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Foglio Federale Berna, 6 ottobre 1972

Anno LV

Volume II

N° 40 Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 22 (semestrale fr. 16, estero fr. 37) con allegata la Raccolta delle leggi federali.

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11382 Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente una modificazione degli statuti delle casse d'assicurazione del personale federale (Del 30 agosto 1972) Onorevoli signori presidente e consiglieri,

Ci pregiamo sottoporvi per approvazione le disposizioni adottate da noi e rispettivamente dal Consiglio d'amministrazione delle Ferrovie federali svizzere che modificano gli statuti di entrambe le casse d'assicurazione del personale federale.

1. Prospetto liminare Le modificazioni che vi sottoponiamo sono intese a: 1. adeguare le condizioni d'assicurazione del personale federale alla legge riveduta sull'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS); 2. considerare le nuove disposizioni sul contratto di lavoro per quanto concerne la libertà di passaggio nei rapporti di servizio di diritto pubblico della Confederazione e 3. migliorare la rendita vedovile.

Inoltre, alcuni articoli sono stati modificati in considerazione delle esigenze dell'amministrazione o delle richieste del personale.

2. In generale Giusta l'articolo 48 della legge sull'ordinamento dei funzionari federali, gli agenti dell'amministrazione generale della Confederazione e dell'Azienda Raccolta delle leggi federali, 1972

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delle poste, telefoni e telegrafi sono assicurati presso la Cassa federale d' assicurazione (CFA) e i funzionari delle Ferrovie federali svizzere presso la Cassa pensioni e di soccorso del personale delle Ferrovie federali svizzere (CPS) contro le conseguenze economiche dell'invalidità, della vecchiaia e del decesso. Il Consiglio federale e, giusta l'articolo 10 capoverso 2 lettera m, della legge sulle Ferrovie federali svizzere, il Consiglio d'amministrazione di quest'ultime sono competenti per stabilire gli statuti di entrambe le casse.'

I decreti di queste due autorità devono però essere approvati dall'Assemblea federale.

Gli statuti attuali delle due casse sono in vigore dall'inizio del 1950 e il tenore di entrambi è analogo per quanto concerne i punti essenziali; nondimeno considerato il maggior rischio inerente al servizio del traffico, il contributo del datore di lavoro presso la CPS è di un sesto superiore a quello della CFA. I complementi apportati agli statuti a contare dal 1950 sono stati intesi a seguire lo sviluppo dell'assicurazione sociale statale (aumento delle rendite dell'AVS, istituzione dell'Ai) e a migliorare le prestazioni delle casse.

Le presenti modificazioni toccano numerosi articoli degli statuti talché sarebbe stata giustificata addirittura una revisione totale. Nondimeno, si è dovuto scartare questa possibilità anzitutto per motivi di tempestività in quanto la revisione avrebbe dovuto essere approvata nel breve intervallo che separa le decisioni delle Camere in merito all'VIII revisione dell'AVS e l'entrata in vigore della legge che modifica l'ordinamento dei funzionari federali. Inoltre, con l'introduzione di un sistema generale obbligatorio di casse di pensione, la revisione totale degli statuti della CFA e della CPS sarà inevitabile.

3. Adeguamento alla legge riveduta sull'AVS I funzionari federali sono assicurati in pari tempo presso una delle casse d'assicurazione del personale e presso FAVS/AI. L'articolo 14 capoverso 1 degli statuti della cassa disciplina i rapporti fra i due istituti. Giusta detto articolo, il guadagno determinante per la cassa d'assicurazione non corrisponde al salario annuo completo bensì a quest'ultimo ridotto di 4000 franchi. In più non sono compresi nell'assicurazione né l'indennità di residenza, né gli assegni per i figli e un quinto della parte del salario che supera l'importo massimo della classe superiore. Pure l'indennità di rincaro concernente il salario non è considerata nel calcolo del guadagno assicurato ma il beneficiario di rendite riscuote la medesima indennità di rincaro come i!

funzionario senza però fruire di una garanzia minima. Da siffatto ordinamento risultano, per il 1972, i redditi per prima e dopo la messa a quiescenza esposti alla tavola n. l.

Come già fu il caso in occasione di precedenti ritocchi delle rendite di AVS/AI, la parte non assicurata dello stipendio (trattenuta di coordinamen-

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to) deve parimente essere aumentata in misura adeguata in considerazione dell'VIII revisione dell'AVS. Tralasciando questo accorgimento, le rendite complessive per le classi inferiori di stipendio ma progressivamente anche per quelle medie verrebbero ad essere superiori alle retribuzioni del perso naie in attività. Inoltre, il funzionario non avrebbe alcun interesse a mantenere la propria capacità lavorativa fino al conseguimento del limitie d'età legale. Pertanto, è stato deciso di aumentare la trattenuta di coordinamento da 4000 a 7500 franchi in modo che, per il 1973, si viene ad avere la situazione per prima e dopo il pensionamento esposta alla tavola n. 2. Analizzando questa tavola devesi considerare che se il costo della vita aumenta, agli stipendi e alle rendite della CFA e della CPS saranno aggiunte le indennità di rincaro mentre che la rendita dell'AVS resterà per il momento immutata. Conseguentemente, il grado d'assicurazione risulta indubbiamente ridotto in misura maggiore per le classi inferiori rispetto a quelle superiori.

Considerata la decisione delle Camere di migliorare le rendite AVS in misura maggiore di quanto da noi proposto, all'atto della preparazione delle disposizioni modificanti gli statuti, abbiamo esaminato la possibilità di aumentare la trattenuta di coordinamento a 8000 franchi. Siffatto provvedimento avrebbe imposto una riduzione nominale del guadagno assicurato per le 6 classi inferiori di stipendio e il rimborso dei contributi pagati in troppo a circa due quinti dei membri. Nel contempo, si sarebbe però dovuto ridurre anche parte delle rendite in corso, poiché il numero III capoverso 4 delle disposizioni transitorie della legge sull'ordinamento dei funzionari federali prescrive che queste rendite non possono essere superiori a quelle calcolate secondo il nuovo diritto.

Un altro elemento vincolante l'assicurazione del personale all'AVS/AI è il supplemento fisso concernente la rendita per invalidità e per vecchiaia versato al beneficiario sintanto che non riscuote la corrispondente rendita dell'AVS/AI (art. 24 cpv. 3 a 5). Gli importi di questo supplemento corrispondono approssimativamente alla rendita dell'AVS cui l'assicurato, messo prematuramente a quiescenza, ha diritto nel momento che consegue il limite d'età previsto. A titolo d'adeguamento alla legge riveduta
sull'AVS, tali importi sono aumentati da 5600 a 9720 franchi per i beneficiari coniugati e da 4000 a 7200 franchi per quelli non coniugati.

Il miglioramento delle rendite dell'AVS/AI deciso per il 1° gennaio 1975 comporterà un nuovo aumento nella trattenuta di coordinamento e del supplemento fisso; l'entità di tale aumento potrà essere stabilita soltanto al momento in cui sarà nota la retribuzione dei funzionari per il 1975.

4. Considerazione delle disposizioni sul contratto di lavoro Gli articoli 331 a e b delle disposizioni rivedute del CO concernenti il contratto di lavoro prevedono per il lavoratore che lascia un istituto previdenziale un diritto ai contributi versati dal datore di lavoro. L'articolo 331 e

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dispone che l'istituto non possa versare in contanti il credito che l'assicurato vanta nei suoi confronti; esso deve trasferire detto credito a un altro istituto previdenziale o a un'altra compagnia concessionaria d'assicurazioni sulla vita. Ancorché i rapporti di servizio e d'assicurazione del personale federale non siano retti dal Codice delle obbligazioni, la presente revisione degli statuti ci consente di introdurre disposizioni corrispondenti riguardo alla libertà di passaggio per le casse d'assicurazione del personale federale. In tal modo è dato seguito al postulato N. 9765 del Consiglio degli Stati che invita il Consiglio federale a prendere misure necessarie affinchè gli istituti previdenziali della Confederazione riconoscano il diritto al libero passaggio almeno nella misura in cui è imposto alle istituzioni dei datori di lavoro del settore pri vato dall'articolo 331 a delle disposizioni sul contratto di lavoro.

Gli articoli 331 a e b delle disposizioni sul contratto di lavoro dispongono la medesima indennità d'uscita per la partenza volontaria e il licenziamento. Pertanto occorre sopprimere, agli articoli 3 capoverso 2, 18 capoverso 1 e 43 capoverso 1, la distinzione sinora fatta tra licenziamento senza colpa dell'assicurato e licenziamento con colpa dell'assicurato. In entrambi i casi, il membro uscente avrà diritto, oltre alle quote da esso versato, al supplemento in funzione degli anni di contributo e potrà, dopo aver contribuito dopo almeno 15 anni e aver raggiunto l'età di 40 anni, mantenere volontariamente i propri rapporti d'assicurazione.

Giusta l'articolo 331 b delle disposizioni sul contratto di lavoro, l'indennità d'uscita spettante all'assicurato che ha versato contributi durante almeno 5 anni corrisponde a una parte equa, in considerazione degli anni di contributo della riserva matematica. Dopo 30 anni di contributo od oltre, il credito corrisponde al totale della riserva matematica. Quest'ultima dev' essere calcolata in modo che la contropartita dei contributi futuri sia dedotta dal controvalore delle prestazioni future, tenuto conto di un eventuale disavanzo tecnico. Giusta l'articolo 18 capoverso 1 degli statuti delle casse d'assicurazione del personale federale, l'assicurato ha diritto al rimborso senza interesse delle quote pagate cui s'aggiungono, per ogni anno intero
di contributo dopo i 10 primi anni, un supplemento del 5 per cento ma al massimo del 100 per cento. Ammettendo che il guadagno assicurato non sia mutato, le indennità d'uscita e le aliquote della riserva matematica espresse in percentuale del guadagno assicurato per un membro ammesso alla cassa all'età di 25 anni risultano essere le seguenti: Anni di contributo

5 10 15

Indennità di uscita giusta l'articolo 18

30 60 112,5

Riserva matematica dopo deduzione dello scoperto CFA

CPS

0

0 59 116

53 110

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Per gli assicurati ammessi in età inferiore la riserva matematica risulta essere leggermente minore di quella indicata nella tavola; per gli assicurati ammessi in età più avanzata, essa sarà leggermente maggiore. Il confronto indica che la indennità di uscita corrisposta conformemente agli statuti risulta di norma essere più vantaggiosa della pensione minima prevista nelle disposizioni sul contratto di lavoro. Il funzionario che lascia il servizio della Confederazione dopo aver compiuto i 40 anni e dopo aver pagato contributi per almeno 15 anni ha il diritto di mantenere volontariamente i propri rapporti di assicurazione e conseguentemente beneficia della riserva matematica intera.

D'altronde, la riduzione del termine di dieci anni determinante per il diritto al supplemento del 5 per cento, avrebbe imposto un adeguamento della disposizione dell'articolo 12 capoverso 2, concernente l'importo della somma d'acquisto. Infatti, è inammissibile che l'indennità d'uscita sia superiore alla somma d'acquisto.

Trattandosi di fondi a risparmio, l'articolo 331 a delle disposizioni sul contratto di lavoro prescrive che dopo 5 anni di contributo o più, l'indennità d'uscita deve comprendere una parte equa dei contributi del datore di lavoro, in considerazione degli anni di servizio, compresi gli interessi; dopo 30 anni e oltre, dev'essere versato il capitale completo costituito dal datore di lavoro. L'articolo 43 capoverso 1 degli statuti è stato modificato. Giusta l'articolo 43 capoverso 2, della CFA, la situazione acquisita secondo il disciplinamento attuale sarà garantita al depositante che lascia volontariamente il servizio della Confederazione. Per gli statuti della CPS, siffatta clausola sarebbe superflua in quanto nei singoli casi le nuove disposizioni risultano essere più vantaggiose.

Giusta l'articolo 331 e delle disposizioni sul contratto di lavoro, l'istituto previdenziale per adempiere alle pretese verso il lavoratore costituisce in proprio favore un credito per prestazioni future a carico dell'istituto previdenziale di un altro datore di lavoro oppure di una compagnia d'assicurazione sottoposta a vigilanza. Siffatta clausola è recepita pressoché testualmente all'articolo 18 capoverso 4 degli statuti; essa è parimente applicabile per quanto concerne le prestazioni della cassa in caso di disdetta
del rapporto d'impiego senza colpa dell'assicurato (art. 34) o del depositante (art. 41). Le disposizioni sul contratto di lavoro vietano inoltre la cessione o la costituzione in pegno del diritto all'indennità d'uscita. L'articolo 8, capoverso 1, degli statuti è stato completato in questo senso.

In siffatto ordine d'idee, l'indennità d'uscita cui ha diritto l'assicurata in caso di matrimonio, assume un'importanza speciale. Numerosi giovani funzionarle e impiegate nubili della Confederazione e segnatamente delle aziende di trasporto e di comunicazione, hanno buoni motivi per non essere interessate ad assicurarsi contro le conseguenze economiche dell'invalidità, della vecchiaia e del decesso; esse considerano la cassa d'assicurazione piuttosto come un fondo di risparmio che agevoli loro, al momento opportuno,

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l'acquisto delle suppellettili di matrimonio. Parimente, è mantenuto nelle disposizioni che modificano gli statuti il pagamento in contanti dell'indennità di uscita in caso di matrimonio delle assicurate. Come nel passato, i contributi personali e le somme d'acquisto sono rimborsati con un interesse del 4 per cento. Un disciplinamento diverso priverebbe la giovane donna dell'interesse che potrebbe avere di lavorare presso un datore di lavoro che disponga di una cassa pensione obbligatoria.

L'articolo 18 capoverso 4 ultima frase, attribuisce al Dipartimento federale delle finanze e delle dogane e alla Direzione generale delle ferrovie federali la competenza di disciplinare in modo adeguato i casi speciali non prevedibili attualmente come per esempio il pagamento di «indennità insignificanti di uscita» e il rimborso a stranieri che lasciano la Svizzera o che non vivono nel nostro Paese.

Le nuove disposizioni concernenti la libertà di passaggio all'atto della uscita di un membro da una cassa d'assicurazione del personale possono entrare in vigore soltanto nel momento in cui sono adottati provvedimenti necessari concernenti il trasferimento dell'indennità d'uscita a terzi e soprattutto l'allestimento di polizze di libero passaggio. Le disposizioni transitorie non prevedono quindi l'entrata in vigore immediata dell'articolo 18, capoverso 4; esse autorizzano il Dipartimento federale delle finanze e delle dogane e la Direzione generale delle ferrovie federali a decidere circa l'entrata in vigore non appena saranno ultimati i lavori preliminari a fondarsi all'uopo sui procedimenti adottati dalle casse pensioni di altri datori di lavoro. Per evitare di inquietare il personale, dev'essere concessa all'assicurato la possibilità di chiedere, nel momento in cui la disposizione concernente il libero passaggio entrerà in vigore, il pagamento in contanti dei contributi e delle somme d'acquisto da esso versati prima del 1° gennaio 1973, in quanto con ogni probabilità, egli li ha pagati ritenendo di poterne disporre liberamente all'atto di lasciare l'impiego presso la Confederazione.

Parimente devono conservare validità le cessioni e le costituzioni in pegno intervenute prima di questa data. Invalidandole, si procurerebbero difficoltà al funzionario che si vedrebbe costretto a dover fornire altre sicurezze. Se,
all'atto dell'introduzione di un sistema obbligatorio di casse pensioni, la libertà di passaggio dovesse essere l'oggetto di un disciplinamento generale, resta inteso che entrambe queste disposizioni transitorie saranno rivedute.

5. Altre modificazioni Nuovi titoli: I titoli attuali delle due casse «Cassa d'assicurazione del personale dell'amministrazione generale della Confederazione» e «Cassa pensioni e di soccorso del personale delle Ferrovie federali svizzere» sono sostituite con le abbreviazioni usuali «Cassa federale d'assicurazione» e «Cassa federale di pensioni e di soccorso delle Ferrovie federali svizzere».

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Modificazione d'espressioni: Sinora la rendita versata al funzionario posto a quiescenza per ragioni d'età era chiamata «pensione d'invalidità». D'ora in poi questo termine è sostituito con le espressioni «rendita di vecchiaia» e «pensione di vecchiaia».

Ciò impone la modificazione degli articoli 5, 19, 21, 23, 24, 28, 29, 31, 36 e 37.

Articolo 1 degli statuti della CFA: A contare dall'adozione della nuova legge sulla propria organizzazione, l'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi non è più inglobata nella «Amministrazione generale della Confederazione».

Articolo 2 degli statuti della CFA: Per rispondenza alle esigenze delle amministrazioni e delle aziende della Confederazione i membri ammessi nella cassa sono oggetto di una nuova definizione nel capoverso 1. Menzioniamo segnatamente l'ammissione prevista per altre categorie di personale dell'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi, personale che sinora riscuoteva prestazioni sociali periodiche sotto determinate condizioni. Riguardo alla modificazione del capoverso 2, essa è fondata su una domanda dei gruppi parlamentari desiderosi di vedere assicurato il personale delle proprie segreterie. Il nuovo tenore del capoverso 3 risponde quindi a un'esigenza dell'amministrazione.

Articoli 3 e 8: Vedi il capitolo 4.

Articolo 13: II nuovo tenore deve agevolare l'assunzione, nell'assicurazione, di agenti di una certa età. Il neoammesso ha facoltà di scegliere fra il pagamento immediato e quello rateale della somma d'acquisto: inoltre egli può rinunciare al versamento. In questo caso è congruamente ridotto il diritto alle future prestazioni della cassa. La riduzione è calcolata in modo che il pagamento della somma d'acquisto risulti essere la soluzione più vantaggiosa.

Artìcolo 14: Vedi il capitolo 3.

Articolo 15: La somma mensile fissa di 6 franchi introdotta nel 1950 serviva originariamente al finanziamento del supplemento fisso concernente la rendita di invalido. Con l'istituzione dell'assicurazione federale per l'invalidità, la somma assume importanza secondaria per gli assicurati di sesso maschile; pertanto essa è abolita. L'abolizione simultanea del contributo fisso del

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datore di lavoro (art. 16 degli statuti) non libera la Confederazione e le Ferrovie federali in quanto, considerato l'aumento dello scoperto che ne risulta da questo contributo, ne consegue unicamente uno spostamento degli oneri.

Articolo 18: Vedi il capitolo 4.

Articolo 20: Con la conclusione di convenzioni di libero passaggio fra casse pensioni è indispensabile che le disposizioni rivestano carattere obbligatorio per tutti i membri. Il complemento adeguato dell'articolo 20 risponde del resto alle esigenze dell'articolo 331 e delle disposizioni sul contratto di lavoro.

Articolo 21: È soppressa la restrizione secondo cui l'assicurato celibe senza persone a carico non ha diritto a una rendita in caso di invalidità intervenuta durante i 5 primi anni d'assicurazione.

Articolo 23: Con l'istituzione della CFA, venne riconosciuto al personale femminile il diritto di entrare in quiescienz dopo 35 anni di servizio. Successivamente il concetto «anni di servizio» fu eb'minato dagli statuti e sostituito con «anni d'assicurazione». Pertanto, le assicurate entrate nella cassa all'età di 20 anni hanno attualmente il diritto di andare in pensione all'età di 55.

Se sono ammesse più tardi, esse hanno la possibilità, sul fondamento dell'articolo 13, di acquistare gli anni di assicurazione sino all'età di 20 anni e, conseguentemente di mettersi parimente in quiescenza all'età di 55 anni.

L'evoluzione del libero passaggio facilita il trasferimento a un'età avanzata, ciò che necessita un disciplinamento in virtù del quale il pagamento di una somma d'acquisto non debba influire sull'età di pensionamento. Quindi, la condizione di «35 anni d'assicurazione» è sostituita con quella di «35 anni di pagamento dei contributi». In tal modo, il personale femminile conserva il diritto di entrare in quiescenza dopo 35 anni di impiego, vantaggio però che non può essere acquisito dal personale femminile ammesso tardivamente nella cassa d'assicurazione. Una disposizione transitoria (art.

56 o art. 48 cpv. 2) garantisce ai membri affiliati alle casse d'assicurazione a fine 1972 l'attuale età di pensionamento.

Articolo 24: I motivi della modificazione del capoverso 3 sono recati al capitolo 3 che precede. Il capoverso 6 è stato modificato su richiesta del personale; la riduzione della rendita all'atto del pensionamento prematuro del beneficiario assicurato con riserva è portata dal 5 al 3 per cento l'anno.

409 Articolo 25: Le somme determinanti per la riduzione della rendita di un beneficiario che eserciti attività lucrativa non sono più indicate in franchi; ci si riferisce d'ora in poi alla classe di stipendio e alle aliquote equivalenti.

Articolo 29: Sinora, la vedova aveva diritto alla rendita soltanto se il matrimonio era stato concluso prima del pensionamento. Il presente complemento degli statuti attribuisce alla vedova il diritto a una rendita anche qualora il matrimonio sia stato conchiuso dopo il pensionamento ma alla condizione che abbia durato almeno 10 anni. Questa innovazione torna soprattutto a vantaggio di quei beneficiari che dopo il pensionamento contraggono un secondo matrimonio.

Articolo 30: Già nel 1958, le associazioni del personale federale chiedevano che la rendita vedovile fosse amentata dal 33 e % per cento al 40 per cento del guadagno assicurato. Successivamente avevamo accettato l'aliquota del 37,5 per cento per concordare il rapporto fra la rendita di vecchiaia e quella vedovile secondo gli statuti (60% e 37,5%) e il rapporto fra la rendita per coniugi e la rendita semplice dell'AVS (1,6 a 1). La rendita per coniugi dell'AVS equivale attualmente al 150 per cento della rendita semplice di vecchiaia e pertanto l'aumento della rendita vedovile del 40 per cento del guadagno assicurato è più che giustificato. In tal modo, il rapporto fra la rendita vecchiaia e la rendita vedovile delle casse d'assicurazione del personale, da una parte, e fra la rendita per coniugi e la rendita semplice di vecchiaia dell'AVS, dall'altra parte, rimane rispettato. Sinora, giusto il capoverso 2, la rendita vedovile andava ridotta qualora la moglie fosse di almeno 15 anni più giovane del marito e il matrimonio non avesse durato almeno 20 anni. Con la modificazione di questo capoverso, tale riduzione diminuirà progressivamente per ogni anno completo di matrimonio dopo i primi cinque anni. Quindi, d'ora in poi, se la differenza di età sarà leggermen te superiore ai 15 anni e il matrimonio presenta una durata discreta, la riduzione risulterà minore di quella operata attualmente; per contro, se la differenza d'anni è maggiore e il matrimonio è stato di corta durata, la riduzione sarà maggiore di quella praticata attualmente.

Articolo 33: Questo articolo diviene privo d'effetto in virtù della modificazione dell'articolo 21.

Articolo 34: Vedi il capitolo 4.

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Articolo 36: Questo articolo è adeguato al nuovo tenore dell'articolo 29.

Articoli 41 e 43: Vedi il capitolo 4.

Articolo 45 degli statuti della CPS: Questo articolo estende le attribuzioni della cassa di soccorso delle FFS. La modificazione corrispondente degli statuti della CFA è già intervenuta nel 1968.

Articolo 56 degli statuti della CFA e articolo 48 degli statuti della CPS: Giusta il capoverso 1, la presente modificazione è parimente applicabile alle rendite attuali. Segnatamente, le rendite vedovili d'assicurati e di beneficiari di rendite deceduti innanzi al 1973 passano dal 37,5 al 40 per cento del guadagno assicurato. Il nuovo ordinamento delle rendite è fondato sul guadagno assicurato aumentato conformemente al numero III, capoverso 4, della legge del 28 giugno 1972 che modifica la legge sull'ordinamento dei funzionari federali. Conseguentemente la maggioranza dei vecchi redditieri riceveranno dalle casse d'assicurazione del personale la medesima prestazione come i funzionari della stessa classe di salario posto a quiescenza secondo il nuovo diritto. Unicamente i funzionari di una classe di salario superiore alla 13.esima posti a quiescenza prima del 1969 come anche i funzionari di una classe superiore alla 6a, posti a quiescenza tra il 1969 e il 1972 ricevono una rendita inferiore a quella dei funzionari che saranno pensionati nel 1973; ciò vale parimente per le vedove e per gli orfani. Le differenze che sussistono tra i redditi dei vecchi e dei nuovi redditieri trovano giustificazione nei contributi aumentati versati dalla giovane generazione per gli aumenti del guadagno assicurato.

6. Ripercussioni finanziarie Considerata la presente modificazione degli statuti, la riserva matematica di entrambe le casse aumenta come segue: CFA CPS in milioni di franchi

Soppressione del contributo fisso (art. 15 e 16) ...

Aumento del supplemento fisso (art. 25 cpv. 3) ...

Miglioramento della rendita vedovile (art. 30) ...

Nuovo disciplinamento delle rendite attuali (art. 56 cpv. 1)

128 53 124

65 5 70

215

150

Totale

520

290

Giusta il numero 3 capoverso 4, della legge del 28 giugno 1972 che modifica quella sull'ordinamento e i funzionari federali, il supplemento

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d'onere risultante dalle rendite vigenti secondo il nuovo diritto è assunto dalla Confederazione e dalle Ferrovie federali. Lo scoperto di entrambe le casse aumenterà conseguentemente nelle proporzioni seguenti: CFA: 520 milioni -- 215 milioni = 305 milioni di franchi CPS: 290 milioni -- 150 milioni = 140 milioni di franchi La Confederazione e le Ferrovie federali versano un interesse del 4 per cento l'anno sullo scoperto; gli interessi annui aumenteranno quindi di 12,2 milioni di franchi per la CFA e di 5,6 milioni por la CPS. Inversamente, in virtù della soppressione del contributo fisso, l'onere annuo della Confederazione, dell'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi come anche degli altri stabilimenti in regìa sarà ridotto di 5,7 milioni di franchi e rispettivamente di 3,1 milioni di franchi per le Ferrove federali svizzere. Infine, il presente complemento agli statuti comporta le spese supplementari annue Seguenti:

Milioni di franchi

Amministrazione generale della Confederazione Azienda delle poste, telefoni e telegrafi Altri stabilimenti con contabilità indipendente Ferrovie federali

3,0 3,1 0,4 2,5

Totale

9,0

In queste somme non sono compresi i supplementi d'onere risultanti dal nuovo ordinamento dei guadagni assicurati il 1° gennaio 1973 (miglioramento del salario reale, incorporazione dell'Indennità di rincaro e aumento della parte non assicurata dello stipendio). Questi ultimi fattori sono già menzionati nel messaggio del 24 novembre 1971 concernente la modificazione della legge sull'ordinamento dei funzionari federali.

7. Postulati Nel postulato N. 10920, l'onorevole consigliere nazionale Dafflon chiede che la trattenuta di coordinamento dipenda dallo stipendio e che le vecchie rendite siano migliorate. Una graduatoria della trattenuta secondo lo stipendio produrrebbe le conseguenze seguenti: un nuovo aumento del grado d'assicurazione e una evidente soprassicurazione per le classi inferiori di stipendio. D'altronde ciò è già stato menzionato all'atto dell'accettazione del postulato e risulta inoltre evidenziato dalle considerazioni esposte al capitolo 3 del presente messaggio. Dobbiamo quindi attenerci al principio della riduzione uniforme. La presente modificazione degli statuti soddisfa nondimeno alla seconda richiesta, segnatamente quella concernente il miglioramento delle vecchie rendite; la maggior parte di esse saranno infatti adattate al nuovo diritto e assimilate alle nuove rendite mentre che tutte le rendite vedovili passeranno dal 37,5 al 40 per cento del guadagno assicurato. Quindi, il postulato può essere tolto di ruolo.

412

Anche il postulato N. 11 090 dell'onorevole consigliere nazionale Muheim, concernente il libero passaggio per le casse d'assicurazione del personale della Confederazione, può essere parimente tolto di ruolo in quanto le Ferrovie federali hanno firmato nel frattempo la convenzione sul libero passaggio fra le casse pensioni dell'amministrazione e delle imprese pubbliche. Sul fondamento della presente modificazione, gli statuti delle casse comprendono disposizioni di libero passaggio analoghe a quelle menzionate nella legislazione sul contratto di lavoro.

8. Osservazione finale Giusta l'articolo 48 capoverso 2, della legge sull'ordinamento dei funzionari federali, il Consiglio federale e le Ferrovie federali stabiliscono gli statuti di entrambe le casse d'assicurazione. I loro decreti richiedono l'approvazione dell'Assemblea federale; trattasi di decreti federali semplici non sottoposti a referendum. Se, contro ogni aspettativa, dovesse essere chiesto il referendum contro l'VIII revisione dell'AVS, sarebbe necessario aggiornare l'entrata in vigore dell'articolo 14 capoverso 1 e dell'articolo 24 capoverso 3. Per contro, un referendum contro la modificazione della legge sull'ordinamento dei funzionari il 1° gennaio 1973 non produrrebbe alcun effetto sul complemento degli statuti.

Riguardo alla materia delle modificazioni siamo giunti a un'intesa con le associazioni del personale federale ancorché non abbiamo potuto soddisfare che parzialmente alle loro richieste.

Fondandoci su quanto precede, vi proponiamo l'adozione del disegno di decreto federale allegato che approva le modificazioni recate agli statuti delle casse d'assicurazione del personale federale. Vi raccomandiamo di trattare questo oggetto in entrambi i Consigli ancora quest'anno affinchè i salari del personale federale possano essere debitamente calcolati sin dall'inizio del 1973.

In pari tempo, vi proponiamo di togliere di ruolo i postulati N. 10920 dell'onorevole consigliere nazionale Dafflon e N. 11 090 dell'onorevole consigliere nazionale Muheim.

Gradite, onorevoli signori Presidente e consiglieri, l'assicurazione della nostra alta considerazione.

Berna, 30 agosto 1972.

In nome del Consiglio federale svizzero, II presidente della Confederazione: Celio II cancelliere della Confederazione: Huber

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(Disegno)

Decreto federale che approva le modificazioni recate agli statuti delle casse d'assicurazione del personale federale (Del

)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 48 capo verso 2, della legge del 30 giugno 19271) sull'ordinamento dei funzionari federali; visto il messaggio del Consiglio federale del 30 agosto 1972 2) , decreta: Articolo 1 Sono approvate le disposizioni adottate dal Consiglio federale che modificano gli statuti della cassa federale d'assicurazione e quelli adottati dal consiglio d'amministrazione delle Ferrovie federali svizzere che modificano gli statuti della cassa pensioni e di soccorso delle Ferrovie federali svizzere.

Articolo 2 1 II presente decreto che non riveste obbligatorietà generale non soggiace a referendum.

2 Esso entra in vigore il 1° gennaio 1973.

" RS 172.221.10 2) FF 1972 II 401

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Redditi per 1972 prima e dopo il pensionamento Senza la 13a mensilità e la 13a AVS Indice dei prezzi al consumo: 127 punti Tavola 1 Classe di stipendio 2 Classe di1J stipendio 12 Classe di] stipendio 22 con ') e senza con e senza con > e senza indennità di indennità di indennità di residenza residenza residenza

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Funzionario celibe Salario . , 42 120 42 120 Indennità di rincaro 21% 8 845 ' 8 845 Indennità di residenza . . 1050 --

23 360

23 360

4 906 1050

4 906 --

Totale

52015 50965

29 316 28 266

19456

18 406

Rendite CFA/CPS . . . 22 872 22 872 Indennità di rincaro 21% 4 803 4 803 Rendita AVS .

5 280 5 280

11616 11616 2439 2439 5 280 5 280

6 648 1 396 4 8g4

6 648 1 396 4 692

. . .

Totale Grado d'assicurazione in per cento

. . .

Grado d'assicurazione in per cento ^ Importo massimo

15080 15080 3 326 3 326 1 050 --

32955

19335

19335

12928

12736

63

65

66

68

66

69

23 360 23 360 15080 4 906 4 906 · 3326 1400 -- 1400

15080 3326 --

29 666

52 365

50 965

Rendite CFA/CPS . . . 22 872 22 872 Indennità di rincaro 21% 4 803 4 803 8 448 8 448 Rendita AVS Totale

Fr.

32955

Funzionario coniugato 42120 42120 Salario .

Indennità di rincaro 21% 8 845 8 845 -- Indennità di residenza . . 1400 Totale

Fr.

36 123

36 123

69

71

28 266

19 806

18 406

11616 11616 2439 2439 8 448 8 448

6 648 1 396 7 920

6 648 1 396 7 500

22503- 22503

15964

15544

81

84

76

80

415

Redditi per 1973 prima e dopo il pensionamento Stipendi e rendite conformemente ai decreti dell'Assemblea federale Indice dei prezzi al consumo: 132 punti Tavola 2 Classe di stipendio 2 Classe di stipendio 12 Classe di stipendio 22 con Jì e senza con !> e senza con >> e senza indennità di indennità di indennità di residenza residenza residenza

Fr.

Fr.

Fr.

Funzionario celibe Salario 52150 Indennità di rincaro 21% 5215 Indennità di residenza . . 1500

Fr.

52150 5215 --

28 930

28 930

18 860

18 860

2 893 1 500

2 893 --

1 962 1500

1 962 --

Totale

57 365

33 323

31 823

22 322

20 822

Rendite CFA/CPS . . . 26 790 26 790 Indennità di rincaro 21% 2 679 2 679 Rendita AVS 9 600 9 600

12858 12858 1 286 1 286 9 600 9 600

6816 682 8 520

6816 682 8 160

Totale

. .

.

Grado d'assicurazione in per cento

58 865

Fr. .

Fr.

39 069

39 069

23 744

23 744

16018

15658

66

68

71

75

72

75

Funzionario coniugato 52150 52150 Salario Indennità di rincaro 21% 5215 5215 400 Indennità di residenza . . 1 900

28 930 28 930 2 893 2 893 1 900 400

18860 18860 1 962 1 962 1 900 400

Totale

33 723

22 722

21 222

12858 12858 6816 1 286 1 286 682 14 400 14 400 12960

6816 682 12240

59 265

57 765

Rendite CFA/CPS . . . 26 790 26 790 Indennità di rincaro 21% 2 679 2 679 14400 14400 Rendita AVS Totale Grado d'assicurazione in per cento a

> Importo massimo

43 896 43 896 74

76

32 223

28 544

28 544

20458

19738

85

89

90

93

416 Allegato 1

Statuti della cassa federale d'assicurazione O del 30 agosto 1972 che li modifica

// Consiglio federale svizzero, decreta:

Gli statuti della cassa d'assicurazione del personale dell'amministrazione generale della Confederazione (cassa federale d'assicurazione) del 29 settembre 19501' sono modificati come segue: 7. Titolo Statuti della cassa federale d'assicurazione 2. Titoli marginali Le marginali sono centrate 3. Modificazioni terminologiche Le espressioni «pensioni d'invalidità» di cui all'articolo 5 e «rendita d'invalidità» di cui all'articolo 31 capoverso 4, sono sostituite con «pensione d'invalidità e di vecchiaia» e, all'articolo 24 capoverso 1 e 7, con «rendita d'invalidità o di vecchiaia». Le espressioni «invalido» di cui all'articolo 19, «assicurato» di cui all'articolo 24 capoverso 2, e «beneficiario di una pensione d'invalidità» di cui agli articoli 28, 29, 31, 36 e 37 sono sostituite con il termine «beneficiario di rendita».

4. Modificazioni d'articoli e titoli Articolo 1 Scopo La cassa federale d'assicurazione persegue lo scopo di assicurare il personale dell'amministrazione generale della Confederazione e quello della Aziende delle poste, dei telefoni e dei telegrafi contro le conseguenze economiche dell'invalidità, della vecchiaia e della morte.

11

RS 172.222.1

417

Art. 2 Membri 1

a.

b.

e.

d.

Sono ammessi a far parte della cassa: il cancelliere della Confederazione; i funzionari nel senso della legge federale del 30 giugno 1927 sull'ordinamento dei funzionari federali; gli altri agenti della Confederazione, se il Consiglio federale ne prescrive l'ammissione; il personale privato al servizio dei buralisti postali, dei titolari d'agenzie postali, dei fattorini di espressi e di telegrammi, cóme anche i gerenti postali in quato l'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi ne prescriva l'ammissione.

L'entrata nella cassa è obbligatoria.

2

II Consiglio federale può ordinare l'ammissione del personale delle aziende federali di diritto pubblico come anche delle segreterie d'organizzazioni nazionali di partiti politici o di organizzazioni fondate dalla Confederazione -- direttamente o per suo stimolo -- alle quali essa partecipa in modo determinante.

3

a.

b.

e.

d.

e.

Non sono ammessi a far parte della cassa gli agenti: che non hanno compiuto i 20 anni; che fan fare il loro servizio per la maggior parte da terzi; che svolgono un'attività di durata inferiore ai limiti minimi stabiliti dal Dipartimento delle finanze e delle dogane; che, per motivi speciali, sono in via eccezionale dispensati dall'obbligo di far parte della cassa; che sono altrimenti assicurati dalla Confederazione.

Art. 3 cpv. 2 L'agente che ha più di 40 anni ed è membro della cassa da più di 15 anni può, se lascia il servizio della Confederazione, restare membro della cassa senza modificazione del guadagno assicurato. Egli deve, in tal caso, pagare, fin che riceverà una prestazione della cassa, i contributi previsti nell'articolo 15 capoverso 1 e nell'articolo 16 capoverso 1. Egli ha diritto alle prestazioni secondo gli articoli 23, 29 e 31; le prestazioni previste nell'articolo 21, sono pagate soltanto se l'invalidità è superiore ai due terzi secondo la legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità. La domanda intesa al mantenimento del rapporto d'assicurazione dev'essere presentata all'amministrazione della cassa prima dello scioglimento del rapporto di servizio. L'agente che è in ritardo con il pagamento 2

418 di tre contributi mensili, perde la qualità di membro. Se è giustificato da circostanze speciali, questo termine può essere prolungato.

Art. 8 cpv. I 1

È nulla qualunque cessione o costituzione in pegno del diritto alle prestazioni della cassa e all'indennità d'uscita.

Art. 13

Assicurazione retroattiva 1

Ogni assicurato può versare le quote per gli anni d'assicurazione anteriore alla sua entrata nella cassa ma posteriore alla data in cui egli ha raggiunto l'età di 20 anni compiuti. Chi ha più di 30 anni deve pagare una somma d'acquisto per gli anni d'assicurazipne compresi fra la data in cui compì i 30 anni e quella della sua entrata nella cassa. Gli anni d'assicurazione cosi acquisiti non contano come anni di contribuzione.

2

La somma d'acquisto che l'assicurato deve pagare ammonta al 6 per cento del guadagno annuale assicurato per ciascun anno precedente l'età dei 40 anni compiuti e al 12 per cento di detto guadagno per ciascun anno dopo l'età di 40 anni. Non sono considerate le frazioni di anno. La Confederazione assume l'ammontare equivalente all'onere suppletivo della riserva matematica.

3

La somma d'acquisto dev'essere pagata al momento dell'ammissione.

Può essere consentito il pagamento rateale; mediante corrispondente riduzione delle prestazioni dell cassa, tale somma può anche non essere versata oppure versata soltanto parzialmente. In caso di pagamento differito o rateale, sulla parte residua del debito è riscosso un interesse del 4 per cento annuo.

4

Entro un anno dal momento dell'ammissione, l'assicurato deve comunicare all'amministrazione della cassa se e come intende pagare la somma d'acquisto. Ove decida di non pagare la somma d'acquisto o di pagarne soltanto una parte, potrà nondimeno, successivamente, versare gli importi completivi d'acquisto sempre che si trovi in buona salute.

5 Se la prestazione della cassa deve essere ridotta in quanto la somma d'acquisto non è stata pagata o lo è stata soltanto parzialmente, il guadagno annuo assicurato è ridotto, in caso d'assicurazione, del 40 per cento dei residuo non pagato della somma d'acquisto. Se la riduzione risulta maggiore del guadagno assicurato, è pagata una prestazione della cassa giusta l'articolo 41. Le indennità uniche non sono ridotte.

6

In casi eccezionali, il Consiglio federale può stabilire che la Confederazione debba assumere, in tutto o in parte, la somma d'acquisto pagabile dell'assicurato.

419 Art. 14 cpv. l 1

II guadagno assicurato del funzionario corrisponde alla somma del salario secondo la legge federale del 30 giugno 1927 sull'ordinamento dei funzionari federali e delle indennità fisse dichiarate assicurabili dal Dipartimento federale delle finanze e delle dogane, diminita di 7500 franchi l'anno.

Non è inoltre assicurato il 20 per cento della parte dello stipendio la quale superi l'ammontare massimo della classe più elevata giusta l'articolo 36 capoverso 1 della legge federale suddetta.

Art. 15 cpv. I 1

L'assicurato versa contributi periodici del 6 per cento del guadagnò assicurato.

Art. 18

Indennità di uscita 1 In caso di scioglimento del rapporto di servizio, all'assicurato che non ha diritto alle prestazioni della cassa o che non ha mantenuto conformemente all'articolo 3 capoverso 2, il rapporto d'assicurazione è pagata . un'indennità di uscita. Quest'ultima corrisponde alle quote e alle somme d'acquisto versate dall'assicurato e non rimunerate d'interesse; essa comprende inoltre, per ogni anno intero di pagamento dei contributi dopo i primi 10 anni un supplemento del 5 per cento calcolato sui contributi da lui pagati, escluse le somme d'acquisto; il supplemento non può oltrepassare il 100 per cento.

2 Al membro assicurato conformemente all'articolo 3 capoverso 2 che domanda lo scioglimento del rapporto d'assicurazione o che è in ritardo nel pagamento dei contributi, è versata l'indennità d'uscita stabilita secondo il capoverso 1. Nondimeno, sono considerati contributi pagati dall'assicurato unicamente quelli versati in virtù dell'articolo 15.

3 L'assicurata che contrae matrimonio e che abbandona il servizio della Confederazione riceve l'indennità di uscita giusta il capoverso 1 più gli interessi previsti nell'articolo 40. In caso di scioglimento del rapporto di servizio in data successiva al matrimonio, l'assicurata riceve gli interessi cui avrebbe avuto diritto al momento del matrimonio.

4

La cassa soddisfa le pretese dell'assicurato giusta i capoversi 1 e 2 costituendo in favore di quest'ultimo un credito per prestazioni future verso l'istituzione di previdenza di un altro datore di lavoro o verso un istituto sottoposto a vigilanza assicurativa. Il Dipartimento federale delle finanze e delle dogane disciplina i casi speciali.

5

L'indennità di uscita è pagata o trasferita a un terzo soltanto se è appurato che non sarà rivendicato alcun diritto a prestazioni della cassa.

420 Art. 20

Libero passaggio L'amministrazione della cassa può conchiudere con altri istituti di previdenza del personale convenzioni di libero passaggio in caso di trasferimento dei membri. Queste convenzioni possono prevedere disposizioni speciali, vincolanti per i membri, circa gli anni di contributo e d'assicurazione, le limitazioni in caso di invalidità e i contributi da trasferire.

II Rendite d'invalidità e di vecchiaia Art. 21

Invalidità L'agente che, secondo gli accertamenti del servizio medico amministrativo, non è più idoneo alle sue funzioni esercitate o ad altri servizi affini che si potrebbero ragionevolmente pretendere da lui, ha diritto a una rendita d'invalidità se il rapporto di servizio è sciolto per questa ragione dall'autorità di nomina.

Art. 23 Collocamento a riposo L'assicurato che ha compiuto 65 anni d'età può chiedere, per l'inizio del mese successivo, indipendentemente dalle sue condizioni di salute, lo scioglimento del rapporto d'impiego e il versamento della rendita di vecchiaia. Alle assicurate questo diritto spetta quando hanno compiuto i 60 anni d'età o i 35 anni di pagamento dei contributi.

Art. 24 cpv. 3 e 6 II supplemento fisso annuo importa: a. per gli assicurati coniugati, -- 9720 franchi, fintante che il beneficiario e sua moglie non abbiano diritto a una rendita dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o dell'assicurazione federale per l'invalidità; -- 7200 franchi, fintanto che solamente la moglie abbia diritto a una rendita semplice dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o dell'assicurazione federale per l'invalidità; -- 2520 franchi, fintanto che il beneficiario abbia diritto soltanto a una rendita semplice dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o dell'assicurazione federale per l'invalidità, senza la rendita completiva per la moglie; 3

421

b. per le assicurate coniugate, il cui marito non è beneficiario di rendite di una cassa d'assicurazione del personale federale, -- 7200 franchi, fintanto che la beneficiarla e suo marito non abbiano diritto a una rendita dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o dell'assicurazione federale per l'invalidità; -- 2520 franchi, fintanto che il marito abbia diritto soltanto a una rendita semplice dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o dell'assicurazione federale per l'invalidità, senza la rendita completiva per la moglie; e. per i beneficiari non coniugati, -- 7200 franchi, fintanto che il beneficiario non abbia diritto a una rendita dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o dell'assicurazione federale per l'invalidità.

L'amministrazione della cassa disciplina il diritto al supplemento fisso degli agenti affiliati ad assicurazioni sociali straniere.

6 La rendita di invalido è ridotta se il beneficiario era assicurato con riserva e se il suo rapporto d'impiego è stato sciolto per invalidità prima che egli abbia compiuto il 19.esimo anno di contributo. La riduzione è del 3 per cento delle prestazioni fissate conformemente ai capoversi 1 a 4, se lo scioglimento del rapporto d'impiego ha luogo nel corso del 19.esimo anno di contributo; essa aumenta del 3 per cento per ogni anno di contributo in meno. La rendita non è ridotta ove, secondo la constatazione del servizio medico amministrativo, non sussista alcun rapporto tra l'invalidità e il motivo della riserva espressa al momento dell'ammissione.

Art. 25 cpv. 1 Se il beneficiario di una rendita d'invalido, prima di aver raggiunto il limite d'età previsto all'articolo 23, esercita un'attività lucrativa, la quale gli frutta un guadagno che, aggiunto alla rendita, eccede il guadagno presumibile di cui è privato, la rendita annua è diminuita di questa eccedenza.

La diminuzione non ha luogo se la rendita e il reddito del lavoro sommati insieme non raggiungono la somma massima della 21.esima classe di stipendio. Se delle circostanze eccezionali lo giustificano, la cassa può rinunciare parzialmente o totalmente alla diminuzione. Il Dipartimento federale delle finanze e delle dogane emana le prescrizioni intese a stabilire il calcolo del suddetto stipendio presumibile di cui il beneficiario è privato.

Al reddito
del lavoro vanno aggiunti: a. le prestazioni dell'assicurazione militare; b. le prestazioni dell'Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni; e. le prestazioni assistenziali della Confederazione in casi d'infortunio di servizio; d. le indennità relative alle rendite; 1

422 e. le rendite ottenute in base a un rapporto di servizio di diritto pubblico fuori dell'amministrazione federale.

Il beneficiario di rendita che non ha ancora raggiunto il limite d'età previsto dall'articolo 23 e il cui reddito del lavoro supera il 40 per cento della somma massima della 21.esima classe di stipendio è tenuto a dichiararlo d'ufficio alla cassa alla fine di ogni anno. È applicabile l'articolo 7 capoversi 2 e 3.

Art. 29 cpv. 2 2 II diritto alla pensione vedovile non esiste se il matrimonio è stato contratto dopo che sia sorto il diritto alla rendita d'invalidità o di vecchiaia; non di meno esso sussiste se il matrimonio è durato almeno 10 anni.

Art. 30

Ammontare della rendita 1

La pensione vedovile è del 40 per cento del guadagno assicurato.

2

Quando la vedova è di oltre 15 anni più giovane del marito defunto, la pensione prevista nel capoverso 1 sarà ridotta del 2 per cento per ogni anno intero di differenza d'età oltre i 15 anni. La riduzione diminuisce del 2 per cento per ogni anno completo di durata del matrimonio dopo i primi 5 anni.

3

Sono applicabili gli articoli 25 capoverso 5 e 26.

Art. 33 Abrogalo

Art. 34 cpv. 3 e 5 Dopo 5 anni compiuti di contributo, l'indennità è del 150 per cento del guadagno annuo assicurato. Essa aumenta in seguito del 10 per cento del guadagno annuo assicurato per ogni anno completo di contributo.

Inoltre, l'assicurato riceve un importo semplice del'le somme d'acquisto pagate più gli interessi previsti all'articolo 40.

3

5 L'indennità è pagabile il giorno dopo lo scioglimento del rapporto d'impiego. L'articolo 22, ultimo periodo, è applicabile per analogia. La cassa risponde alla pretesa dell'assicurato fino a concorrenza dell'importo dell'indennità di uscita giusta l'articolo 18 capoverso 1, fondandosi sulle disposizioni dell'articolo 18 capoverso 4.

Art. 36 cpv. 2 La vedova che si trova nell'indigenza e che non ha diritto a una rendita giusta l'articolo 29, può, a titolo precario, ottenere una prestazione fino a concorrenza dell'ammontare della pensione vedovile (art. 30).

2

423

Art. 41 cpv. 4 In caso di disdetta del rapporto d'impiego senza colpa da parte del depositante, la cassa soddisfa la pretesa di quest'ultimo fondandosi sulle disposi/ioni dell'articolo 18 capoverso 4.

4

Art. 42

Trasferimento alla cassa d'assicurazione Se il depositante è ammesso come assicurato, la prestazione della cassa secondo l'articolo 41 è trasferita alla cassa d'assicurazione. Il periodo di contributo in qualità di depositante conta come periodo di contributo e d'assicurazione. Per l'eventuale acquisto fino al 30. esimo anno d'età, la somma esigibile è calcolata conformemente all'articolo 13 capoverso 2, in base al guadagno assicurato.

Art. 43 Indennità di uscita 1

In caso di disdetta del rapporto d'impiego, il depositante che non ha diritto ad alcuna prestazione della cassa riceve un'indennità d'uscita. Quest' ultima corrisponde ai contributi da esso pagati più gli interessi previsti all articolo 40; l'indennità comprende inoltre, per ogni anno intero di contributo dopo i primi 5 anni, un supplemento del 4 per cento che non può però superare il 100 per cento. L'articolo 18 capoverso 4, è applicabile.

2 Se il depositante lascia volontariamente il servizio della Confederazione senza colpa sua, il supplemento di cui al capoverso 1, ammonta, per ogni anno di contributo, al 20 per cento ma non può superare il 100 per cento.

3 Se il depositante muore senza che sorga alcun diritto a una prestazione della cassa, le quote pagate più gli interessi giusta l'articolo 40, sono versati agli eredi.

Art. 56 Disposizioni transitorie 1

1 diritti dei beneficiari di rendite e dei loro superstiti esistenti il 1° gennaio 1973, sono stabiliti conformemente ai presenti statuti e il guadagno assicurato è aumentato conformemente al numero III capoverso 4, della legge federale del 28 giugno 1972 che modifica quella sull'ordinamento dei funzionari federali. Per i diritti delle vedove d'assicurati e di beneficiari di rendite deceduti prima di questa data, rimangono determinanti gli articoli 29 capoverso 2 e 30 capoverso 2, nel loro tenore del 29 settembre 1950 come anche il complemento numero 4 del 3 novembre 1959.

2 Gli assicurati affiliati alla cassa alla fine del 1972, possono chiedere il pagamento di una rendita di vecchiaia già dopo 35 anni d'assicurazione,

424

non essendo però presi in considerazione gli anni d'assicurazione acquistati nel 1973 e successivamente. Gli assicurati ammessi nel 1971 o 1972 godono di tale diritto se l'acquisto è avvenuto entro il termine di due anni a contare dall'inizio dell'assicurazione.

3

La Confederazione versa, finché occorra, i contributi per l'ammortamento dell'onere suppletivo della riserva matematica cagionato dall'incorporazione delle indennità di rincaro nelle pensioni a fine 1961, 1963, 1968 e 1972.

4

II Dipartimento federale delle finanze e delle dogane emana le altre disposizioni transitorie.

II Entrata in vigore 1

Salvo l'articolo 18 capoverso 4, il presente decreto entra in vigore il 1 ° gennaio 1973.

2

II Dipartimento federale delle finanze e delle dogane stabilisce la data dell'entrata in vigore dell'articolo 18 capoverso 4. Il membro che esce dalla cassa dopo questa data può nondimeno chiedere il rimborso dei contributi e delle somme d'acquisto pagati prima del 1° gennaio 1973 più il supplemento che avrebbe ricevuto in caso di uscita a fine 1972. La domanda dev' essere fatta all'amministrazione della cassa prima di lasciarla. L'articolo 8 capoverso 1, non è applicabile in merito alle somme da rimborsare cedute prima del 1° gennaio 1973.

Berna, 30 agosto 1972.

In nome del Consiglio federale svizzero, II presidente della Confederazione: Celio II cancelliere della Confederazione: Huber

425

Allegato 2

Statuti della cassa pensioni e di soccorso delle Ferrovie federali svizzere O del 31 agosto 1972 che li modifica // Consiglio d'amministrazione delle ferrovie federali svizzere, visto l'articolo 10 capoverso 2 lettera m, della legge federale del 23 giugno 19441) sulle Ferrovie federali svizzere, ordina:

Gli statuti della cassa pensioni e di soccorso del personale delle Ferrovie federali svizzere, del 9 ottobre 19502), nel tenore del 20 dicembre 1968 sono modificati come segue: A Titolo Statuti della cassa pensioni e di soccorso delle Ferrovie federali svizzere 2. Titoli marginali Le marginali sono centrate.

3. Modificazioni terminologiche II termine «pensioni d'invalidità» di cui agli articoli 5 e 31 capoverso 4, e del capitolo 2 è sostituito con la locuzione «pensioni d'invalidità e di vecchiaia» e agli articoli 19 e 24 capoversi 1 e 7, con l'espressione «pensioni d'invalidità o di vecchiaia». I termini «invalido» agli articoli 19 e 24 capoverso 2, e «beneficiario di una pensione d'invalidità» di cui agli articoli 28, 29, 31, 36 e 37 sono sostituiti con il termine «beneficiario di pensione».

Art. 2 cpv. 1 leu. b b. gli altri agenti secondo il loro rapporto di impiego; "CS7 195 2) RS 172.222.2

426 Art. 2 cpv. 2 lett. e e d e. che svolgono un'attività di durata inferiore ai limiti minimi stabiliti nel regolamento sul rapporto di servizio; d. che per motivi speciali, sono in via eccezionale dispensati dall'obbligo di far parte della cassa.

Art. 3 cpv. 2 - L'agente che ha più di 40 anni ed è membro della cassa da più di 15 anni può, se lascia il servizio della Confederazione, restare membro della cassa senza modificazione del guadagno assicurato. Egli deve, in tal caso, pagare, fin che riceverà una prestazione della cassa, i contributi previsti nell'articolo 15 capoverso i e nell'articolo 16 capoverso 1. Egli ha diritto alle prestazioni secondo gli articoli 23, 29 e 31; le prestazioni previste nell' articolo 21, sono pagate soltanto se l'invalidità è superiore ai due terzi secondo la legge federale de! 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità. La domanda intesa al mantenimento del rapporto d'assicurazione dev' essere presentata all'amministrazione della cassa prima dello scioglimento del rapporto di servizio. L'agente che è in ritardo con il pagamento di tre contributi mensili, perde la qualità di membro. Se è giustificato da circostanze speciali, questo termine può essere prolungato.

A rt. 8 cpv. 1 È nulla qualunque cessione o costituzione in pegno del diritto alle prestazioni della cassa e all'indennità d'uscita.

1

Art. 13 Ogni assicurato può versare le quote per gli anni d'assicurazione anteriore alla sua entrata nella cassa ma posteriore alla data in cui egli ha raggiunto l'età di 20 anni compiuti. Chi ha più di 30 anni deve pagare una somma d'acquisto per gli anni d'assicurazione compresi fra la data in cui compì i 30 anni e quella della sua entrata nella cassa. Gli anni d'assicurazione così acquisiti non contano come anni di contribuzione.

2 La somma d'acquisto che l'assicurato deve pagare ammonta al 6 per cento del guadagno annuale assicurato per ciascun anno precedente l'età dei 40 anni compiuti e al 12 per cento di detto guadagno per ciascun anno dopo l'età di 40 anni. Non sono considerate le frazioni di anno. La Confederazione assume l'ammontare equivalente all'onere suppletivo della riserva matematica.

3 La somma d'acquisto dev'essere pagata al momento dell'ammissione.

Può essere consentito il pagamento rateale; mediante corrispondente riduzione delle prestazioni della cassa, tale somma può anche non essere versata oppure versata soltanto parzialmente. In caso di pagamento differito o rateale, sulla parte residua del debito è riscosso un interesse del 4 per cento annuo.

1

427 4

Entro un anno dal momento dell'ammissione, l'assicurato deve comunicare all'amministrazione della cassa se e come intende pagare la somma d'acquisto. Ove decida di non pagare la somma d'acquisto o di pagarne soltanto una parte, potrà nondimeno, successivamente, versare gli importi completivi d'acquisto sempre che si trovi in buona salute.

5

Se la prestazione della cassa deve essere ridotta in quanto la somma d'acquisto non è stata pagata o lo è stata soltanto parzialmente, il guadagno annuo assicurato è ridotto, in caso d'assicurazione, del 40 per cento del residuo non pagato della somma d'acquisto. Se la riduzione risulta maggiore del guadagno assicurato, è pagata una prestazione della cassa giusta l'articolo 41. Le indennità uniche non sono ridotte.

6 La Direzione generale decide circa le deroghe alle disposizioni del capoverso 2.

Art. 14 cpv. I 1 II guadagno assicurato del funzionario corrisponde allo stipendio conforme alla legge federale del 20 giugno 1927 sull'ordinamento dei funzionari federali, incluse le indennità fisse dichiarate assicurabili dalla Direzione generale nonché i proventi accessori del personale viaggiante, diminuito di franchi 7500 l'anno. Non è inoltre assicurato il 20 per cento della parte dello stipendio annuo e delle indennità fisse che superi l'ammontare massimo della classe più elevata giusta l'articolo 36 capoverso 1, della legge suddetta.

An. 15 cpv. 1 L'assicurato versa contributi periodici del 6 per cento del guadagno assicurato.

Art. 16 cpv. 1 1 Le Ferrovie federali pagano un contributo periodico del 7 per cento del guadagno assicurato.

Art. 18 1 In caso di scioglimento del rapporto di servizio, all'assicurato che non ha diritto alle prestazioni della cassa o che non ha mantenuto conformemente all'articolo 3 capoverso 2, il rapporto d'assicurazione è pagata un' indennità d'uscita. Quest'ultima corrisponde alle quote e alle somme d'acquisto versate dall'assicurato e non rimunerate d'interesse; essa comprende inoltre, per ogni anno intero di pagamento dei contributi dopo i primi 10 anni un supplemento del 5 per cento calcolato sui contributi da lui pagati, escluse le somme d'acquisto; il supplemento non può oltrepassare il 100 per cento.

2 Al membro assicurato conformemente all'articolo 3 capoverso 2 che domanda lo scioglimento del rapporto d'assicurazione o che è in ritardo nel pagamento dei contributi, è versata l'indennità d'uscita stabilita secondo il capoverso 1. Nondimeno, sono considerati contributi pagati dall'assicurato unicamente quelli versati in virtù dell'articolo 15.

1

428 3

L'assicurata che contrae matrimonio e che abbandona il servizio riceve l'indennità d'uscita giusta il capoverso 1 più gli interessi previsti nell' articolo 40. In caso di scioglimento del rapporto di servizio in data successiva al matrimonio, l'assicurata riceve gli interessi cui avrebbe avuto diritto al momento del matrimonio.

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La cassa soddisfa le pretese dell'assicurato giusta i capoversi 1 e 1 costituendo in favore di quest'ultimo un credito per prestazioni future verso l'istituzione di previdenza di un altro datore di lavoro o verso un istituto sottoposto a vigilanza assicurativa. La Direzione generale disciplina i casi speciali.

5

L'indennità di uscita è pagata o trasferita a un terzo soltanto se è appurato che non sarà rivendicato alcun diritto a prestazioni della cassa.

Art. 20 L'amministrazione della cassa può conchiudere con altri istituti di previdenza del personale convenzioni di libero passaggio in caso di trasferimento dei membri. Queste convenzioni possono prevedere disposizioni speciali, vincolanti per i membri, circa gli anni di contributo e d'assicurazione, le limitazioni in caso d'invalidità e i contributi da trasferire.

Art. 21 L'agente che, secondo gli accertamenti del Servizio medico delle ferrovie federali svizzere, non è più idoneo alle sue funzioni esercitate o ad altri servizi affini che si potrebbero ragionevolmente pretendere da lui, ha diritto a una rendita d'invalidità se il rapporto di servizio è sciolto per questa ragione dall'autorità di nomina.

Art. 23 L'assicurato che ha compiuto 65 anni d'età può chiedere, per l'inizio del mese successivo, indipendentemente dalle sue condizioni di salute, lo scioglimento del rapporto d'impiego e il versamento della rendita di vecchiaia. Alle assicurate questo diritto spetta quando hanno compiuto i 60 anni d'età o i 35 anni di pagamento dei contributi.

Art. 24 cpv. 3 e 6 II supplemento fisso annuo importa: a. per gli assicurati coniugati, -- 9720 franchi, fintante che il beneficiario e sua moglie non abbiano diritto a una rendita dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o dell'assicurazione federale per l'invalidità; -- 7200 franchi, fintante che solamente la moglie abbia diritto a una rendita semplice dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o dell'assicurazione federale per l'invalidità; 3

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-- 2520 franchi fintante che il beneficiario abbia diritto soltanto a una rendita semplice dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o dell'assicurazione federale per l'invalidità, senza la rendita completiva per la moglie; b. per le assicurate coniugate, il cui marito non è beneficiario di rendite di una cassa d'assicurazione del personale federale, -- 7200 franchi fintanto che la beneficiarla e suo marito non abbiano diritto a una rendita dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o dell'assicurazione federale per l'invalidità; -- 2520 franchi, fintanto che il marito abbia diritto soltanto a una rendita semplice dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o dell'assicurazione federale per l'invalidità, senza la rendita completiva per la moglie; e. per i beneficiari non coniugati, -- 7200 franchi fintanto che il beneficiario non abbia diritto a una rendita dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o dell'assicurazione federale per l'invalidità.

La Direzione generale disciplina il diritto al supplemento fisso degli agenti affiliati ad assicurazioni sociali straniere.

6

La rendita di invalido è ridotta se il beneficiario era assicurato con riserva e se il suo rapporto d'impiego è stato sciolto per invalidità prima che egli abbia compiuto il 19.esimo anno di contributo. La riduzione è del 3 per cento delle prestazioni fissate conformemente ai capoversi 1 a 4, se 10 scioglimento del rapporto d'impiego ha luogo nel corso del 19.esimo anno di contributo; essa aumenta del 3 per cento per ogni anno di contributo in meno. La rendita non è ridotta ove, secondo la constatazione del servizio medico delle Ferrovie federali, non sussista alcun rapporto tra l'invalidità e il motivo della riserva espressa al momento dell'ammissione.

Art. 25 cpv. 1 Se il beneficiario di una rendita d'invalido, prima di aver raggiunto 11 limite d'età previsto all'articolo 23, esercita un'attività lucrativa, la quale gli frutta un guadagno che, aggiunto alla rendita, eccede il guadagno presumibile di cui è privato, la rendita annua è diminuita di questa eccedenza.

La diminuzione non ha luogo se la rendita e il reddito del lavoro sommati insieme non raggiungono la somma massima della 21.esima classe di stipendio. Se delle circostanze eccezionali lo giustificano, la cassa può rinunciare parzialmente o totalmente alla diminuzione. La Direzione generale emana le prescrizioni intese a stabilire il calcolo del suddetto stipendio presumibile di cui il beneficiario è privato.

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Al reddito del lavoro vanno aggiunti: a. le prestazioni dell'assicurazione militare; b. le prestazioni dell'Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni; e. le prestazioni assistenziali delle Ferrovie federali in caso d'infortuni di servizio; d. le indennità relative alle rendite; e. le rendite ottenute in base a un rapporto di servizio di diritto pubblico fuori dell'amministrazione federale.

Il beneficiario di rendita che non ha ancora raggiunto il limite d'età previsto dall'articolo 23 e il cui reddito del lavoro supera il 40 per cento della somma massima della 21.esima classe di stipendio è tenuto a dichiararlo d'ufficio alla cassa alla fine di ogni anno. È applicabile l'articolo 7 capoversi 2 e 3.

Art. 29 cpv 2 2 II diritto alla pensione vedovile non esiste se il matrimonio è stato contratto dopo che sia sorto il diritto alla rendita d'invalido o di vecchiaia; non di meno esso sussiste se il matrimonio è durato almeno 10 anni.

1

Art. 30 La pensione vedovile è del 40 per cento del guadagno assicurato.

2

Quando la vedova è di oltre 15 anni più giovane del marito defunto, la pensione prevista nel capoverso 1 sarà ridotta del 2 per cento per ogni anno intero di differenza d'età oltre i 15 anni. La riduzione diminuisce del 2 per cento per ogni anno completo di durata del matrimonio dopo i primi 5 anni.

3 Son applicabili gli articoli 25 capoverso 5 e 26.

Art. 33 Abrogato Art. 34 cpv 3 e 5 Dopo 5 anni compiuti di contributo, l'indennità è del 150 per cento del guadagno annuo assicurato. Esso aumenta in seguito del 10 per cento del guadagno annuo assicurato per ogni anno completo di contributo.

Inoltre, l'assicurato riceve un importo semplice delle somme d'acquisto pagate più gli interessi previsti all'articolo 40.

5 L'indennità è pagabile il giorno dopo lo scioglimento del rapporto d'impiego. L'articolo 22, ultimo periodo, è applicabile per analogia. La cassa risponde alla pretesa dell'assicurato fino a concorrenza dell'importo dell'indennità di uscita giusta l'articolo 18 capoverso 1, fondandosi sulle disposizioni dell'articolo 18 capoverso 4.

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431 Art. 36 cp v. 2 2

La vedova che si trova nell'indigenza e che non ha diritto a una rendita giusta l'articolo 29, può, a titolo precario, ottenere una prestazione fino a concorrenza dell'ammontare della pensione vedovile (art. 30).

Art. 41 cpv 4 4

In caso di disdetta del rapporto d'impiego senza colpa da parte del depositante, la cassa soddisfa la pretesa di quest'ultimo fondandosi sulle disposizioni dell'articolo 18 capoverso 4.

Art. 42 II depositante è ammesso come assicurato non appena adempia alle condizioni stabilite nell'articolo 12 capoverso 1, ma al più tardi dopo 19 anni d'appartenenza alle casse di deposito. La prestazione della cassa secondo l'articolo 41 è trasferita alla cassa pensioni. Il periodo di contributo in qualità di depositante conta come periodo di contributo e d'assicurazione. Per l'eventuale acquisto fino al SO.esimo anno d'età, la somma esigibile è calcolata conformemente all'articolo 13 capoverso 2 in base al guadagno assicurato.

Art. 43 1 In caso di disdetta del rapporto d'impiego, il depositante ohe non ha diritto ad alcuna prestazione della cassa riceve un'indennità d'uscita. Quest' ultima corrisponde ai contributi da esso pagati più gli interessi previsti all articolo 40; l'indennità comprende inoltre, per ogni anno intero di contributo dopo i primi 5 anni, un supplemento del 4 per cento che non può però superare il 100 per cento. L'articolo 18 capoverso 4, è applicabile.

2 Se il depositante muore senza che sia sorto il diritto a una prestazione della cassa, le quote versate e i rispettivi interessi previsti all'articolo 40 sono pagati agli eredi.

Art. 45 1 La cassa di soccorso può concedere sussidi agli assicurati e ai beneficiari di pensioni caduti nel bisogno a causa di malattia o di infortunio che abbiano colpito loro stessi o i loro congiunti se essi non sono in grado di assumere tutte le spese a loro carico.

2

Se le entrate lo consentono, i fondi della cassa di soccorso possono essere devoluti per far ospitare in case di riposo i beneficiari di pensioni, per rimunerare gli aiuti familiari del servizio sociale come anche per sistemare possibilità d'abitazione in stazioni termali a favore di assicurati o di beneficiari di pensioni caduti ammalati.

432

Art. 48 1

1 diritti dei beneficiari di pensioni e dei loro superstiti esistenti il 1° gennaio 1973 sono stabiliti secondo i presenti statuti e in funzione del guadagno assicurato aumentato conformemente al numero III capoverso 4 della legge federale del 28 giugno 1972 che modifica quella sull' ordinamento dei funzionari federali. Il diritto delle vedove d'assicurati e di beneficiari di pensioni deceduti innanzi a questa data rimane retto dagli articoli 29 capoverso 2 e 30 capoverso 2 nel tenore del 20 dicembre 1968.

2 1 membri della cassa in data fine 1972 possono rivendicare la pensione di vecchiaia alla scadenza di 35 anni d'assicurazione; nondimeno gli anni d'assicurazione acquistati nel 1973 e successivamente non saranno considerati; le assicurate ammesse nel 1971 e 1972 hanno tale diritto se l'acquisto è avvenuto nel biennio successivo all'inizio dell'assicurazione.

3

Le Ferrovie federali svizzere versano, finché occorra, i contributi per l'ammortamento dell'onere suppletivo della riserva matematica cagionato dall'incorporazione delle indennità di rincaro nelle pensioni alla fine del 1968 e 1972.

4

La Direzione generale da le altre disposizioni transitorie.

II

Entrata in vigore 1

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1973, salvo l'articolo 18 capoverso 4.

2

La Direzione generale stabilisce la data dell'entrata in vigore dell'articolo 18 capoverso 4. Il membro che esce dalla cassa dopo questa data può nondimeno chiedere il rimborso dei contributi e delle somme d'acquisto pagati prima del 1° gennaio 1973 più il supplemento che avrebbe ricevuto in caso di uscita a fine 1972. La domanda dev'essere fatta all'amministrazione della cassa prima di lasciarla. L'articolo 8 capoverso 1, non è applicabile in merito alle somme da rimborsare cedute prima del 1° gennaio 1973.

Berna, 31 agosto 1972.

In nome del Consiglio d'amministrazione: II presidente: Meier

E segretario: Britt

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente una modificazione degli statuti delle casse d'assicurazione del personale federale (Del 30 agosto 1972)

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06.10.1972

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