825 Termine d'opposizione: 11 gennaio 1973

Legge federale che modifica il diritto civile rurale # S T #

(Del 6 ottobre 1972)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31 Ms e 64 della Costituzione federale; visti i messaggi del Consiglio federale del 29 aprile 1970 1) e dell'8 marzo 1971 2 >, decreta:

Modificazioni di atti legislativi 1. Il Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 3> è modificato come segue: Art. 334 1 1 figli maggiorenni o gli abiatici che, convivendo coi ge- m. Credito dei nitori o con gli avi, hanno conferito alla comunione il loro la- figli e degli abiatici 1 voro od i loro guadagni, possono chiedere un'equa indennità.

- Condizioni 2 In caso di contestazione, il giudice decide circa l'ammontare e la garanzia dell'indennità, il genere e il modo del pagamento.

Art. 334b i s (nuovo) 1 L'indennità spettante ai figli o agli abiatici può essere 2. Procedura fatta valere alla morte del debitore.

2

Può essere fatta valere vivente il debitore se contro questo è eseguito un pignoramento o dichiarato il fallimento, se è sciolta la comunione o se l'azienda passa in altre mani.

3

L'indennità non è soggetta a prescrizione ma dev'essere fatta valere al più tardi al momento della divisione dell'eredità del debitore.

D FF 1970 I 601 2) FF 1971 I 543

3) CS 2 3; RS 210

826 An. 603 cpv. 2 (nuovo) L'equa indennità dovuta ai figli o agli abiatici per prestazioni conferite alla comunione domestica del defunto è computata nei debiti della successione, sempreché non ne derivi l'insolvenza di questa.

Art. 618 cpv. 2 Abrogato 2

Art. 620 cpv. 2 e 3 Per giudicare se sia garantita un'esistenza sufficiente si può tener conto di parti di beni immobili e di beni immobili per lungo tempo e congiuntamente amministrati.

2

3

In questi casi, il prezzo d'imputazione è stabilito secondo le norme della legge federale del 12 dicembre 19401) sullo sdebitamento di poderi agricoli.

b. Attribuzione di cose mobili

e. Designazione dell'assuntore

Art. 620bis (nuovo) L'assuntore può pretendere gli utensili, le scorte ed il bestiame destinati al podere, per il valore ch'essi rappresentano per l'azienda.

Art. 621 1 In caso di contestazione, l'autorità competente decide circa l'attribuzione, tenuto conto delle condizioni personali dei coeredi.

2

d. Disposizioni a causa di morte

L'erede che intende amministrare l'azienda personalmente e ne sembra idoneo ha in prima linea il diritto di pretendere ch'essa gli sia attribuita per intiero.

3 Nel giudicare l'idoneità ad amministrare l'azienda si considerano le capacità del coniuge dell'erede che chiede l'attribuzione per intiero.

Art. 621 bis 1 L'erede che intende amministrare l'azienda personalmente e ne sembra idoneo non può essere privato del diritto all'attribuzione per intiero, né per testamento né per contratto successorio.

2

Sono riservate la diseredazione e la rinuncia d'eredità.

Se più eredi soddisfano le condizioni dell'attribuzione per intiero, uno di loro può essere designato assuntore médian te disposizione a causa di morte.

3

" CS 9 79; RS 211.412.12

827

Art. 621ter Allorché il defunto lascia discendenti minorenni, gli eredi devono, con riserva del consenso dell'autorità tutoria, mantenere la comunione ereditaria o costituire un'indivisione fino al momento in cui, secondo le circostanze, potrà essere presa una decisione quanto all'attribuzione a un discendente.

Art. 621 î"°*er Allorché l'azienda agricola si presta, per la sua estensione e la sua natura, a venire frazionata in parecchie aziende vitali, la divisione può essere eseguita mediante attribuzione di queste ultime al loro valore di reddito, se più eredi si dichiarino disposti a riceverle e sembrino idonei ad assumerne l'esercizio.

2 In caso di contestazione, l'autorità competente decide.

1

Art. 625.

Se con l'azienda agricola è strettamente connessa un'industria accessoria e insieme offrono un'esistenza sufficiente, ambedue devono essere attribuite per intiero all'erede che si dichiara disposto ad assumerle e ne sembra idoneo.

1

e. Discendenti minorenni

2. Eccezione

5. Industria accessoria

2 L'azienda agricola è attribuita al valore di reddito, l'altra al valore venale.

3 In caso di contestazione, l'autorità competente decide circa l'attribuzione, l'alienazione o la separazione dell'industria accessoria, tenuto conto della capacità di esistenza autonoma delle singole aziende connesse e delle condizioni personali degli eredi.

Art. 633 Abrogato

2. Il Codice delle obbigazioni del 30 marzo 19111} è modificato come segue: Art. 218 tuinguìes 1

II venditore che ha trasferito il fondo a un erede ha diritto all'utile se il fondo sia rivenduto o espropriato.

2 II diritto all'utile si determina secondo le disposizioni sulla divisione dell'eredità.

D CS 2 193; RS 220

II. Trasferimento a un erede

828

Art. 281 cpv. 2 2

II terzo, ove non sia consentito più pronto scioglimento dell'affitto, deve dare la disdetta sotto l'osservanza del termine legale, e se non da la disdetta, si ritiene subentrato nel contratto.

Art. 290 cpv. 1 1

Salvo patto od uso locale contrario circa la durata dell' affitto di fondi non agricoli, ciascun contraente può dare la disdetta mediante preavviso di sei mesi.

Art. 292 III. Rinnovazione tacita

Gli affitti non agricoli prorogati tacitamente allo spirare del tempo convenuto ovvero non disdetti per il termine previsto nel contratto e ammesso dalla legge s'intendono, salvo patto contrario, rinnovati d'anno in anno alle stesse condizioni, finché non siano disdetti col preavviso di sei mesi per la fine di un anno d'affitto.

3. La legge federale del 12 giugno 1951 1) sulla conservazione della proprietà fondiaria agricola è modificata come segue: Art. 11 cpv. 2,3e4 2

Se più persone del medesimo grado fanno valere un diritto di prelazione e non si costituiscono in indivisione, è accordata la preferenza a quella che vuole coltivare essa stessa il fondo e ne sembra idonea. Nel giudicare l'idoneità va tenuto conto delle capacità del coniuge del pretendente.

3

Per il rimanente, il giudice decide circa l'attribuzione tenendo conto delle condizioni personali dei titolari.

4

L'articolo 621 quater capoverso 1 del Codice civile2) si applica per analogia. In caso di contestazione, il giudice decide.

Art. 12 cpv. 1,2 e 5 1

1 parenti in linea diretta, se vogliono acquistare il fondo per coltivarlo essi stessi e ne sembrano idonei, come pure il coniuge, possono esercitare il diritto di prelazione in base al D RU 1952 419; RS 211.412.11 =' CS 2 3; RS 210

829 valore di reddito previsto dalla legge federale del 12 dicembre 19401) sullo sdebitamento di poderi agricoli.

2

Se il diritto di prelazione è esercitato per un podere agricolo gravato di crediti ipotecari superiori al valore di reddito, il prezzo d'assunzione è aumentato dell'importo dei crediti non coperti dal valore di reddito. Se si tratta di un podere sdebitato, sono applicabili gli articoli 75 a 79 della legge federale del 12 dicembre 1940 1} sullo sdebitamento di poderi agricoli.

5

II venditore contro cui sia stato esercitato il diritto di prelazione in base al valore di reddito ha diritto all'utile giusta le disposizioni sulla divisione dell'eredità, ove il titolare del diritto di prelazione rivenda il bene immobile o questo gli venga espropriato. Il diritto all'utile si determina secondo le disposizioni sulla divisione dell'eredità.

Art. 19 Può essere fatta opposizione ai contratti di vendita con- B. Casi d'opcernenti poderi agricoli e beni immobili agricoli: posizione . . . (testo vigente) 1

2

Può essere fatta parimente opposizione se il compratore è una persona giuridica o una società di persone con capacità patrimoniale, senza personalità giuridica, cui partecipa finanziariamente, in modo preponderante, una persona che, se agisse in proprio, cadrebbe sotto le disposizioni del capoverso 1.

3

Sono parificati alla vendita l'incanto pubblico volontario e i negozi giuridici che perseguono gli stessi scopi economici della vendita.

Art. 23 1

La durata dell'affitto è di almeno sei anni.

Per avere validità, la stipulazione di una durata inferiore a quella legale dev'essere autorizzata dall'autorità. La domanda dev'essere presentata al più tardi entro tre mesi dall'inizio dell' affitto e può essere accolta soltanto per motivi gravi.

2

A. Affitto I. Durata

Art. 24 Se l'affitto è tacitamente prorogato allo spirare del tem- 11. Rinnova po convenuto o se né l'una né l'altra delle parti ha dato la di- zione sdetta per il termine previsto nel contratto e ammesso dalla 1

" CS 9 79; RS 211.412.12

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legge, l'affitto è rinnovato alle stesse condizioni, di tre anni in tre anni.

2

Per avere validità, il patto di rinnovazione per una durata inferiore ai tre anni dev'essere autorizzato dall'autorità.

La domanda dev'essere presentata al più tardi entro tre mesi a contare dalla scadenza della durata pattuita e può essere accolta soltanto per motivi gravi.

3

L'affitto conchiuso o rinnovato, con l'autorizzazione dell' autorità, per una durata inferiore a quella legale si ritiene, alle scadenze successive, rinnovato per un periodo triennale.

ni. Fine 1. Termine di disdetta

Art. 246is (nuovo) II termine di disdetta per un'intera azienda agricola è di un anno, in caso di risoluzione anticipata per cause gravi (art.

291 CO 1 >) e in caso di morte dell'affittuario (art. 297 CO ï>) di sei mesi.

1

2

Per i contratti d'affitto che non hanno per oggetto un* intera azienda agricola, il termine di disdetta, riservato l'artico lo 25 capoverso 2, è di sei mesi.

2. Limitazione della disdetta

Art. 24 ter (nuovo) 1 Se la disdetta valida produce per l'affittuario o la sua famiglia effetti gravosi che nemmeno si giustificano tenendo conto degli interessi del locatore, l'autorità giudiziaria competente nel luogo di situazione della cosa affittata può protrarre la durata del contratto di tre anni al massimo.

2 La richiesta di protrazione dev'essere presentata all'autorità giudiziaria entro trenta giorni del ricevimento della disdetta.

3 Gli articoli 267b a 267f del Codice delle obbigazioni11 sono applicabili per analogia, fermo restando che, nel caso dell' articolo 267è capoverso 2, la richiesta di protrazione dev'essere depositata almeno sei mesi prima della scadenza del contratto.

Art. 24 »uater (nuovo)

3. Utilizzazione per scopi pubblici

1

1 contratti d'affitto di beni immobili che si devono utilizzare per scopi pubblici possono essere disdetti conformemente all'articolo 290 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni 1) .

2 L'affittuario può esigere la riparazione del danno subito per effetto della risoluzione anticipata del contratto.

]

> CS2 193; RS220

831 Art.

24 9uinquiea (nuóvo)

Rimane riservata la fine dell'affitto conformemente agli articoli 107, 281 ter , 291 e 293 a 297 del Codice delle obbigazioni1'.

Art. 24sexies (nuovo) L'affittuario non può rinunciare preventivamente ai diritti conferitigli dal presente capo.

Art. 24 s e P t i e s (nuovo) Le disposizioni del presente capo non s'applicano agli affitti di beni immobili inferiori a 25 are.

Art. 25 1 Cantoni possono protrarre la durata minima dei contratti d'affitto di terreno vignato.

1

2 In materia di contratti d'affitto che non hanno per oggetto un'intera azienda agricola, i Cantoni sono autorizzati a ridurre o sopprimere la durata minima di sei anni e a disciplinare il diritto di disdetta.

4. Altre cause di risoluzione

IV. Convenzioni nulle

V. Eccezione

VI. Disposizioni cantonali di carattere eccezionale

3

Per avere validità, queste prescrizioni devono essere approvate dal Consiglio federale.

Art. 26 marg.

Art. 27 cpv. 1 1 Cantoni sono autorizzati ad emanare altre prescrizioni sull'affitto dei pascoli di montagna o di beni immobili analoghi, anche in deroga, ove occorra, alla libertà di commercio e di industria, segnatamente per assicurare un adeguato diritto di pascolo preferenziale ai possessori di bestiame della regione montana di cui fan parte i pascoli o i beni immobili analoghi.

VII. Vendita della cosa affittata

1

Art. 50bis (nuovo) 1 Gli articoli 24 a 24sexles sono parimente applicabili ai contratti conchiusi prima dell'entrata in vigore dei detti articoli.

2

Se la disdetta data prima dell'entrata in vigore dei detti articoli produce i suoi effetti soltanto dopo, il termine per presentare la richiesta conformemente all'articolo 24 ter capoverso 2 decorre dall'entrata in vigore.

Art. 51 Abrogato " CS 2 193; RS 220

D. Disposizioni transitorie

832 4. La legge federale del 21 dicembre 19601) concernente il controllo dei fitti agricoli è modificata come segue: (Concerne solo II testo tedesco)

Art. 3 marg., cpv. 1 e 2 II fitto è determinato secondo il valore di reddito conformemente all'articolo 6 della legge federale del 12 dicembre 1940 2) sullo sdebitamento di poderi agricoli, e alle sue disposizioni esecutive. Se dalle norme cantonali di stima risultano valori notevolmente più alti di quelli previsti dalle norme federali, si applica il regolamento federale di stima.

2 D'ordinario, il fitto corrisponde al 51/2 per cento del valore di reddito. Per fondi con edifici adeguatamente installati e in buono stato e la cui redditività è superiore alla media, il fitto può essere elevato al 6 per cento del valore di reddito. Se un interesse legittimo del locatore o un altro motivo importante lo giustifichi, al fitto ordinario può essere consentita un'aggiunta del 20 per cento al massimo; in questo caso va tenuto conto equamente della situazione dell'affittuario.

1

Art. 5 Abrogato

Ricorso contro le decisioni cantonali

Aumento del fitto in caso di protrazione giudiziaria del contratto

Art. 6 Le decisioni dell'ultima istanza cantonale possono essere impugnate .presso la Commissione federale dei fitti contro la cui decisione è ammesso il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

2 Sono applicabili le disposizioni sull'amministrazione della giustizia federale.

3 II Consiglio federale disciplina l'organizzazione della Commissione federale dei fitti. I membri della Commissione e i loro supplenti non possono appartenere all'Amministra-, zione federale.

Art. 9 Abrogato 1

Art. 14bis (nuovo) L'articolo 3 si applica parimente ai contratti d'affitto conchiusi prima della sua entrata in vigore ma successivamente protratti dal giudice. Rimane riservata l'autorizzazione di un fitto più elevato da parte dell'autorità cantonale competente.

D RU 1961 286; RS 942.10 2> CS 9 79; RS 211.412.12

833 II Entrata in vigore II Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 6 ottobre 1972.

Il vicepresidente: Lampert II segretario: Sauvant Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 6 ottobre 1972.

Il presidente: Vontobel II segretario: Huf Schmid

II Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89 capoverso 2 della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 6 ottobre 1972.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, II cancelliere della Confederazione: Huber

Data della pubblicazione: 13 ottobre 1972 Termine d'opposizione: 11 gennaio 1973

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Legge federale che modifica il diritto civile rurale (Del 6 ottobre 1972)

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13.10.1972

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