N° 13

FOGLIO

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FEDERALE

Armo XXXVII Borna, 1° aprile 1954. Volume I Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento: anno fr. 11.-- ; sememostre fr. 6.50, con allegata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi all'Ammini¬ strazione delle pubblicazioni federali. -- S. A. Arti grafiche Grassi e Co. a Bellinzona (Telefono 5 18 71) - Conto chèques postali XI 690.

Termine d'opposizione: 30 giugno Î95U LEGGE FEDERALE concernente la protezione dell'emblema e del nome dell'Organizzazione mondiale della sanità (Del 25 marzo 1954)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, viste le raccomandazioni contenute nella risoluzione del 17 luglio 1948 adottata dalla prima assemblea mondiale della sanità; visti gli articoli 64 e 64 bis della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 14 settembre 1953, decreta : Art. 1 L uso dell'emblema e del nome dell'Organizzazione mondiale della sanità oppure di ogni altro segno o denominazione che potesse far sor¬ gere confusione è vietato, eccetto che sia autorizzato dal Direttore gene¬ rale dell'Organizzazione mondiale della sanità.

1

2 L'emblema dell'Organizzazione mondiale della sanità è costituito dal] emblema delle Nazioni Unite, partito dal caduceo (bastone di EsculaPJo con serpe); l'emblema delle Nazioni Unite è descritto come segue:

Una carta del mondo in proiezione azimutale equidistante, con d polo nord al centro, circondata da una corona di rami d'olivo stiI~ oglio Federale, 1954,

15

222 lizzati e incrociati. La proiezione raggiunge il sessantesimo grado di latitudine nord e comprende 5 cerchi concentrici.

Art. 2 Il divieto previsto nell'articolo 1 si estende parimente all'uso delle iniziali dell'Organizzazione mondiale della sanità in una delle lingue uffi¬ ciali svizzere e in inglese, cioè OMS (Organisation mondiale de la santé, Organizzazione mondiale della sanità) ; WGO (Weltgesundheitsorganisation) ; WHO (World Health Organization).

Art. 3 Le ditte il cui uso è vietato secondo le disposizioni della presente legge non possono essere iscritte nel registro di commercio.

1

2 Del pari, non possono essere depositati i marchi di fabbrica e di commercio, i disegni e modelli industriali contrari alla presente legge.

Art. 4 Chi ha fatto uso di segni o denominazioni previsti dalla presente legge, prima del 17 luglio 1948, può continuare a usarli purché non ne derivi alcun pregiudizio all'Organizzazione mondiale della sanità.

Art. 5 Chiunque, intenzionalmente e contrariamente alle disposizioni della presente legge, usa l'emblema, il nome o le iniziali dell'Organizzazione mondiale della sanità o qualsiasi altro segno o denominazione che potesse far sorgere confusione, chiunque, in particolare, li appone sopra insegne, annunci, prospetti o carte commerciali, 0 li appone sopra merci o loro imballaggi, oppure vende, mette in vendita o mette altrimenti in circolazione merci in tal modo contrasse¬ gnate, è punito con la detenzione o con la multa fino a diecimila franchi; nei casi poco gravi o se il colpevole ha agito per negligenza, il giudice pronuncia l'arresto oppure la multa fino a mille franchi.

1

2

Ai reati previsti dalla presente legge sono applicabili le disposi¬ zioni generali del Codice penale svizzero; sono inoltre riservate le norme più severe contenute nelle disposizioni speciali di detto codice.

Art. 6 Se i reati previsti nell'articolo 5 sono commessi nell'azienda di una persona giuridica, le sanzioni penali si applicano ai direttori, pro1

223 curatori, amministratori, membri dell'ufficio di revisione o liquidatori che se ne sono resi colpevoli.

2

Se questi reati sono commessi nell'azienda di una società in nome collettivo, di una società in accomandita o di una società a garanzia limi¬ tata, le sanzioni penali si applicano ai soci, direttori, procuratori o li¬ quidatori che se ne sono resi colpevoli.

3

La persona giuridica o la società risponde tuttavia solidalmente delle spese e delle multe.

1

Art. 7 II perseguimento e il giudizio dei reati spettano ai Cantoni.

2

Le sentenze, le decisioni amministrative di carattere penale e le dichiarazioni di non doversi procedere devono essere comunicate, imme¬ diatamente e senza spese, nel loro testo integrale, al Ministero pubblico della Confederazione.

Art. 8 1 L'autorità competente prende i provvedimenti conservativi necessari; in particolare, essa può ordinare il sequestro delle merci e degl'imbal¬ laggi contrassegnati in modo contrario alla presente legge.

2

Anche quando non può essere perseguita o condannata una persona determinata, il giudice ordina la rimozione dei segni illegali, la confisca e la vendita oppure la distruzione degli strumenti e apparecchi che servono esclusivamente all'apposizione di tali segni.

3 Eseguita la rimozione di tali segni, le merci e gl'imballaggi seque¬ strati sono restituiti al loro proprietario, verso pagamento della eventuale multa e delle spese.

Art. 9 Il Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore della presente le 8ge.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 25 marzo 1954.

TI Presidente: Barrelet.

Il Segretario: F. Weber.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 25 marzo 1954.

Il Presidente: Henri Perret Il Segretario: Ch. Oser.

224 Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede sarà pubblicata conformemente all'ar¬ ticolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'articolo S della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 25 marzo 1954.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 1° aprile 1954.

Termine d'opposizione: 30 giugno 1954.

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Termine d'opposizione: 30 giugno 1954 LEGGE FEDERALE concernente la protezione dell'emblema e del nome della Croce Rossa (Del 25 marzo 1954)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, viste le convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 per la protezione delle vittime della guerra; visti gli articoli 64 e 64 bis della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 14 settembre 1953, decreta : Art. 1 L'emblema della Croce Rossa su fondo bianco e le parole « Croce Rossa » o « Croce di Ginevra » non possono, eccettuati i casi previsti negli articoli seguenti, essere usati, sia in tempo di pace, sia in tempo di guerra, che per contrassegnare il personale e il materiale protetti o- dalla convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna; 5. dalla convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare, vale a dire le formazioni, i trasporti, gli stabilimenti sanitari del servi¬ lo sanitario dell'esercito, compreso il servizio sanitario volontario della Croce Rossa svizzera, nonché i cappellani aggregati alle forze armate.

Art. 2 L'emblema della Croce Rossa su fondo bianco potrà essex*e usato, c °n l'autorizzazione del Consiglio federale o delle autorità od organizza¬ zioni da esso designate, per contrassegnare in tempo di guerra il perso¬ nale e il materiale protetti dalla convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, vale a dire il personale, gli sta¬ bilimenti e il materiale degli ospedali civili, nonché i trasporti di feriti e malati civili, di infermi e di puerpere.

226 Art 3 L'emblema della Croce Rossa su fondo bianco può essere usato per contrassegnare in tempo di guerra le zone e località sanitarie riservate esclusivamente ai feriti e ai malati e istituite conformemente all'articolo 23 della convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei feriti e dei ma¬ lati delle forze armate in campagna e all'articolo 14 della convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra.

Art. 4 La Croce Rossa svizzera può in ogni tempo far uso dell'emblema e del nome della Croce Rossa per le sue attività conformi ai principi enunciati dalle conferenze internazionali della Croce Rossa e alla legisla¬ zione federale. In tempo di guerra, le condizioni per l'uso dell'emblema devono essere tali che non possa essere considerato come inteso a con¬ ferire la protezione delle convenzioni di Ginevra; l'emblema avrà dimen¬ sioni relativamente piccole e non potrà essere apposto su bracciali o su tetti.

1

2

La Croce Rossa svizzera stabilisce in un regolamento le condizioni concernenti l'uso dell'emblema e del nome della Croce Rossa previsto nel primo capoverso. Il regolamento deve essere approvato dal Consiglio federale.

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È riservato il caso dei soccorsi sanitari volontari della Croce rossa previsto nell'articolo 1.

Art. 5 Le Organizzazioni internazionali della Croce Rossa, segnatamente il Ccmitato internazionale della Croce Rossa e la Lega delle società della Croce Rossa, come pure il loro personale debitamente legittimato, sono autorizzati a far uso in ogni tempo dell'emblema e del nome della Croce Rossa.

Art. 6 In via eccezionale e con l'autorizzazione esplicita della Croce Rossa svizzera, potrà essere fatto uso in tempo di pace dell'emblema della Croce Rossa su fondo bianco per segnalare i veicoli utilizzati come ambu¬ lanze e l'ubicazione dei posti di soccorso riservati esclusivamente a pre¬ stare cure gratuite a feriti e a malati.

Art. 7 Le ditte il cui uso è vietato secondo le disposizioni della presente legge non possono essere iscritte nel registro di commercio.

1

2

Del pari, non possono essere depositati i marchi di fabbrica e di commercio, i disegni e modelli industriali contrari alla presente legge.

227 Art. 8 Chiunque, intenzionalmente e contrariamente alle disposizioni della presente legge o del regolamento previsto nell'articolo 4, secondo capo¬ verso, usa l'emblema della Croce Rossa su fondo bianco o le parole «Croce Rossa» o «Croce di Ginevra» oppure qualsiasi altro segno o denomina¬ zione che potesse far sorgere confusione, chiunque, in particolare, li appone sopra insegne, annunci, prospetti o carte commerciali, 0 li appone sopra merci o loro imballaggi, oppure vende, mette in vendita o mette altrimenti in circolazione merci in tal modo contrasse¬ gnate, 1

è punito con la detenzione o con la multa fino a diecimila franchi; nei casi poco gravi o se il colpevole ha agito per negligenza, il giudice pronuncia l'arresto oppure la multa fino a mille franchi.

2

Ai reati previsti dalla presente legge sono applicabili le disposi¬ zioni generali del Codice penale svizzero; sono inoltre riservate le norme più severe contenute nelle disposizioni speciali di detto codice.

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Sono riservate le disposizioni del Codice penalo militare concer¬ nenti i reati commessi in tempo di guerra contro il diritto delle genti.

Art. 9 Se i reati previsti nell'articolo 8 sono commessi nell'azienda di una Persona giuridica, le sanzioni penali si applicano ai direttori, procura¬ ci, amministratori, membri dell'ufficio di revisione o liquidatori che se ne sono resi colpevoli.

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Se questi reati sono commessi nell'azienda di una società in nome collettivo, di una società in accomandita o di una società a garanzia limitota, le sanzioni penali si applicano ai soci, direttori, procuratori o liqui¬ datori che se ne sono resi colpevoli.

3T · · Ga persona giuridica o la società risponde tuttavia solidalmente delle spese e delle multe.

Art. 10 II perseguimento e il giudizio dei reati spettano ai Cantoni.

2 Le sentenze, le decisioni amministrative di carattere penale e le di¬ chiarazioni di non doversi procedere devono essere comunicate, imme¬ diatamente e senza spese, nel loro testo integrale, al Ministero pubblico della Confederazione.

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3

Nei casi previsti dall'articolo 8, terzo capoverso, è riservata la giu¬ risdizione militare.

228 Art. 11 L'autorità competente prende i provvedimenti conservativi necessari; in particolare, essa può ordinare il sequestro delle merci e degl'imbal¬ laggi contrassegnati in modo contrario alla presente legge.

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2

Anche quando non può essere perseguita o condannata una persona determinata, il giudice ordina la rimozione dei segni illegali, la confisca e la vendita oppure la distruzione degli strumenti e apparecchi che servono esclusivamente all'apposizione di tali segni.

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Eseguita la rimozione di tali segni, le merci e gl'imballaggi seque¬ strati sono restituiti al loro proprietario, verso pagamento della eventuale multa e delle spese.

Art 12 L'articolo 5 e dal 7 all'11 sono applicabili per analogìa agli em¬ blemi della Mezzaluna Rossa e del Leone e del Sole Rossi su fondo bianco e alle parole « Mezzaluna Rossa » e * Leone e Sole Rossi ».

1

2

Sono riservati i diritti di coloro che fanno uso di detti segni o pa¬ role da una data anteriore al 1° aprile 1950.

Art. 13 II Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore della pre¬ sente legge.

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A contare da tale data, è abrogata la legge federale del 14 aprile 1910 concernente la protezione dell'emblema e del nome della Croce Rossa.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 25 marzo 1954.

Il Presidente: Barrelet.

Il Segretario: F. Weber.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 25 marzo 1954.

Il Presidente: Henri Perret.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede sarà pubblicata conformemente all'ar¬ ticolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'articolo 3

229 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 25 marzo 1954.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 1° aprile 1954.

Termine d'opposizione: 30 giugno 1954.

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Termine d'opposizione: 30 giugno 1954

LEGGE FEDERALE che modifica quella sui pesi e sulle misure (Del 25 marzo 1954)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 ottobre 1953.

decreta: Art. 1.

Gli articoli 15, 17, 18 e 25 della legge federale del 24 giugno 1909 *·) sui pesi e sulle misure sono abrogati e sostituiti dalle disposizioni se¬ guenti: Art. 15. All'Ufficio federale dei pesi e delle misure spettano le se¬ guenti attribuzioni: 1. elaborare le prescrizioni inteso a garantire l'esattezza delle determi¬ nazioni e delle indicazioni di quantità, quando siffatta esattezza sia necessaria per la protezione giuridica di un interesse, segnatamente nel commercio; 2. sorvegliare, controllare e consigliare gli uffici cantonali dei pesi e delle misure e gli uffici di verificazione dei contatori d'elettricità e di gas; 3. eseguire i lavori tecnici e scientifici necessari per garantire una base sufficiente ai servizio dei pesi e delle misure nella Svizzera; 1) CS 1«, 3.

231 h. verificare e bollare strumenti e apparecchi di misura come pure in¬ formare terzi ed eseguire per essi studi su questioni metriche nei campi della meccanica, dell'elettricità, del magnetismo, del calore, deirirradazione e dell aviazione.

I generi di strumenti e di apparecchi che entrano iri considera¬ zione, nonché la natura e l'estensione della loro verificazione, sa¬ ranno precisati nelle ordinanze d'esecuzione e nel regolamento del¬ l'Ufficio federale dei pesi e delle misure, emanati dal Consiglio fe derale.

Ove la natura dell'oggetto mm permetta l'applicazione del bolle, quest'ultimo potrà essere sostituito da altro certificato; ó. eseguire per terzi, segnatamente per altre divisioni dell'amministra¬ zione federale, determinati lavori importanti in materia di metrica, per quanto essi siano approvati, su proposta della commissione pre¬ vista nell'articolo 18, dal Dipartimento federale delle finanze e delle dogane.

Art. 17. L'Ufficio federale dei pesi e delle misure dipende dal Di¬ partimento federale delle finanze e delle dogane.

Art. 18. La direzione dell'Ufficio federale dei pesi e delle misure è sottoposta al controllo di una commissione tecnica di cinque membri no¬ minati per un triennio dal Consiglio federale, su proposta del Diparti¬ mento federale delle finanze e delle dogane. Questa commissione è in¬ caricata di stabilire i metodi di verificazione e di fare proposte al Consi¬ glio fedcsraile circa gli strumenti metrici da sottoporre alla verificazione ufficiale.

Art. 25. Non possono essere posti in uso nel commercio le misure di lunghezza e di capacità, i pesi, le bilance, i termoalcoolometri, i con¬ tatori di gas, come pure gli strumenti elettrometrici specificati in una °rdinanza particolare, ohe non siano stati verificati e bollati.

Il Consiglio federale é autorizzato a estendere l'obbligo della verifi¬ cazione e dalla bollatura ad altri strumenti metrici, nonché ai recipienti e agl'imballaggi che servono alla vendita di merci in quantità determi¬ nate. F.sso emana le disposizioni sull'adempimento dell'obbligo della ve¬ rificazione e della bollatura.

I Governi cantonali vegliano all'osservanza delle presenti disposi¬ zioni.

Art. 2 II Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore della presente ] «gge.

232 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 25 marzo 1954.

Il Presidente: Henri Perret.

Il Segretario: Ch. Oser.

Cosi decretato dal Consiglia degli Stati.

Berna, 25 marzo 1954.

11 Presidente: Barrelet, Il Segretario: F. Weber.

Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede sarà pubblicata conformemente all'ar¬ ticolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 25 marzo 1954.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 1° upiile 1954.

Termine d'opposizione: 30 giugno 1954.

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01.04.1954

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