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Foglio Federale Berna, 13 ottobre 1972

Anno LV

Volume II

N° 42

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 22 (semestrale fr. 16, estero fr. 37) con allegata la Raccolta delle leggi federali.

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Messaggio

del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente due convenzioni con l'Italia su la sistemazione idraulica del Breggia e una rettifica di confine lungo tale torrente (Del 18 settembre 1972) Onorevoli signori, presidente e consiglieri, con il presente messaggio ci pregiamo sottoporvi le seguenti convenzioni conchiuse tra la Svizzera e l'Italia il 23 giugno 1972 a Berna: 1. Convenzione relativa alla sistemazione idraulica del torrente Breggia al confine italo-svizzero; 2. Convenzione concernente una rettifica del confine lungo il torrente Breggia

1 Cenni generali La sistemazione del torrente Breggia, che costituisce confine italosvizzero tra i Comuni svizzeri di Chiasso e Vacallo e i Comuni italiani di Como e Maslianico, è da lungo tempo oggetto di molteplici discussioni tra l'Ufficio federale delle strade e arginature, il Canton Ticino e le competenti amministrazioni locali dei due Stati. Si esaminarono dapprima le possibilità di parare alle frequenti piene del torrente, rivelatesi di continuo pericolo e danno alle regioni circumvicine.

In due riunioni tenute nel dicembre 1967 e nel marzo dell'anno successivo, l'Ufficio strade nazionali del Dipartimento delle pubbliche costruzioni del Canton Ticino e l'Ufficio del genio civile di Como concordarono i provvedimenti da prendersi in merito. Si trattava in ispecie di una sistemaFoglio Federale 1972, Voi. Il

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zione parziale del tronco idraulico, di lavori di scavo e di consolidamento in alveo e della costruzione di opere spendali, La decisione delle autorità svizzere e italiane di raccordare in questa zona di confine le reti autostradali dei due Paesi sospinse a una celere attuazione dei lavori di sistemazione idraulica. Occorreva infatti evitare che i terreni sui cui si dovevano costruire le più importanti opere di raccordo fossero esposti al pericolo d'inondazioni. Pertanto, con scambio di note del 15 giugno 1970, i due Governi decisero, sulla scorta degli accordi tecnici già stipulati, di procedere all'esecuzione dei lavori più urgenti di sistemazione idraulica del Breggia, fermo restando che l'intero progetto doveva poi essere l'oggetto di una convenzione conchiusa in buona e debita forma, contestualmente a una convenzione sulla rettificazione del confine. Secondo una prassi costante, la correzione di un corso d'acqua confinario non ingenera ipso facto una modificazione del tracciato; a tal fine dev'essere conchiusa una convenzione speciale, fondata sullo scambio di aree equivalenti. In tal modo, i territori nazionali non subiscono alcun mutamento quanto alla loro estensione. La commissione mista italo-svizzera per la manutenzione del confine, attenendosi al progetto di correzione del Breggia, stabilì, nel novembre 1971, un piano secondo cui la frontiera doveva essere fissata sulla linea mediana del torrente corretto, con conseguente scambio di superficie fra i due Stati per un totale di 1285 m2.

Risolti praticamente i problemi di fondo, la redazione definitiva delle due convenzioni potè avvenire senza difficoltà mediante corrispondenza diplomatica fra il Dipartimento politico federale e il Ministero degli esteri italiano. Le convenzioni furono firmate a Berna il 23 giugno 1972 dal capo del detto Dipartimento e dall'ambasciatore italiano in Svizzera.

2 Convenzione relativa alla sistemazione idraulica del Breggia In virtù dell'articolo 1, le parti contraenti approvano il progetto tecnico del 5 agosto 1968 per la sistemazione del torrente Breggia e dichiarano che tale approvazione sostituisce quella prevista dalle rispettive legislazioni.

L'articolo'2 capoverso 1 enumera singolarmente le opere da eseguirsi a cura ed a carico di ciascuno Stato, al fine di evitare interferenze negli appalti, nella direzione e nella esecuzione dei lavori. Il capoverso 2 dispone che quest'ultimi saranno completati entro due anni dall'entrata in vigore della Convenzione, L'articolo 3 dispone che tali opere sono riconosciute d'utilità pubblica e che all'occorrenza si potranno intraprendere gli atti d'espropriazione necessari; le aree pubbliche demaniali potranno per altro essere utilizzate gratuitamente.

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L'articolo 4 concerne le agevolazioni per l'esecuzione dei lavori: alle rispettive direzioni dei lavori è assicurato l'appoggio delle autorità amministrative; le persone addette ai lavori possono circolare liberamente sulle rive svizzera e italiana; infine i materiali destinati alla esecuzione delle opere sono esenti dai diritti doganali, tasse e licenze d'importazione ed esportazione.

L'articolo 5 dispone che il costo dei lavori da eseguirsi dalla Svizzera, valutato a franchi svizzeri 2 233 000, sarà assunto interamente dal nostro Paese. Per converso, il costo dei lavori da eseguirsi dall'Italia, valutato a lire 152000000, sarà assunto interamente da codesta Repubblica.

L'articolo 6 prevede che, ove si rendessero necessarie varianti o modificazioni del progetto approvato, le amministrazioni centrali dei due Stati dovranno dare previamente il loro consenso.

L'articolo 7 dispone che, ad opere ultimate, il collaudo sarà affidato in comune a due tecnici designati dalle autorità competenti dei due Stati e che quest'ultime dovranno pure approvare il certificato di collaudo.

L'articolo 8 prevede che le spese di manutenzione saranno assunte dai rispettivi Stati, ciascuno per la parte ricadente nel proprio territorio.

L'articolo 9 impegna i due Governi a mantenere il buon regime idraulico del torrente e a prendere, ciascuno sul proprio territorio, le misure atte a rimediare ai dissesti eventualmente verificatisi.

L'articolo 10 prevede che la Convenzione sarà ratificata ed entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica.

3 Convenzione concernente una rettìfica del confine lungo il torrente Breggia L'articolo 1 definisce il tratto lungo cui il confine sarà rettificato mediante uno scambio di superficie di m2 1285, conformemente al piano allegato alla Convenzione. La rettifica del tracciato deroga in parte alla Convenzione del 24 luglio 1941 per la determinazione del confine italo-svizzero nel tratto compreso fra Cima Garibaldi o Run Do e il M. Dolent, come pure alla Convenzione del 5 aprile 1951 concernente la rettifica di confine lungo la Roggia Molinara.

L'articolo 2 incarica la Commissione mista permanente per la manutenzione del confine italo-svizzero di procedere alla materializzazione del nuovo tracciato di confine e alla compilazione della documentazione descrittiva.

L'articolo 3 concerne la ratificazione e lo scambio dei pertinenti istrumenti. La Convenzione entrerà in vigore alla data di tale scambio.

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4 Ripercussioni finanziarie L'articolo 5 capoverso 1 della Convenzione relativa alla sistemazione idraulica del torrente Breggia al confine italo-svizzero prevede che il costo dei lavori precisati all'articolo 2 lettera A, valutato a titolo indicativo in franchi svizzeri 2 233 000, sarà assunto interamente dalla Svizzera.

Il finanziamento delle spese di cui si tratta, che secondo il preventivo particolareggiato ammonteranno a franchi 2 233 225, è assicurato nel modo seguente: 1 919865 fr. assunti nell'ambito del programma di costruzione delle strade nazionali; 253 375 fr. assunti dal Cantone, dedotto il sussidio federale del 28 per cento in virtù della legge federale sulla polizia delle acque; 59 985 fr. assunti dal Cantone e dai Comuni.

Per altro, l'articolo 2 comma 2 della Convenzione concernente una rettifica del confine lungo il torrente Breggia prevede che le spese di demarcazione saranno sopportate dai due Stati in parti uguali. D'uopo qui rilevare che tali spese non avranno particolar incidenza finanziaria per la Confederazione poiché ricadranno nell'ambito del credito iscritto annualmente nel bilancio di previsione della Confederazione per le spese inerenti alla manutenzione delle nostre frontiere.

5 Costituzionalità II fondamento costituzionale per la conclusione delle due convenzioni italo-svizzere summenzionate è dato dall'articolo 8 della Costituzione federale secondo cui la Confederazione ha il diritto di conchiudere trattati con gli Stati esteri. La competenza dell'Assemblea federale per l'approvazione delle due convenzioni si fonda sull'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale. Per loro natura, le due convenzioni sono di durata illimitata; pertanto, il decreto federale d'approvazione soggiace al referendum facoltativo conformemente all'articolo 89 capoverso 4 della Costituzione federale.

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Conclusione

Le Convenzioni che sottoponiamo alla vostra approvazione garantiscono, sia dall'aspetto giuridico che da quello pratico, una soluzione soddisfacente dei problemi di confine che si pongono nella regione di Chiasso.

La sistemazione idraulica del torrente Breggia porrà fine ai pericoli d'inon-

793 dazione delle zone limitrofe; la rettifica di confine è un logico e razionale provvedimento, conseguente alla correzione idraulica, ed ingenera nel contempo una semplificazione del tracciato.

Visto quanto precede, vi raccomandiamo di accettare il pertinente disegno di decreto federale allegato.

Gradite, onorevoli signori presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 18 settembre 1972.

In nome del Consiglio federale svizzero, II presidènte della Confederazione: Celio II cancelliere della Confederazione: Huber

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Disegno

Decreto federale che approva due convenzioni con l'Italia su la sistemazione idraulica del Breggia e una rettifica di confine lungo tale torrente (Del

1972)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 settembre 19721', decreta: Art. l Sono approvate le due convenzioni seguenti, conchiuse il 23 giugno 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana: a. Convenzione relativa alla sistemazione idraulica del torrente Breggia al confine italo-svizzero; b. Convenzione concernente una rettifica del confine lungo il torrente Breggia.

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II Consiglio federale è autorizzato a ratificarle.

Art. 2 II presente decreto soggiace al referendum in materia di trattati internazionali.

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Testo originale

Convenzione tra la Svizzera e l'Italia relativa alla sistemazione idraulica del torrente Breggia al confine italo-svizzero

// Consiglio federale svizzero e il Presidente della Repubblica Italiana Considerata la necessità di attuare la sistemazione del tronco idraulico del torrente Breggia che costituisce confine tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana, hanno deciso di concludere una convenzione ed hanno nominato loro plenipotenziari: II Consiglio federale svizzero, il Signor Pierre Graber, Consigliere federale, Capo del Dipartimento politico federale; II Presidente della Repubblica Italiana, Sua Eccellenza Adalberto Figarolo di Gropello, Ambasciatore d'Italia in Svizzera; i quali scambiatisi i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti: Art. l È approvato e reso esecutivo il progetto redatto in data 5 agosto 1968 in base alle risultanze delle prove effettuate su modello idraulico costruito a cura dell'Ufficio Strade Nazionali Svizzere del Canton Ticino ed eseguito sotto la sorveglianza dell'Ufficio predetto e dell'Ufficio del Genio Civile di Como per la realizzazione delle opere da eseguire sul torrente Breggia rispettivamente dai due Stati. Tale approvazione sostituisce quella prevista dalle rispettive legislazioni dei due Stati.

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Art. 2 1) Al fine di evitare interferenze negli appalti, nella direzione e nella esecuzione dei lavori, pur nei limiti della suddivisione dei rispettivi oneri, si conviene che in attuazione degli accordi tecnici intercorsi tra l'Ingegnere

796 Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Como ed il Capo dell'Ufficio Strade Nazionali del Canton Ticino, giusta verbali in data 12 dicembre 1967 e 8 marzo 1968 che costituiscono parte integrante della presente convenzione: A) - a cura ed a carico della Confederazione Svizzera saranno eseguite le seguenti opere: 1 ° Opere di confluenza fra Faloppia e Breggia, con prolungamento del muraglione di destra per m 5 oltre la briglia terminale; 2° muraglione di sinistra (sponda Svizzera) tra il termine della detta opera di confluenza e la briglia di Pizzamiglio; 3° rivestimento di fondo completo, in conformità al progetto del tronco tra le opere di confluenza e la briglia di Pizzamiglio, nonché di tutti gli scavi di sbancamento e di fondazione per attuare il rivestimento stesso; 4° fondazioni, compresi gli scavi, del muraglione e delle successive difese spondali in destra (sponda italiana) fino alla briglia di Pizzamiglio e sua sopraelevazione fino alla quota superiore del rivestimento di fondo; B) - a cura e a carico della Repubblica Italiana saranno eseguite le seguenti opere: 5° muraglione di destra (sponda italiana) a partire da m 5 dalla briglia del manufatto di confluenza (Faloppia-Breggia) e successiva difesa spondale fino alla briglia di Pizzamiglio, limitatamente alla parte di elevazione, misurata dalla quota superiore del rivestimento di fondo fino alla sommità dei manufatti, secondo i disegni di progetto, da eseguire per campioni immediatamente dopo l'esecuzione delle relative fondazioni da parte Svizzera; 6° drenaggio e riempimento a tergo dei muraglioni di destra e delle opere spondali a valle di cui al presente n. 5; 7° tutte le opere di sistemazione in destra e sinistra a valle della briglia di Pizzamiglio prevista in progetto.

2) I lavori saranno completati entro due anni dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

Art. 3 1)I due Governi convengono di riconoscere di utilità pubblica le opere di cui all'articolo precedente.

Le competenti Autorità dei due Stati disporranno conseguentemente, ciascuna per il proprio territorio, se del caso, gli atti di espropriazione dei fondi necessari all'esecuzione e alla manutenzione delle opere, come pure dei diritti che vi si oppongano.

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2) Le aree pubbliche demaniali potranno essere occupate e utilizzate gratuitamente nella misura necessaria alla esecuzione e alla manutenzione delle opere.

Art. 4 I due Governi s'impegnano ad agevolare l'esecuzione dei lavori concedendo segnatamente le facilitazioni seguenti: a) alle rispettive direzioni dei lavori è assicurato l'appoggio delle competenti Autorità Amministrative dei due Paesi; b) le persone addette ai lavori potranno circolare liberamente sulle rive svizzera, e italiana durante l'esecuzione delle opere di sistemazione, restando peraltro soggette alle necessarie norme di polizia e doganali; e) i due Governi s'impegnano a concedere l'esenzione dai diritti doganali, tasse e licenze di importazione ed esportazione per i materiali originari e provenienti dal libero traffico interno dei due Stati, destinati alla esecuzione delle opere, dall'inizio dei lavori previsti dagli accordi tecnici di cui all'articolo 2, fermo restando l'obbligo della dichiarazione, di volta in volta, alla competente Dogana.

Art. 5 1) II costo dei lavori precisati all'articolo 2 (lettera A) valutato a titolo indicativo in franchi svizzeri 2 233 000 sarà assunto interamente dalla Svizzera.

2) II costo dei lavori precisati al prefato articolo (lettera B) valutato a titolo indicativo in L. 152000000 sarà assunto interamente dall'Italia.

Art. 6 Durante l'esecuzione dei lavori, ove si rendessero necessarie varianti o modificazioni al progetto approvato, esse dovranno essere preventivamente concordate tra l'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Como e d il Capo dell'Ufficio Strade Nazionali svizzere del Canton Ticino, ed approvate dalle rispettive competenti Autorità e cioè, per la Svizzera dall'Ufficio federale delle strade e arginature, per l'Italia dal Magistrato per il Po con sede in Parma.

Art. 7 1) II collaudo dei lavori ad opere ultimate sarà affidato in comune -- anche in deroga, se del caso, alle rispettive legislazioni dei due Stati -- esclusivamente a due tecnici designati l'uno dall'Ufficio delle Strade Nazionali Svizzere del Canton Ticino e l'altro dal Magistrato per il Po con sede in Parma.

2) II certificato di collaudo dovrà essere approvato esclusivamente dalle predette Autorità dei due Stati.

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Art. 8 Le spese di manutenzione delle opere eseguite saranno assunte dai rispettivi Stati ciascuno per la parte ricadente nel proprio territorio.

Art. 9 1) I due Governi s'impegnano ad adottare i provvedimenti atti a mantenere il buon regime idraulico del torrente Breggia prendendo, ove si dovessero verificare dissesti, le misure atte a rimediarvi.

2) Nell'ambito del proprio territorio ogni Governo provvedere a prendere le misure necessario per impedire che il buon regime idraulico del torrente Breggia sia ostacolato e compromesso e che la riva appartenente all' altro Stato ne risulti danneggiata a seguito di costruzione e di modificazione di opere artificiali come strade, ponti, edifici, lavori idraulici ecc.

Art. 10 La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma.

Essa entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica.

In fede di che i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Berna il 23 giugno 1972 in due esemplari originali in lingua italiana.

Per la Confederazione Svizzera: Graber

Per la Repubblica Italiana: A. Figarolo di Gropello

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Testo originale Allegato alla Convenzione relativa alla sistemazione idraulica del torrente Breggia

Como, 12 dicembre 1967 Ministero dei lavori pubblici Ufficio del genio civile COMO

Dipartimento delle pubbliche costruzioni Cantone Ticino Ufficio strade nazionali BELLINZONA

Sistemazione Breggia internazionale Premesso: -- Che sino dal 1960 gli Organi Tecnici della Confederazione Elvetica ebbero a prospettare all'Ufficio del Genio Civile di Como l'opportunità di radicali opere di sistemazione del tronco idraulico del Torrente Breggia, che costituisce confine fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Elvetica nelle zone di Brogeda/Pizzamiglio/Maslianico nei Comuni di Como, Maslianico (Italia), Chiasso e di Vacallo (Svizzera); -- Che, in seguito a ripetuti contatti tra l'Ufficio del Genio Civile di Como e l'Ufficio Strade Nazionali di Bellinzona, interessati alla detta sistemazione in relazione all'apertura del nuovo Valico di Brogeda, è stata riscontrata la necessità inderogabile di detta sistemazione;.

-- Che in relazione a ciò è stato concordato tra il medesimo Ufficio Strade Nazionali Svizzere, e l'Ufficio del Genio Civile di Como, di addivenire alla compilazione di apposito progetto inteso a definire nei suoi particolari la sistemazione suddetta; -- Che per un accurato studio della questione è stato altresì costruito, a cura del predetto Ufficio Strade Nazionali, apposito modello idraulico nella stazione Sperimentale della OfIMA in Brissago (Canton Ticino), modello sul quale, sotto la sorveglianza dei due predetti Uffici, sono state eseguite le prove idrauliche intese a meglio determinare la forma e la consistenza dello alveo del citato corso d'acqua e delle sue sponde; -- Che, anche a seguito delle predette prove, è risultata la necessità di addivenire alla realizzazione delle seguenti opere:

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A) Costruzione di un manufatto di confluenza e trinquillizzazione dei torrenti Breggia e Faloppia al termine delle rispettive aste fluviali; B) Costruzione di un nuovo muraglione in sponda sinistra (Svizzera), secondo una curva determinata attraverso le suindicate prove su modello dalla suddetta confluenza sino all'esistente briglia di Pizzamiglio; C) Costruzione di un muro di sponda in destra (Italia) per un tratto di circa m 120 e di una difesa spondale nel tronco successivo sino alla predetta briglia di Pizzamiglio; D) Scavo in alveo per la realizzazione del profilo di fondo dell'alveo e rivestimento del fondo stesso dal termine delle opere di confluenza BreggiaFaloppia sino alla briglia di Pizzamiglio, da attuarsi mediante doppio tappeto/scogliera di pietrame a secco; E) Opere di sistemazione e consolidamento a valle dell'esistente briglia di Pizzamiglio secondo le necessità dei due Paesi con costruzione di opere spondali e di due soglie di fondo, nonché con le necessarie opere di raccordo terminali del tronco idraulico oltre la soglia di fondo più a valle per un tratto di mi 100.

Preso atto: -- Che da parte Svizzera sono state raccolte le seguenti richieste del Genio Civile di Como, quali preliminari per l'esame della situazione prospettata e riguardanti in particolare: 1. La progettazione delle opere descritte dal punto A) al punto E), tenendo conto dei seguenti dati di base: -- Onda di piena 350 mc./sec.

-- Quota invariata del fondo in corrispondenza al briglione di Pizzamiglio --· Eliminazione dei maggiori trasporti solidi, già verificatisi negli ultimi anni a valle della briglia di Pizzamiglio.

2. La costruzione di una sacca di trattenuta di materiale sul torrente Breggia in località Ghitello, all'uscita del torrente dalla gola montana, per una cubatura totale di me. 50000 circa e utile di me. 17000 circa.

3. La costruzione di altre sacche di trattenuta sul bacino del torrente Faloppia, in corrispondenza dei suoi tributari (Riali del Penz, torrente Raggio, torrenti di Novazzano), per un ulteriore cubatura utile di me. 2600.

4. L'impegno di studiare in comune quegli ulteriori interventi sul T. Faloppia intesi ad evitare possibili trasporti solidi a valle.

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-- Che dopo la redazione di detto progetto di massima e l'accettazione da parte svizzera delle richieste formulate dal Genio Civile di Como, si deve procedere, salvo l'approvazione dei superiori organi dei due Stati, ad un piano di ripartizione degli oneri, basato sulle reali necessità dei lavori nei territori dei due Stati: I sottoscritti Dott. Ing. Carlo Del Pecchia, Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Como, Ing. Colombi Renato, Capo dell'Ufficio Strade Nazionali Svizzere in Bellinzona, riunitisi in Brissago il giorno 12.12.1967 considerato -- Che le opere di confluenza ed il muraglione di sinistra fino alla briglia di Pizzamiglio costituiscono parte di interesse esclusivamente svizzero, così come il muraglione di destra fino alla predetta briglia costituisce parte di interesse esclusivamente italiano, in quanto tendenti a dare un assetto definitivo al corso d'acqua, sia alle opere esistenti e sovrastanti, sia a quelle in corso di realizzazione nei territori dei due Stati; -- Che il rivestimento di fondo costituisce opera di preminente interesse elvetico, in quanto esso è di protezione non solo dei muri di sponda, ma anche delle opere di confluenza; -- Che l'esecuzione delle opere a valle della briglia di Pizzamiglio interessano ambedue gli Stati, per la loro funzione di protezione degli argini e, prevalentemente, la Repubblica Italiana per la loro funzione di trattenuta dei materiali.

Tutto ciò premesso e considerato, i sottoscritti per i motivi di cui sopra e, fatta salva l'approvazione degli Organi competenti dei due Stati e la programmazione dei finanziamenti relativi, concordano quanto appresso: 1. Le opere di confluenza di cui alla letetra A) nonché il muraglione di cui alla lettera B), siano da costruirsi a carico della Confederazione Elvetica.

2. Il muraglione di cui alla lettera C) sia da realizzarsi a carico dello Stato Italiano.

3. Il rivestimento del fondo di cui alla lettera D) sia da costruirsi con assunzione della spesa per % (due terzi) a carico della Confederazione Elvetica e per 1/3 (un terzo) a carico dello Stato Italiano.

4. Lo scavo in alveo del tratto da rivestire sia da eseguire per metà della spesa a carico della Confederazione Elvetica e per metà a carico dello Stato Italiano.

802 Le opere di sistemazione di cui alla lettera E) fino e compresa la seconda soglia di stabilimento del fondo da costruirsi a valle dell'attuale ponte in ferro della strada per Maslianico, sia da realizzarsi per % (un terzo) della spesa a carico della Confederazione Elvetica e per % (due terzi) a carico dello Stato Italiano.

Fatto letto e confermato il presente verbale viene sottoscritto dagli intervenuti.

L'ingegnere capo del genio civile di Como:

II capo dell'Ufficio strade nazionali svizzere del Canton Ticino:

C. Del Pecchia

Ing. Renato Colombi

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Testo originale

Ministero dei lavori pubblici Ufficio del genio civile di COMO

Dipartimento delle pubbliche costruzioni del Canton Ticino Ufficio strade nazionali BELLINZONA

Sistemazione del Breggia internazionale Premesso: -- Che in apposita riunione tenutasi a Brissago il giorno 12 dicembre 1967 e di cui al precedente verbale di pari data, i sottoscritti: Dr. Ing. Carlo Del Pecchia, Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Como, Ing. Colombi Renato, Capo dell'Ufficio Strade Nazionali Svizzere in Bellinzona, avevano proceduto, salvo le approvazioni dei Superiori Organi dei due Stati, ad un piano di ripartizione degli oneri, basato sulle reali necessità dei lavori nei territori dei due Stati, per le opere di sistemazione del T. Breggia, nel tronco che costituisce confine fra la Repubblica Italiana e Confederazione Elvetica, nella zona di Brogeda-Pizzamiglio-Maslianico; -- Che, è stato ormai redatto a cura dell'Ing. Mario Malfanti di Chiasso, in collaborazione con l'Ufficio del Genio Civile di Como e con l'Ufficio Strade Nazionali di Bellinzona il progetto esecutivo di tali opere, in conformità delle direttive di carattere generale fissate nella suddetta precedente riunione del 12 dicembre 1967 ed in base alle risultanze del modello apprestato in località Brissago (Svizzera); -- Che, per la esecuzione pratica dei lavori necessita suddividere le opere da eseguire direttamente dai due Stati, in modo da evitare interferenze negli appalti e nella esecuzione, pur nei limiti delle suddivisioni di oneri concordate nella precedente riunione; Tutto ciò premesso in data odierna, dopo lunga ed esauriente discussione i sottoscritti: Dr. Ing. Carlo Del Pecchia, Ing. Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Como, Ing. Renato Colombi Capo dell'Ufficio Strade Nazionali Svizzere di Bellinzona,

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salvo l'approvazione degli organi competenti dei due Stati e le programmazioni dei finanziamenti relativi, concordano la seguente suddivisione di opere, da eseguire a cura e a carico.

A) Della Confederazione Elvetica 1 ° Opera di confluenza fra Faloppia e Breggia, con prolungamento del muraglione di destra per m 5 oltre la briglia terminale; 2° Muraglione di sinistra (sponda Svizzera) tra il termine della detta opera di confluenza e la briglia di Pizzamiglio; 3° Rivestimento di fondo completo, in conformità del progetto, del tronco tra le opere di confluenza e la briglia di Pizzamiglio, nonché di tutti gli scavi di sbancamento e di fondazione necessari per attuare il rivestimento stesso; 4° Fondazioni, compresi gli scavi, del muraglione e delle successive difese spondali in destra (sponda Italiana), fino alla briglia di Pizzamiglio e sua sopraelevazione fino alla quota superiore del rivestimento di fondo; B) Della Repubblica Italiana 5° Muraglione in destra (sponda italiana), a partire da m 5 dalla briglia del manufatto di confluenza Faloppia/Breggia e successiva difesa spondale fino alla Briglia di Pizzamiglio, limitatamente alla parte in elevazione, misurata dalla quota superiore del rivestimento di fondo fino alla sommità dei manufatti, secondo i disegni di progetto, da eseguire per campioni immediatamente dopo l'esecuzione delle relative fondazioni da parte Svizzera; 6° Drenaggio e riempimento a tergo dei muraglioni in destra e delle opere spondali a valle di cui al precedente n. 5; 7° Tutte le opere di sistemazione in destra e sinistra a valle della briglia di Pizzamiglio previste in progetto.

Ove gli Organi Superiori dei due Stati abbiano a concordare sul. programma di ripartizione di cui sopra approvando il relativo progetto, si potrà, dopo detta approvazione, dare inizio ai lavori, da parte dei due Uffici, concordando in particolare le necessaria modalità di esecuzione.

Redatto, letto e sottoscritto dagli intervenuti.

Como, li 8 marzo 1968.

L'ingegnere capo del genio civile di Como: C. Del Pecchia

11 capo dell'Ufficio strade nazionali svizzere del Canton Ticino: Ing. Renato Colombi

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Testo originale

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana concernente una rettifica del confine lungo U torrente Breggia

// Consiglio federale svizzero e il Presidente della Repubblica Italiana considerata la necessità di rettificare il tracciato della frontiera lungo il torrente Breggia, in dipendenza della sistemazione idraulica di detto torrente, hanno deciso di concludere una convenzione ed hanno a tal fine designato quali loro plenipotenziari: il Consiglio federale svizzero, il Signor Pierre Graber, Consigliere federale, Capo del Dipartimento politico federale; il Presidente della Repubblica Italiana, Sua Eccellenza Adalberto Figarolo di Gropello, Ambasciatore d'Italia in Svizzera; i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri e averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue: Art. l A parziale modifica della convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno d'Italia del 24 luglio 1941 per la determinazione del confine italo-svizzero nel tratto compreso fra Cima Garibaldi o Run Do ed il M.

Dolent, come pure della convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana del 5 aprile 1951 concernente la rettifica di confine lungo la Roggia Molinara, il tracciato della frontiera italo-svizzera lungo il torrente Breggia, nel tratto compreso tra i termini 65 D e 65 F 1, è rettificato, mediante uno scambio di superfici tra i due Stati di mq 1285, conformemente al piano allegato a scala 1 : 1000 che fa parte integrante della presente convenzione.

Foglio Federale 1972, Voi. II

51

806 Nella determinazione dello scambio di superfici, indicato nel comma precedente, sono ammesse le tolleranze di lievi entità che sono nell'ordine pratico dell'esecuzione dei lavori.

Art. 2 Non appena la presente convenzione sarà entrata in vigore, la commissione permanente per la manutenzione del confine italo-svizzero procederà: a. alla materializzazione del tracciato di confine quale è definito dal piano di cui all'articolo 1,1° comma; b. a compilare la documentazione descrittiva del tracciato di confine di cui alla lettera a.

Le spese inerenti ai lavori di cui al 1° comma saranno sopportate dai due Stati in parti uguali.

Art. 3 La presente convenzione è soggetta a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma.

Essa entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

In fede di che i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Berna, il 23 giugno 1972, in due esemplari originali in lingua italiana.

Per la Confederazione Svizzera:

Per la Repubblica Italiana:

Graber

A. Figarolo di Gropello

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente due convenzioni con l'Italia su la sistemazione idraulica del Breggia e una rettifica di confine lungo tale torrente (Del 18 settembre 1972)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1972

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

42

Cahier Numero Geschäftsnummer

11393

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

13.10.1972

Date Data Seite

789-806

Page Pagina Ref. No

10 110 737

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.