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Foglio Federale Berna, 4 febbraio 1972

Anno LV

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Volume I

N° 5 Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 22.--, semestrale fr. 16.--, Estero fr. 37.-- con allegata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi & Co. (già Tipo-litografia Cantonale) Bellinzona Telefono 092/25 18 71 -- Ccp 65-690

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Messaggio del Consiglio federale all'Assembea federale sulla partecipazione della Svizzera alla Cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST) (Del 10 gennaio 1972) Onorevoli signori, presidente e consiglieri,

con il presente messaggio ci pregiamo sottoporvi i disegni di due decreti federali che dovranno permettere ali nostro Paese di partecipare alla Cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e tecnica, proposta dal Consiglio delle Comunità europee.

La sigla «COST» che contrassegna questa coopcrazione è l'abbreviazione delle denominazioni francese e italiana: «Coopération européenne dans le domaine de la recherche Scientifique e Technique», «Cooperazione europea nel settore della ricerca Scientifica e Tecnica».

Cenni storici La COST, che presentemente riunisce 19 Paesi, ha visto i suoi albori sotto gli auspici dei sei Stati fondatori delle Comunità europee. A dire il vero, a suo tempo già si disponeva di un'organizzazione comune nel campo della ricerca nucleare. Tuttavia, per effetto del rapido sviluppo tecnico, si imponeva, in progresso di tempo, l'inclusione di altri campi operativi. Orbene, nel 1967, il Consiglio delle Comunità europee incaricò il gruppo di lavoro PREST (abbreviazione di «Politique de la Recherche Scientifique e Technique»), subordinato al Comitato per la politica economica a medio Foglio Federale 1972, Vol. l

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termine, d'allestire un rapporto sulle possibilità di cooperazione nei sette campi seguenti: informatica, telecomunicazioni, nuovi mezzi di trasporto, oceanografia, metallurgia, protezione dell'ambiente e meteorologia. È interessante notare che il gruppo di lavoro doveva parimenti esaminare in qual modo sarebbe stata auspicabile una partecipazione di altri Stati europei.

Il rapporto, presentato il 9 aprile 1969, contiene 47 proposte concrete per azioni comuni nei sette campi di ricerca summenzionati. Nella maggior parte dei casi, la partecipazione di Paesi terzi fu ritenuta auspicabile. Si dovevano però porre alcune priorità e procedere a una prima selezione poiché non era ancora possibile intraprendere contemporaneamente l'attuazione di tutti i progetti.

Il 4 novembre 1969, sulla scorta -di una decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee, il presidente di detto Consiglio invitò i seguenti Paesi a partecipare all'esame dei progetti di ricerca selezionati: Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, Danimarca, Norvegia, Manda, Svezia, Austria, Svizzera, Portogallo e Spagna. Successivamente, a questo gruppo si associarono, a loro esplicita richiesta, anche Finlandia, Jugoslavia, Grecia e Turchia.

Nella lettera d'invito si evidenziò che la straordinaria evoluzione della ricerca scientifica e tecnica ed il fabbisogno sempre crescente di mezzi materiali, soprattutto rispetto ai grandi progressi compiuti da alcuni Paesi extraeuropei, rendeva sempre più necessaria un'attiva collaborazione fra i Paesi del continente nostrano. Gli Stati membri dovevano dunque convenire d'intensificare e sviluppare la ricerca scientifica e tecnica, possibilmente in stretta cooperazione con altri Paesi europei.

Le azioni prese in considerazione potevano forse sembrare alquanto modeste in rapporto alla vastità dei problemi che assillavano l'Europa.

Esse, secondo l'opinione degli Stati membri, dovevano però essere solo l'inizio di una cooperazione più energica e coerente con i Paesi terzi europei. La giunta peritale doveva dunque essere incaricata d'esaminare se si sarebbero potute includere altre azioni nell'ambito di tale cooperazione. Si accennava pure che in futuro si sarebbero mosse nuove proposte.

In occasione della Conferenza ministeriale dell'AELS del 6/7 novembre 1969, tutti gli Stati
membri di tale associazione palesarono la loro intenzione di accogliere positivamente, con risposte individuali, l'invito loro rivolto. Il capo del Dipartimento politico federale notificò la disponibilità del nostro Paese, con lettera del 12 novembre 1969.

Preparativi in Svizzera Già nella primavera del 1969, il Consiglio federale decise di costituire un gruppo di lavoro per la tecnologia. Il gruppo in parola si compone di

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rappresentanti dei servizi amministrativi e delle cerehie scientifiche e industriali interessati. Esso è incaricato di acclarare tutte le questioni inerenti ad un'eventuale cooperazione della Svizzera con le Comunità europee nel settore della tecnologia, di valutare l'interesse dei singoli progetti e di elaborare proposte per l'atteggiamento che la Svizzera dovrebbe assumere in tali questioni. Nel suo primo rapporto del novembre 1969, il gruppo di lavoro è giunto alla conclusione che si dovrebbe cogliere l'occasione oggi offertaci per aderire alla cooperazione europea e che si dovrebbe immediatamente provvedere per un'attiva collaborazione della Svizzera.

Origine della COST Dacché alla fine del 1969 tutti i Governi interpellati avevano notificato la loro disponibilità alla cooperazione, il Consiglio dei ministri delle Comunità europee decise, nel marzo 1970, di costituire, per ciascun settore di ricerca, una giunta peritale composta di rappresentanti di tutti gli Stati cooperanti. Le giunte peritali dovevano esaminare i problemi tecnici, finanziari e di altra natura inerenti all'attuazione delle circa venti azioni prescelte, elaborare eventuali altre proposte e allestire un rapporto da sottoporre a una conferenza dei ministri competenti nel settore tecnologico, dove fossero rappresentati tutti i Paesi in causa. Le giunte peritali iniziarono i lavori il 15 aprile 1970.

Ben presto si palesò però il bisogno di coordinare e dirigere i lavori dei diversi gruppi. Pertanto, nell'estate del 1970, il Consiglio dei Ministri dei 6 Paesi membri delle Comunità europee affidò a un «Comitato di alti funzionari», provenienti da tutti i Paesi cooperanti, il compito di vigilare sull' andamento dei lavori, di esaminare i problemi comuni e di preparare gli accordi che si sarebbero dovuti conchiudere.

Fin dall'inizio, ai lavori delle giunte peritali di Bruxelles parteciparono anche esperti svizzeri; nel nostro Paese erano allora già state formate sette commissioni peritali. Mercé la cooperazione delle cerehie industriali scientifiche e amministrative svizzere, il nostro Paese poté essere rappresentato a Bruxelles in numerose sedute. Il principio della parità di diritti e doveri di tutti i partecipanti ha permesso al nostro Paese di collaborare attivamente anche in seno al Comitato suddetto.

La prima Conferenza
ministeriale Su invito del presidente del Consiglio delle Comunità europee, il 22 e 23 novembre 1971 fu riunita, a Bruxelles, la prima conferenza dei ministri competenti nel settore tecnologico dei 19 Stati partecipanti alla COST. Vi era pure rappresentata la Commissione delle Comunità europee.

160 Un rapporto del Comitato di alti funzionari sullo stato dei lavori nei singoli settori operativi, offrì lo spunto per uno scambio di vedute circa il valore e l'importanza della COST. Inoltre, si sottoposero alla firma gli accordi sull'attuazione di sette azioni immediate. Cinque di queste furono sottoscritte, con riserva d'accettazione da parte delle Camere federali, anche dal capo della delegazione svizzera, il consigliere federale on. Tschudi, e segnatamente gli accordi sulle cinque azioni menzionate nella lettera a qui appresso. Si accettarono poi quattro risoluzioni sull'adesione di principio alle azioni menzionate nella lettera e. Infine, la Conferenza ministeriale accettò una risoluzione generale circa la continazione dei lavori e il rinnovamento del mandato al Comitato di alti 'funzionari.

Le singole azioni a. Azioni per cui esistono accordi firmati dalla Svizzera Realizzazione di una rete europea d'informatica (azione II) Nell'intento di attuare una rete operativa permanente per la trasmissione dei dati si devono, a titolo sperimentale, collegare fra di loro, mediante una rete pilota, parecchi centri europei di elaborazione dei dati. La rete, dopo due anni di preparativi, sarà sperimentata per un periodo triennale. La Svizzera si propone di parteciparvi con un proprio centro a Zurigo.

Antenne con primi orecchi secondari ridotti e rapporto G/T massimo (azione 25/2) Ricerche teoriche per ridurre gli orecchi laterali nel diagramma della caratteristica direzionale dell'antenna con mantenimento di un rapporto G/T elevato, come anche per studiare e attuare un modello a potenza ridotta di una sorgente d'irradiazione.

Materiali per turbine a gas (azione 50) Studi sulle caratteristiche e il comportamento ad alte temperature dei materiali più progrediti per turmine a gas. La partecipazione finanziaria della Svizzera dovrà essere ripartita fra Confederazione e industria.

Analisi dei microcontaminanti organici nell'acqua (azione 64 b) Sviluppo di metodi per l'individuazione di sostanze organiche nelle acque e la determinazione della loro concentratone entro i limiti di individuazione prestabiliti.

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Trattamento delle melme di depurazione (azione 68) Standardizzazione dei metodi di caratterizzazione delle melme di depurazione, perfezionamento di tali procedimenti e valutazione degli impianti per l'incinerimento combinato delle melme e delle immondizie.

b. Azioni per cui esistono accordi che non sono stati firmati dalla Svizzera Materiali per impianti di desaliflcazione dell'acqua di mare (azione 53) Ricerche sulla qualificazione di acciai debolmente allegati, di leghe di rame, di cemento armato e di cemento precompresso, di rivestimenti protettivi per acciaio da costruzione.

Ricerche sul comportamento fisico-chimico dell'anidride solforosa nell'atmosfera (azione 61 a) Determinazione delle reazioni che provocano una modificazione dello stato dell'anidride solforosa.

e. Azioni accettate di principio con risoluzioni della Conferenza ministeriale del 22/23 novembre 1971 Centro europeo per programmi di calcolatori elettronici (azione 12) Raccolta, elaborazione e noleggio di programmi per calcolatori elettronici per mezzo del Centro di ricerca Ispra (CETIS) in collaborazione con il National Computing Centre Ltd. presso Manchester. Dopo la ristrutturazione in una vera e propria biblioteca di programmi, il Centro dovrebbe divenire finanziariamente indipendente.

Influsso dell'assorbimento ad opera delle idrometeore e guadagno massimo utilizzabile di un'antenna per frequenze superiori a 10 G Hz (azione 25/4) Queste ricerche sono già state intraprese e coordinate dalle amministrazioni delle PTT.

Studio prospettico del fabbisogno in trasporti per il movimento viaggiatori fra grandi agglomerati europei (azione 33) Analisi del fabbisogno negli anni 1985/2000 e del presumibile sviluppo del traffico nei prossimi 30 anni. L'attuazióne è stata affidata all'OCSE. Per

162 questo motivo, le spese sono finanziate dai Paesi partecipanti per mezzo di crediti iscritti nella parte II del bilancio dell'OCSE.

Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (azione 70) Compiti: Previsioni del tempo per 4 a 10 giorni con un grado di certezza dell'80 per cento, ricerca, perfezionamento del personale tecnico degli istituti nazionali. Organizzazione autonoma internazionale con un effettivo di circa 100 persone e con grandi calcolatori collegati con gli istituti nazionali. Spese nel primo lustro circa 80 milioni di franchi; successivamente 30 milioni di franchi annui per le spese d'esercizio. L'analisi dei costi e degli utili ha rilevato che questi sono di gran lunga superiori a quelli. Il Comitato di alti funzionari è stato pertanto incaricato di continuare la preparazione dell'atto costitutivo di questo centro, di raccogliere le informazioni necessarie quanto alla scelta della sede e di conchiudere tali lavori entro il 31 ottobre 1972 per poter prendere, prima del 1972, le necessarie decisioni in riguardo all'attuazione del Centro.

d. Azioni ancora in fase di studio Compatibilita dei sistemi (azione 10) Ricerche sul collegamento operativo di diversi sistemi d'elaborazione dei dati. (Non ancora attuate) Studi prospettici sulle future e necessarie prestazioni di servizi nel campo delle telecomunicazioni (azione 20) Questi studi sono stati affidati alla Conferenza europea delle aziende delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) la quale ha recentemente presentato un rapporto speciale sul sistema di teleinformatica necessario per il biennio 1972/73. Gli studi generali sul potenziamento della rete delle telecomunicazioni fino al 1985 dovrebbero concludersi entro la fine del 1972.

Dispositivi d'aiuti elettronici per la circolazione sulle grandi arterie stradali (azione 30) Le prime proposte in questo campo sono attese per la metà del 1972.

163 Navi a cuscino d'aria con capacità dì carico da 1000 a 2000 tonnellate (azione 32) Dapprima è stato ordinato uno studio di mercato sul fabbisogno presumibile di navi siffatte.

Attuazione di una rete di misurazioni oceanografiche e meteorologiche nelle acque territoriali europee (azione 43) Le proposte per questa azione saranno formulate prossimamente.

Materiali superconduttori (azione 56) II programma d'azione è tuttora in fase d'elaborazione, sulla scorta di uno studio preparatorio.

Sviluppo e unificazione degli strumenti meteorologici (azione 72) È già in corso un programma biennale sperimentale segnatamente nei campa delle radiosonde, dei palloni e delle stazioni meteorologiche automatiche.

Alcune altre azioni sono state abbandonate o rinviate ovvero eseguite in altre strutture. E questo è segnatamente il caso per l'azione di desolforazione dei combustibili: i procedimenti previsti dalla Francia e dalla Repubblica federale di Germania saranno sperimentati nell'ambito di un accordo bilaterale fra questi Paesi.

Caratteristiche della COST La COST non si fonda né su un accordo intergovernativo né su un altro tipo di disciplinamento istituzionale. È caratterizzata da un pragmatismo inteso al conseguimento di concreti scopi di ricerca e di sviluppo.

Avanitutto si abbordano i problemi, d'interesse europeo o di parte degli Stati europei. La costituzione di nuovi impianti finanziati in comune è invero un'eccezione. Di regola trattasi di convogliare le forze dei diversi Paesi. Conformemente al rapporto del Comitato di alti funzionari alla Conferenza ministeriale del 22/23 novembre 1971, la COST è caratterizzata: L dai suoi scopi, segnatamente dalla rapida esecuzione di alcune azioni concrete che promuovono la cooperazione industriale o migliorano le prestazioni di determinati servizi pubblici ovvero contribuiscono alla protezione dell'ambiente;

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2. dai suoi metodi che, nonostante la grande diversità delle azioni, presentano una ridda di elementi comuni, segnatamente: a. principio della divisione del lavoro e della ripartizione delle spese su piano multilaterale, secondo un programma stabilito in comune da tutti i partecipanti e in cui ciascuno può usufruire delle conoscenze acquisite dai colleghi; b. numero variabile dei Paesi partecipanti alle azioni; e. portata assai diversa delle azioni; d. condizioni elastiche di partecipazione e ritiro durante la fase esecutiva.

Inoltre, alcune azioni sono caratterizzate a. dal loro valore sperimentale (raccogliere esperienze, durante un tempo di prova, circa le possibilità di conseguire progressivamente una cooperazione più energica e coerente); b. da forme flessibili di cooperazione che di regola non prevedono fondi comuni; e. dalla cooperazione tra centri di ricerca (pubblici) ed aziende industriali.

Nella maggior parte dei casi, i Paesi partecipanti assumono le spese derivanti dai lavori eseguiti sul loro territorio o per loro iniziativa; donde il superamento della questione della «giusta controprestazione», ossia del fatto che Stati partecipanti a singoli progetti esigano che, nel conferimento dei mandati, si tenga conto della loro economia, corrispondentemente ai contributi finanziari forniti. La rimozione di questa costrizione è un altro motivo per guardare con un certo ottimismo alla COST.

Importanza deUa COST per la Svizzera La coopcrazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica ha, sul piano della politica dell'integrazione, un'importanza che non si deve sottovalutare. Essa permette alla :Svizzera di dar prova della sua disponibilità per una collaborazione costruttiva anche fuori dell'ambito dei disciplinamenti negoziabili con le Comunità europee in materia di libero scambio.

Proprio nel settore della ricerca scientifica e tecnica e dello sviluppo dei fondamenti correlativi, il nostro Paese può fornire un contributo notabile.

La COST può in un certo senso illustrare l'idea cui ci si riferisce quando sii parla della capacità di sviluppo dei nostri rapporti con le Comunità europee.

Diverse azioni della COST offrono però già di per sé un concreto interesse per il nostro Paese. I compiti della ricerca e dello sviluppo, special-

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mente nei piccoli Paesi, soverchiano le forze nazionali. Per uno Stato come la Svizzera, è pertanto particolarmente importante di intraprendere certi compiti sulla via della cooperazione internazionale. In ogni caso, le sempre crescenti esigenze deMa ricerca e dello sviluppo impongono che, in ogni Paese, i mezzi limitatamente disponibili in persone e capitali siano impiegati nel modo più efficace possibile. Le azioni della COST, che per altro offrono la possibilità di sperimentare nuove e semplici forme di cooperazàone internazionale, mostrano come questo problema possa essere risolto.

Aspetti organizzativi La collaborazione della Svizzera alle azioni della COST non deve implicare la creazione di nuovi servizi e l'assunzione di nuovo personale.

L'alta vigilanza sull'attuazione dei progetti è esercitata in comune dalla Divisione del commercio e dalla Divisione della scienza e della ricerca. A quest'ultima, come organo di coordinazione competente dell'amministrazione federale per le questioni scientifiche, incombe segnatamente la valutazione dei progetti dall'aspetto scientifico e della politica della ricerca; secondo la natura dei progetti, si devono pure consultare il Consiglio della scienza, la Commissione per il promovimento delle ricerche scientifiche ed il Fondo nazionale. La Divisione della scienza e della ricerca si occuperà parimente della continuazione della partecipazione svizzera; quella del commercio si occuperà soprattutto dei problemi di politica economica e giuridici che sorgeranno nell'ambito della cooperazione europea ed in Svizzera.

Conseguenze finanziarie Le conseguenze finanziarie di un'eventuale partecipazione svizzera alla COST possono essere valutate soltanto per le azioni già convenzionate o accettate, in linea di principio, in forma di risoluzione:

166 Azioni

No.

Durata (anni)

Costo totale

Partecipazione svizzera

Partecipazione annua

in mio di fr.

11

25/2

50 53 61a 64b 68

33,2

3,50 0,15 3,80o)

0,70 0,05 l,27a)

9,8 4,2

-- --

-- --

12,0

3,4

1,50 0,80

0,50 0,40

83,2

9,75

2,92

a) - partecipazione dell'industria

1,90

0,63

A carico della Confederazione per le azioni convenzionate

7,85

2,29

·Rete d'informatica Antenne Materiali per turbine a gas Materiali per la desalificazione dell'acqua di mare Comportamento della SO, Microcontaminanti Trattamento delle melme

5 3 3

20,0

3 4 3" 2

Totale

12 25/4

33 70

Creazione del Centro di programmi Assorbimento ad opera delle idrometeore Movimento viaggiatori Creazione del Centro meteorologico

0,6

3

14,0

0,51

0,17

3 3

12,0

0,756) 0,30c)

0,256) 0,1 Oc)

5

80,0

2,80

0,56

A carico della Confederazione per le azioni convenzionate e quelle accettate in linea di principio b) - spese a carico delle PTT e) - spese a carico del credito OCSE

12,21 0,75

3,37 0,25

0,30

0,10

A carico del credito COST

11,16

3,02

Totale

2,2

191,4

La prima fase della COST, comprendente i cinque accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971, dovrebbe implicare per la Confederazione un impegno finanziario complessivo di 8 milioni di franchi, pagabili, per 3 a 5 anni, in rate medie di 2,3 milioni di franchi.

167 In una seconda fase si dovranno attuare le quattro azioni accettate in linea di principio nelle risoluzioni della Conferenza ministeriale. Le spese presumibili a carico della Confederazione saranno circa di 4,4 milioni di franchi, ripartite, su 3 a 5 anni, in quote di 1,1 milioni di franchi. Non vi sono computati i contributi annuali di circa 1 milione di franchi che dovranno essere pagati per le spese d'esercizio in caso di partecipazione svizzera al Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine.

Le altre azioni previste, ancora in fase di studio, dovrebbero ingenerare spese minori di quelle della prima o della seconda fase. Per il momento non sono possibili valutazioni più precise. Impegni finanziari potranno essere però presi soltanto nell'ambito di crediti d'impegno e di pagamento accordati a tal fine dal Parlamento.

Nel piano finanziario si è tenuto conto delle spese presumibili per i prossimi anni.

I decreti federali proposti II primo decreto federale In un primo decreto federale si dovranno accettare i cinque accordi firmati a Bruxelles con riserva di ratificazione secondo la procedura usuale per la conclusione di trattati internazionali. Tutti questi accordi concernono azioni che saranno ultimate al più tardi in un lustro. Il decreto d'approvazione non soggiace pertanto al referendum in materia di trattati internazionali conformemente all'articolo 89 capoverso 4 della Costituzione federale.

Con lo stesso decreto si dovrà pure accordare un credito d'impegno per il finanziamento delle spese cagionate alla Confederazione dall'esecuzione degli accordi. Conformemente alla tabella riportata più sopra, le spese presumibili, dedotte le prestazioni dell'industria, saranno dell'ordine di 7,85 o 8 milioni di franchi. Dacché però si deve anche tener conto di un margine di sicurezza sufficiente, si propone di stanziare un credito d'impegno di 9 milioni di franchi.

Il secondo decreto federale Contemporaneamente si propone, in un secondo decreto federale, di autorizzare il Consiglio federale a porre in vigore gli altri accordi negoziabili nell'ambito della COST. La richiesta del conferimento di tale facoltà è confortata dalle seguenti argomentazioni: È assai probabile che in futuro le azioni convenzionate non saranno più sottoposte in gruppo ai Governi, bensì aperte singolarmente e successiva-

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mente alla firma. L'usuale procedura d'approvazione condurrebbe pertanto a numerose singole proposte ai Consigli legislativi, politicamente e finanziariamente limitate.

Inoltre, occorre tener conto delle nefaste conseguenze provocate dal dispendio di tempo della procedura parlamentare. Di regola, gli accordi stipulati nell'ambito della COST entrano in vigore quando la maggioranza dei firmatari ha notificato la conclusione della procedura nazionale d'approvazione, il che può avvenire in tempo relativamente breve poiché in molti Paesi l'approvazione non ricade nella competenza parlamentare. Se, secondo la prassi usuale, la Svizzera dovesse divenire parte contraente soltanto dopo l'entrata in vigore degli accordi, si avrebbe lo svantaggio ch'essa non potrebbe partecipare fin dall'inizio ai lavori né essere ammessa alle deliberazioni delle giunte direttive se non con voto consultivo. Ma proprio i primi mesi sono di decisiva importanza dacché le parti contraenti devono convenire fin dall'inizio la ripartizione dei lavori di ricerca.

Questo pericolo potrà essere evitato accelerando la procedura d'approvazione, conferendo cioè al Consiglio federale la facoltà di porre in vigore gli accordi di cui si tratta. Conferimento siffatto è assai raccomandabile tanto più che gli accordi inerenti alla maggior parte delle azioni future saranno per così dire un calco del modello dei cinque accordi oggi sottoposti alla vostra approvazione.

Il Consiglio federale non potrà per altro abusare di questa facoltà poiché i vincoli finanziari saranno pur sempre presi nell'ambito dei crediti d'impegno e di pagamento stanziati dalle Camere per la COST. I crediti in parola dovranno essere proposti e autorizzati di volta in volta nel preventivo. L'Assemblea federale manterrà per tanto il suo pieno potere decisionale circa la portata della partecipazione svizzera alla COST. Ed è quanto stabilisce esplicitamente l'articolo 1 del disegno di decreto federale.

Nello stesso articolo si riserva la procedura d'approvazione ordinaria per gli eventuali accordi a lungo termine e non soggetti a disdetta i quali, secondo l'articolo 89 capoverso 4 della Costituzione federale, sottostanno al referendum facoltativo.

Secondo la prassi vigente, la norma che conferisce l'autorizzazione a conchiudere trattati internazionali in un settore determinato
è una norma di diritto a tenore dell'articolo 5 dell legge sui rapporti fra i Consigli (cfr.

per es. FF 7970 II 1272). Per questo motivo il secondo decreto federale soggiace al referendum e contiene nell'articolo 2 l'usuale clausola di referendum.

L'articolo 2 contiene pure una disposizione sulla durata di validità del decreto. Si propone un termine quinquennale che dovrebbe bastare per la conclusione degli accordi sulle azioni finora previste.

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Fondamento costituzionale I due decreti si fondano sugli articoli 8 e 85 numero 5 della Costituzione federale. L'articolo 8 definisce le competenze della Confederazione per la conclusione di trattati internazionali e l'articolo 85 numero 5 è il fondamento della competenza in materia dell'Assemblea federale. La costituzionalità dei due decreti federali proposti è così garantita.

Visto quanto precede vi raccomandiamo di accettare i due disegni di decreti federali allegati.

Gradite, onorevoli signori presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 10 gennaio 1972.

In nome del Consiglio federale svizzero, II presidente della Confederazione: Celio II cancelliere della Confederazione: Huber

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Decreto federale che approva 5 accordi concernenti la Cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST) (Del

)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto gli articoli 8 e 85 numero 5 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 10 gennaio 19721*, decreta:

Art. l Sono approvati i seguenti accordi concernenti alcune azioni della COST, firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971: a. Accordo per la realizzazione di una rete europea d'informatica; b. Accordo per l'attuazione di un'azione europea nel settore delle telecomunicazioni sul tema «Antenne con primi orecchi secondari ridotti e rapporto G/T massimo»; e. Accordo per l'attuazione di un'azione concertata europea nel settore della metallurgia sul tema «Materiali per turbine a gas»; d. Accordo per l'attuazione di un'azione europea nel settore degli inconvenienti ambientali sul tema «Analisi dei microcontaminanti organici nell'acqua»; e. Accordo per la realizzazione di un'azione europea nel settore degli inconvenienti ambientali sul tema «Trattamento delle melme di depurazione».

1

2

II Consiglio federale è autorizzato a ratificare questi Accordi.

Art. 2 Per l'esecuzione degli Accordi menzionati nell'articolo 1 è stanziato un credito d'impegno di 9 milioni di franchi.

2 La quota annuale dei pagamenti è iscritta nel bilancio di previsione.

1

Art. 3 II presente decreto non ha carattere obbligatorio generale ed entra immediatamente in vigore.

D FF 1972 I 157

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(Disegno)

Decreto federale sulla partecipazione della Svizzera alla Cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST) (Del

)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto gli articoli 8 e 85 numero 5 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 10 gennaio 19721), decreta: Art. l II Consiglio federale è autorizzato, nell'ambito della Cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST) a conchiudere accordi con altri Stati europei e con le Comunità europee e ad assumere in merito impegni finanziari fino all'ammontare dei crediti a tal fine concessi.

2 Questa autorizzazione non si estende ai trattati internazionali menzionati nell'articolo 89 capoverso 4 della Costituzione federale.

1

Art. 2 II presente decreto è pubblicato conformemente alla legge federale del 17 giugno 1874 2) concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

2 II Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore del presente decreto, la cui durata di validità è limitata a 5 anni.

1

D FF 1972 I 157 D CS 1 168 -162.2

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Accordo per la realizzazione di una rete europea d'informatica / Governi della Repubblica francese, della Repubblica italiana, della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, del Regno di Norvegia, della Repubblica del Portogallo, della Confederazione Svizzera, della Svezia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Comunità Europea dell'Energia Atomica, in appresso denominati «Firmatari», hanno accettato di partecipare all'azione qui di seguito definita, in appresso denominata «azione», ed hanno convenuto le seguenti disposizioni: Articolo 1 I Firmatari concertano i loro sforzi per l'azione intrapresa al fine di realizzare una rete d'informatica che colleghi alcuni centri europei di trattamento dei dati, onde facilitare le ricerche sui mezzi idonei a scambiare le informazioni e suddividere le disponibilità dei mezzi di trattamento dei dati tra tali centri. Nell'allegato figura la descrizione generale dei lavori prospettati per detta azione.

Gli studi e le ricerche sono effettuati nei centri di ricerca dei Firmatari ovvero tramite contratti stipulati da questi ultimi con organismi di ricerca o con imprese industriali.

Articolo 2 La durata dei lavori prevista per l'azione è di cinque anni alle condizioni descritte nell'allegato.

Ogni Firmatario può porre terrnine alla sua partecipazione mediante un preavviso di sei mesi notificato a tutti gli altri Firmatari. Tale preavviso può essere dato solo al termine di un periodo di due anni.

In caso di ritiro successivo o simultaneo di più partecipanti, i Firmatari, su richiesta di uno di essi, si consultano sulla conservazione o la cessazione dell'azione.

Articolo 3 1. I Firmatari partecipano all'azione: a) seguendo il progresso tecnico dei lavori,

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b) designando, inoltre, ciascuno un centro senza scopo di lucro, chiamato «centro nodale», situato sul suo territorio, che costituirà un elemento della rete iniziale.

2. Partecipano all'azione conformemente al paragrafo 1 Jettera a): I Governi! della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, del Regno di Norvegia., della Repubblica del Portogallo, della Svezia.

3. Partecipano all'azione conformemente al paragrafo 1 lettera b): I Governi della Repubblica francese, della Repubblica italiana, della Confederazione Svizzera, del Regno Unito di Gran Bretagna e Manda del Nord, la Comunità Europea dell'Energia Atomica.

La sede dei centri nodali della rete iniziale viene precisata da questi Firmatari al più tardi prima della stipulazione del contratto di studi della rete, quale è definito in allegato.

Articolo 4 II presente Accordo è aperto alla firma degli altri Governi europei che hanno partecipato alla Conferenza Ministeriale svoltasi a Bruxelles il 22 e 23 novembre 1971 e delle Comunità Europee, con riserva dell'accordo unanime dei Firmatari. Tale accordo unanime non è tuttavia richiesto fino alla data di entrata in vigore del presente Accordo.

Articolo 5 1. È istituito un Comitato di gestione, in appresso denominato «Comitato», composto di un rappresentante di ciascun Firmatario e di un osservatore della Conferenza Europea delle Amministrazioni delle Poste e Telecomunicazioni (C.E.P.T.). Ogni rappresentante può, ove occorra, farsi accompagnare da esperti o da consulenti.

Il Comitato adotta il suo regolamento interno. Questo regolamento stabilisce il quorum necessario per la validità delle deliberazioni del Comitato.

2. In sede di Comitato ogni rappresentante dispone di un voto. Le deliberazioni sui problemi procedurali sono acquisite a semplice maggioranza.

Per tutti i lavori che formano oggetto di un finanziamento in comune e che richiedono la stipulazione di contratti, i Firmatari conferiscono alla Commissione delle Comunità Europee il mandato di assicurarne la gestione.

I contratti che costituiscono un'entità significativa di importo cumulato superiore a 25 000 unità di conto, vengono stipulati dal Firmatario delegato, Foglio Federale 1972, Voi. I

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previo parere conforme del Comitato che delibera a maggioranza dei due terzi dei Firmatari; detta maggioranza deve comprendere l'unanimità dei Firmatari di cui all'articolo 3 paragrafo 1 lettera b); tuttavia, l'assenza o l'astensione dal voto di uno o più di questi ultimi Firmatari non costituisce ostacolo al raggiungimento dell'unanimità.

Inoltre il Comitato, deliberando a maggioranza semplice dei Firmatari, comprendente almeno la maggioranza dei Firmatari di cui all'articolo 3 paragrafo 1 lettera b) prende tutte le decisioni concernenti le attività che richiedono un coordinamento per il successo dell'azione. In particolare esso: a) nomina il direttore esecutivo e può -delegare al medesimo tutte o parte delle sue competenze; b) fissa la localizzazione degli organi previsti per l'esecuzione dell'azione; e) definisce le modalità di stipulazione dei contratti; d) assicura il controllo dell'andamento dei lavori; e) stabilisce le condizioni alle quali, per tutta la durata dell'azione, --· i Firmatari di cui all'articolo 3 paragrafo 1 lettera a) possono partecipare alla prosecuzione dell'attuazione dell'azione con il concorso di un centro nodale situato nel loro territorio, -- i Firmatari di cui all'articolo 3 paragrafo 1 lettera b) possono designare altri centri nodali operanti sotto la loro responsabilità.

I centri in tal modo designati possono avere scopi di lucro.

II Comitato formula raccomandazioni motivate su tutte le altre attività relative alla realizzazione dell'azione. Queste raccomandazioni sono formulate a maggioranza semplice; in esse possono essere espressi i punti di vista minoritari e la loro motivazione.

3. Al termine dell'azione il Comitato redige una relazione accompagnata da conclusioni sulla realizzazione dell'esperimento e la trasmette ai Firmatari.

4. Tutti gli argomenti trattati dal Comitato sono considerati confidenziali.

Articolo 6 Su richiesta dei Firmatari il segretariato del Comitato viene assicurato dalla Commissione delle Comunità Europee.

Articolo 7 II costo totale dei lavori da svolgere per l'esecuzione dell'azione è valutato a: -- 1,4 milioni di unità di conto per le spese di studio della rete e le spese amministrative d'esecuzione del progetto, che sono suddivise in parti uguali tra tutti i Firmatari;

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-- 0,710 milioni di unità di conto per centro nodale per le spese di attrezzatura e di funzionamento, che sono sostenute da ciascuno dei Firmatari di cui all'articolo 3 paragrafo 1 lettera b) per i lavori svolti su sua iniziativa.

Articolo 8 Ciascuno dei Firmatari di cui all'articolo 3 .paragrafo 1 lettera b) assicura nei confronti degli altri partecipanti lo sfruttamento del software messo a punto ed il funzionamento dei relativi impianti.

Articolo 9 I Firmatari trasmettono al segretariato del Comitato le proposte di ricerca loro presentate.

Articolo 10 I Firmatari assicurano la gestione amministrativa e finanziaria dei contratti da essi stipulati.

Articolo 11 1. Le conoscenze ed i diritti di proprietà industriale risultanti dai lavori di ciascuno dei Firmatari nell'esecuzione dell'azione restano di proprietà di tale Firmatario quando gli appartengono a norma delle disposizioni del suo diritto nazionale. Egli può utilizzare le conoscenze appartenenti agli altri Firmatari per le proprie esigenze in materia di sicurezza pubblica e di sanità pubblica, nonché per le esigenze della sua amministrazione nel settore dell'informatica o della rete d'informatica.

In ragione delle esigenze di cui al primo comma, gli altri Firmatari godono di una licenza non esclusiva e gratuita sulle conoscenze e sui diritti di proprietà industriale risultanti dai lavori di un Firmatario nell'esecuzione dell'azione.

2. Su richiesta di un altro Firmatario, ogni Firmatario concede, a condizioni eque e ragionevoli, licenze non esclusive sulle sue conoscenze e sui suoi diritti di proprietà industriale quali previsti al paragrafo 1 alle imprese insediate sul territorio del Firmatario richiedente.

3. I Firmatari non impediscono l'utilizzazione delle conoscenze e diritti di proprietà industriale di cui ai paragrafi 1 e 2, alle condizioni in essi previste, opponendo a detta utilizzazione diritti di proprietà precedenti eventualmente in loro possesso.

4. Allorché, a norma del diritto nazionale, le conoscenze ed i diritti di proprietà industriale non appartengono a titolo esclusivo ai Firmatari, essi si impegnano a farsi concedere licenze, in base alle disposizioni del loro diritto nazionale, con possibilità di concessione di sublicenze, onde assicurare l'effettiva applicazione del presente articolo.

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Articolo 12 Le imprese industriali e gli stabilimenti di ricerca, associati in una azione di studio, di ricerca o di sviluppo, definiscono le modalità secondo cui si scambiano le conoscenze necessarie per l'esecuzione del lavoro loro affidato, nonché i risultati del medesimo Essi determinano in particolare i rispettivi diritti di sfruttamento del sofware, dello hardware, del know how e dei diritti di proprietà industriale derivanti dai loro lavori congiunti, nonché le condizioni secondo cui le altre conoscenze e gli altri diritti di proprietà industriale acquisiti in tale settore vengono messi reciprocamente a disposizione.

Articolo 13 I Firmatari inseriscono nei contratti una clausola che obbliga le imprese industriali o gli stabilimenti di ricerca a presentare relazioni periodiche sull'andamento dei lavori ed una relazione finale.

Le relazioni periodiche sull'andamento dei lavori, che contengono informazioni tecniche dettagliate, vengono distribuite in via confidenziale soltanto ai Firmatari ed al Comitato. La relazione finale, che verte soltanto sui risultati ottenuti, viene -distribuita su scala molto più vasta, e viene inviata almeno alle imprese industriali ed agli stabilimenti di ricerca interessati dei Paesi cui appartengono i partecipanti all'azione.

I risultati dei lavori di studio, di ricerca e di sviluppo contenuti nelle relazioni possono essere liberamente utilizzati dai Firmatari per le esigenze di cui all'articolo 11 paragrafo 1 primo comma. Le imprese industriali o gli stabilimenti di ricerca che hanno ottenuto tali risultati possono disporne a scopo industriale o commerciale, tranne se essi sono destinati ad una realizzazione concorrente.

Articolo 14 I Firmatari inseriscono nei contratti di studio, di ricerca e di sviluppo, salvo le disposizioni del diritto nazionale, clausole che consentano di applicare le seguenti disposizioni finché sussistono i diritti di proprietà industriale risultanti dallo studio, dalla ricerca o dallo sviluppo, in appresso denominati «ricerca», escluso il know how.

1. Per quanto riguarda i lavori finanziati separatamente: a) I diritti di proprietà industriale sui risultati della ricerca appartenenti alle imprese o agli stabilimenti di ricerca che hanno eseguito o fatto eseguire detta ricerca per loro conto restano di loro proprietà; il Firmatario che
ha stipulato i contrattila cui esecuzione ha dato- luogo a questi diritti di proprietà può tuttavia riservarsi taluni diritti che vengono precisati nei contratti.

Per i contratti stipulati con stabilimenti di ricerca (centri di ricerca pubblici o privati, istituti universitari e centri comuni) si può

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convenire che i diritti di proprietà industriale appartengono al Firmatario interessato o a qualsiasi altro organismo che esso designi.

Il deposito delle domande di diritti di proprietà industriale risultanti dalla ricerca viene comunicato ai Firmatari per il tramite dei Firmatari da cui dipendono gli organismi.

b) Salvo le disposizioni di cui alla lettera e), il titolare dei diritti di proprietà industriale derivanti dalla ricerca o acquisiti nel corso di quest'ultima può concedere licenze o cedere i diritti di proprietà industriale, con l'obbligo di informare i Firmatari della sua intenzione per il tramite dei Firmatari da cui dipendono gli organismi.

e) Se le disposizioni dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee, le leggi ed i regolamenti vigenti sul territorio del Firmatario interessato e 'gli obblighi precedentemente assunti dalle imprese titolari di contratti di ricerca e notificati alla conclusione dei contratti stessi non vi si oppongono, ciascun Firmatario ha il diritto di opporsi alla concessione, ad imprese insediate al di fuori dei territori dei Firmatari, di diritti di proprietà industriale acquisiti dalle imprese titolari dei contratti di ricerca nel corso dell'esecuzione di tali contratti, che consentano alle imprese insediate al di fuori del territorio dei Firmatari la fabbricazione o la vendita sul territorio del Firmatario.

d) Nei casi qui appresso elencati il titolare dei diritti di proprietà industriale risultanti dalla ricerca, ha l'obbligo di concedere una licenza, su richiesta di un Firmatario diverso da quello che ha stipulato il contratto la cui esecuzione ha dato luogo a questi diritti di proprietà: --· quando si devono soddisfare nei settori definiti all'articolo 11 paragrafo 1 primo comma le esigenze del Firmatario che chiede la licenza; -- quando le esigenze del mercato sul territorio del Firmatario che chiede la licenza non sono soddisfatte, nel qual caso la licenza deve essere concessa a favore di un'impresa designata dal Firmatario stesso onde consentire a quest'ultima di soddisfare le esigenze di detto mercato. Tuttavia la licenza non viene concessa se il titolare stabilisce l'esistenza di un motivo legittimo di rifiuto, in particolare, il fatto di non aver potuto disporre di un termine adeguato.

Per ottenere la concessione di queste licenze il Firmatario
richiedente si rivolge al Firmatario che ha stipulato il contratto la cui esecuzione ha dato luogo a tali diritti di proprietà.

Le licenze vengono concesse a condizioni eque e ragionevoli e devono comportare il diritto di concedere una sublicenza alle stesse condizioni.

Esse possono estendersi, alle stesse condizioni, ai diritti di proprietà industriale e alle domande di diritti di proprietà precedenti appartenenti al datore della licenza, nella misura necessaria al loro sfruttamento.

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2. Per quanto riguarda i lavori finanziati in comune le disposizioni del punto 1 sono applicabili con la riserva che, nel caso in cui uno dei Firmatari agisca in veste di mandatario degli altri Firmatari, i diritti che può riservarsi in virtù del punto 1 lettera a) sono estesi agli altri Firmatari.

3. Le disposizioni dei punti 1 e 2 si applicano mutatits mutandis alle conoscenze non coperte dai diritti di proprietà industriale (know how, software, ecc.).

Articolo 15 I Firmatari si consultano, su richiesta di uno di essi, su qualsiasi problema posto dall'applicazione del presente Accordo.

Articolo 16 1. Ciascuno dei Firmatari notifica al più presto, al Segretario Generale del Consiglio delle Comunità Europee, l'espletamento delle formalità necessario in base alle sue disposizioni interne per l'entrata in vigore del presente Accordo.

2. Per i Firmatari che hanno trasmesso la notifica prevista al paragrafo 1, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui almeno due terzi dei Firmatari hanno trasmesso tale notifica, comprendente quella di almeno tre dei Firmatari di cui all'articolo 3 paragrafo 1 lettera b).

Per i Firmatari che trasmettono la notifica suddetta dopo la data di entrata in vigore del presente Accordo, esso entra in vigore alla data di ricezione della notifica.

I Firmatari che non hanno ancora trasmesso la notifica suddetta alla data.di entrata in vigore del presente Accordo, possono partecipare ai .lavori del Comitato senza diritto di voto per un periodo di sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.

3. Il Segretario Generale del Consiglio delle Comunità Europee notifica a ciascuno dei Firmatari l'avvenuto deposito delle notifiche di cui al paragrafo 1 e la data di entrata in vigore del presente Accordo.

Articolo 17 II presente Accordo, redatto in unico esemplare, in lingua tedesca, inglese, francese, italiana e olandese, i testi facenti tutti ugualmente fede, è depositato negli archivi del Segretariato Generale del Consiglio delle Comunità Europee che provvede a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Firmatari.

Fatto a Bruxelles, addì ventitré novembre millenovecentosettantuno.

(Si omettono le firme)

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Allegato Finalità della rete La rete europea d'informatica avrà tre funzioni principali: 1) agevolare gli scambi d'idee tra i centri di calcolo collegati da questa rete o centri associati nonché lo sviluppo di programmi coordinati di ricerca; 2) costituire un centro di discussione e di raffronto degli schemi attualmente proposti per reti nazionali e contribuire alla definizione di norme europee nel settore degli scambi di informazioni tra ordinatori; 3) poter costituire un modello per le future reti a finalità commerciale o altra e minimizzare le incompatibilità tra i sistemi di trattamento dei dati attualmente allo studio.

Al termine dell'azione dovrebbe essere .possibile utilizzare le conoscenze acquisite per determinare la possibilità di realizzazione e la vitalità di una rete internazionale permanente, adatta ad un servizio commerciale, mentre si potrà continuare ad utilizzare per lo sviluppo di tale rete lo hardware ed il software sviluppati durante l'azione.

Descrizione dei lavori L'insieme dei lavori da svolgere nel corso dell'azione può suddividersi in diverse attività: a) definizione, costruzione e collaudo del prototipo di un centro nodale standard della rete; b) definizione di un codice di comando della rete; e) formulazione di un programma di ricerca coordinata inteso a sperimentare la rete; d) installazione di centri nodali standard nei luoghi designati dai Firmatari di cui all'articolo 3 paragrafo 1 lettera b) dell'Accordo; e) determinazione delle interconnessioni tra questi centri nodali ed il funzionamento della rete iniziale così costituita; f) esecuzione del programma di ricerca coordinata.

Le due prime attività saranno svolte sotto contratto da imprese commerciali in base alle specificazioni preparate dal gruppo di studio del progetto dell'azione. Dette imprese commerciali saranno inoltre responsabili dell'impianto e del corretto funzionamento dei centri nodali standard; ogni centro nodale sarà tuttavia responsabile dello hardware e del software di sua competenza.

180 II programma di ricerca coordinata sarà elaborato principalmente dai rappresentanti dei centri nodali tenendo conto di tutte Je proposte eventualmente avanzate ed invitando, ove occorra, i rappresentanti di altri organismi. Questo programma di ricerche interesserà in un primo tempo soltanto i centri nodali inizialmente designati, ma sarà in seguito esteso a nuovi centri nodali che potranno essere aggiunti alla rete quando questa funzionerà in modo soddisfacente, nonché a centri detti secondari che potranno essere collegati con qualsiasi centro nodale.

Struttura d'esecuzione Per la durata dell'azione verrà istituito un ufficio esecutivo permanente. Il direttore di quest'ufficio sarà designato dal Comitato di gestione.

Tale direttore esecutivo .sarà assistito da un segretariato e da tre esperti specializzati, rispettivamente, in hardware, in software ed in telecomunicazioni. Gli esperti saranno nominati dal Comitato di gestione su proposta del direttore esecutivo. L'ufficio esecutivo controllerà il progresso giornaliero dei lavori e prenderà tutte le decisioni tecniche necessarie alla realizzazione degli obiettivi stabiliti dal Comitato di gestione.

Sarà costituito un ufficio di consulenza tecnica, composto di rappresentanti dei centri nodali e di specialisti designati dai Firmatari, nonché di un osservatore della C.E.P.T. Nel contesto delle attività di quest'ufficio ogni membro sosterrà le proprie spese di soggiorno e di viaggio. L'ufficio sarà presieduto dal direttore esecutivo ed avrà il compito di consigliare l'ufficio esecutivo in merito ai problemi tecnici, nonché di coordinare i lavori nei centri. Dovrà pertanto essere costituito sin dall'inizio dell'azione.

L'ufficio di consulenza tecnica elaborerà appena possibile un programma di ricerca coordinata per sperimentare la rete. Esso esaminerà in particolare le fonti e la natura dei dati da utilizzare nella rete sperimentale.

Tale ufficio presenterà le sue conclusioni in forma di relazione al Comitato di gestione; quest'ultimo esaminerà la relazione stessa nonché i risultati dello studio che nel frattempo sarà stato proseguito, tenendo conto di un certo numero di elementi esterni quali l'atteggiamento dei servizi delle P.T.T. riguardo a questo esperimento e l'ampiezza della loro cooperazione, prima di rivolgere le proprie raccomandazioni
ai Firmatari sul problema dell'eventuale prosecuzione dell'esperimento pilota con i centri nodali.

Il gruppo di esperti che ha proceduto allo studio del progetto dell' azione nel -contesto della Cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST) assumerà i compiti di questi due uffici sino a che questi ultimi non saranno in grado di funzionare in modo autonomo.

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Accordo per l'attuazione di una azione europea nel settore delle telecomunicazioni sul tema «Antenne con primi orecchi secondari ridotti e rapporto G/T massimo» / Governi della Repubblica francese, della Repubblica italiana (per la prima fase soltanto), della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, del Regno dei Paesi Bassi, della Confederazione Svìzzera, in appresso denominati «Firmatari», hanno accettato di partecipare all'azione qui di seguito definita, in appresso denominata «azione», ed hanno convenuto le seguenti disposizioni: Articolo 1 I Firmatari concertano i loro sforzi per l'azione intrapresa al fine di stimolare l'esecuzione di operazioni coordinate di ricerca e di sviluppo, destinate a migliorare le possibilità direttrici delle antenne con primi orecchi secondari ridotti e rapporto G/T massimo, nonché a realizzare un modello di sorgente di irradiazione. Nell'allegato figura da descrizione generale dei lavori prospettati per detta azione.

Le operazioni di ricerca e di sviluppo sono effettuate mediante contratti stipulati fra il Firmatario o i Firmatari interessati e stabilimenti di ricerca (centri di ricerca pubblici o privati, istituti universitari e centri comuni) o mediante lavori affidati a stabilimenti pubblici di ricerca che accettino di lavorare associandosi su base multinazionale.

Articolo 2 La durata dei lavori prevista per l'azione è di due anni circa.

Articolo 3 L'azione è divisa in due fasi: 1. lavori teorici e bibliografici, 2. studio e realizzazione di un modello di potenza ridotta di una sorgente di irradiazione.

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Essa è destinata a preparare lo studio e la realizzazione, nell'ambito di un accordo ulteriore, del riflettore principale e la misurazione delle prestazioni dell'antenna.

Articolo 4 II presente Accordo è aperto alla firma degli altri Governi europei che hanno partecipato alla Conferenza Ministeriale svoltasi a Bruxelles il 22 e 23 novembre 1971 e delle Comunità Europee, con riserva dell'accordo unanime dei Firmatari. Tale accordo unanime non è tuttavia richiesto fino alla data di entrata in vigore del presente Accordo.

Articolo 5 È istituito un Comitato di gestione, in appresso denominato «Comitato», composto di un rappresentante di ciascun Firmatario. Ogni rappresentante può, ove occorra, farsi accompagnare da esperti o da consulenti.

Il Comitato adotta il suo regolamento interno. Questo regolamento stabilisce il quorum necessario per la validità delle deliberazioni del Comitato.

Il Comitato formula raccomandazioni motivate sulle proposte di ricerca presentategli. Queste raccomandazioni sono formulate a maggioranza semplice; in esse possono essere espressi i punti di vista minoritari e la loro motivazione.

In sede di Comitato ogni rappresentante dispone di un voto. Le decisioni procedurali sono acquisite a maggioranza semplice. Ogni altra decisione è presa all'unanimità; tuttavia, l'astensione di uno o più rappresentanti non costituisce ostacolo al raggiungimento dell'unanimità.

a) b) e) d) e) f)

Articolo 6 II Comitato: elabora le proposte di programmi per le varie fasi; esamina le proposte di ricerche e di contratti che gli sono sottoposte, in tale ambito, dai Firmatari; rivolge raccomandazioni agli organismi interessati sulle proposte di contratti che gli sembrano accettabili e sulla loro durata; favorisce la cooperazione tra i partners dei vari Paesi; controlla l'andamento dei lavori, provvede allo scambio delle conoscenze e, ove occorra, raccomanda le modifiche necessarie all'orientamento o all'entità dei lavori in corso; ogni anno ed alla fine dell'azione pubblica una relazione, corredata di conclusioni sui risultati delle operazioni oggetto dell'azione.

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Articolo 7 Su richiesta dei Firmatari il segretariato del Comitato viene assicurato dalla Commissione delle Comunità Europee.

Articolo 8 11 costo totale dei lavori da svolgere per l'esecuzione dell'azione è valutato ad un importo massimo di 150 000 unità di conto.

Il finanziamento delle operazioni oggetto dell'azione è assicurato da ciascun Firmatario per quanto concerne i lavori effettuati su sua iniziativa.

Tuttavia, un contributo finanziario può essere apportato da un Firmatario per lavori effettuati su iniziativa di un altro Firmatario, in virtù di un accordo tra loro stipulato.

Le eventuali spese comuni sono suddivise in parti uguali tra i Firmatari, escluse le spese di segretariato.

Articolo 9 Possono chiedere di beneficiare di contratti gli stabilimenti di ricerca, preferibilmente associati tra loro, che siano in grado di eseguire in tutto o in parte le ricerche progettate o di farne eseguire talune parti per proprio conto e sotto Ja propria responsabilità.

Articolo 10 I Firmatari trasmettono al segretariato del Comitato le proposte di ricerche loro presentate.

Gli stabilimenti di ricerca che accettano di associarsi per eseguire una azione di ricerca su base multinazionale negoziano liberamente tra loro le modalità della loro cooperazione.

Articolo 11 I Firmatari assicurano la gestione amministrativa e finanziaria dei contratti da essi stipulati.

Articolo 12 1. Le conoscenze ed i diritti di proprietà industriale risultanti dai lavori di ciascuno dei Firmatari nell'esecuzione dell'azione restano di proprietà di tale Firmatario quando gli appartengono a norma delle disposizioni del suo diritto nazionale. Egli può utilizzare Je conoscenze appartenenti agli altri Firmatari per le proprie esigenze in materia di sicurezza pubblica e di sanità pubblica.

In ragione delle esigenze di cui al primo comma, gli altri Firmatari godono di una licenza non esclusiva e gratuita sulle conoscenze e sui diritti

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di proprietà industriale risultanti dai lavori di un Firmatario nell'esecuzione dell'azione.

2. Su richiesta di un altro Firmatario, ogni Firmatario concede, a condizioni eque e ragionevoli, licenze non esclusive sulle sue conoscenze e sui suoi diritti di proprietà industriale quali previsti al paragrafo 1 alle imprese insediate sul territorio del Firmatario richiedente.

3. I Firmatari non impediscono l'utilizzazione delle conoscenze e diritti di proprietà industriale di cui ai paragrafi 1 e 2, alle condizioni in essi previste, opponendo a detta utilizzazione diritti di proprietà precedenti eventualmente in loro possesso.

4. Allorché, a norma del diritto nazionale, le conoscenze ed i diritti di proprietà industriale non appartengono a titolo esclusivo ai Firmatari, essi si impegnano a farsi concedere licenze, in base alle disposizioni del loro diritto nazionale, con possibilità di concessione di sublicenze, onde assicurare l'effettiva applicazione del presente articolo.

Articolo 13 Le imprese industriali e gli stabilimenti di ricerca, associati in una azione di ricerca o di sviluppo, definiscono le modalità secondo cui si scambiano le conoscenze necessarie per l'esecuzione del lavoro loro affidato, nonché i risultati del medesimo. Essi determinano in particolare i rispettivi diritti di sfruttamento del know how e dei diritti di proprietà industriale derivanti dai loro lavori congiunti, nonché le condizioni secondo cui le altre conoscenze e gli altri diritti di proprietà industriale acquisiti in tale settore vengono messi reciprocamente a disposizione.

Articolo 14 I Firmatari inseriscono nei contratti una clausola che obbliga le imprese industriali o gli stabilimenti di ricerca a presentare relazioni periodiche sull'andamento dei lavori ed una relazione finale.

Le relazioni periodiche sull'andamento dei lavori, che contengono informazioni tecniche dettagliate, vengono distribuite in via confidenziale soltanto ai Firmatari ed al Comitato. La relazione finale, che verte soltanto sui risultati ottenuti, viene distribuita su scala molto più vasta, e viene inviata almeno alle imprese industriali ed agli stabilimenti di ricerca interessati dei Paesi cui appartengono i partecipanti all'azione.

Articolo 15 I Firmatari inseriscono nei contratti di studio, di ricerca e di sviluppo, salvo le disposizioni del diritto nazionale, clausole che consentano di appli-

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care le seguenti disposizioni finché sussistono i diritti di proprietà industriale risultanti dallo studio, dalla ricerca o dallo sviluppo, in appresso denominati «ricerca», escluso il know how.

1. Per quanto riguarda i lavori finanziati separatamente: a) I diritti di proprietà industriale sui risultati della ricerca appartenenti alle imprese o agli stabilimenti di ricerca che hanno eseguito o fatto eseguire detta ricerca per loro conto restano di loro proprietà; il Firmatario che ha stipulato i contratti la cui esecuzione ha dato luogo a questi diritti di proprietà può tuttavia riservarsi taluni diritti che vengono precisati nei contratti.

Per i contratti stipulati con stabilimenti di ricerca (centri di ricerca pubblici o privati, istituti universitari e centri comuni) si può convenire che i diritti di proprietà industriale appartengono al Firmatario interessato o a qualsiasi altro organismo che esso designi.

Il deposito delle domande di diritti di proprietà industriale risultanti dalla ricerca viene comunicato ai Firmatari per il tramite dei Firmatari da cui dipendono gli organismi.

b) Salvo le disposizioni di cui alla lettera e), il titolare dei diritti di proprietà industriale derivanti dalla ricerca o acquisiti nel corso di quest'ultima può concedere licenze o cedere i diritti di proprietà industriale, con l'obbligo di informare i Firmatari della sua intenzione per il tramite dei Firmatari da cui dipendono gli organismi.

e) Se le disposizioni dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee, le leggi ed i regolamenti vigenti sul territorio del Firmatario interessato e gli obblighi precedentemente assunti dalle imprese titolari di contratti di ricerca e notificati alla conclusione dei contratti stessi non vi si oppongono, ciascun Firmatario ha il diritto di opporsi alla concessione, ad imprese insediate al di fuori dei territori dei Firmatari, di diritti di proprietà industriale acquisiti dalle imprese titolari dei contratti di ricerca nel corso dell'esecuzione di tali contratti, che consentano alle imprese insediate al di fuori del territorio dei Firmatari la fabbricazione o la vendita sul territorio del Firmatario.

d) Nei casi qui appresso elencati il titolare dei diritti di proprietà industriale risultanti dalla ricerca, ha l'obbligo di concedere una licenza, su richiesta di un
Firmatario diverso da quello che ha stipulato il contratto la cui esecuzione ha dato luogo a questi diritti di proprietà: -- quando si devono soddisfare nei settori definiti all'articolo 12 paragrafo 1 primo comma le esigenze del Firmatario che chiede la licenza; -- quando le esigenze del mercato sul territorio del Firmatario che chiede la licenza non sono soddisfatte, nel qual caso la licenza deve essere concessa a favore di un'impresa designata dal Firmatario

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stesso onde consentire a quest'ultima di soddisfare le esigenze di detto mercato. Tuttavia la licenza non viene concessa se il titolare stabilisce l'esistenza di un motivo legittimo di rifiuto, in particolare, il fatto di non aver potuto disporre di un termine adeguato.

Per ottenere la concessione di queste licenze il Firmatario richiedente si rivolge al Firmatario che ha stipulato il contratto la cui esecuzione ha dato luogo a tali diritti di proprietà.

Le licenze vengono concesse a condizioni eque e ragionevoli e devono comportare il diritto di concedere una sublicenza alle stesse condizioni.

Esse possono estendersi, alle stesse condizioni, ai diritti di proprietà industriale e alle domande di diritti di proprietà precedenti appartenenti al datore della licenza, nella misura necessaria al loro sfruttamento.

2. Per quanto riguarda i lavori finanziati in comune le disposizioni del punto 1 sono applicabili con la riserva che, nel caso in cui uno dei Firmatari agisca in veste di mandatario degli altri Firmatari, i diritti che può riservarsi in virtù del punto 1 lettera a), sono estesi agli altri Firmatari.

3. Le disposizioni dei punti 1 e 2 si applicano mutatis mutandis alle conoscenze non coperte dai diritti di proprietà industriale (know how ecc.).

Articolo 16 I Firmatari si consultano, su richiesta di uno di essi, su qualsiasi problema posto dall'applicazione del presente Accordo.

Articolo 17 1. Ciascuno dei Firmatari notifica al più presto, al Segretario Generale del Consiglio delle Comunità Europee, l'espletamento delle formalità necessarie in base alle sue disposizioni interne per l'entrata in vigore del presente Accordo.

2. Per i Firmatari che hanno trasmesso la notifica prevista al paragrafo 1, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui almeno due terzi dei Firmatari hanno trasmesso tale notifica.

Per i Firmatari che trasmettono la notifica suddetta dopo la data di entrata in vigore del presente Accordo, esso entra in vigore alla data di ricezione della notifica.

I Firmatari che non hanno ancora trasmesso (la notifica suddetta alla data di entrata in vigore del presente Accordo, possono partecipare ai lavori del Comitato senza diritto di voto per un periodo di sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.

187 3. Il Segretario Generale del Consiglio delle Comunità Europee notifica a ciascuno dei Firmatari l'avvenuto deposito delle notifiche di cui al paragrafo 1 e la data di entrata in vigore del presente Accordo.

Articolo 18 II presente Accordo, redatto in unico esemplare, in lingua tedesca, inglese, francese, italiana e olandese, i testi facenti tutti ugualmente fede, è depositato negli archivi del Segretariato Generale del Consiglio delle Comunità Europee che provvede a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Firmatari.

Fatto a Bruxelles, addì ventitré novembre millenovecentosettantuno.

(Si omettono le firme)

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Allegato

1. I partecipanti all'azione intraprendono simultaneamente e coordinano i lavori di ricerca di base e di sviluppo sul tema «Antenne con primi orecchi secondari ridotti e rapporto G/T massimo». Essi scambiano le conoscenze e confrontano i risultati dei lavori.

2. Nelle due fasi consecutive dell'azione, saranno effettuati i lavori seguenti: a) Lavori teorici e bibliografici: -- ricerche bibliografiche, -- studi teorici volti a ridurre gli orecchi laterali nel diagramma della caratteristica direzionale dell'antenna con mantenimento di un rapporto G/T elevato.

b) Studio e realizzazione di un modello di potenza ridotta di una sorgente di irradiazione: -- studi sperimentali della sorgente di irradiazione, -- ricerca del compromesso ottimale realizzabile tra il guadagno dell' antenna e la riduzione degli orecchi laterali, -- determinazione, mediante calcolo, del diagramma dell'antenna completa.

Per questi studi sembra adatta una banda di frequenza compresa tra 12 e 18GHz.

3. La definizione dei dettagli tecnicidel programma dei lavori incombe ai Governi, che agiscono per il tramite del Comitato.

4. Il programma è eseguito in modo decentralizzato dai vari istituti di ricerca nazionali, pubblici o privati. Per la partecipazione di questi ultimi, dovrebbero essere stipulati contratti di ricerca tra il Governo interessato e gli istituti stessi.

5. Le ricerche rimangono sotto il controllo dei Governi nazionali, che restano in stretto contatto per il tramite del Comitato.

6. Ciascun Governo avrà la responsabilità di tutti i lavori effettuati nel suo Paese dai laboratori pubblici o privati.

7. Il Comitato si riunirà regolarmente ogni sei mesi o, se necessario, più spesso, per fare il punto della situazione dei lavori e dei risultati ottenuti.

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Accordo per l'attuazione di un'azione concertata europea nel settore della metallurgia sul tema «Materiali per turbine a gas» / Governi della Repubblica Federale Tedesca, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica austriaca, della Confederazione Svizzera, della Svezia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Manda del Nord e la Comunità Europea dell'Energia Atomica, in appresso denominati «Firmatari», hanno accettato di partecipare all'azione concertata qui di seguito definita, in appresso denominata «azione», ed hanno convenuto le seguenti disposizioni: Articolo 1 I Firmatari concertano i loro sforzi per l'azione intrapresa al fine di promuovere la ricerca e lo sviluppo nel settore della metallurgia sul tema «Materiali per turbine a gas». Nell'allegato figura la descrizione generale dei lavori prospettati per detta azione.

L'azione ha lo scopo di stimolare l'esecuzione di operazioni concertate di ricerca e di sviluppo sul tema suddetto, mediante contratti stipulati tra gli organismi pubblici competenti, da un lato, e le imprese industriali e gli stabilimenti di ricerca (centri di ricerca pubblici o privati, istituti universitari e centri comuni) dall'altro, o tramite lavori affidati a stabilimenti di ricerca pubblici che accettino di lavorare associandosi su base multinazionale.

Articolo 2 La durata dei lavori prevista per l'azione è di tre anni al massimo, salvo decisione contraria presa dai Firmatari all'unanimità.

Articolo 3 II presente Accordo è aperto alla firma degli altri Governi europei che hanno partecipato alla Conferenza Ministeriale svoltasi a Bruxelles il 22 e 23 novembre 1971 e delle Comunità Europee con riserva dell'accordo unanime dei Firmatari. Tale accordo unanime non è tuttavia richiesto Foglio Federale 1972, Voi. I

14

190

fino alla data di entrata in vigore del presente Accordo, purché l'importo destinato dai nuovi Firmatari ai lavori previsti per l'azione sia almeno pari all'importo più basso destinato a tale azione dagli altri Firmatari.

Articolo 4 È istituito un Comitato di gestione, in appresso denominato «Comitato», composto di un rappresentante di ciascun Firmatario. Ogni rappresentante può, ove occorra, farsi accompagnare da esperti o da consulenti.

Il Comitato adotta il suo regolamento interno. Questo regolamento stabilisce il quorum necessario per la validità delle deliberazioni del Comitato.

Il Comitato formula raccomandazioni motivate sulle .proposte di ricerca presentategli. Queste raccomandazioni sono formulate a maggioranza semplice; in esse possono essere espressi i punti di vista minoritari e la loro motivazione.

In sede di Comitato, ogni rappresentante dispone di un voto. Le decisioni procedurali sono acquisite a maggioranza semplice. Ogni altra decisione è presa all'unanimità; tuttavia, l'astensione di uno o più rappresentanti non costituisce ostacolo al raggiungimento dell'unanimità.

Articolo 5 II Comitato: a) invita le imprese industriali e gli stabilimenti di ricerca a presentare proposte di ricerca, preferibilmente su base multinazionale, relative al tema dell'azione; b) esamina le proposte di ricerche presentate dalle imprese industriali e dagli stabilimenti di ricerca; e) raccomanda la ripartizione dei compiti di ricerca tra le imprese industriali e gli stabilimenti di ricerca e rivolge agli organismi interessati raccomandazioni sulle proposte di contratti che a suo avviso devono essere accolte, nonché sulla loro durata; d) favorisce le associazioni tra i partners dei vari Paesi; e) segue l'andamento dei lavori e, ove occorra, raccomanda le modifiche necessario all'orientamento o all'entità dei lavori in corso; f) elabora le proposte di programmi per l'eventuale proseguimento dei lavori dopo la scadenza del presente Accordo; g) pubblica annualmente una relazione sull'andamento dei lavori.

Tutti gli argomenti trattati dal Comitato sono considerati confidenziali.

191

Articolo 6 Su richiesta dei Firmatari il segretariato del Comitato viene assicurato dalla Commissione delle Comunità Europee.

Articolo 7 I mezzi di ricerca dedicati ai lavori previsti per l'azione sono così suddivisi tra i Firmatari: Firmatari

Governi della Repubblica Federale Tedesca della -Repubblica francese della Repubblica italiana del Granducato del Lussemburgo dell Regno dei Paesi Bassi della Repubblica austriaca della Confederazione Svizzera della Svezia ' del Regno Unito di Gran Bretagna e Manda del Nord Comunità Europea dell'Energia Atomica

Importo massimo annuo in U.C.

.

500000 400000 375000 100 000 100000 100000 315 000 100 000 380 000 120000

Questi importi comprendono sia i contributi a carico di fondi pubblici sia i contributi delle imprese industriali e dei loro centri di ricerca.

Le eventuali spese comuni sono suddivise in parti uguali tra i Firmatari, escluse le spese di segretariato.

Articolo 8 Per ogni contratto, l'ammontare della partecipazione finanziaria di ciascun Firmatario a carico dei fondi pubblici non supera, in linea di massima, il 60% nel caso di contratti stipulati con imprese industriali o loro centri di ricerca, ed il 75% nel -caso di contratti stipulati con gli altri stabilimenti di ricerca. Tali disposizioni non si applicano agli organismi di ricerca finanziati interamente o in massima parte dai pubblici poteri I Firmatari hanno -la possibilità, se lo desiderano, di prevedere nei loro contratti il rimborso totale o parziale dei contributi dello Stato in caso di successo della ricerca.

Articolo 9 Possono chiedere di beneficiare di contratti le imprese industriali e gli stabilimenti di ricerca, preferibilmente associati tra loro, che siano in grado di eseguire in tutto o in parte le ricerche progettate o di farne eseguire talune parti per proprio conto e sotto la propria responsabilità.

192

Articolo 10 I Firmatari trasmettono le loro proposte di ricerca al segretariato del Comitato direttamente o attraverso i rispettivi organismi pubblici competenti.

Le imprese industriali e gli stabilimenti di ricerca che accettano di associarsi per eseguire un'azione di ricerca su base multinazionale negoziano liberamente fra loro le modalità della loro cooperazione.

Articolo 11 I Firmatari assicurano la gestione amministrativa e finanziaria dei contratti da essi stipulati.

Articolo 12 I Firmatari inseriscono nei contratti una clausola che obbliga le imprese industriali o gli stabilimenti di ricerca a presentare relazioni periodiche sull'andamento dei lavori, ed una relazione finale.

Le relazioni periodiche sull'andamento dei lavori, che contengono informazioni tecniche dettagliate, vengono distribuite in via confidenziale soltanto ai Firmatari ed al Comitato. La relazione finale, che verte soltanto sui risultati ottenuti, viene distribuita su scala molto più vasta, e viene inviata almeno alle imprese industriali ed agli stabilimenti di ricerca interessati dei Paesi cui appartengono i partecipanti all'azione.

Articolo 13 1. I Firmatari inseriscono nei contratti di ricerca, salvo le disposizioni del diritto nazionale, clausole che consentano di applicare le seguenti disposizioni finché sussistono i diritti di proprietà industriale risultanti dallo studio, dalla ricerca o dallo sviluppo, in appresso denominati «ricerca», escluso il know how: a) I diritti di proprietà industriale sui risultati della ricerca appartenenti alle imprese o agli stabilimenti di ricerca che hanno eseguito o fatto eseguire detta ricerca per loro conto restano di loro proprietà; il Firmatario che ha stipulato i contratti la cui esecuzione ha dato luogo a questi diritti di proprietà può tuttavia riservarsi taluni diritti che vengono precisati nei contratti.

Per i contratti stipulati con stabilimenti di ricerca (centri di ricerca pubblici o privati, istituti universitari e centri comuni) si può convenire che i diritti di proprietà industriale appartengono al Firmatario interessato o a qualsiasi altro organismo che esso designi.

Il deposito delle domande di diritti di proprietà industriale risultanti dalla ricerca viene comunicato ai Firmatari per il tramite dello Stato o dell'organismo che finanzia la ricerca.

193

b) Salvo le disposizioni di cui alla lettera e), il titolare dei diritti di proprietà industriale derivanti dalla ricerca o acquisiti nel corso di quest'ultima può concedere licenze o cedere i diritti di proprietà industriale, con l'obbligo di informare i Firmatari della sua intenzione per il tramite dello Stato o dell'organismo che finanzia la ricerca.

e) Se le disposizioni dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee, le leggi ed i regolamenti vigenti sul territorio del Firmatario interessato e gli obblighi precedentemente assunti dalle imprese titolari di contratti di ricerca e notificati alla conclusione dei contratti stessi non vi si oppongono, ciascun Firmatario ha il diritto di opporsi alla concessione, ad imprese insediate al di fuori dei territori dei Firmatari, di diritti di proprietà industriale acquisiti dalle imprese titolari dei contratti di ricerca nel corso dell'esecuzione di tali contratti, che consentano alle imprese insediate al di fuori del territorio dei Firmatari la fabbricazione o la vendita sul territorio del Firmatario.

d) Nei casi qui appresso elencati il titolare dei diritti di proprietà industriale risultanti dalla ricerca, ha l'obbligo di concedere una licenza, su richiesta di un Firmatario diverso da quello che ha stipulato il contratto la cui esecuzione ha dato luogo a questi diritti di proprietà: --· quando si devono soddisfare nei settori della sicurezza pubblica e della sanità pubblica le esigenze del Firmatario che chiede la licenza; -- quando le esigenze del mercato sul territorio del Firmatario che chiede la licenza non sono soddisfatte, nel qual caso la licenza deve essere concessa a favore di un'impresa designata dal Firmatario stesso onde consentire a quest'ultima di soddisfare ile esigenze di detto mercato. Tuttavia la licenza non viene concessa se il titolare stabilisce l'esistenza di un motivo legittimo di rifiuto, in particolare, il fatto di non aver potuto disporre di un termine adeguato.

Per ottenere la concessione di queste licenze il Firmatario richiedente si rivolge al Firmatario che ha stipulato il contratto Ha cui esecuzione ha dato luogo a tali diritti di proprietà.

Le licenze vengono concesse a condizioni eque e ragionevoli e devono comportare il diritto di concedere una sublicenza alle stesse condizioni.

Esse possono estendersi, alle
stesse condizioni, ai diritti di proprietà industriale e alle domande di diritti di proprietà precedenti appartenenti al datore della licenza, nella misura necessaria al loro sfruttamento.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano mutatis mutandis alle conoscenze non coperte dai diritti di proprietà industriale (know how ecc.).

194 Articolo 14 I Firmatari si consultano, su richiesta di uno di essi, su qualsiasi problema posto dall'applicazione del presente Accordo.

Articolo 15 1. Ciascuno dei Firmatari notifica al più presto, al Segretario Generale del Consiglio delle Comunità Europee, l'espletamento delle formalità necessarie in base alle sue disposizioni interne per l'entrata in vigore del presente Accordo.

2. Per i Firmatari che hanno trasmesso la notifica prevista al paragrafo 1, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della notifica che assicuri la copertura di almeno due terzi del totale degli importi di cui all'articolo 7.

Per i Firmatari che trasmettono la suddetta notifica dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, esso entra in vigore alla data di ricezione della notifica.

I Firmatari che non hanno ancora trasmesso la suddetta notifica alla data di entrata in vigore del presente Accordo, possono partecipare ai lavori del Comitato senza diritto di voto per un periodo di sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.

3. Il Segretario Generale del Consiglio delle Comunità Europee notifica a ciascuno dei Firmatari l'avvenuto deposito delle notifiche di cui al paragrafo 1 e la data di entrata in vigore del presente Accordo.

Articolo 16 II presente Accordo, redatto in unico esemplare, in lingua tedesca, inglese, francese, italiana e olandese, i testi facenti tutti ugualmente fede, è depositato negli archivi del Segretariato Generale del Consiglio delle Comunità Europee che provvede a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Firmatari.

Fatto a Bruxelles, addì ventitré novembre millenovecentosettantuno.

(Si omettono le firme)

195 Allegato I lavori di ricerca che saranno effettuati nel contesto dell'azione vertono sui materiali destinati ai motori da aeroplani ed alle turbine terrestri o marittime.

Tali lavori non dovrebbero consistere in uno sviluppo diretto di nuovi procedimenti tecnologici o di materiali interamente nuovi. Si tratterà piuttosto di studi relativi alle caratteristiche o al comportamento dei materiali più progrediti. Gli studi dovranno avere risultati pratici, quali una migliore conoscenza delle possibilità di utilizzazione dei materiali, raccomandazioni relative al miglioramento dei materiali e dei procedimenti, e la definizione di metodi di collaudo.

La scelta dei temi di studio risponde alla preoccupazione di avviare la cooperazione anzitutto per gli argomenti di immediata importanza pratica, in prospettive che possano pervenire, entro termini ragionevoli, a risultati concreti.

Argomenti di ricerca II seguente programma comprende le leghe a base di nichel o di cobalto contenenti cromo e le leghe di titanio.

Corrosione ad alta temperatura e rivestimenti di protezione Sono necessari studi dettagliati per meglio conoscere i meccanismi dei fenomeni di corrosione a caldo e per scegliere correttamente i più adeguati metodi di collaudo. Essi consentiranno di ricercare in modo razionale le possibilità di migliorare i rivestimenti di protezione, e, se possibile, di aumentare la resistenza delle leghe stesse alla corrosione.

Tali lavori non verteranno in modo specifico sulle tecniche di filtrazione dell'aria né sugli additivi inibitori. Gli industriali terranno tuttavia conto di dette tecniche per orientare correttamente le ricerche che proporranno.

Stabilità metallurgica ad alta temperatura La stabilità metallurgica delle leghe più progredite sarà studiata ad alta temperatura; si esaminerà inoltre l'influenza del vincolo applicato.

Tali studi avranno lo scopo di fornire dati di base più precisi che consentano di migliorare le migliori leghe esistenti.

Fatica ad alta temperatura I lavori saranno imperniati sui due problemi seguenti: -- 'la fatica oligociclica (low cycle fatigue), che può essere una causa di rottura dei dischi delle turbine e dei compressori, -- la fatica termica, che è di frequente una causa di fessurazione e di rottura delle palette delle turbine.

Gli studi verteranno sulle leghe ottimali disponibili e saranno concepiti in modo da migliorare da conoscenza dei fenomeni. Essi dovrebbero

196 pervenire alla definizione di adeguati metodi di collaudo. Sarà interessante accertare se esistono relazioni tra i fenomeni di fatica ad alta temperatura e le caratteristiche di base dei materiali.

Corrosione sotto tensione del titanio Studio dei principali problemi connessi con la tendenza delle leghe di titanio a fessurarsi per corrosione sotto tensione.

Omogeneità metallurgica e difetti fisici dei prodotti fusi Studio dell'incidenza delle eterogeneità locali di composizione o di microstruttura sull'affidabilità. Esame delle possibilità di individuazione delle eterogeneità mediante metodi di controllo non distruttivo.

Lo studio dell'origine dei microcedimenti e delle microincrinature dei pezzi prodotti mediante colata di precisione sarebbe molto interessante per il futuro miglioramento dei procedimenti.

Strutture metallurgiche ottenute mediante fucinatura Studio dell'influenza delle strutture ottenute mediante fucinatura sulle caratteristiche meccaniche delle leghe di nichel, di cobalto e di titanio.

Caratteristiche di saldatura delle leghe Si studierà la qualità fisica dei giunti saldati (microfessure), le loro caratteristiche meccaniche e la loro struttura metallurgica. Ci si interesserà più in .particolare alla possibilità di saldare le leghe provenienti da colate di precisione.

Influenza della lavorazione sull'affidabilità Studio delle cause d'ordine metallurgico di deterioramento delle caratteristiche di fatica, in particolare per quanto riguarda la rettifica del titanio e la lavorazione elettrochimica.

Leghe a struttura orientata Si studieranno le proprietà meccaniche delle parti prodotte mediante solidificazione orientata, l'influenza della struttura metallurgica e le possibilità di adattamento della composizione delle leghe per rendere ottimali le caratteristiche dei prodotti.

Leghe pseudo-eutettìche a struttura orientata Studio delle proprietà dei materiali a temperatura ambiente e ad alta temperatura. Ricerca di composizioni migliorate.

Leghe migliorate prodotte mediante metallurgia delle polveri Studio delle caratteristiche delle leghe a base di nichel o di cobalto ottenute mediante tecniche di metallurgia delle polveri. Studio dell'influenza delle proprietà fisiche e della composizione chimica delle polveri..

197

Accordo per l'attuazione di un'azione europea nel settóre degli inconvenienti ambientali sul tema «Analisi dei microcontaminanti organici nell'acqua» I Governi della Danimarca, della Repubblica Federale Tedesca, della Spagna, della Repubbica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno di Norvegia, della Repubblica del Portogallo, della Confederazione Svizzera, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Comunità Economica Europea, in appresso denominati «Firmatari», hanno accettato di partecipare all'azione qui di seguito definita, in appresso denominata «azione», ed hanno convenuto le seguenti disposizioni: Articolo 1.

I Firmatari coordinano i loro sforzi per l'azione intrapresa al fine di mettere a punto tecniche il più possibile complete di individuazione e determinazione dei microcontaminanti organici nell'acqua. Nell'allegato figura la descrizione generale dei lavori prospettati per detta azione.

Le operazioni di ricerca e di sviluppo sono effettuate essenzialmente mediante lavori affidati a stabilimenti pubblici di ricerca che accettino di lavorare associandosi su base multinazionale. Tuttavia, possono essere stipulati contratti fra il Firmatario o i Firmatari interessati, da un lato, e le imprese industriali e gli altri stabilimenti di ricerca (centri di ricerca privati, istituti universitari o centri comuni) dall'altro.

Articolo 2 La durata dei lavori prevista per l'azione è di 3 anni al massimo.

Articolo 3 II presente Accordo è aperto alla firma degli altri Governi europei che hanno partecipato alla Conferenza Ministeriale svoltasi a Bruxelles il

198

22 e 23 novembre 1971 e delle Comunità Europee, con riserva dell'accordo unanime dei Firmatari. Tale accordo unanime non è tuttavia richiesto fino alla data di entrata in vigore del presente Accordo, purché l'importo destinato dai nuovi Firmatari ai lavori previsti per l'azione sia almeno pari a 40 000 unità di conto.

Articolo 4 È istituito un Comitato di -gestione, in appresso denominato «Comitato», composto di un rappresentante di ciascun Firmatario. Ogni rappresentante può, ove occorra, farsi accompagnare da esperti o da consulenti.

Il Comitato adotta il suo regolamento interno. Questo regolamento stabilisce il quorum necessario per la valtidità delle deliberazioni del Comitato.

Il Comitato formula raccomandazioni motivate sulle proposte di ricerca presentategli e sull'orientamento e l'entità dei lavori da prevedere.

Queste raccomandazioni sono formulate a maggioranza semplice; in esse possono essere espressi i punti di vista minoritari e la loro motivazione.

In seno al Comitato ogni rappresentante dispone di un voto. Le decisioni procedurali sono acquisite a maggioranza semplice. Ogni altra decisione è presa all'unanimità; tuttavia, l'astensione di uno o più rappresentanti non costituisce ostacolo al raggiungimento dell'unanimità.

a)

b) e) d)

Articolo 5 II Comitato: rivolge raccomandazioni agli organismi interessati sulle ricerche che a suo parere devono essere eseguite e raccomanda la suddivisione di tali compiti tra i Firmatari; favorisce la cooperazione fra i partners dei vari Paesi; segue l'andamento dei lavori e, ove occorra, raccomanda le modifiche necessarie all'orientamento o all'entità dei lavori in corso; ogni anno e alla fine dell'azione pubblica una relazione corredata di conclusioni sui risultati delle operazioni oggetto dell'azione.

Articolo 6 Su richiesta dei Firmatari, il Segretariato del Comitato viene assicurato dalla Commissione delle Comunità Europee.

Articolo 7 I mezzi di ricerca dedicati ai lavori previsti per l'azione sono così suddivisi tra i Firmatari:

199 Firmatari

Importo massimo annuo in U.C.

Governi della Danimarca della Repubblica Federale Tedesca della Spagna della Repubblica francese dell'Inlanda della Repubblica italiana della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia . . .

del Regno dei Paesi Basisi del Regno di Norvegia della Repubblica del Portogallo . . .

della Confederazione Svizzera del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord .

Comunità Economica Europea

40000 130000 80000 130000 40000 130000 125000 40 000 40 000 80000 80000 160000 174000

In tale ambito il finanziamento delle operazioni oggetto dell'azione è assicurato da ciascun Firmatario per quanto concerne i lavori effettuati su sua iniziativa.

Tuttavia, un contributo finanziario può essere apportato da un Firmatario per lavori effettuati su iniziativa di un altro Firmatario, in virtù di un accordo tra loro stipulato.

Le eventuali spese comuni sono suddivise in parti uguali tra i Firmatari, escluse le spese di segretariato.

.Articolo 8 Possono chiedere di 'beneficiare di contratti in virtù dell'articolo 1 le imprese industriali e gli stabilimenti di ricerca, preferibilmente associati tra loro, che siano in grado di eseguire in tutto o in parte le ricerche progettate o di farne eseguire talune parti per proprio conto e sotto la propria responsabilità.

Articolo 9 I Firmatari trasmettono al Segretariato del Comitato le proposte di ricerche loro presentate.

Articolo 10 I Firmatari assicurano la gestione amministrativa e finanziaria dei contratti da essi stipulati.

Articolo 11 1. Le conoscenze ed i diritti di proprietà industriale risultanti dai lavori di ciascuno dei Firmatari nell'esecuzione dell'azione restano di proprietà di tale Firmatario quando gli appartengono a norma delle disposi-

200

ziomi del suo diritto nazionale. Egli può utilizzare le conoscenze appartenenti agli altri Firmatari per le proprie esigenze in materia di sicureziza pubblica e di sanità pubblica.

In ragione delle esigenze di cui al primo comma, gli altri Firmatari godono di una licenza non esclusiva e gratuita sulle conoscenze e sui diritti di proprietà industriale risultanti dai lavori di un Firmatario nell'esecuzione dell'azione.

2. Su richiesta di un altro Firmatario, ogni Firmatario concede, a condizioni eque e ragionevoli, licenze non esclusive sulle sue conoscenze e sui suoi diritti di proprietà industriale quali previsti al paragrafo 1 alle imprese insediate sul territorio del Firmatario richiedente.

3. I Firmatari non impediscono l'utilizzazione delle conoscenze e diritti di proprietà industriale di cui ai paragrafi 1 e 2, alle condizioni in essi previste, opponendo a detta utilizzazione diritti di proprietà precedenti eventualmente in loro possesso.

4. Allorché, a norma del diritto nazionale, le conoscenze ed i diritti di proprietà industriale non appartengono a titolo esclusivo ai Firmatari, essi si impegnano a farsi concedere licenze, in base alle disposizioni del loro diritto nazionale, con possibilità di concessioni di sublicenze, onde assicurare l'effettiva applicazione del presente articolo.

Articolo 12 I Firmatari inseriscono nei contratti una clausola che obbliga le imprese industriali o gli stabilimenti di ricerca a presentare relazioni periodi che sull'andamento dei lavori ed una relazione finale.

Le relazioni periodiche sull'andamento dei lavori, che contengono informazioni tecniche dettagliate, vengono distribuite in via confidenziale soltanto ai Firmatari ed al Comitato. La relazione finale viene distribuita su scala più vasta; le condizioni di tale distribuzione vengono adottate dal Comitato.

Articolo 13 I Firmatari inseriscono nei contratti di studio, di ricerca e di sviluppo, salvo le disposizioni del diritto nazionale, clausole che consentano di applicare le seguenti disposizioni finché sussistono i diritti di proprietà industriale risultanti dallo studio, dalla ricerca o dallo sviluppo, in appresso denominati «ricerca», escluso il know how.

1. Per quanto riguarda i lavori finanziati separatamente: a) I diritti di proprietà industriale sui risultati della ricerca appartenenti
alle imprese o agli stabilimenti di ricerca che hanno eseguito o fatto eseguire detta ricerca per loro conto restano di loro proprietà; il Firmatario che ha stipulato i contratti la cui esecuzione ha dato luogo a questi diritti di proprietà può tuttavia riservarsi taluni diritti che vengono precisati nei contratti.

201

Per d contratti stipulati con stabilimenti di ricerca (centri di ricerca pubblici o privati, istituti universitari e centri comuni) si può convenire che i diritti di proprietà industriale appartengono al Firmatario interessato o a qualsiasi altro organismo che essr designi.

Il deposito delle domande di diritti di pro ietà industriale risultanti dalla ricerca viene comunicato ai Firmataci per il tramite dei Firmatari da cui dipendono gli organismi.

b) Salvo le disposizioni di cui alla lettera e), il titolare dei diritti di proprietà industriale derivanti dalla ricerca o acquisiti nel corso di quest'ultima può concedere licenze o cedere i diritti di proprietà industriale, con l'obbligo di informare i Firmatari della sua intenzione per il tramite dei Firmatari da cui dipendono gli organismi.

e) Se le disposizioni dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee, le leggi ed i regolamenti vigenti sul territorio del Firmatario interessato e gli obblighi precedentemente assunti dalle imprese titolari di contratti di ricerca e notificati alla conclusione dei contratti stessi non vi si oppongono, ciascun Firmatario ha il diritto di opporsi alla concessione, ad imprese insediate al di fuori dei territori dei Firmatari, di diritti di proprietà industriale acquisiti dalle imprese titolari dei contratti di ricerca nel corso dell'esecuzione di tali contratti, che consentano alle imprese insediate al di fuori del territorio dei Firmatari la fabbricazione o la vendita sul territorio del Firmatario.

d) Nei casi qui appresso elencati il titolare dei diritti di proprietà industriale risultanti dalla ricerca, ha l'obbligo di concedere una licenza, su richiesta di un Firmatario diverso da quello che ha stipulato il contratto la cui esecuzione ha dato luogo a questi diritti di proprietà: -- quando si devono soddisfare nei settori definiti all'articolo 11 paragrafo 1 primo comma le esigenze del Firmatario che chiede da licenza; -- quando le esigenze del mercato sul territorio del Firmatario che chiede la licenza non sono soddisfatte, nel qual caso la licenza deve essere concessa a favore di un'impresa designata dal Firmatario stesso onde consentire a quest'ultima di soddisfare le esigenze di detto mercato. Tuttavia la licenza non viene concessa se il titolare stabilisce l'esistenza di un motivo legittimo di rifiuto,
in particolare, il fatto di non aver potuto disporre di un termine adeguato.

Per ottenere la concessione di queste licenze il Firmatario richiedente si rivolge al Firmatario che ha stipulato il contratto la cui esecuzione ha dato luogo a tali diritti di proprietà.

Le licenze vengono concesse a condizioni eque e ragionevoli e devono comportare il diritto di concedere una sublicenza alle stesse condizioni.

Esse possono estendersi, alle stesse condizioni, ai diritti di proprietà industriale e alle domande di diritti di proprietà precedenti appartenenti al datore della licenza, nella misura necessaria al loro sfruttamento.

202 2. Per quanto riguarda i lavori finanziati in comune le disposizioni del punto 1 sono applicabili con la riserva che, nel caso in cui uno dei Firmatari agisca in veste di mandatario degli altri Firmatari, i diritti che può riservarsi in virtù del punto 1 lettera a) sono estesi agli altri Firmatari.

3. Le disposizioni dei punti 1 e 2 si applicano mutatis mutaridis alle conoscenze non coperte dai diritti di proprietà industriale (know how ecc.).

Articolo 14 I Firmatari si consultano, su richiesta di uno di essi, su qualsiasi problema posto dall'applicazione del presente Accordo.

Articolo 15 1. Ciascuno dei Firmatari notifica al più presto, al Segretario Generale del Consiglio delle Comunità Europee, l'espletamento delle formalità necessarie in base alle sue disposizioni interne per l'entrata in vigore del presente Accordo.

2. Per i Firmatari che hanno trasmesso la notifica prevista al paragrafo 1 il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui la maggioranza dei Firmatari ha trasmesso tale notifica.

Per i Firmatari che trasmettono la notifica suddetta dopo la data di entrata in vigore del presente Accordo, esso entra in vigore alla data di ricezione della notifica.

I Firmatari che non hanno ancora trasmesso la notifica suddetta alla data di entrata in vigore del presente Accordo, possono partecipare ai lavori del Comitato senza diritto di voto per un periodo di sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.

3. Il Segretario Generale del Consiglio delle Comunità Europee notifica a ciascuno dei Firmatari l'avvenuto deposito delle notifiche di cui al paragrafo 1 e la data di entrata in vigore del presente Accordo. Articolo 16 II presente Accordo, redatto in unico esemplare, in lingua tedesca, inglese, francese, italiana e olandese, i testi facenti tutti ugualmente fede, è depositato negli archivi del Segretariato Generale del Consiglio delle Comunità Europee che provvede a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Firmatari.

Fatto a Bruxelles, addì ventitré novembre millenovecentosettantuno.

(Si omettono le firme)

203

Allegato 1. Definizione dell'azione Sviluppo di metodi che consentano di analizzare nel modo più completo possibile i microcontaminanti organici contenuti in un campione di acqua. Il metodo dovrebbe applicarsi a tutta la gamma dei costituenti organici e dovrebbe permettere di identificarli e di determinarne la concentrazione entro i limiti di individuazione prestabiliti.

Si spera di mettere a punto una combinazione di strumenti «multirivelatrice» (è questo lo scopo essenziale dell'azione) e, tenuto conto delle diverse possibilità di affrontare il problema dello sviluppo di un'unità di questo tipo, si ritiene che il metodo più idoneo sia la separazione per cromatografia gassosa. Il vantaggio di questo metodo consiste nel fatto che esso richiede solo piccole quantità di materiale e che i composti separati si presentano in modo da poter essere esaminati con differenti rivelatori sensibili e selettivi, ivi compreso uno spettrometro di massa.

2. Ricerche proposte L'azione proposta verte su una serie di temi elencati qui di seguito: I. Determinazione di dati di riferimento (divisione 1) a) Elenco dei microcontaminanti organici presenti o di cui si sospetta la presenza nelle acque contaminate; b) Raccolta di dati già esistenti (spettri SM, IR, RMN, dati CG); e) Preparazione chimica di contaminanti di riferimento (compresi i metaboliti) destinati alle misure fisico-chimiche; d) Misure fisico-chimiche su contaminanti di riferimento.

II. Unità analitica a) b) e) d)

Campionamento e trattamento (divisione 2); Tecniche di separazione e di individuazione (divisione 3); 'Accoppiamento SM/CG (divisione 4); Valutazione dell'accoppiamento SM/CG (modalità operativa e parametri) (divisione 5).

III. Trattamento dei dati (divisione 6) a) Hardware b) Software

204

3. Necessità finanziarie e attuazione dell'azione Partendo dall'ipotesi che l'azione si svolga in 3 anni, si possono prevedere le seguenti spese: I. Determinazione dei dati di riferimento

. . . .

1 200 000 U.C.

II. Unità analitica: a) b) e) d)

campionamento e trattamento metodi di separazione e di individuazione . .

accoppiamento SM/CG operazione SM/CG

III. Trattamento dei dati

880 000 93 000 130000 300000

U.C.

U.C.

U.C.

U.C.

400000 U.C.

3 003 000 U.C.

Per l'esecuzione dei lavori sono stati previsti laboratori atti ad assicurare il coordinamento a livello internazionale per 5 delle 6 divisioni principali dell'azione, nonché laboratori nazionali disposti ad armonizzare i loro lavori all'interno del proprio Paese per ciascuna delle divisioni.

Inoltre, i lavori relativi al trattamento dei dati saranno ritardati di almeno un anno; per la divisione 6 il laboratorio di coordinamento non sarà designato e il programma dettagliato non sarà elaborato finché saranno in corso di attuazione gli altri temi.

205

Accordo per la realizzazione di una azione europea nel settore degli inconvenienti ambientali sul tema «Trattamento delle melme di depurazione» / Governi della Danimarca, della Repubblica Federale Tedesca, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno di Norvegia, della Confederazione Svizzera, della Svezia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Manda del Nord, in appresso denominati «Firmatari», hanno accettato di partecipare all'azione qui di seguito definita, in appresso denominata «azione», ed hanno convenuto le seguenti disposizioni: Articolo 1 I Firmatari coordinano i loro sforzi per l'azione intrapresa al fine di confrontare i metodi di trattamento e di eliminazione delle melme di depurazione applicati in vari Paesi. Nell'allegato figura la descrizione generale dei lavori prospettati per detta azione.

Le operazioni di ricerca e di sviluppo sono effettuate essenzialmente mediante lavori affidati a stabilimenti pubblici di ricerca che accettino di lavorare associandosi su base multinazionale. Tuttavia, possono essere stipulati contratti fra il Firmatario o i Firmatari interessati, da un lato, e le imprese industriali e gli altri stabilimenti di ricerca (centri di ricerca privati, istituti universitari o centri comuni) dall'altro.

Articolo 2 La durata dei lavori prevista per l'azione è di due anni al massimo; il tema 3 deve essere attuato dai Firmatari interessati durante tale periodo.

Articolo 3 II presente Accordo è aperto alla firma degli altri Governi europei che hanno partecipato alla Conferenza Ministeriale svoltasi a Bruxelles il 22 e 23 novembre 1971 e delle Comunità Europee, con riserva dell'acFoglio Federale 1972, Voi. I

15

206

cordo unanime dei Firmatari. Tale accordo unanime non è tuttavia richiesto fino alla data di entrata in vigore del presente Accordo, purché l'importo destinato dai nuovi Firmatari ai lavori previsti per l'azione sia almeno pari a 20 000 unità di conto.

Articolo 4 È istituito un Comitato di gestione, in appresso denominato «Comitato», composto di un rappresentante di ciascun Firmatario. Ogni rappresentante può, ove occorra, farsi accompagnare da esperti o da consulenti.

Il Comitato adotta il suo regolamento interno. Questo regolamento stabilisce il quorum necessario per la validità delle deliberazioni del Comitato.

Il Comitato formula raccomandazioni motivate sulle proposte di ricerca presentategli e sull'orientamento e l'entità dei lavori da prevedere.

Queste raccomandazioni sono formulate a maggioranza semplice; in esse possono essere espressi i punti di vista minoritari e la loro motivazione.

In seno al Comitato ogni rappresentante dispone di un voto. Le decisioni procedurali sono acquisite a maggioranza semplice. Ogni altra decisione è presa all'unanimità; tuttavia, l'astensione di uno o più rappresentanti non costituisce ostacolo al raggiungimento dell'unanimità.

a)

b) e) d)

Articolo 5 II Comitato: rivolge raccomandazioni agli organismi interessati sulle ricerche che, a suo parere, devono essere eseguite e raccomanda la suddivisione di tali compiti tra i Firmatari; favorisce la cooperazione tra i partners dei vari Paesi; segue l'andamento dei lavori e, ove occorra, raccomanda le modifiche necessarie all'orientamento o all'entità dei lavori in corso; ogni anno ed alla fine dell'azione pubblica una relazione, corredata di conclusioni sui risultati delle operazioni oggetto dell'azione.

Articolo 6 Su richiesta dei Firmatari il segretariato del Comitato viene assicurato dalla Commissione delle Comunità Europee.

Articolo 7 I mezzi di ricerca dedicati ai lavori previsti per l'azione sono così suddivisi fra i Firmatari:

207 Firmatari

Governi della. Danimarca della Repubblica Federale Tedesca della Repubblica francese

della Repubblica italiana della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia .

del Regno dei Paesi Bassi d e l Regno d i Norvegia . . .

della Confederazione Svizzera della Svezia del Regno Unito di Gran Bretagna e Manda del Nord

Importo massimo anm:o in U.C.

40 000 51 000 45000 (esclusivamente per il tema 1) 60000 40 000 30 000 60 000 120000 50000 20 000

In tale ambito, il finanziamento delle operazioni oggetto dell'azione è assicurato da ciascun Firmatario per quanto concerne i lavori da effettuare di sua iniziativa.

Tuttavia, un contributo finanziario può essere apportato da un Firmatario per lavori effettuati su iniziativa di un altro Firmatario, in virtù di un accordo tra loro stipulato.

Le eventuali spese comuni sono suddivise in parti uguali tra i Firmatari, escluse le spese di segretariato.

Articolo 8 Possono chiedere di beneficiare di contratti in virtù dell'articolo 1, le imprese industriali e gli stabilimenti di ricerca, preferibilmente associati tra loro, che siano in grado di eseguire in tutto o in parte le ricerche progettate o di farne eseguire talune parti per proprio conto e sotto la propria responsabilità.

Articolo 9 I Firmatari trasmettono al Segretariato del Comitato le proposte di ricerche loro presentate.

Articolo 10 I Firmatari assicurano la gestione amministrativa e finanziaria dei contratti da essi stipulati.

Articolo 11 1. Le conoscenze ed i diritti di proprietà industriale risultanti dai lavori di ciascuno dei Firmatari nell'esecuzione dell'azione restano di pro-

208

prietà di tale Firmatario quando gli appartengono a norma delle disposizioni del suo diritto nazionale. Egli può utilizzare le conoscenze appartenenti agli altri Firmatari per le proprie esigenze in materia di sicurezza pubblica e di sanità pubblica.

In ragione delle esigenze di cui al primo comma, gli altri Firmatari godono di una licenza non esclusiva e gratuita sulle conoscenze e sui diritti di proprietà industriale risultanti dai lavori di un Firmatario nell'esecuzione dell'azione.

2. Su richiesta di un altro Firmatario, ogni Firmatario concede, a condizioni eque e regionevoli e tenendo conto della partecipazione finanziaria del Firmatario richiedente, licenze non esclusive sulle sue conoscenze e sui suoi diritti di proprietà industriale quali previsti al paragrafo 1 alle imprese insediate sul territorio del Firmatario richiedente.

3. I Firmatari non impediscono l'utilizzazione delle conoscenze e diritti di proprietà industriale di cui ai paragrafi 1 e 2, alle condizioni in essi previste, opponendo a detta utilizzazione diritti di proprietà precedenti eventualmente in loro possesso.

4. Allorché, a norma del diritto nazionale, le conoscenze ed i diritti di proprietà industriale non appartengono a titolo esclusivo ai Firmatari, essi si impegnano a farsi concedere licenze, in base alle disposizioni del loro diritto nazionale, con possibilità di concessione di sublicenze, onde assicurare l'effettiva applicazione del presente articolo.

Articolo 12 I Firmatari inseriscono nei contratti una clausola che obbliga le imprese industriali o gli stabilimenti dì ricerca a presentare relazioni periodiche sull'andamento dei lavori ed una relazione finale.

Le relazioni periodiche sull'andamento dei lavori, che contengono informazioni tecniche dettagliate, vengono distribuite in via confidenziale soltanto ai Firmatari ed al Comitato. La relazione finale viene distribuita su scala più vasta; le condizioni di tale distribuzione vengono adottate dal Comitato.

Articolo 13 I Firmatari inseriscono nei contratti di studi, di ricerca e di sviluppo, salvo le disposizioni del diritto nazionale, clausole che consentano di applicare le seguenti disposizioni finché sussistono i diritti di proprietà industriale risultanti dallo studio, dalla ricerca o dallo sviluppo, in appresso denominati «ricerca», escluso il know how.

209

1. Per quanto riguarda i lavori finanziati separatamente: a) I diritti di proprietà industriale sui risultati della ricerca appartenenti alle imprese o agli stabilimenti di ricerca che hanno eseguito o fatto eseguire detta ricerca per loro conto restano di loro proprietà; il Firmatario che ha stipulato i contratti la cui esecuzione ha dato luogo a questi diritti di proprietà può tuttavia riservarsi taluni diritti che vengono precisati nei contratti.

Per i contratti stipulati con stabilimenti di ricerca (centri di ricerca pubblici o privati, istituti unversitari e centri comuni) si può convenire che i diritti di proprietà industriale appartengono al Firmatario interessato o a qualsiasi altro organismo che esso designi.

Il deposito delle domande d'i diritti di proprietà industriale risultanti dalla ricerca viene comunicato ai Firmatari per il tramite dei Firmatari da cui dipendono gli organismi.

b) Salvo le disposizioni di cui alla lettera e), il titolare dei diritti di proprietà industriale derivanti dalla ricerca o acquisiti nel corso di quest'ultima può concedere licenze o cedere i diritti di proprietà industriale, con l'obbligo di informare i Firmatari della sua intenzione per il tramite dei Firmatari da cui dipendono gli organismi.

e) Se le disposizioni dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee, le leggi ed i regolamenti vigenti sul territorio del Firmatario interessato e gli obblighi precedentemente assunti dalle imprese titolari di contratti di ricerca e notificati alla conclusione dei contratti stessi non vi si oppongono, ciascun Firmatario ha il diritto di opporsi alla concessione, ad imprese insediate al df fuori dei terri tori dei Firmatari, di diritti di proprietà industriale acquisiti dalle imprese titolari dei contratti di ricerca nel corso dell'esecuzione di tali contratti, che consentano alle imprese insediate al di fuori del territorio dei Firmatari la fabbricazione o la vendita sul territorio del Firmatario.

d) Nei casi qui appresso elencati il titolare dei diritti di proprietà industriale risultanti dalla ricerca, ha l'obbligo di concedere una licenza, su richiesta di un Firmatario diverso da quello che ha stipulato il contratto la cui esecuzione ha dato luogo a questi diritti di proprietà: -- quando si devono soddisfare nei settori definiti all'articolo 11 paragrafo
1 primo comma le esigenze del Firmatario che chiede la licenza; -- quando le esigenze del mercato sul territorio del Firmatario che chiede la licenza non sono soddisfatte, nel qual caso la licenza deve essere concessa a favore di un'impresa designata dal Firmatario stesso onde consentire a quest'ultima di soddisfare le esigenze di detto mercato. Tuttavia la licenza non viene concessa se il tito. lare stabilisce l'esistenza di un motivo legittimo di rifiuto, in particolare, il fatto di non aver potuto disporre di un termine adeguato.

210

Per ottenere la concessione di queste licenze il Firmatario richiedente si rivolge al Firmatario che ha stipulato il contratto la cui esecuzione ha dato luogo a tali diritti di proprietà.

Le licenze vengono concesse a condizioni eque e ragionevoli e devono comportare il diritto di concedere una sublicenza alle stesse condizioni.

Esse possono estendersi, alle stesse condizioni, ai diritti di proprietà industriale e alle domande di diritti di proprietà precedenti appartenenti al datore della licenza, nella misura necessaria al loro sfruttamento.

2. Per quanto riguarda i lavori finanziati in comune le disposizioni del punto 1 sono applicabili con la riserva che, nel caso in cui uno dei Firmatari agisca in veste di mandatario degli altri Firmatari, i diritti che può riservarsi in virtù del punto 1 lettera a) sono estesi agli altri Firmatari.

3. Le disposizioni dei punti 1 e 2 si applicano mutatis mutandis alle conoscenze non coperte dai diritti di proprietà industriale (know how ecc.).

Articolo 14 I Firmatari si consultano, su richiesta di uno di essi, su qualsiasi problema posto dall'applicazione del presente Accordo.

Articolo 15 1. Ciascuno dei Firmatari notifica al più presto, al Segretario Generale del Consiglio delle Comunità Europee, l'espletamento delle formalità necessarie in base alle sue disposizioni interne per l'entrata in vigore del presente Accordo.

2. Per i Firmatari che hanno trasmesso la notifica prevista al paragrafo 1, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui la maggioranza dei Firmatari ha trasmesso tale notifica.

Per i Firmatari che trasmettono la notifica suddetta dopo la data di entrata in vigore del presente Accordo, esso entra in vigore alla data di ricezione della notifica.

I Firmatari che non hanno ancora trasmesso la notifica suddetta alla data di entrata in vigore del presente Accordo, possono partecipare ai lavori del Comitato senza diritto di voto per un periodo di sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.

3. Il Segretario Generale del Consiglio delle Comunità Europee notifica a ciascuno dei Firmatari l'avvenuto deposito delle notifiche di cui al paragrafo 1 e la data di entrata in vigore del presente Accordo.

211 Articolo 16 II presente Accordo, redatto in unico esemplare, in lingua tedesca, inglese, francese, italiana e olandese, i testi facenti tutti ugualmente fede, è depositato negli archivi del Segretariato Generale del Consiglio delle Comunità Europee che provvede a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Firmatari.

Fatto a Bruxelles, addì ventitré novembre millenovecentosettantuno.

(Si omettono le firme)

212

Allegato 1. Definizione dell'azione Estimazione dei metodi di trattamento e di eliminazione delle melme di depurazione mediante valutazione comparativa, sulla base di criteri standard, degli impianti su scala industriale esistenti nei vari Paesi.

Per procedere alla valutazione comparativa proposta è necessario poter disporre di metodi uniformi per determinare la natura e le proprietà delle melme di depurazione. È indispensabile procedere alla suddetta armonizzazione prima di passare alle applicazioni pratiche. Di conseguenza, la prima parte del progetto comprenderà lavori di laboratorio che consentano di raggiungere un accordo sui metodi di caratterizzazione da adottare. Questa prima fase dei lavori sarà seguita da un'altra fase di lavori in laboratorio destinati a perfezionare i metodi per la caratterizzazione delle melme di depurazione.

2. Ricerche proposte Esse vertono sui temi seguenti: a) Lavori in laboratorio Adozione di un metodo a livello internazionale (tema 1). Lavori comuni di laboratorio per il perfezionamento dei metodi esistenti (tema 2). Le caratteristiche da studiare nell'ambito dei temi suddetti sono le seguenti: -- valore calorifico, -- analisi granulometrica, -- resistenza specifica alla filtrazione e determinazione della struttura dello stato colloidale e degli stadi di legamento dell'acqua, -- proprietà reologiche con misurazione della viscosità e della coesione, -- centrifugabilità.

b) Applicazioni pratiche Valutazione degli impianti industriali che procedono all'incenerimento combinato delle melme e delle immondizie (tema 3). Questi impianti comprendono due tipi di inceneritori. Nel primo tipo le melme e le immondizie sono bruciate insieme nelle stesse camere di combustione secondo una tecnica detta «inceneritore unico», mentre nel secondo tipo esse sono bruciate in impianti separati situati nel medesimo luogo; il calore viene trasferito dall'inceneritore delle immondizie nell'inceneritore delle melme secondo una tecnica detta «incenerimento affiancato».

213 I metodi e criteri di valutazione dovranno essere accuratamente precisati affinchè il confronto possa essere effettuato con Ja massima obiettività. Potrebbero essere utilizzati due mezzi. I processi verbali di esercizio, per esempio per un periodo di un anno, sarebbero mantenuti secondo uno schema uniforme analogo al modello riportato nell'allegato I al doc. COST/100/1/71 riv. 1. Potrebbe risultare necessario attrezzare gli impianti attuali con apparecchiature di misura e di registrazione supplementari onde ottenere tutti i dati prescritti. Inoltre, almeno una volta all'anno, si procederà durante 24 ore ad uno studio completo del rendimento dell'impianto e, in particolare, del suo bilancio termico.

3. Necessità finanziarie per l'attuazione dell'azione Tema 1 Normalizzazione dei metodi attuali di caratterizzazione delle melme di depurazione Durata: 1 anno Ciascun laboratorio occuperebbe un uomo durante 6 mesi a 40 000 U.C.

10 Paesi hanno espresso la loro volontà di partecipare ai lavori = 5 uomini/anno a 40000 U.C

200000 U.C.

Tema 2 Miglioramento dei metodi attuali di caratterizzazione delle melme di depurazione Durata: 1 anno Ciascun laboratorio occuperebbe un uomo a 40 000 U.C. all'anno 10 Paesi hanno espresso la loro volontà di partecipare ai lavori = 10 uomini/anno a 40000 U.C

400000 U.C.

Tema 3 Valutazione degli impianti di incenerimento combinati delle melme e delle immondizie Durata: 1 anno 6 impianti saranno studiati Processi-verbali a lungo termine a 10000 U.C.

per impianto = 60 000 U.C.

2 esami intensivi per impianto a 15000 U.C.

ciascuno = 180 000 U.C

240000 U.C.

840000 U.C.

214

SUNTI DI MESSAGGI del Consiglio federale all'Assemblea federale In questa rubrica è dato un sunto dei messaggi e dei rapporti del Consiglio federale all'Assemblea federale, non pubblicati in traduzione italiana integrale. Nella parentesi finale (prima parte) è fatto riferimento alla pubblicazione degli originali nelle edizioni tedesca e francese del Foglio federale.

Per l'ordinazione dei medesimi all'Ufficio degli stampati della Cancelleria federale basta indicare la segnatura (seconda parte della parentesi).

#ST#

Del 19 gennaio 1972

Rapporto (84°) sulle misure economiche di fronte all'estero ed altre misure d'economia esterna Trattasi dell'abituale rapporto presentato in base al decreto federale del 28 settembre 1956 / 28 settembre 1962 concernente le misure economiche di fronte all'estero (RU 1956 1669 - 946.201). La presente stesura risulta tuttavia più completa del solito, in quanto include ampi orientamenti sui temi dell'integrazione economica.

Il rapporto è articolato come segue: I. Commercio con singole regioni e Paesi Sono passati in rassegna i nostri rapporti con: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

II.

Il patto andino, L'Argentina, Il Brasile, Il Cile, La Danimarca, L'Equador, Cuba, La Repubblica del Madagascar, Il Messico, Gli Stati dell'Europa orientale, Il Pakistan,

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio del Consiglio federale all'Assembea federale sulla partecipazione della Svizzera alla Cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST) (Del 10 gennaio 1972)

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1972

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

05

Cahier Numero Geschäftsnummer

11110

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

04.02.1972

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157-214

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