Copertura secondo gli articoli 74 e 76 della legge sulla circolazione stradale, LCStr (RS 741.01) (art. 59 cpv. 4 dell'ordinanza sull'assicurazione dei veicoli; RS 741.31) L'Ufficio federale delle assicurazioni private ha emanato la seguente decisione concernente i contratti d'assicurazione in corso: Decisione del 18 luglio 2006 È approvato il progetto sottoposto dall'Ufficio nazionale di assicurazione e dal Fondo nazionale di garanzia per percepire, nel 2007, i seguenti contributi per la copertura dei danni secondo l'articolo 76a capoverso 1 LCStr.

Ufficio nazionale di assicurazione

Fondo nazionale di garanzia

Motoveicoli (art. 59 cpv. 1 lett. a OAV)

CHF 0.40

CHF 1.70

Veicoli leggeri a motore (art. 59 cpv. 1 lett. b OAV)

CHF 0.80

CHF 3.40

Veicoli pesanti a motore (art. 59 cpv. 1 lett. c OAV)

CHF 1.60

CHF 6.80

Rimedi giuridici La presente comunicazione costituisce per gli assicurati la notifica della decisione.

Gli assicurati che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021) possono impugnare le decisioni d'approvazione delle tariffe presso la Commissione federale di ricorso in materia di sorveglianza delle assicurazioni private, Rämistrasse 74, 8001 Zurigo. Il ricorso deve essere presentato in due esemplari entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni e i motivi. Durante questo periodo, la decisione può essere consultata presso l'Ufficio federale delle assicurazioni private, Schwanengasse 2, 3003 Berna.

8 agosto 2006

2006-2049

Ufficio federale delle assicurazioni private

6181