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Termine d'opposizione: 5 ottobre 1972

Decreto federale sulle misure economiche esterne # S T #

(Del 28 .giugno 1972)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto gli articoli 8, 28, 29, 64 b i s e 85 numero 5 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 3 novembre 1971 *>, decreta:

Art. l Protezione da provvedimenti esteri o da condizioni straordinarie estere Se. a causa di provvedimenti esteri o di condizioni straordinarie estere, il traffico svizzero delle merci o dei pagamenti dovesse subire ripercussioni tali da risultarne danneggiati interessi economici svizzeri essenziali, il Consiglio federale può, fintanto che le circostanze lo esigano, a. sorvegliare, assoggettare a permessi speciali, limitare o proibire l'importazione, l'esportazione o il transito delle merci; b. disciplinare il servizio dei pagamenti con determinati Paesi e all'occorrenza ordinare la riscossione di contributi di perequazione per far fronte alle perturbazioni nel traffico delle merci e dei pagamenti causate dalla fluttuazione dei prezzi e della moneta.

Art. 2 A ccordo sul traffico delle merci, delle prestazioni di servizi e dei pagamenti 1 11 Consiglio federale, nell'intento di promuovere degli interessi economici svizzeri essenziali, può concludere degli accordi sul traffico delle merci, delle prestazioni di servizi e dei pagamenti e metterli provvisoriamente in

"FF 1971II1149

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vigore. Non soggiacciono alla presente disposizione gli accordi sottoposti al referendum o che sono in relazione con la fondazione di una organizzazione internazionale o l'adesione ad una tale organizzazione.

2 11 Consiglio federale emana le prescrizioni necessarie per l'esecuzione degli accordi sul traffico merci, delle prestazioni di servizio e dei pagamenti.

Art. 3

Ufficio svizzero di compensazione 1

L'«Ufficio svizzero di compensazione» -- «Schweizerische Verrechnungstelle» -- «Office suisse de compensation» è un ente di diritto pubblico istituito dal Consiglio federale e da questo incaricato d'eseguire e sorvegliare il servizio disciplinato dei pagamenti. Esso ha personalità giuridica ed è sottoposto alla vigilanza del Consiglio federale. Il suo consiglio direttivo, chiamato «Commissione svizzera del clearing», è nominato dal Consiglio federale.

- L'organizzazione e l'attività dell'Ufficio svizzero di compensazione sono disciplinate da un'ordinanza del Consiglio federale e da un regolamento emanato dall'Ufficio stesso. La pubblicazione del regolamento e le sue modificazioni devono essere approvate dal Consiglio federale.

3 L'Ufficio svizzero di compensazione non persegue uno scopo lucrativo. Per sopperire alle spese, esso ha la facoltà di riscuotere una tassa stabilita dal Consiglio federale. Le eccedenze delle entrate sono versate alla cassa federale; gli eventuali disavanzi sono a carico della Confederazione.

4 L'Ufficio svizzero di compensazione presenta, ogni anno, al Consiglio federale un rapporto sulla sua attività e gli sottopone i suoi conti annui.

Il Consiglio federale trasmette il rapporto e i conti all'Assemblea federale per approvazione.

5 Se il volume del servizio disciplinato dei pagamenti non giustifica il mantenimento di un esercizio autonomo, il Consiglio federale può affidare la gestione dell'Ufficio svizzero di compensazione alla Banca nazionale svizzera. Il Consiglio federale decide lo scioglimento dell'Ufficio svizzero di compensazione, qualora esso non fosse più necessario all'esecuzione e alla sorveglianza del servizio disciplinato dei pagamenti.

Art. 4

Collaborazione d'organizzazione e d'istituzioni 1

L'esecuzione di misure fondate sul presente decreto può parimente essere affidata a organizzazioni e a istituzioni in esso non menzionate, segnatamente a organizzazioni e istituzioni economiche. Il Consiglio federale, ove non vigilasse direttamente l'adempimento dei compiti ad esse affidati

1404 in virtù del presente decreto né impartisse loro direttamente le istruzioni necessarie, designa, nei suoi decreti d'esecuzione, gli uffici competenti a esercitare tale sorveglianza. L'Ufficio svizzero di compensazione è compreso fra questi Uffici.

2

Gli organi e gli agenti di tutte le organizzazioni e istituzioni incaricate dell'esecuzione di misure prese in applicazione del presente decreto, sono, nell'esercizio di questa attività, sottoposti, per quanto concerne la responsabilità penale e civile, nonché l'obbligo del segreto, alle disposizioni in vigore per il personale federale.

Art. 5 Mezzi giurìdici 1

Contro le decisioni dell'Ufficio svizzero di compensazione è ammessa l'opposizione. Contro la decisione sull'opposizione è ammesso il ricorso alla Commissione svizzera del clearing.

2

Le altre decisioni, che sono prese in virtù di disposizioni esecutive del presente decreto, possono essere impugnate mediante ricorso all'istanza designata dal Consiglio federale. Il Consiglio federale può ordinare che il ricorso sia preceduto da un procedimento d'opposizione.

3

Nel resto, si applicano le disposizioni generali sulla procedura amministrativa e la giurisdizione amministrativa federale.

Art. 6 Disposizioni penali Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alle disposizioni esecutive del presente decreto, è punito con una multa fino a 100000 franchi. Se l'infrazione è intenzionale, il giudice può pronunciare inoltre, nei casi gravi, una pena di detenzione fino a 1 anno.

1

2

II tentativo e la complicità sono punibili. L'azione penale si prescrive in ogni caso in cinque anni.

3

Se l'atto punibile costituisce un reato doganale conformemente alla legge federale del 1° ottobre 1925 1) sulle dogane, esso, o la partecipazione a esso, è perseguito esclusivamente secondo le disposizioni penali e di procedura previste da quella legge, ancorché l'infrazione costituisca un atto punibile in virtù del presente decreto.

4 Le infrazioni alle prescrizioni concernenti le attestazioni d'origine sono perseguite e giudicate conformemente alle disposizioni dell'ordinanza del 9 dicembre 1929 2) sui certificati d'origine.

" CS 6 475; RS 631.0 :) CS IO 517; RS 946.31

1405 5 È riservato in ogni caso il perseguimento penale conformemente'alle disposizioni speciali del Codice penale svizzero.

Art. 7

Infrazioni commesse nell'esercizio di una azienda, da mandatari e simili 1 Se l'infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita o di una ditta individuale, oppure nell'esercizio di incombenze d'affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l'hanno commessa.

2

II padrone d'azienda o il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che era a conoscenza dell'infrazione o ne ha avuto successivamente notizia e, benché ne avesse la possibilità, non si è adoperato per impedirla o per paralizzarne gli effetti, è punibile come l'autore.

3

Se l'infrazione è da attribuirsi al fatto che il padrone di azienda o il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata ha violato i suoi doveri di vigilanza o di diligenza, questi soggiace alle stesse disposizioni penali come l'autore, ma la pena è soltanto della multa.

4

Se il padrone d'azienda o il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita, una ditta individuale o una comunità di persone senza personalità giuridica, i capoversi 2 e 3 si applicano agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle persone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli.

5

Qualora la multa che entra in considerazione non è superiore a 5 000 franchi, si può rinunciare al perseguimento delle persone punibili in base ai capoversi 1 a 4 e condannare al loro posto le persone giuridiche, le società in nome collettivo o in accomandita o le ditte individuali. Questa disposizione si applica per analogia alle società di persone senza personalità giuridica.

Art. 8 Procedura penale II perseguimento e il giudizio delle infrazioni soggiacciono, con riserva dell'articolo 6 capoversi 3 e 5, alla giurisdizione penale federale.

Art. 9

Disposizioni esecutive 1

II Consiglio federale emana le prescrizioni occorrenti all'ordinamento e all'esecuzione delle misure previste nel presente decreto.

Foglio Federale 1972, Vol. l

91

1406 2 Esso può stabilire tasse per sopperire alle spese derivate alla Confederazione e agli uffici incaricati d'eseguire il presente decreto e conferire loro la facoltà di riscuoterle.

Art. 10 Commissione consultiva, rapporto e approvazione 1

Per i problemi essenziali della politica economica estera il Consiglio federale sente il parere della Commissione consultiva di politica commerciale da esso istituita.

2

II Consiglio federale presenta due volte all'anno all'Assemblea federale un rapporto sulle disposizioni prese in applicazione del presente decreto. L'Assemblea federale decide, fondandosi sul rapporto delle Commissioni per l'economia esterna, se tali disposizioni debbano rimanere in vigore, oppure essere completate o modificate.

3 Nei rapporti sulle disposizioni prese conformemente al presente decreto, il Consiglio federale informa l'Assemblea federale anche su altri importanti problemi della politica economica esterna della Svizzera. L'approvazione della gestione avviene comunque durante l'esame del rapporto di gestione annuale del Consiglio federale.

Art. 11

Disposizioni finali 1

II presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973 ed ha effetto fino al 31 dicembre 1982.

2

Le altre disposizioni esecutive e misure emanate o prese in virtù del decreto federale del 28 settembre 19561' concernente misure economiche di fronte all'estero rimangono in vigore oltre il 31 dicembre 1972, sempreché non siano abrogate prima di quella data.

3

II Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto conformemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 18742' concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 28 giugno 1972.

Il presidente: Bolla II segretario: Sauvant " RU 1956 1669 C S 1 168; RS 162.2

1407 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 28 giugno 1972.

Il presidente: Vontobel II segretario: Hufschmid

II Consiglio federale decreta: II decreto federale che precede è pubblicato conformemente all'articolo 89 capoverso 2 della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 28 giugno 1972.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, II cancelliere della Confederazione: Huber

Data della pubblicazione: 7 luglio 1972.

Termine d'opposizione: 5 ottobre 1972.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Decreto federale sulle misure economiche esterne (Del 28 .giugno 1972)

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07.07.1972

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1402-1407

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