale.

3

Art. 25

Ricorso delle autorità

Le decisioni delle autorità cantonali in materia di esperimenti sugli animali possono essere impugnate dall'autorità federale competente con i rimedi giuridici previsti dal diritto cantonale e federale.

1

Le autorità cantonali notificano immediatamente le loro decisioni all'autorità federale competente.

2

Capitolo 5: Disposizioni penali Art. 26 1

Maltrattamento di animali

Chiunque, intenzionalmente: a.

maltratta un animale, lo trascura, lo sottopone inutilmente a sforzi eccessivi o lede in altro modo la sua dignità;

b.

uccide animali con crudeltà o per celia;

c.

organizza combattimenti fra o con animali, nei quali gli stessi vengono maltrattati o uccisi;

d.

durante lo svolgimento di esperimenti infligge dolori, sofferenze o lesioni a un animale, o lo pone in stato d'ansietà, senza che ciò sia indispensabile per conseguire lo scopo previsto;

e.

abbandona o lascia andare un animale che teneva in casa o nell'azienda, nell'intento di disfarsene,

è punito con la detenzione o con la multa.

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è dell'arresto o della multa fino a 20 000 franchi.

2

322

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Art. 27

Infrazioni nel commercio internazionale

Chiunque, intenzionalmente, violando la Convenzione del 3 marzo 19739 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione, importa, esporta, fa transitare o prende in possesso animali o prodotti animali menzionati negli allegati I­III è punito con la detenzione o con la multa.

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è dell'arresto o della multa fino a 20 000 franchi.

1

Chiunque, intenzionalmente, infrange le prescrizioni sul commercio internazionale (art. 14) è punito con l'arresto o con la multa fino a 20 000 franchi. Il tentativo, la complicità e l'istigazione sono punibili. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.

2

Art. 28 1

Altre infrazioni

Chiunque, intenzionalmente: a.

viola le prescrizioni sulla detenzione di animali;

b.

viola le prescrizioni sull'allevamento o la produzione di animali;

c.

viola le prescrizioni sulla produzione, l'allevamento, la detenzione, il commercio o l'utilizzazione di animali geneticamente modificati;

d.

viola le prescrizioni sul trasporto di animali;

e.

viola le prescrizioni concernenti gli interventi su animali o gli esperimenti sugli animali;

f.

viola le prescrizioni sulla macellazione di animali;

g.

intraprende con gli animali altre pratiche vietate dalla legge o dall'ordinanza,

è punito con l'arresto o con la multa, sempre che non sia applicabile l'articolo 26.

Il tentativo, la complicità e l'istigazione sono punibili. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è dell'arresto o della multa fino a 20 000 franchi.

2

Chiunque, per omissione o in altro modo, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alla presente legge, alle prescrizioni emanate in virtù della stessa o a una decisione notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa.

3

Art. 29

Prescrizione

L'azione penale per le contravvenzioni si prescrive in cinque anni; la pena per una contravvenzione in quattro anni.

9

RS 0.453

323

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Art. 30

Persone giuridiche e società commerciali

L'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 197410 sul diritto penale amministrativo è applicabile.

Art. 31

Azione penale

L'azione penale e il giudizio dei reati incombono ai Cantoni. L'autorità federale competente può promuovere un'azione d'ufficio ai sensi dell'articolo 258 della legge federale del 15 giugno 193411 sulla procedura penale.

1

L'autorità federale competente persegue e giudica le infrazioni di cui all'articolo 27. Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge federale del 1° ottobre 192512 sulle dogane, l'inchiesta è condotta dall'Amministrazione federale delle dogane, che emana pure il decreto penale.

2

Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 2 e un'infrazione perseguibile dall'autorità federale secondo la legge federale del 1° ottobre 1925 sulle dogane, la legge federale del 9 ottobre 199213 sulle derrate alimentari, la legge federale del 1° luglio 196614 sulle epizoozie, la legge federale del 20 giugno 198615 sulla caccia o la legge federale del 21 giugno 199116 sulla pesca, è applicata la pena prevista per l'infrazione più grave; questa pena può essere aumentata in misura adeguata.

3

Capitolo 6: Disposizioni finali Sezione 1: Disposizioni esecutive Art. 32

Esecuzione da parte di Confederazione e Cantoni

Il Consiglio federale emana le prescrizioni d'esecuzione. Può autorizzare l'autorità federale competente a emanare prescrizioni esecutive di natura tecnica.

1

L'esecuzione spetta ai Cantoni, se la presente legge non prevede altrimenti. I Cantoni possono prevedere un'esecuzione a livello regionale.

2

Il Consiglio federale determina in qual misura i centri di detenzione di animali devono essere controllati e secondo quali modalità dev'essere sorvegliato lo svolgimento degli esperimenti sugli animali. Il controllo delle aziende di detenzione degli animali e i relativi rilevamenti di dati devono essere coordinati con i controlli richiesti dalla legislazione sull'agricoltura, sulle epizoozie e sulle derrate alimentari.

3

10 11 12 13 14 15 16

324

RS 313.0 RS 312.0 RS 631.0; con l'entrata in vigore della L del 18 mar. 2005 sulle dogane (RU ...; FF 2005 2057).

RS 817.0 RS 916.40 RS 922.0 RS 923.0

Protezione degli animali. LF

Il Consiglio federale disciplina la formazione e il perfezionamento professionali delle autorità preposte all'esecuzione.

4

L'esecuzione al confine doganale, la procedura d'autorizzazione secondo l'articolo 7 capoverso 2 e la sorveglianza del commercio internazionale di animali e di prodotti animali sono di competenza della Confederazione.

5

Art. 33

Servizi specializzati cantonali

Ogni Cantone istituisce un servizio specializzato sotto la responsabilità del veterinario cantonale e atto a garantire l'esecuzione della presente legge e delle prescrizioni emanate in virtù della stessa.

Art. 34

Commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali

Ogni Cantone istituisce una commissione di specialisti per gli esperimenti sugli animali, indipendente dall'autorità che rilascia le autorizzazioni e in cui sono rappresentate adeguatamente le organizzazioni per la protezione degli animali. Più Cantoni possono istituire una commissione in comune.

1

La commissione esamina le domande e formula una proposta all'autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni. Essa partecipa al controllo dei centri di custodia di animali da laboratorio e al controllo dello svolgimento degli esperimenti. I Cantoni possono affidarle ulteriori compiti.

2

Art. 35

Commissione federale per gli esperimenti sugli animali

Il Consiglio federale istituisce una commissione per gli esperimenti sugli animali, composta di specialisti, che presta consulenza all'autorità federale competente ed è a disposizione dei Cantoni per questioni di principio e per casi controversi.

1

La Commissione federale per gli esperimenti sugli animali collabora con la Commissione federale d'etica per la biotecnologia nel settore non umano.

2

Art. 36

Statistica degli esperimenti sugli animali

L'autorità federale competente pubblica annualmente una statistica su tutti gli esperimenti sugli animali eseguiti in Svizzera. Informa il pubblico in merito alle questioni concernenti gli esperimenti sugli animali e alle modificazioni genetiche sugli animali.

Art. 37

Convenzioni sugli obiettivi

Il Consiglio federale può stipulare con i Cantoni convenzioni sugli obiettivi per determinati settori dell'esecuzione della presente legge.

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Art. 38

Collaborazione di organizzazioni e ditte

La Confederazione e i Cantoni possono avvalersi della collaborazione di organizzazioni e ditte per l'esecuzione della legge oppure istituire organismi idonei a tal fine.

1

La Confederazione e i Cantoni sorvegliano la collaborazione di tali organizzazioni e ditte. L'autorità competente definisce in un mandato di prestazioni i compiti e i poteri loro attribuiti. Le ditte e le organizzazioni interessate devono rendere conto a tale autorità della loro gestione e contabilità. È fatto salvo il controllo parlamentare nella Confederazione e nei Cantoni.

2

Il Consiglio federale e i Cantoni possono autorizzare le organizzazioni e le ditte incaricate a fatturare emolumenti per la loro attività.

3

Art. 39

Diritto di accesso

Le autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge hanno accesso ai locali, alle attrezzature, ai veicoli, agli oggetti e agli animali; in tale funzione hanno qualità di organi della polizia giudiziaria.

Art. 40

Alta vigilanza della Confederazione

L'alta vigilanza della Confederazione sull'esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni è esercitata dal Dipartimento federale dell'economia.

Art. 41

Emolumenti

L'esecuzione della presente legge, salvo sua disposizione contraria, è esente da emolumenti.

1

2

3

I Cantoni sono autorizzati a riscuotere emolumenti per: a.

le autorizzazioni e le decisioni;

b.

i controlli che hanno dato luogo a contestazioni;

c.

le prestazioni speciali che hanno causato un onere superiore all'ordinaria attività ufficiale.

Il Consiglio federale fissa il quadro tariffale degli emolumenti cantonali.

Art. 42

Disposizioni cantonali

I Cantoni sono tenuti ad emanare le disposizioni cantonali completive necessarie per l'esecuzione della presente legge.

1

I Cantoni comunicano le prescrizioni esecutive al Dipartimento federale dell'economia.

2

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Sezione 2: Abrogazione del diritto previgente e disposizioni transitorie Art. 43

Diritto previgente: abrogazione

La legge del 9 marzo 197817 sulla protezione degli animali è abrogata.

Art. 44

Disposizione transitoria dell'art. 16

A partire dal 1° gennaio 2009 la castrazione chirurgica di porcellini è vietata se effettuata senza anestesia. Se fino a tale data non fosse disponibile un metodo alternativo praticabile, il Consiglio federale può differire di due anni al massimo l'entrata in vigore del divieto.

Art. 45

Disposizione transitoria concernente la protezione giuridica

Fino all'entrata in vigore della legge del 17 giugno 200518 sul Tribunale amministrativo federale, la protezione giuridica è disciplinata come segue, a complemento delle disposizioni generali della procedura federale: la Commissione di ricorso DFE giudica i ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio federale di veterinaria.

Sezione 3: Referendum ed entrata in vigore Art. 46 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Questa verrà pubblica nel Foglio federale qualora l'iniziativa popolare «Per una protezione degli animali al passo con i tempi (Sì alla protezione degli animali!)» sarà stata ritirata, oppure respinta in votazione popolare19.

2

3

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 16 dicembre 2005

Consiglio nazionale, 16 dicembre 2005

Il presidente: Rolf Büttiker Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: Claude Janiak Il segretario: Ueli Anliker

Data di pubblicazione: 10 gennaio 200620 Termine di referendum: 20 aprile 2006

17 18 19 20

RU 1981 562, 1991 2345, 1992 288, 1995 1469 FF 2005 3689 3741 L'iniziativa popolare è stata ritirata; vedi FF 2006 341.

FF 2006 315

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