Legge federale concernente l'esame e il controllo della sicurezza tecnica

Disegno

(Legge sul controllo della sicurezza, LCSic) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 76 capoverso 3, 82 capoverso 1, 87, 90 e 91 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 9 giugno 20062, decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto

La presente legge mira a uniformare l'organizzazione e la procedura di esame e di controllo della sicurezza tecnica di impianti, veicoli, apparecchi, sistemi di sicurezza e componenti.

Art. 2

Rapporto con altre leggi federali

Per quanto previsto da un'altra legge federale, la prescrizioni della presente legge sono applicabili a impianti, veicoli, apparecchi, sistemi di sicurezza e componenti.

1

Per quanto una legge speciale non preveda altrimenti, il Consiglio federale stabilisce in particolare:

2

a.

la procedura della presente legge in base alla quale è esaminata e controllata la sicurezza tecnica di un impianto, di un veicolo, di un apparecchio, di un sistema di sicurezza o di una componente;

b.

l'autorità che valuta la sicurezza tecnica, l'autorità che rilascia le approvazioni o le autorizzazioni e l'autorità che esercita la vigilanza;

c.

le approvazioni o le autorizzazioni necessarie;

d.

le prescrizioni tecniche di sicurezza applicabili.

Qualora in un atto normativo sia prescritta la prova della conformità secondo gli articoli 17 e 18 della legge federale del 6 ottobre 19953 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC), la dichiarazione di conformità e il certificato di conformità ai

3

1 2 3

RS 101 FF 2006 5453 RS 946.51

2002-2090

5527

Legge sul controllo della sicurezza

sensi della LOTC valgono rispettivamente come dichiarazione di sicurezza e certificato di sicurezza ai sensi della presente legge.

Art. 3

Definizioni

Ai sensi della presente legge s'intende per: a.

sistema di sicurezza: dispositivo i cui elementi sono distribuiti su diversi impianti, veicoli o apparecchi e che nella loro interazione servono a garantire la sicurezza;

b.

componente: elemento fabbricato appositamente per un impianto, un veicolo, un apparecchio o un sistema di sicurezza e immesso sul mercato autonomamente;

c.

dichiarazione di sicurezza: documento con il quale il responsabile della conformità dichiara che un impianto, un veicolo, un apparecchio, un sistema di sicurezza o una componente adempie le prescrizioni tecniche di sicurezza;

d.

certificato di sicurezza: documento con il quale un organismo indipendente (art. 15) certifica che un impianto, un veicolo, un apparecchio, un sistema di sicurezza o una componente adempie le prescrizioni tecniche di sicurezza;

e.

rapporto di sicurezza: rapporto nel quale sono presentati tutti gli aspetti rilevanti sotto il profilo della sicurezza propri a un impianto e alle sue adiacenze e con il quale si dimostra in che modo si ovvia a tutti i rischi rilevanti per l'uomo e per l'ambiente che possono presentarsi durante la costruzione, l'esercizio, la messa fuori servizio o la ricostruzione;

f.

immissione sul mercato: il trasferimento o la consegna, a titolo oneroso o gratuito, di un veicolo, un apparecchio, un sistema di sicurezza o una componente.

Art. 4

Responsabilità

Chi costruisce o fabbrica, immette sul mercato o gestisce un impianto, un veicolo, un apparecchio, un sistema di sicurezza o una componente è responsabile, indipendente dalla vigilanza sulla sicurezza, del rispetto delle prescrizioni tecniche di sicurezza.

Art. 5

Valutazione della sicurezza

La sicurezza tecnica di un impianto, un veicolo, un apparecchio, un sistema di sicurezza o una componente è valutata in particolare in base alle probabilità e alle potenziali conseguenze di un incidente, secondo una delle procedure definite nella presente legge.

1

La protezione contro azioni criminali e la sicurezza sul lavoro non sono considerate aspetti inerenti alla sicurezza tecnica.

2

5528

Legge sul controllo della sicurezza

Art. 6

Organo per la sicurezza

Le autorità e le loro unità amministrative a cui in virtù della legislazione speciale compete la valutazione della sicurezza tecnica (organo per la sicurezza) trattano esclusivamente le questioni relative alla sicurezza tecnica e nella procedura considerano esclusivamente tali aspetti.

1

2 Se fa parte di un'autorità, l'organo per la sicurezza va separato sotto il profilo organizzativo da altre unità amministrative.

Art. 7

Divergenze con l'organo per la sicurezza

Se nell'ambito di una procedura di approvazione, di autorizzazione o di vigilanza l'autorità non intende dar seguito a una proposta dell'organo per la sicurezza, si procede a un appianamento delle divergenze.

1

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) definisce la procedura di appianamento delle divergenze tra le autorità federali e l'organo per la sicurezza.

2

Art. 8

Eccezioni

Per quanto necessario a garantire la conformità con trattati internazionali, il Consiglio federale può:

1

a.

per determinati impianti, veicoli, apparecchi, sistemi di sicurezza o componenti prevedere deroghe alle disposizioni della presente legge;

b.

assegnare determinati impianti, veicoli, apparecchi, sistemi di sicurezza o componenti ad altre procedure di controllo della sicurezza tecnica rispetto a quelle previste nella legislazione speciale;

c.

dichiarare le procedure prescritte dalla presente legge applicabili anche ad altri aspetti oltre a quello della sicurezza tecnica;

d.

prevedere esigenze supplementari o derogatorie per gli organismi indipendenti.

Se è assicurato che le autorità di approvazione, di autorizzazione o di vigilanza dispongono di sufficiente informazione in altro modo, il Consiglio federale può prevedere che le dichiarazioni e i certificati di sicurezza siano presentati soltanto all'organo per la sicurezza.

2

Il DATEC può incaricare l'organo per la sicurezza di adempiere i compiti che la legislazione speciale demanda a un organismo indipendente fintanto che nel settore interessato non vi sia un numero sufficiente di organismi indipendenti. L'organo per la sicurezza esegue gli stessi esami che avrebbe dovuto effettuare l'organismo indipendente; in assenza di adeguate prescrizioni sulla sicurezza tecnica, effettua l'esame sotto il profilo del rischio.

3

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Legge sul controllo della sicurezza

Capitolo 2: Procedura di esame e controllo della sicurezza tecnica Sezione 1: Esame e controllo mediante dichiarazione di sicurezza Art. 9

Impianti

Chi chiede l'approvazione dei piani di un impianto deve presentare all'organo per la sicurezza e all'autorità di approvazione una dichiarazione di sicurezza.

1

Chi intende mettere in esercizio un impianto o chiedere un'autorizzazione di esercizio deve prima presentare all'organo per la sicurezza e all'autorità di autorizzazione o di vigilanza una dichiarazione di sicurezza.

2

Chi gestisce un impianto deve presentare periodicamente all'organo per la sicurezza e all'autorità di vigilanza una dichiarazione di sicurezza.

3

Art. 10

Veicoli, apparecchi, sistemi di sicurezza e componenti

Chi chiede un'approvazione del tipo per un veicolo, un apparecchio, un sistema di sicurezza o una componente deve presentare all'organo per la sicurezza e all'autorità di approvazione una dichiarazione di sicurezza.

1

Chi immette sul mercato un veicolo, un apparecchio, un sistema di sicurezza o una componente deve tenere pronte a destinazione dell'organo per la sicurezza e dell'autorità di vigilanza:

2

a.

una dichiarazione secondo cui il veicolo, l'apparecchio, il sistema di sicurezza o la componente corrisponde all'approvazione del tipo; oppure

b.

una dichiarazione di sicurezza, qualora non sia stata rilasciata nessuna approvazione del tipo.

Art. 11

Approvazione o autorizzazione e controllo

Nei casi in cui occorra tenere pronta o presentare una dichiarazione di sicurezza, l'autorità competente rilascia l'approvazione o l'autorizzazione, per quanto prescritta, fondandosi esclusivamente sulla dichiarazione di sicurezza e senza esaminare se le prescrizioni tecniche di sicurezza sono rispettate.

1

2

L'organo per la sicurezza effettua controlli per campionatura per verificare: a.

il rispetto delle prescrizioni tecniche di sicurezza, nei casi in cui occorra tenere pronta o presentare una dichiarazione di sicurezza;

b.

la corrispondenza con l'approvazione del tipo, nei casi in cui occorra tenere pronta o presentare una siffatta dichiarazione.

5530

Legge sul controllo della sicurezza

Sezione 2: Esame e controllo mediante certificato di sicurezza Art. 12

Impianti

Chi chiede l'approvazione dei piani di un impianto deve presentare all'organo per la sicurezza e all'autorità di approvazione un rapporto di sicurezza valutato da un organismo indipendente e un certificato di sicurezza.

1

Chi intende mettere in esercizio un impianto o chiedere un'autorizzazione di esercizio deve prima presentare all'organo per la sicurezza e all'autorità di autorizzazione o di vigilanza un rapporto di sicurezza valutato da un organismo indipendente e un certificato di sicurezza.

2

Chi gestisce un impianto deve presentare periodicamente all'organo per la sicurezza e all'autorità di vigilanza un rapporto di sicurezza valutato da un organismo indipendente e un certificato di sicurezza.

3

Art. 13

Veicoli, apparecchi, sistemi di sicurezza e componenti

Chi chiede un'approvazione del tipo per un veicolo, un apparecchio, un sistema di sicurezza o una componente deve presentare all'organo per la sicurezza e all'autorità di approvazione un certificato di sicurezza.

1

Chi immette sul mercato un veicolo, un apparecchio o un sistema di sicurezza deve prima presentare all'organo per la sicurezza o tenere pronti a destinazione dell'autorità di approvazione o di vigilanza:

2

a.

una dichiarazione secondo cui il veicolo, l'apparecchio o il sistema di sicurezza corrisponde all'approvazione del tipo; oppure

b.

un certificato di sicurezza, qualora non sia stata rilasciata nessuna approvazione del tipo.

Chi immette sul mercato una componente deve tenere pronti a destinazione dell'organo per la sicurezza e dell'autorità di vigilanza:

3

a.

una dichiarazione secondo cui la componente corrisponde all'approvazione del tipo; oppure

b.

un certificato di sicurezza, qualora non sia stata rilasciata nessuna approvazione del tipo.

Chi gestisce un veicolo, un apparecchio o un sistema di sicurezza deve presentare periodicamente all'organo per la sicurezza e all'autorità di vigilanza un certificato di sicurezza.

4

Art. 14

Approvazione o autorizzazione e controllo

L'organo per la sicurezza controlla la legittimazione dell'organismo indipendente che ha valutato il rapporto di sicurezza e rilasciato il certificato di sicurezza.

1

Nei casi in cui occorra presentare o tenere pronto un certificato di sicurezza, l'autorità di approvazione rilascia l'approvazione o l'autorizzazione, per quanto

2

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Legge sul controllo della sicurezza

prescritta, fondandosi esclusivamente sul certificato di sicurezza e senza esaminare se le prescrizioni tecniche di sicurezza sono rispettate.

3

L'organo per la sicurezza effettua controlli per campionatura per verificare: a.

l'esattezza del contenuto: 1. dei certificati di sicurezza, 2. delle valutazioni dei rapporti di sicurezza;

b.

il rispetto delle prescrizioni tecniche di sicurezza.

Art. 15

Organismi indipendenti

Qualora sia prescritto che un certificato di sicurezza o una valutazione del rapporto di sicurezza siano forniti da un organismo indipendente, tale esigenza è soddisfatta se, nel corrispondente settore specialistico, l'organismo di cui si tratta:

1

a.

è accreditato in Svizzera;

b.

è riconosciuto dalla Svizzera nell'ambito di una convenzione internazionale; oppure

c.

è autorizzato o riconosciuto in altro modo secondo il diritto svizzero.

I certificati di sicurezza e le valutazioni dei rapporti di sicurezza emessi da organismi indipendenti esteri che non adempiono i requisiti di cui al capoverso 1 sono considerati forniti se è possibile provare in modo plausibile che:

2

a.

le procedure di verifica applicate adempiono i requisiti svizzeri; e

b.

l'organismo indipendente estero dispone di una qualifica equivalente a quella richiesta in Svizzera.

3 Qualora organismi svizzeri adeguati o certificati di sicurezza e valutazioni di rapporti di sicurezza da questi emessi non siano riconosciuti in uno Stato, la Segreteria di Stato dell'economia, d'intesa con l'ufficio federale competente, può ordinare che i certificati di sicurezza e le valutazioni dei rapporti di sicurezza emessi in detto Stato siano considerati come non forniti. A tal fine considera gli interessi economici globali della Svizzera, in particolare quelli dell'economia esterna.

Art. 16

Controllo dell'attività degli organismi indipendenti

Il servizio di accreditamento controlla, in collaborazione con gli organi per la sicurezza, l'attività degli organismi indipendenti sotto il profilo dell'organizzazione, del personale e del metodo di lavoro.

Art. 17

Rimunerazione degli organismi indipendenti

Il Consiglio federale può stabilire l'importo minimo e quello massimo di rimunerazione che gli organismi indipendenti possono chiedere a copertura dei costi della loro attività.

5532

Legge sul controllo della sicurezza

Sezione 3: Esame della sicurezza degli impianti mediante controllo ufficiale Art. 18

Approvazione dei piani

Chi chiede l'approvazione dei piani di un impianto deve presentare all'autorità di approvazione un rapporto di sicurezza.

1

L'organo per la sicurezza valuta il rapporto di sicurezza e controlla se le prescrizioni tecniche di sicurezza sono rispettate.

2

In base al suo controllo, l'organo per la sicurezza redige a destinazione dell'autorità di approvazione un rapporto e una proposta. Per quanto la sicurezza tecnica dell'impianto lo esiga, propone che la costruzione sia vincolata a oneri.

3

Durante la costruzione, l'organo per la sicurezza controlla se le prescrizioni tecniche di sicurezza sono rispettate.

4

Art. 19

Messa in esercizio

Chi intende mettere in esercizio un impianto deve prima presentare all'autorità di approvazione un rapporto di sicurezza.

1

L'organo per la sicurezza valuta il rapporto di sicurezza e controlla se le prescrizioni tecniche di sicurezza sono rispettate.

2

In base al suo controllo, l'organo per la sicurezza redige a destinazione dell'autorità di approvazione un rapporto e una proposta. Per quanto la sicurezza tecnica dell'impianto lo esiga, propone che la messa in esercizio e l'esercizio siano vincolati a oneri.

3

Art. 20

Esercizio

Chi gestisce un impianto deve presentare periodicamente all'autorità di approvazione un rapporto di sicurezza.

1

L'organo per la sicurezza valuta il rapporto di sicurezza e controlla se le prescrizioni tecniche di sicurezza sono rispettate.

2

3

L'organo per la sicurezza esegue controlli periodici dell'impianto.

Per quanto la sicurezza tecnica dell'impianto lo esiga, l'organo per la sicurezza propone all'autorità di approvazione di vincolare la continuazione dell'esercizio a oneri.

4

Art. 21

Prescrizioni derogatorie

In deroga agli articoli 18­20 il Consiglio federale può prescrivere che singoli aspetti della sicurezza tecnica relativi alla pianificazione, alla costruzione e all'esercizio siano controllati secondo la procedura dell'esame e del controllo della sicurezza mediante certificato di sicurezza o mediante dichiarazione di sicurezza, per quanto ciò consenta di semplificare la procedura e la sicurezza resti garantita.

1

5533

Legge sul controllo della sicurezza

Qualora la legislazione speciale conferisca all'organo per la sicurezza più ampi diritti e obblighi, questi prevalgono sulle disposizioni di cui agli articoli 18­20.

2

Capitolo 3: Procedure di esame e di controllo della sicurezza tecnica Art. 22

Obbligo di collaborazione

Per quanto necessario all'esercizio della loro attività di vigilanza, all'organo per la sicurezza e alle autorità di approvazione, di autorizzazione o di vigilanza occorre: a.

fornire tutte le informazioni e produrre tutti i documenti e i fascicoli;

b.

mettere gratuitamente a disposizione il personale e il materiale necessari;

c.

permettere il libero accesso in ogni momento.

Art. 23

Obbligo di notifica

Le seguenti persone sono tenute a notificare immediatamente all'autorità di approvazione, di autorizzazione o di vigilanza eventi particolarmente rilevanti sotto il profilo della sicurezza:

1

a.

chi è responsabile della costruzione o dell'esercizio di un impianto per il quale è prescritta la procedura di esame e controllo della sicurezza mediante certificato di sicurezza oppure la procedura di esame della sicurezza mediante controllo ufficiale;

b.

chi ha ottenuto un'approvazione del tipo per un veicolo, un apparecchio, un sistema di sicurezza o una componente, per i quali è prescritta la procedura di esame e controllo della sicurezza mediante certificato di sicurezza.

Qualora constati difetti che possono pregiudicare la sicurezza tecnica di un impianto, di un veicolo, di un apparecchio, di un sistema di sicurezza o di una componente, l'organo indipendente li notifica immediatamente all'autorità competente.

2

Art. 24

Provvedimenti

Se constata difetti in un impianto, un veicolo, un apparecchio, un sistema di sicurezza o una componente oppure se ne viene a conoscenza o lo ritiene necessario in base a particolari eventi, reperti o indicazioni, l'organo per la sicurezza propone all'autorità competente provvedimenti o esami supplementari.

1

L'organo per la sicurezza dispone di moto proprio i provvedimenti o gli esami supplementari se:

2

a.

la legislazione speciale lo prevede oppure gli delega la facoltà di rilasciare l'approvazione o l'autorizzazione;

b.

essi non concernono il contenuto dell'approvazione dei piani o dell'autorizzazione d'esercizio; oppure

c.

non è prevista né l'approvazione dei piani né l'autorizzazione d'esercizio.

5534

Legge sul controllo della sicurezza

Se un impianto, un veicolo, un apparecchio o un sistema di sicurezza presenta un immediato pericolo per l'uomo o per l'ambiente oppure se un impianto, un veicolo o un apparecchio viene messo in pericolo da costruzioni, attività o altri progetti di terzi, l'organo per la sicurezza può in ogni momento ordinare i provvedimenti cautelativi necessari a garantire la sicurezza tecnica.

3

Se sotto il profilo organizzativo fa parte di un'autorità, l'organo per la sicurezza prende le decisioni in nome dell'autorità.

4

Capitolo 4: Finanziamento Art. 25 L'organo per la sicurezza riscuote emolumenti per la sua attività, segnatamente per i controlli, le perizie, le autorizzazioni e le consulenze.

1

2 Se sotto il profilo organizzativo l'organo per la sicurezza fa parte di un'autorità, gli emolumenti sono riscossi dall'autorità.

Capitolo 5: Disposizioni penali; trattamento dei dati Art. 26

Falsificazioni

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque a scopo d'inganno, nelle relazioni giuridiche: a.

falsifica o contraffà certificati o rapporti di sicurezza oppure utilizza la firma o il marchio dell'organismo indipendente per formare documenti falsi;

b.

falsifica o contraffà il reperto o la perizia di una persona o di un organismo incaricati di pronunciarsi su fatti essenziali in quanto requisiti per l'offerta, l'immissione sul mercato o la messa in esercizio di impianti, veicoli, apparecchi, sistemi di sicurezza o componenti;

c.

utilizza la firma o il marchio di una tale persona o di un tale organismo per formare un reperto o una perizia inesatti.

Art. 27

False attestazioni

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque a scopo di inganno, nelle relazioni giuridiche: a.

in qualità di organo di un organismo indipendente rilascia rapporti o certificati inesatti per dimostrare la conformità o la sicurezza;

b.

in qualità di persona incaricata di pronunciarsi su fatti rilevanti in quanto requisiti per il certificato di sicurezza o per la valutazione della sicurezza tecnica, consegna un reperto inesatto;

5535

Legge sul controllo della sicurezza

c.

rilascia dichiarazioni di sicurezza senza che gli impianti, i veicoli, gli apparecchi, i sistemi di sicurezza o le componenti corrispondano alle prescrizioni tecniche di sicurezza.

Art. 28

Conseguimento fraudolento di una falsa attestazione

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, usando inganno: a.

induce l'organo di un organismo indipendente a rilasciare rapporti o certificati inesatti per dimostrare la sicurezza;

b.

induce una persona o un organismo incaricati di pronunciarsi su fatti essenziali in quanto requisiti per tali certificati a rilasciare un reperto o una perizia inesatti.

Art. 29

Uso di certificati falsi o inesatti; simulazione di certificati

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque a scopo di inganno, nelle relazioni giuridiche: a.

fa uso o tollera che altri facciano uso di certificati di sicurezza o di rapporti di sicurezza falsi o inesatti formati da terzi;

b.

fa valere fraudolentemente un certificato di sicurezza o un rapporto di sicurezza in altro modo rispetto a quanto previsto nella lettera a e negli articoli 26­28.

Art. 30

Documenti esteri

Gli articoli 26­29 sono applicabili anche ai documenti esteri.

Art. 31

Immissione sul mercato ed esercizio senza dichiarazione di sicurezza

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque senza la necessaria dichiarazione di sicurezza immette sul mercato veicoli, apparecchi, sistemi di sicurezza o componenti o gestisce impianti.

Art. 32

Perseguimento penale

Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

Art. 33

Trattamento dei dati e assistenza amministrativa

Gli organi di controllo sono autorizzati a trattare i dati personali inclusi quelli concernenti il perseguimento penale e le sanzioni ai sensi dell'articolo 18 della legge federale del 19 giugno 19924 sulla protezione dei dati.

1

4

RS 235.1

5536

Legge sul controllo della sicurezza

Gli organi di controllo possono conservare i dati di cui al capoverso 1 in forma elettronica e, per quanto necessario all'esecuzione uniforme della presente legge, scambiarseli.

2

3

L'assistenza amministrativa è retta dagli articoli 21 e 22 LOTC5.

Capitolo 6: Disposizioni finali Art. 34 1

Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Può delegare al DATEC o a servizi subordinati il compito di emanare prescrizioni, tenendo conto della loro portata.

2

Art. 35

Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

Art. 36

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

5

RS 946.51

5537

Legge sul controllo della sicurezza

Allegato (art. 35)

Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 21 marzo 20036 sull'energia nucleare Titolo prima dell'art. 69a (nuovo)

Sezione 6: Vigilanza Art. 69a (nuovo) Esame e controllo della sicurezza tecnica L'esame e il controllo della sicurezza tecnica degli impianti nucleari sono retti dalla legge del ...7 sul controllo della sicurezza (LCSic). È applicabile la procedura di esame della sicurezza degli impianti mediante controllo ufficiale.

1

2 L'organo per la sicurezza è l'autorità di vigilanza designata dal Consiglio federale secondo l'articolo 70 capoverso 1.

Il Consiglio federale può designare l'organo per la sicurezza quale autorità di notifica secondo l'articolo 23 LCSic.

3

Titolo prima dell'art. 70 Abrogato

2. Legge del 24 giugno 19028 sugli impianti elettrici Sostituzione di un'espressione Negli articoli 14, 15 capoverso 6, 16 capoverso 7 e 41 l'espressione «impianti domestici» è sostituita dall'espressione «impianti a bassa tensione».

Art. 3a (nuovo) 1

L'autorità di vigilanza è l'Ufficio federale dell'energia.

La vigilanza sulla sicurezza tecnica degli impianti elettrici è retta dalla legge del ...9 sul controllo della sicurezza (LCSic).

2

6 7 8 9

RS 732.1 RS ...; RU ... (FF 2006 5527) RS 734.0 RS ...; RU ... (FF 2006 5527)

5538

Legge sul controllo della sicurezza

L'organo per la sicurezza è l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (Ispettorato). Per gli impianti elettrici delle ferrovie, inclusi gli incrociamenti delle ferrovie con linee elettriche a corrente forte e l'impianto di queste ultime lungo le ferrovie come pure l'incrociamento di ferrovie elettriche con linee a corrente debole, di filovie e di impianti a fune l'organo per la sicurezza è quello designato nella pertinente legislazione.

3

4 Al posto dei diversi organi per la sicurezza, il Consiglio federale può istituire un unico organo per la sicurezza degli impianti elettrici.

Art. 13 cpv. 2 Abrogato Art. 16 cpv. 2 2

L'autorità competente per l'approvazione dei piani è: a.

l'Ufficio federale dell'energia;

b.

l'Ispettorato, se la domanda che deve essere approvata o autorizzata concerne aspetti puramente tecnici e non necessita di una ponderazione con altri interessi;

c.

l'autorità competente secondo la pertinente legislazione, per gli impianti elettrici di ferrovie e filovie come pure di impianti a fune.

Art. 16a cpv. 2 (nuovo) La sicurezza tecnica di impianti elettrici subordinati all'approvazione dei piani è esaminata e controllata prima della costruzione e prima della messa in esercizio con la procedura di esame e controllo della sicurezza mediante dichiarazione di sicurezza conformemente alla LCSic10.

2

Art. 16c cpv. 2 Le obiezioni contro il picchettamento o l'indicazione dei profili devono essere presentate subito, in ogni caso però entro il termine di deposito dei piani, all'autorità di approvazione.

2

Art. 16h cpv. 2 Abrogato Art. 16i cpv. 3 (nuovo) L'autorità competente per l'approvazione dei piani può incaricare terzi di controllare il rispetto degli oneri connessi all'approvazione dei piani.

3

10

RS ...; RU ... (FF 2006 5527)

5539

Legge sul controllo della sicurezza

Art. 18 (nuovo) Il Consiglio federale stabilisce se prima della costruzione di impianti a bassa tensione la sicurezza tecnica è esaminata e controllata secondo la procedura di esame e controllo della sicurezza mediante dichiarazione di sicurezza oppure secondo la procedura di esame e controllo della sicurezza mediante certificato di sicurezza conformemente alla LCSic11.

1

2 Il Consiglio federale può prevedere che invece che all'organo per la sicurezza o all'autorità di vigilanza le dichiarazioni e i certificati di sicurezza siano presentati a un altro organismo e che quest'ultimo svolga i controlli di cui agli articoli 11 capoverso 2 e 14 capoverso 3 LCSic.

Art. 21 L'esame e il controllo degli impianti elettrici in esercizio sono retti dalle seguenti procedure secondo la LCSic12:

1

a.

impianti a bassa tensione, procedura di esame e controllo della sicurezza mediante certificato di sicurezza;

b.

altri impianti, procedura di esame e controllo mediante dichiarazione di sicurezza.

Il Consiglio federale stabilisce a quali intervalli occorre presentare all'organo per la sicurezza e all'autorità di vigilanza una dichiarazione o un certificato di sicurezza per gli impianti in esercizio. Può prevedere che la dichiarazione o il certificato di sicurezza siano presentati solo su richiesta.

2

3 Il Consiglio federale può prevedere che invece che all'organo per la sicurezza o all'autorità di vigilanza i certificati di sicurezza per gli impianti a bassa tensione siano presentati a un altro organismo e che quest'ultimo svolga i controlli di cui all'articolo 14 capoverso 3 LCSic. Può inoltre designare tale organismo quale organo di notifica ai sensi dell'articolo 23 LCSic.

Art. 21a (nuovo) La sicurezza tecnica di prodotti elettrici destinati a essere usati con una tensione nominale fino a 1000 V a corrente alternata o fino a 1500 V a corrente continua (prodotti a bassa tensione) sono esaminati e controllati con la procedura di esame e controllo mediante dichiarazione di sicurezza secondo la LCSic13.

Art. 22 Chi effettua lavori su impianti elettrici a bassa tensione necessita di un'autorizzazione dell'Ispettorato.

1

Il Consiglio federale stabilisce i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione; può prevedere eccezioni e disciplina la procedura.

2

11 12 13

RS ...; RU ... (FF 2006 5527) RS ...; RU ... (FF 2006 5527) RS ...; RU ... (FF 2006 5527)

5540

Legge sul controllo della sicurezza

Art. 23 Le decisioni delle autorità di approvazione, di autorizzazione e di vigilanza come pure quelle dell'organo per la sicurezza possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo federale.

Art. 24, 25 e 26 Abrogati Art. 55 Sempre che non sia realizzata una fattispecie penale più grave, è punito con la multa fino a 50 000 franchi chiunque intenzionalmente:

1

2

a.

comincia a costruire o modificare un impianto elettrico subordinato all'obbligo di approvazione dei piani senza aver ottenuto l'approvazione definitiva;

b.

attiva o fa attivare impianti elettrici sui quali, per intervento dell'organo competente, è stata disinserita la corrente a causa di difetti pericolosi.

Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.

Il Consiglio federale può comminare le medesime pene per le infrazioni alle prescrizioni d'esecuzione che, per determinate attività, prevedono l'obbligo dell'autorizzazione.

3

Art. 56 cpv. 1 Chiunque, nonostante diffida con comminatoria della pena prevista nel presente articolo, disattende una norma della presente legge o di una pertinente ordinanza o una decisione ufficiale presa in virtù di norme siffatte, è punito con la multa fino a 10 000 franchi.

1

Art. 57 cpv. 2 Abrogato Art. 63 cpv. 1 Le domande pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... della presente legge sono giudicate secondo il nuovo diritto. Le dichiarazioni e i certificati di sicurezza dovranno, se necessario, essere richiesti in un secondo tempo.

1

5541

Legge sul controllo della sicurezza

3. Legge del 19 dicembre 195814 sulla circolazione stradale Art. 8a (nuovo) Esame e controllo 1 Ai fini della sicurezza rimorchi tecnica

dell'approvazione del tipo di veicoli a motore e dei loro come pure in occasione del trasporto di merci pericolose, l'esame e il controllo della sicurezza tecnica sono retti dalla legge del ...15 sul controllo della sicurezza (LCSic).

L'organo per la sicurezza è aggregato sotto il profilo organizzativo all'Ufficio federale delle strade.

2

Art. 12 cpv. 1bis (nuovo) 1bis Il Consiglio federale stabilisce se la sicurezza tecnica è esaminata e controllata secondo la procedura di esame e controllo della sicurezza mediante dichiarazione di sicurezza oppure secondo la procedura di esame e controllo della sicurezza mediante certificato di sicurezza conformemente alla LCSic16.

Art. 30 cpv. 5 e 6 (nuovi) Il Consiglio federale stabilisce se la sicurezza tecnica è esaminata e controllata secondo la procedura di esame e controllo della sicurezza mediante dichiarazione di sicurezza oppure secondo la procedura di esame e controllo della sicurezza mediante certificato di sicurezza conformemente alla LCSic17.

5

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni può demandare ad aziende od organizzazioni adeguate l'approvazione, l'ammissione o l'esame del trasporto di merci pericolose.

6

4. Legge del 20 dicembre 195718 sulle ferrovie Art. 10 cpv. 1bis e 3 (nuovi) 1bis L'esame e il controllo della sicurezza tecnica delle ferrovie sono retti dalla legge del ...19 sul controllo della sicurezza (LCSic).

L'organo per la sicurezza è aggregato sotto il profilo organizzativo all'Ufficio federale.

3

14 15 16 17 18 19

RS 741.01 RS ...; RU ... (FF 2006 5527) RS ...; RU ... (FF 2006 5527) RS ...; RU ... (FF 2006 5527) RS 742.101 RS ...; RU ... (FF 2006 5527)

5542

Legge sul controllo della sicurezza

Art. 17 cpv. 2bis e 5 (nuovi) Il Consiglio federale stabilisce se prima della costruzione o della fabbricazione, prima della messa in esercizio o dell'immissione sul mercato e durante l'esercizio la sicurezza tecnica di impianti ferroviari, veicoli, sistemi di sicurezza e componenti è esaminata e controllata secondo la procedura di esame e controllo della sicurezza mediante dichiarazione di sicurezza oppure secondo la procedura di esame e controllo della sicurezza mediante certificato di sicurezza conformemente alla LCSic20.

2bis

Nella misura in cui si pongono questioni concernenti la sicurezza tecnica, occorre sentire l'organo per la sicurezza.

5

Art. 18m cpv. 2bis (nuovo) Per questioni concernenti la sicurezza tecnica, l'Ufficio federale fa capo all'organo per la sicurezza.

2bis

Art. 18w cpv. 2 L'Ufficio federale rilascia l'autorizzazione se il progetto è conforme alle pertinenti prescrizioni.

2

Art. 18x (nuovo) VIa. Approvazione del tipo

L'Ufficio federale rilascia un'approvazione del tipo per veicoli, componenti di veicoli e componenti di impianti ferroviari destinati a essere impiegati più volte nello stesso modo e nella stessa funzione se gli stessi sono conformi alle pertinenti prescrizioni.

Art. 21 cpv. 1 Se terzi pregiudicano la sicurezza della ferrovia con lavori, impianti, alberi od opere, l'impresa ferroviaria è tenuta a rimediarvi. Se le parti non si accordano, l'Ufficio federale, su proposta dell'impresa ferroviaria, decide le misure da adottare; sente previamente le parti e l'organo per la sicurezza. Nel frattempo deve essere tralasciato qualsiasi intervento che pregiudichi la sicurezza della ferrovia. Nei casi di grande urgenza, l'impresa ferroviaria può adottare i provvedimenti opportuni per la rimozione del pericolo.

1

20

RS ...; RU ... (FF 2006 5527)

5543

Legge sul controllo della sicurezza

Art. 48 cpv. 2 e 2bis (nuovo) Sentite le parti interessate, l'Ufficio federale decide sulle controversie concernenti l'obbligo di trasporto per i trasporti militari (art. 43 cpv. 1).

2

2bis Sull'adozione di misure speciali di sicurezza per i trasporti militari decide dopo aver sentito le parti interessate e l'organo per la sicurezza (art. 43 cpv. 3).

5. Legge federale del 5 ottobre 199021 sui binari di raccordo ferroviario Art. 17

Esame e controllo della sicurezza tecnica

L'autorità di vigilanza è l'Ufficio federale dei trasporti. Il Consiglio federale può affidare la vigilanza a terzi.

1

L'autorità di vigilanza può esigere in ogni momento che il contratto, i piani o le prescrizioni di servizio vengano modificati o adeguati.

2

L'esame e il controllo della sicurezza tecnica dei binari di raccordo sono retti dalla legge del ...22 sul controllo della sicurezza (LCSic).

3

4 L'organo per la sicurezza è aggregato sotto il profilo organizzativo all'Ufficio federale dei trasporti.

Il Consiglio federale stabilisce se prima della costruzione, prima della messa in esercizio e durante l'esercizio la sicurezza tecnica dei binari di raccordo è esaminata e controllata secondo la procedura di esame e controllo della sicurezza mediante dichiarazione di sicurezza oppure secondo la procedura di esame e controllo della sicurezza mediante certificato di sicurezza conformemente alla LCSic.

5

Art. 19 cpv. 2 È fatta salva la procedura di autorizzazione prevista dall'articolo 18m della legge federale del 20 dicembre 195723 sulle ferrovie.

2

21 22 23

RS 742.141.5 RS ...; RU ... (FF 2006 5527) RS 742.101

5544

Legge sul controllo della sicurezza

6. Legge del 23 giugno 200624 sugli impianti a fune Art. 3 cpv. 1bis (nuovo) 1bis L'esame e il controllo della sicurezza tecnica sono retti dalla legge del ...25 sul controllo della sicurezza (LCSic).

Art. 6

Valutazione degli aspetti rilevanti per la sicurezza

Il Consiglio federale stabilisce se prima della costruzione, prima della messa in esercizio o prima della messa in commercio e durante l'esercizio la sicurezza tecnica degli impianti a fune, delle componenti di sicurezza e dei sottosistemi degli impianti a fune è esaminata e controllata secondo la procedura di esame e controllo della sicurezza mediante dichiarazione di sicurezza oppure secondo la procedura di esame e controllo della sicurezza mediante certificato di sicurezza conformemente alla LCSic26.

Art. 17 cpv. 2 e 3 lett. a 2

Abrogato

3

L'autorizzazione di esercizio è rilasciata se: a.

sono forniti le dichiarazioni e i certificati di sicurezza necessari secondo la LCSic27;

Art. 22, rubrica e cpv. 2 (nuovo) Autorità di vigilanza e organo per la sicurezza L'organo per la sicurezza è aggregato all'Ufficio federale sotto il profilo organizzativo.

2

Art. 26

Rimedi giuridici

Le decisioni dell'Ufficio federale possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo federale.

Art. 28

Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione, segnatamente in merito alla pianificazione, alla costruzione e all'esercizio degli impianti a fune.

Art. 29 Abrogato 24 25 26 27

RS ...; RU ... (FF 2006 5401) RS ...; RU ... (FF 2006 5527) RS ...; RU ... (FF 2006 5527) RS ...; RU ... (FF 2006 5527)

5545

Legge sul controllo della sicurezza

7. Legge del 4 ottobre 198528 sul trasporto pubblico Art. 4 (nuovo) 1

Trasporto di merci pericolose

Il Consiglio federale emana prescrizioni sul trasporto di merci pericolose.

Il Consiglio federale stabilisce se la sicurezza tecnica è esaminata e controllata secondo la procedura di esame e controllo della sicurezza mediante dichiarazione di sicurezza oppure secondo la procedura di esame e controllo della sicurezza mediante certificato di sicurezza conformemente alla legge del ...29 sul controllo della sicurezza (LCSic).

2

Il Dipartimento può demandare l'approvazione, l'ammissione o l'esame di trasporti di merci pericolose ad aziende od organizzazioni adeguate.

3

4 L'organo per la sicurezza è aggregato sotto il profilo organizzativo all'Ufficio federale.

8. Legge federale del 3 ottobre 197530 sulla navigazione interna Art. 7a (nuovo)

Vigilanza

L'autorità di vigilanza è l'Ufficio federale dei trasporti, sempre che l'esecuzione non sia demandata ai Cantoni.

1

2 L'esame e il controllo della sicurezza tecnica sono retti dalla legge del ...31 sul controllo della sicurezza (LCSic).

3 L'organo per la sicurezza è aggregato sotto il profilo organizzativo all'Ufficio federale dei trasporti.

Art. 8 cpv. 3 Prima della costruzione, prima della messa in esercizio e durante l'esercizio di impianti portuali di cui al capoverso 1 la sicurezza tecnica è esaminata e controllata secondo la procedura di esame e controllo della sicurezza mediante dichiarazione di sicurezza conformemente alla LCSic32.

3

Art. 11a (nuovo) Esame e controllo della sicurezza tecnica Il Consiglio federale stabilisce se prima della costruzione, prima della messa in esercizio e durante l'esercizio la sicurezza tecnica dei battelli di imprese pubbliche di navigazione e dei loro sistemi di sicurezza e delle loro componenti è esaminata e controllata secondo la procedura di esame e controllo della sicurezza mediante 28 29 30 31 32

RS 742.40 RS ...; RU ... (FF 2006 5527) RS 747.201 RS ...; RU ... (FF 2006 5527) RS ...; RU ... (FF 2006 5527)

5546

Legge sul controllo della sicurezza

dichiarazione di sicurezza oppure secondo la procedura di esame e controllo della sicurezza mediante certificato di sicurezza conformemente alla LCSic33.

Art. 12

Approvazione del tipo

Su domanda, per i battelli e i loro elementi e accessori, costruiti in serie, è rilasciata un'approvazione del tipo.

Art. 14

Controllo dei battelli

Il Consiglio federale stabilisce a quali intervalli di tempo occorre presentare i documenti necessari secondo la LCSic34 per i battelli in navigazione.

9. Legge federale del 21 dicembre 194835 sulla navigazione aerea Art. 3 cpv. 2, 2bis (nuovo) e 2ter (nuovo) 2

L'autorità di vigilanza è l'Ufficio federale.

L'esame e il controllo della sicurezza tecnica sono retti dalla legge del ...36 sul controllo della sicurezza (LCSic).

2bis

L'organo per la sicurezza è aggregato sotto il profilo organizzativo all'Ufficio federale.

2ter

Art. 37a cpv. 2 (nuovo) Il Consiglio federale stabilisce se nell'ambito della pianificazione e della costruzione la sicurezza tecnica degli impianti aeroportuali è esaminata e controllata secondo la procedura di esame e controllo della sicurezza mediante dichiarazione di sicurezza o secondo la procedura di esame e controllo della sicurezza mediante certificato di sicurezza conformemente alla LCSic37.

2

Art. 57 cpv. 4 (nuovo) Per quanto la vigilanza non sia demandata a enti internazionali, il Consiglio federale stabilisce se prima della costruzione, prima dell'immissione sul mercato e durante l'esercizio di aeromobili e loro parti la sicurezza tecnica è esaminata e controllata secondo la procedura di esame e controllo della sicurezza mediante dichiarazione di sicurezza oppure secondo la procedura di esame e controllo della sicurezza mediante certificato di sicurezza conformemente alla 4

33 34 35 36 37

RS ...; RU ... (FF 2006 5527) RS ...; RU ... (FF 2006 5527) RS 748.0 RS ...; RU ... (FF 2006 5527) RS ...; RU ... (FF 2006 5527)

5547

Legge sul controllo della sicurezza

LCSic38.

Art. 58 cpv. 1bis (nuovo) 1bis Per quanto la vigilanza non sia demandata a enti internazionali, il Consiglio federale stabilisce se nell'ambito dell'esame della navigabilità la sicurezza tecnica è esaminata e controllata secondo la procedura di esame e controllo della sicurezza mediante dichiarazione di sicurezza oppure secondo la procedura di esame e controllo della sicurezza mediante certificato di sicurezza conformemente alla LCSic39.

10. Legge del 22 marzo 199140 sulla radioprotezione Art. 3 lett. a In complemento alle disposizioni della presente legge sono applicabili in particolare: a.

38 39 40 41 42

per gli impianti nucleari, i beni nucleari e le scorie radioattive, la legge federale del 21 marzo 200341 sull'energia nucleare e per quanto concerne l'esame e il controllo della sicurezza nucleare, la legge del ...42 sul controllo della sicurezza;

RS ...; RU ... (FF 2006 5527) RS ...; RU ... (FF 2006 5527) RS 814.50 RS 732 RS ...; RU ... (FF 2006 5527)

5548