Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione del 16 dicembre 2005

L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 20051 concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute, decide: I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti in Svizzera nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione: 1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati) Sostanza(e) attiva(e):

Aluminiumfosetyl (Fosetyl-Al) 80.0 %

Tipo di formulazione:

WP

2. Prodotti commerciali Fostonic 80 WP

numero di omologazione svizzero: I-3704 paese di origine: Italia numero di omologazione straniero: 11804 distributore: Agrimix S.R.L., Viale Città d'Europa 681, I-00144 Roma

Applicazioni autorizzate: Campo d'applicazione

Frutticoltura Fragola

Pero

Agente patogeno/Azione

Applicazione

phytophthora cactorum, phytophthora fragariae

concentrazione: 0.75 % 1,2,3,4 dosaggio: 7.5 kg/ha applicazione: innaffiamento e irrorazione concentrazione: 0.3 % 5 dosaggio: 4.8 kg/ha applicazione: dal germogliamento alla sfioritura

azione parziale: pseudomonas syringae pv. syringae

Orticoltura Lattuga cappuccio

peronospora della lattuga

Cucurbitacee

peronospora delle cucurbitacee

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(*)

dosaggio: 2 kg/ha termine d'attesa: 3 settimane concentrazione: 0.2 % dosaggio: 2­4 kg/ha termine d'attesa: 3 giorni

RS 916.161 2005-3448

Campo d'applicazione

Agente patogeno/Azione

Coltura di piante ornamentali in generale peronospora, albugo, bremia, malattie causate da funghi patogeni del terreno

Applicazione

(*)

concentrazione: 0.2­0.3 % applicazione: irrorazione concentrazione: 0.5 % applicazione: innaffiamento

(*) Condizioni e osservazioni: 1 = solo prima della fioritura e dopo il raccolto.

2 = al massimo 4 trattamenti per particella all'anno.

3 = concentrazione indicata riferita ad una quantità d'acqua di base pari a 1000 litri per ettaro.

4 = dosaggio indicato riferito allo stadio di completa fioritura fino all'inizio della maturazione dei frutti, 4 piante per m2.

5 = dosaggio riferito ad un volume degli alberi di 10 000 m3 per ettaro.

Immagazzinamento ed eliminazione Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicamenti in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Consegnare gli imballaggi vuoti e puliti al servizio di nettezza urbana. I residui vanno eliminati presso un servizio di raccolta comunale per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono riservate le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso entro 30 giorni presso la Commissione federale di ricorso in materia di prodotti chimici, Effingerstrasse 39, 3003 Berna. Il ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova; esso deve essere presentato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

16 dicembre 2005

Ufficio federale dell'agricoltura: Il direttore, Manfred Bötsch

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