Traduzione1

Accordo

Allegato 4

tra la Confederazione Svizzera e il Regno dell'Arabia Saudita concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti Concluso il 1° aprile 2006 Entrato in vigore mediante scambio di note il ...

Preambolo Il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo del Regno dell'Arabia Saudita (in seguito denominati «Parti contraenti»), animati dal desidero di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati, nell'intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell'altra Parte e di stimolare nuove iniziative, consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti allo scopo di promuovere la prosperità economica dei due Stati, hanno convenuto quanto segue: Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo: (1) Il termine «investimento» designa ogni tipo di averi e i relativi diritti in virtù della legislazione applicabile e include in particolare, ma non esclusivamente: (a) la proprietà di beni mobili e immobili, nonché qualsiasi altro diritto reale come ipoteche, privilegi, pegni, usufrutti e diritti analoghi; (b) le azioni, partecipazioni e obbligazioni di società e tutti gli altri diritti o interessi in società, nonché i titoli pubblici emessi da una Parte contraente o da uno dei suoi enti; (c) i crediti monetari, come i mutui, e i diritti a qualsiasi prestazione avente valore economico in relazione con un investimento; (d) i diritti di proprietà intellettuale comprendenti in particolare, ma non esclusivamente, i diritti d'autore, i brevetti, i disegni o modelli industriali, il knowhow, i marchi di fabbrica o di commercio, i segreti di fabbricazione e d'affari, i nomi commerciali e la clientela;

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Del testo originale francese (RO 2006 ...).

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(e) tutti i diritti conferiti per legge o in virtù di un contratto pubblico, o tutte le licenze, autorizzazioni o concessioni accordate conformemente alla legge.

Ogni successiva modifica della forma in cui gli averi sono investiti o reinvestiti non invalida il loro carattere di investimento.

(2) Il termine «redditi» designa gli importi derivanti da un investimento e include in particolare, ma non esclusivamente, gli utili, i dividendi, i profitti in capitale, i canoni, le remunerazioni e i pagamenti analoghi.

(3) Il termine «investitore» designa: (a) per quanto concerne il Regno dell'Arabia Saudita: (i) le persone fisiche che hanno la cittadinanza del Regno dell'Arabia Saudita conformemente alla legislazione del Regno dell'Arabia saudita; (ii) tutti gli enti con o senza personalità giuridica, costituiti conformemente alle leggi del Regno dell'Arabia Saudita e che hanno sede nel suo territorio quali le società di capitali, le imprese, le cooperative, le società, le società di persone, le succursali, i fondi, le organizzazioni, le associazioni economiche ed enti simili, indipendentemente dal fatto che la loro responsabilità sia limitata o no; (iii) il Governo del Regno dell'Arabia Saudita e le sue istituzioni finanziarie quali l'Agenzia monetaria dell'Arabia saudita (Saudi Arabian Monetary Agency), i fondi pubblici e altre istituzioni governative simili; (b) per quanto concerne la Confederazione Svizzera: (i) le persone fisiche che, secondo la legislazione svizzera, hanno la cittadinanza svizzera; (ii) gli enti giuridici che sono costituiti conformemente alla legge svizzera e hanno la loro sede nel territorio svizzero.

(4) Il termine «territorio» designa il territorio di ciascuna Parte contraente, compresa la zona economica esclusiva, nella misura in cui il diritto internazionale autorizza la Parte contraente interessata ad esercitarvi diritti sovrani o una giurisdizione.

Art. 2

Applicabilità

Il presente Accordo si applica agli investimenti effettuati nel territorio di una Parte contraente che sono detenuti o controllati da investitori dell'altra Parte contraente. Si applica a tali investimenti, effettuati prima o dopo la sua entrata in vigore, ma non alle controversie riguardanti eventi anteriori a tale data.

Art. 3

Promozione e protezione

(1) Nei limiti del possibile, ciascuna Parte contraente promuove gli investimenti degli investitori dell'altra Parte contraente nel proprio territorio. Essa ammette tali investimenti conformemente alle proprie leggi e regolamenti e agevola il rilascio delle autorizzazioni richieste in relazione con tali investimenti e le attività associate.

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(2) Gli investimenti e i redditi degli investitori di ciascuna Parte contraente beneficiano di una protezione e di una sicurezza integrali nel territorio dell'altra Parte contraente.

(3) Nessuna delle Parti contraenti intralcia in qualsivoglia maniera, con provvedimenti ingiustificati o discriminatori, la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento, l'incremento o l'alienazione di tali investimenti.

Art. 4

Trattamento

(1) Ciascuna Parte contraente accorda agli investimenti e ai redditi degli investitori dell'altra Parte contraente un trattamento giusto ed equo. Tale trattamento è non meno favorevole di quello accordato agli investimenti e ai redditi degli investitori di un qualunque Stato terzo.

(2) Una volta ammessi conformemente alle proprie leggi e regolamenti, ciascuna Parte contraente accorda agli investimenti e ai redditi degli investitori dell'altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello che accorda agli investimenti e ai redditi dei propri investitori.

(3) Ciascuna Parte contraente accorda nel suo territorio agli investitori dell'altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello che accorda ai propri investitori o agli investitori di uno Stato terzo per quanto concerne la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento o l'alienazione dei loro investimenti, nonché qualunque altra attività associata, considerato che è determinante il trattamento più favorevole all'investitore interessato.

(4) Se una Parte contraente accorda particolari privilegi agli investitori di uno Stato terzo in virtù di un accordo istitutivo di una zona di libero scambio, un'unione doganale o un mercato comune o in virtù di un accordo per evitare la doppia imposizione, detta Parte contraente non è tenuta ad accordare tali privilegi agli investitori dell'altra Parte contraente.

(5) Nessuna disposizione del presente articolo obbliga una Parte contraente ad accordare agli investitori dell'altra Parte contraente o ai loro investimenti i vantaggi fiscali che essa potrebbe accordare ai propri investitori locali o ai loro investimenti.

Art. 5

Espropriazione e indennizzo

(1) Gli investimenti degli investitori di una Parte contraente non possono essere espropriati, nazionalizzati o soggetti ad altri provvedimenti dagli effetti equivalenti a quelli di un'espropriazione o di una nazionalizzazione da parte dell'altra Parte contraente, tranne che per ragioni di interesse pubblico e a condizione che essi implichino un indennizzo sollecito, effettivo e adeguato, non siano discriminatori e siano conformi alle leggi nazionali d'applicazione generale. L'indennizzo corrisponde al valore dell'investimento espropriato, immediatamente prima che l'espropriazione, la nazionalizzazione, la misura equivalente o la minaccia di una tale misura sia resa pubblica. Esso è versato senza ritardo e comprende un tasso di rendimento stabilito sulla base del tasso di rendimento applicabile sul mercato fino alla data del pagamento; è liberamente trasferibile ed effettivamente realizzabile. Le disposizioni riguardanti la fissazione e il pagamento dell'indennizzo sono prese in modo appro7817

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priato alla data dell'espropriazione, della nazionalizzazione o della misura equivalente oppure prima di essa. La legalità di una tale misura e l'ammontare dell'indennizzo possono essere oggetto di un esame nel rispetto delle garanzie previste dalla legge.

(2) Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti nel territorio dell'altra Parte contraente abbiano subito perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, stato di emergenza o rivolta, fruiscono, da parte di quest'ultima, di un trattamento non meno favorevole di quello che essa accorda ai propri investitori per quanto riguarda la restituzione, l'indennizzo, la compensazione o ogni altra valida contropartita. I pagamenti che ne derivano sono liberamente trasferibili.

Art. 6

Libero trasferimento

Ciascuna Parte contraente garantisce agli investitori dell'altra Parte contraente il libero trasferimento degli importi relativi a un investimento, in particolare: (a) del capitale iniziale e dei conferimenti supplementari di capitale necessari alla gestione e allo sviluppo dell'investimento; (b) dei redditi; (c) dei pagamenti legati ai mutui o altri obblighi contratti per l'investimento; (d) dei proventi della liquidazione o della vendita totale o parziale dell'investimento; (e) dei redditi e altre remunerazioni del personale assunto all'estero in relazione con l'investimento; (f) dei pagamenti derivanti da un'espropriazione, da una nazionalizzazione o da ogni altra misura analoga di cui all'articolo 5 del presente Accordo.

Art. 7

Tasso di cambio

I trasferimenti di cui agli articoli 5 e 6 del presente Accordo sono effettuati senza ritardo al tasso di cambio prevalente. In assenza di un mercato dei cambi, il tasso di cambio corrisponde al tasso incrociato ottenuto sulla base dei tassi che sarebbero applicati dal Fondo monetario internazionale, alla data del pagamento, per la conversione delle valute in questione in diritti speciali di prelievo.

Art. 8

Principio di surrogazione

Se una Parte contraente ha accordato una garanzia finanziaria qualsiasi contro i rischi non commerciali in relazione con un investimento di uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte contraente, quest'ultima riconosce i diritti della prima Parte contraente secondo il principio di surrogazione nei diritti dell'investitore se un pagamento è stato fatto dalla prima Parte contraente in virtù di questa garanzia.

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Art. 9

Altri obblighi

(1) Le disposizioni della legislazione di una Parte contraente o i suoi obblighi internazionali che accordano agli investimenti degli investitori dell'altra Parte contraente un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo prevalgono sulle disposizioni di quest'ultimo.

(2) Ogni Parte contraente si conforma a tutti gli obblighi assunti nei confronti degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte contraente.

Art. 10

Controversie tra una Parte Contraente e un investitore dell'altra Parte Contraente

(1) Nella misura del possibile, le controversie relative agli investimenti tra una Parte contraente e un investitore dell'altra Parte contraente sono composte in via amichevole.

(2) Se la controversia non può essere composta in conformità del paragrafo (1) del presente articolo entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di composizione, la controversia è sottoposta, su richiesta dell'investitore, alla giurisdizione competente della Parte contraente nel cui territorio è stato effettuato l'investimento o all'arbitrato secondo la Convenzione per la composizione delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, aperta alla firma a Washington il 18 marzo 19652.

(3) Se la controversia è stata sottoposta alla giurisdizione competente della Parte contraente in conformità del paragrafo (2) del presente articolo, l'investitore non può più sottoporla all'arbitrato internazionale di cui allo stesso paragrafo. La sentenza della giurisdizione menzionata è vincolante ed è eseguita conformemente alle procedure applicabili in materia secondo la legislazione nazionale della Parte contraente interessata.

(4) Il lodo è vincolante e non può essere oggetto di un appello o di un ricorso non previsto dalla Convenzione menzionata. Il lodo è eseguito conformemente alla legislazione nazionale.

Art. 11

Controversie tra le Parti Contraenti

(1) Le controversie tra le Parti contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni del presente Accordo sono composte per via diplomatica.

(2) Se una controversia tra le Parti contraenti non può essere composta entro sei mesi dalla data in cui è stata notificata per scritto da una delle Parti contraenti, essa è sottoposta a un tribunale arbitrale su richiesta di una delle Parti contraenti.

(3) Il tribunale arbitrale è costituito per ogni singolo caso come segue. Entro due mesi dalla ricezione della domanda d'arbitrato, ciascuna Parte contraente designa un membro del tribunale. Questi due membri scelgono entro due mesi un cittadino di uno Stato terzo che, con il consenso delle due Parti contraenti, è nominato presidente del tribunale. Le Parti contraenti danno il loro consenso entro un mese.

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RS 0.975.2

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(4) Se non si è proceduto alle designazioni necessarie entro i termini stabiliti nel paragrafo (3) del presente articolo, l'una o l'altra Parte contraente, in mancanza di un altro accordo, può invitare il presidente della Corte internazionale di giustizia a procedere alle nomine necessarie. Se il presidente è cittadino di una o dell'altra Parte contraente o se, per altri motivi, non può adempiere il suo mandato, le nomine necessarie sono fatte dal vicepresidente. Qualora il vicepresidente sia cittadino di una Parte contraente o qualora, per altri motivi, non possa adempiere il suo mandato, il membro più anziano della Corte internazionale di giustizia che non sia cittadino di una Parte contraente è invitato a procedere alle nomine necessarie.

(5) Salvo disposizione contraria delle Parti contraenti, il tribunale stabilisce le proprie norme procedurali. Esso prende le decisioni a maggioranza dei voti. Le decisioni del tribunale sono definitive e vincolanti per le Parti contraenti.

(6) Ciascuna Parte contraente assume le spese del proprio membro del tribunale nonché quelle della sua rappresentanza nella procedura arbitrale; le spese del presidente e le rimanenti spese sono suddivise paritariamente tra le Parti contraenti.

Art. 12

Disposizioni finali

(1) Il presente Accordo entra in vigore trenta giorni dopo la data in cui le Parti contraenti si sono notificate reciprocamente, per via diplomatica, l'adempimento delle formalità legali richieste per la sua entrata in vigore.

(2) Esso ha effetto per un periodo iniziale di dieci anni. Se non è denunciato per scritto con un preavviso di dodici mesi prima dello scadere di tale periodo, è considerato tacitamente rinnovato di volta in volta per una durata di cinque anni, alle stesse condizioni.

(3) Per quanto concerne gli investimenti effettuati prima della data di scadenza del presente Accordo, le disposizioni degli articoli 1 a 11 rimangono applicabili per un periodo di quindici anni dalla data di scadenza.

Fatto a Riad, il 1° aprile 2006, corrispondente al 3 Rabi'I 1427 H, in due esemplari, ciascuno dei quali in lingua araba, francese e inglese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze d'interpretazione prevale il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo del Regno dell'Arabia Saudita:

Joseph Deiss

Amr A. Al-Dabbagh

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