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Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente una nuova legge federale sulle tasse di bollo (Del 25 ottobre 1972)

Onorevole signor presidente e consiglieri, Ci pregiamo sottoporvi, con il presente messaggio, il disegno di una nuova legge federale sulle tasse di bollo.

Finora, fra tutte le imposte federali sancite nel 1958 negli articoli 41 bis e 41 ter della Costituzione federale, soltanto l'imposta preventiva è stata oggetto di una legge d'esecuzione. Si era previsto, dopo l'accettazione, -il 6 giugno 1971, del coordinamento finanziario per il 1971 al 1982, di presentare anzitutto i disegni di legge d'esecuzione dell'articolo 41 ter per l'imposta federale diretta e l'imposta sulla cifra d'affari. Nondimeno, la realizzazione di tali disegni è stata finora impossibile in quanto non sono ancora ultimati i lavori intesi ad armonizzare le imposte dirette federali e quelle cantonali, attuati in stretta collaborazione con la Conferenza dei direttori cantonali dei dicasteri delle finanze. Nel contempo si è provveduto ad accellerare gli studi inerenti all'introduzione di una tassa sul valore aggiunto (cfr. grandi linee della politica governativa durante la legislatura 1971-1975, nr. IV e appendice 2; mozione Eisenring numero 11 243). È pertanto opportuno di provvedere alla revisione della legge federale sulle tasse di bollo che data del 1917 e sembra essere divenuta obsoleta in diversi campi dopo l'imponente evoluzione economica.

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Prospetto liminiare

II disegno di una nuova legge sulle tasse di bollo allegato al presente messaggio mira anzitutto alle finalità seguenti: maggiore semplificazione negli interessi dei contribuenti e dell'amministrazione; considerazione precipua delle soluzioni adottate previste dalla Comunità economica europea, anche per il fatto che la nostra economia è posta in stretti vincoli con l'economia internazionale; mantenimento, in linea di massima, del gettito attuale delle tasse di bollo in quanto prodotto di un'imposta indiretta riscossa dalla Confederazione. Secondo queste direttive, si prevede di restringere il nuovo

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disciplinamento a 3 tasse specifiche di bollo; la tassa d'emissione di titoli di partecipazione svizzeri e di partecipazione a fondi d'investimento svizzeri, la tassa sulle negoziazioni di titoli svizzeri e esteri e la tassa sul pagamento di premi di determinate assicurazioni. Occorre pertanto abrogare la tassa d'emissione su le obbigazioni svizzere e i titoli esteri come anche la tassa sugli effetti cambiari; le perdite risultanti da questa abolizione saranno compensate con la tassa di bollo sulle negoziazioni.

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Osservazioni generali 21 Cenno storico

1. L'introduzione della tassa di bollo federale risale alla prima guerra mondiale. Per trovare nuove fonti d'entrate mediante un'imposizione indiretta del possesso, con la votazione popolare del 13 maggio 1917, venne introdotto nella Costituzione federale l'articolo 41 Ms seguente (cfr. 1, 20): La Confederazione può riscuotere tasse di bollo su carte valori, quietanze di premi d'assicurazione, cambiali e titoli affini, documenti in uso nei trasporti ed altri documenti relativi ad operazioni commerciali; questa facoltà non si estende ai documenti relativi ad operazioni fondiarie e di beni immobiliari. I Cantoni non possono gravare di tassa di bollo di registro i documenti per i quali la Confederazione stabilisce l'obbligo della tassa di bollo o l'esenzione dalla stessa.

2 Un quinto del prodotto netto della tassa di bollo è devoluto ai Cantoni.

3 L'esecuzione delle presenti disposizioni è regolata dalla legislazione federale».

La legge federale del 4 ottobre 1917 sulle tasse di bollo (LB, RS 641.101) costituisce ancora attualmente, in ampia misura, il fondamento della legislazione federale sul bollo. Essa è stata completata e modificata reiteratamente, segnatamente con la legge federale del 25 giugno 1921 concernente la tassa di bollo sulle cedole; con la legge federale del 24 giugno 1937 che completa e modifica la legislazione federale sulla tassa di bollo (LB Compl.; RS 641.106), emanata in occasione della revisione del diritto commerciale; con il decreto federale del 22 dicembre 1938 inteso a garantire l'applicazione del regime transitorio delle finanze federali e con il decreto del Consiglio federale del 1° settembre 1943 concernente la riscossione di un'imposta a titolo di precauzione (imposta preventiva; CS 6 334).

2. Per lungo tempo ancora dopo la seconda guerra mondiale, la legislazione sulla tassa di bollo trovò un soddisfacente adeguamento all'evoluzione economica. Le prime difficoltà cominciarono a manifestarsi soltanto col 1960 ed erano dovute principalmente allo sviluppo impetuoso della congiuntura economica del mondo occidentale. Le caratteristiche di

1070 questo brusco sviluppo sono state segnatamente la moltiplicazione delle aziende commerciali e industriali e dei loro capitali, l'aumento talvolta iperbolico delle transazioni di borsa, i vincoli sempre più stretti della nostra economia coll'estero, una domanda di capitali estesa al mondo intiero come anche la mancanza di mano d'opera qualificata e la necessità di razionalizzazione e di semplificazione.

3. Un primo adeguamento di detta legge alle nuove circostanze è stato attuato nel 1958 quando si provvide a modificare il tenore dell'articolo 41 bis della Costituzione federale (cfr. DCF del 31 gennaio 1958 che istituisce nuove disposizioni costituzionali sull'ordinamento delle finanze della Confederazione; RS 101) e fu abrogata a contare dal 1° gennaio 1959 la tassa di bollo sui documenti in uso nei trasporti (cfr. art. 7 delle disposizioni transitorie Cost.). Tale gravame che colpì unicamente i trasporti di mercé per ferrovia e per battello oltre a pregiudicare la libertà di concorrenza era divenuto obsoleto con lo sviluppo del. traffico stradale e aereo.

La legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP RS 642.21) introdusse, a contare dal primo gennaio 1967 altre semplificazioni: la tassa di bollo sulle cedole, allora del 3% fu abrogata ma venne aumentata in eguai misura l'imposta preventiva (dal 27 al 30%); la tassa d'emissione di partecipazioni in accomandita fu parimenti soppressa in considerazione del suo scarso rendimento (cfr. art. 71 e 72 LIP); inoltre, l'imposizione delle partecipazioni a fondi d'investimento è stata disciplinata e adeguata allasituazione attuale nei nuovi articoli 48 e 51 LB.

22 Direttive per la revisione 1. Nella revisione totale della legislazione concernente la tassa di bollo si è badato anzitutto alla semplificazione, sia per facilitare la comprensione della legge al cittadino gravato dalle tasse di bollo, sia per ridurre, in un periodo di scarsa disponibilità di manodopera qualificata, gli oneri esecutivi all'amministrazione federale e ai contribuenti. Pertanto, invece di mantenere in vigore una serie di tasse di bollo delle quali la maggior parte presenta un gettito modesto pur richiedendo un lavoro ingente, si è preferito mantenerne soltanto alcune di elevato reddito e di facile riscossione. Inoltre, si è evitato un vincolo troppo stretto
tra due tasse oppure una riscossione simultanea. Particolare attenzione è stata dedicata alle operazioni di conteggio, le quali devono poter essere efl'ettuate con ordinatori in quanto, di norma, per lo stesso contribuente i fatti imponibili si presentano cumulativamente. Le banche e gli assicuratori possono avere quotidianamente migliaia di operazioni imponibili sia riguardo alla tassa di negoziazione sia riguardo a quella sui premi d'assicunizione. Risulta quindi opportuno limitare all'indispensabile le aliquote speciali delle tasse di bollo e di abrogare le disposizioni vigenti riguardanti le somme da arrotondare e i

1071 trasferimenti dell'onere fiscale (l'obbligo d'arrotondare a 10 cts per ciascun titolo non può più essere mantenuto, considerato l'aumento di emissioni di carte-valori di piccolo taglio). In avvenire, sarà data preferenza al disciplinamento semplificato a scapito di quello più perfezionato soprattutto per il fatto che nei casi concreti non risultano oneri eccessivi. La semplificazione del nuovo disciplinamento deve iniziare già al livello dei fondamenti legali affinchè possa produrre i propri effetti anche a livello d'esecuzione della legge.

2. Ovviamente, all'atto dell'entrata in vigore, la LT era una legge moderna che teneva conto, nelle grandi linee e nei particolari, delle esperienze fatte con i disciplinamenti all'epoca vigenti all'estero. Per il fatto che la nostra economia (segnatamente le nostre banche e le nostre società d'assicurazione) è in stretto rapporto con l'estero, non possiamo dispensarci all'atto della revisione della legislazione sulle tasse di bollo, di prender in considerazione i nuovi sviluppi intervenuti all'estero in questo campo. Ne è segnatamente il caso riguardo ai progetti della CEE, soprattutto per il fatto che il nostro Paese mantiene stretti rapporti economici coi Paesi confinanti, membri attuali e futuri della CEE, rapporti che saranno ancora intensificati con l'estensione progettata della zona di libero scambio. La CEE produce attualmente grandi sforzi per agevolare la libera circolazione dei capitali al fine di istituire un'unione economica e di coprire l'enorme fabbisogno di capitali. Il nuovo disciplinamento dei contributi indiretti sul movimento dei capitali sarà pertanto un elemento fondamentale che influenzerà apertamente la nostra economia; la futura legislazione federale in materia di tasse di bollo non dovrebbe quindi scostarsi troppo, almeno per quanto concerne le linee essenziali, dalla soluzione adottata dalla CEE.

In una prima fase, il Consiglio dei ministri "della CEE ha emanato, il 17 luglio 1969, la direttiva concernente le imposte indirette gravanti il raggruppamento di capitali. Siffatta direttiva concerne precipuamente la tassa di bollo all'emissione di titoli indigeni e esteri e abolisce i contributi pagabili su obbligazioni indigene e sui titoli esteri. Per contro, dev'essere mantenuta la tassa sugli apporti di capitali a società di
capitali indigene e alle imprese affini; la direttiva contiene disposizioni intese ad armonizzare queste tasse.

Intanto sono in preparazione le direttive concernenti le tasse sulle negoziazioni di carte-valori e sui premi d'assicurazione. Riguardo a quanto è previsto per le tasse di bollo sugli effetti cambiari non esiste ancora una documentazione scritta. Nondimeno, sappiamo, per informazione orale, che la riscossione di queste tasse sarà lasciata all'apprezzamento degli Stati membri.

La CEE, nell'emanazione di queste direttive, ha dedicato particolare attenzione a una chiara delimitazione, soprattutto per l'aspetto territoriale,

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in materia d'imponibile. Le ripercussioni sui bilanci dei singoli Stati membri devono essere ridotte al minimo.

3. Il gettito delle tasse federali di bollo è passato dal 1966 al 1971 da 272 a 402 milioni di fr. (cfr. tavola allegata), grazie innanzitutto alla sfrenata alta congiuntura e all'attività d'investimento che hanno provocato un aumento delle emissioni di titoli e delle operazioni di borsa. Nel 1971, inoltre, si sono prodotti taluni fatti particolari come l'attuazione di importanti fusioni nonché i noti avvenimenti del settore monetario. Quest'ultimi stimolarono le operazioni sul titoli, e indussero la Banca Nazionale svizzera a liberalizzare l'emissione di titoli stranieri al fine di promuovere il deflusso monetario ciò che aumentò considerevolmente il gettito della tassa gravante siffatte operazioni.

Riteniamo nondimeno che, nel complesso, il gettito medio della tassa di bollo per gli anni 1969 al 1971 debba essere stato di ca. 327 milioni di franchi e che l'onere corrispondente gravante il movimento dei capitali abbia a rimanere di norma invariato (ovviamente, vi è sempre la probabilità di entrate suppletive straordinarie come fu il caso finora per i periodi di congiuntura molto pronunciata). D'altro canto, lo stato attuale delle finanze federali e cantonali che riscuotono il 20% del gettito netto di quest'imposta non consente di adottare altre decisioni. Occorre infatti anzitutto dire che, in generale e nella prospettiva della politica finanziaria, una forte riduzione delle imposte federali indirette non sarebbe affatto auspicabile soprattutto per quanto concerne quelle imposte che gravano la circolazione dei capitali. Nondimeno, ciò non impedisce di attenuare e adeguare alle nuove circostanze taluni oneri che perturbano particolarmente l'economia oppure che sono divenuti ingiusti in seguito all'evoluzione; ad esempio, risulta urgente la riduzione della tassa d'emissione gravante la concentrazione d'imprese come anche della tassa sui premi d'assicurazione contro l'incendio.

23 Proposte principali per la revisione 231 Proposta generale Considerate le circostanze suesposte vi proponiamo quanto segue: 1. Le tasse di bollo sono limitate a tre categorie: a. Tassa di bollo per le emissioni di azioni, di quote sociali di società a responsabilità limitata e di società cooperativa, di buoni di godimento e partecipazioni di fondi di investimento svizzero.

b. Tassa di bollo sulla negoziazione di titoli svizzeri e esteri; e. Tassa di bollo sui premi di talune assicurazioni.

1073 2. Sono pertanto abrogate: a. La tassa di bollo per l'emissione di obbigazioni svizzere e di documenti affini (come gli averi in banca e i crediti provenienti da mutui); b. La tassa di bollo per l'emissione di titoli esteri; e. La tassa di bollo sugli effetti cambiari, effetti affini e gli chèques; d. La tassa di bollo sui premi di talune altre assicurazioni, segnatamente dell'assicurazione della vita.

Questa proposta si attiene, nelle grandi linee, al disciplinamento realizzato o progettato da parte della CEE. Ciò vale parimenti per la tassa di bollo all'emissione di partecipazioni a fondi d'investimento svizzeri la quale dev'essere mantenuta. La direttiva del 17 luglio 1969 della CEE non si oppone a una tassa sulle partecipaziioni a fondi d'investimento nella misura in cui essa grava, come ne è il caso nel nostro Paese, gli apporti di capitali e che pertanto non riveste semplicemente il carattere di una tassa di registrazione o altra tassa analoga. Orbene, questa tassa deve essere mantenuta avantutto per questioni di bilancio (gettito di milioni di franchi nel 1969: 6,2; nel 1970: 5,6; nel 1971: 13,7), anche per il fatto che un rispettivo aumento della tassa sulle negoziazioni inteso a compensare questa perdita non appare affatto sopportabile. Infine, occorre considerare che questa tassa è stata recentemente ridisciplinata nelle disposizioni finali della LIP dopo lunghe discussioni coi rappresentanti delle banche e dei fondi d'investimento. La giustificazione risiede nel fatto che la partecipazione a fondi d'investimento è incorporata in una carta-valore indipendente mediante la quale il sottoscrivente può acquistare una parte più o meno consistente, al portatore e negoziabile, di un patrimonio composto di titoli o di valori immobiliari. Mediante una quota ridotta dello 0,6% della tassa di bollo è tenuto conto di un eventuale pregravame del patrimonio del fondo con tasse di emissione (cfr. art. 8 del disegno).

L'economia e gli enti pubblici hanno un fabbisogno sempre maggiore di capitali di terzi. L'abolizione della tassa di bollo all'emissione di obbligazioni svizzere aiuterà a trovare fondi a miglior costo e, contrariamente ai timori di taluni, non dovrebbe produrre effetti nefasti sulla costituzione di capitale proprio da parte delle società. Le funzioni giuridiche ed economiche distinte
del capitale proprio e di quello di terzi come anche le condizioni di emissione essenzialmente diverse continueranno ad essere in avvenire i fattori decisivi per la scelta del modo di finanziamento. La tassa di bollo sui diritti di partecipazione non influenzerà affatto questa scelta. Finora d'altronde questa tassa è sempre stata nettamente maggiore di quella gravante l'emissione di obbligazioni; orbene, ciò non ha affatto contenuto la «accessa attività» in materia di costituzioni di società e di aumento di capitale. All'uopo sono eloquenti le cifre seguenti:

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Numero delle fondazioni Numero degli aumenti di capitali

1969

1970

1971

5567 2023

6075 2110

7000 2350

L'abolizione della tassa di bollo sull'emissione di titoli stranieri escluderà eventuali doppie imposizioni internazionali e promuoverà in tal modo la circolazione dei capitali. Tale provvedimento offrirà in particolare dei vantaggi per le nostre banche, poiché questa tassa (soprattutto quella gravante le obbigazioni) ha sin'ora loro impedito di immettersi attivamente nel mercato internazionale delle emissioni, emissioni che sono considerevolmente aumentate negli ultimi 10 anni.

Indubbiamente le banche svizzere hanno l'abitudine di sottoscrivere per i propri clienti una parte cospicua di queste emissioni; tuttavia, esse sono state spesso impedite di inserirsi in modo più lucrativo come partecipanti ai consorzi d'emissione. Pertanto, l'associazione dei banchieri svizzeri ha chiesto reiteratamente negli ultimi anni la soppressione di questa tassa di bollo.

L'attuale disciplinamento della tassa di bollo sugli effetti cambiari risulta molto complicato per i contribuenti e la riscossione provoca notevoli difficoltà a tutti i livelli. Quindi, l'abolizione è più giustificata anche per il fatto che la maggior parte degli effetti cambiari può e anzi deve essere gravata con la tassa di negoziazione (cfr. osservazione concernente l'art. 13 cpv. 2). Con l'abbandono delle tre tasse surriferite, l'applicazione della tassa di bollo federale risulterà più accessibile ai contribuenti sgravandoli di numerose pratiche le quali, nell'insieme, stavano diventando poco razionali. Grazie a siffatta soppressione, anche l'amministrazione sarà in grado di meglio adempiere al proprio compito finora reso difficoltoso per la diversità delle tasse e la complessità dell'applicazione.

232 Modificazioni essenziali recate alle tasse di bollo sussistenti 232.1 Tassa d'emissione II progetto prevede una più stringata definizione del cosiddetto «Mantelhandel» (negozio mantello) poiché la definizione nel diritto civile risulta troppo limitata e non consente di lottare efficacemente contro la possibilità di eludere la tassa d'emissione (cfr. osservazione relativa all'art. 5 cpv. 2 lett. b).

Il nuovo disciplinamento introduce un'estensione della franchigia di tassa per il capitale sociale versato da piccole società cooperative. Secondo il diritto vigente, l'assoggettamento alla tassa di bollo sorge con il versamento di un capitale sociale di 10 000 fr.; d'ora in poi si prevede che l'assoggettamento debba nascere quando i versamenti degli associati rispetto

1075 ai loro diritti di partecipazione raggiungono i 50000 franchi (cfr. osservazione relativa all'art. 6 cpv. 1 lett. b).

Inoltre, è riconfermato che gli aggi e i versamenti suppletivi degli azionisti o associati che non sono stati incorporati nel capitale sociale non sono imposti una seconda volta se utilizzati successivamente per liberare azioni gratuite ecc. sempreché sia comprovato il pagamento delle tasse dovute su questi versamenti (ofr. osservazione relativa all'art. 6 cpv. 1 lett. d).

Per semplificazioni procedurali, d'ora in poi la tassa intera è riscossa anche per l'emissione delle azioni nominative non interamente liberate come avviene d'altronde, col disciplinamento attuale, per le azioni al portatore (cfr. osservazione relativa all'art. 8 cpv. 1 lett. a).

Per le fusioni e le concentrazioni di imprese assimilate a fusioni è proposta un'agevolazione sottoforma di una riduzione dell'aliquota della tassa dal 2 all'I % in quanto il disciplinamento attuale è stato causa di difficoltà continue durante l'ultimo decennio. Questa proposta corrisponde, per norma, al disciplinamento della CEE (nondimeno è bene osservare che nella CEE le aliquote saranno probabilmente stabilite, a contare dal primo gennaio 1976, all'I % per il caso normale e allo 0,5% per le fusioni); per l'agevolazione si è tenuto conto del fatto che la tassa intiera è già stata pagata, all'atto della costituzione, sul capitale e sull'aggio della società fusa (cfr. II e osservazioni relative ad art. 9 cpv. 1 lett. a).

Infine, la nuova disposizione più elastica concernente la moratoria e il condono della tassa costituisce parimente un miglioramento notevole per il contribuente. Siffatte agevolazioni non sono quindi più direttamente dipendenti da operazioni di risanamento strettamente definite nella legge; all'uopo l'amministrazione federale delle contribuzioni avrà la più ampia libertà d'apprezzamento (cfr. osservazione relativa all'art. 12).

232.2 Tassa sulle negoziazioni La revisione tende anzitutto a semplificare fondamentalmente il disoiplinamento attuale alquanto complicato (cfr. tavola schematica).

Secondo il vigente diritto, i titoli contabili soggiacciono, secondo le circostanze, o alla tassa di bollo sugli effetti cambiari o alla tassa sulle obbligazioni e alla tassa di negoziazione. Il disegno, che abolisce la
tassa di bollo sugli effetti cambiari, prevede che quest'ultimi e quelli analoghi soggiacciano esclusivamente ad una tassa di negoziazione che però colpisce unicamente i titoli contabili presso le banche (cfr. osservazione relativa all'art. 13 cpv. 2). Le condizioni poste alle società anonime, alle società a responsabilità limitata e alle società cooperative per essere assimilate ai negoziatori di titoli giusta l'art. 13 cpv. 3 lett. a del disegno, sono definite in modo più restrittivo rispetto al diritto attuale e quindi ne risulterà una

1076 considerevole riduzione del numero dei contribuenti (cfr. osservazione relativa all'ari. 13 cpv. 3 lett. e).

Per evitare un doppio onere, gli atti giuridici che soggiacciono alla tassa di emissione sono esonerati da quella di negoziazione (cfr. osservazione relativa all'art. 14 lett. a e è).

L'aliquota della tassa è unificata; essa deve risultare alquanto elevata al fine di poter compensare la diminuzione d'introiti probabile con la soppressione di talune tasse (cfr. osservazione relativa all'ari. 16 cpv. 1).

A questa compensazione conlribuiranno parimente le cosiddetle operazioni estero-estero, attualmente esonerate e giusta il disegno esplicitamenle imposte (cfr. osservazione relativa all'art. 19).

È designato come contribuenle il commerciante svizzero di titoli che negozia titoli in nome proprio o per il conto di un «non commerciante»; egli deve pagare metà della tassa per ciascuno dei partecipanti ail contratto (cfr. osservazione relativa all'art. 17).

232.3 Tassa sui premi d'assicurazione II disegno tiene conto della formulazione moderna del sistema di previdenza e vecchiaia esonerando i premi d'assicurazione sulla vita (d'altronde sinora sottoposti a un trattamento molto favorevole). L'esonero previsto dei premi dell'assicurazione contro gli infortuni e dell'assicurazione di merci trasportate costituisce parimente un'altra agevolazione (cfr. osservazione relativa all'art. 22 lett. a, ce. d).

Inoltre, risulta nuova la delimitazione dell'oggetto della tassa in quanto, di norma, devono essere imposte le assicurazioni che partecipano al portafoglio svizzero di un'assicuratore sottoposto a vigilanza federale o avente uno statuto di diritto pubblico. Siffatta modificazione che non pregiudica affatto i gettiti di questa tassa consente, anzitutto, una riscossione più semplice dell'imposta e conduce a una chiara delimitazione internazionale (cfr.

osservazione relativa all'art. 21).

D'ora in poi serve come base uniforme di calcolo unicamente il premio netto pagato in contanti (ofr. osservazione relativa all'art. 24 cpv. 1 seconda parte). D'altronde, sono previste soltanto due aliquote di tassa l'una dell'I,25% per l'rassicurazione della responsabilità civile e dei veicoli, la seconda del 5% per tutte le altre categorie di assicurazioni imponibili. Queste aliquote costituiscono un aumento
per l'assicurazione della responsabilità civile (finora 0,5%) e dell'assicurazione degli autoveicoli (finora dell'I %); per contro, esse costituiscono una considerevole diminuzione riguardo al assicurazione contro gli incendi, poiché secondo le disposizioni vigenti la tassa è calcolata sulla somma assicurata e supera ordinariamente e ampiamente il 5% del premio netto in contanti. Nel complesso il nuovo discipli-

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namento delle tasse sui premi d'assicurazione comporta una diminuzione annua del gettito di ca. 14 milioni di franchi (cfr. osservazione relativa all'art. 24 cpv. 1 terza parte).

24 Gli introiti fiscali secondo il nuovo regolamento previsto 1. L'abolizione della tassa d'emissione di obbligazioni svizzere e di titoli stranieri come anche della tassa sugli effetti cambiari e effetti analoghi e sugli assegni causerà un ammanco che riferito agli anni 1969 al 1971 dovrebbe essere in media di circa 95 milioni di franchi (obbligazioni circa 60 milioni; titoli stranieri circa 24 milioni; effetti cambiari eoe. circa 11 milioni). Orbene, questa mancata entrata dev'essere compensata grazie alla tassa di negoziazione la quale dispone ancora di riserve considerevoli. Sono previsti i provvedimenti seguenti: a. aumento e unificazione dell'aliquota della tassa all'I,2 per mille (cfr.

osservazione relativa all'art. 16 cpv. 1 seconda parte); b. l'imposizione di nuove categorie di titoli (cfr. osservazione relativa all art. 13 cpv. 2 concernenti gli effetti cambiari e le sottopartecipazioni a crediti provenienti da prestiti); e. l'imposizione di negoziazioni esonerate sinora (cfr. osservazione relativa all'art. 14 cpv. 1 lett. a quando si tratta dell'emissione di obbligazioni svizzere e di titoli stranieri; osservazione relativa all'art. 19 in merito alle operazioni cosiddette estero-estero).

Inoltre, è probabile che l'abolizione delle tre tasse di bollo surriferite stimolino il commercio dei titoli e produca quindi un aumento del gettito proveniente dalla tassa di negoziazione.

Per forza di cose, il volume futuro delle transazioni in titoli può essere stimato soltanto approssimativamente. In effetti, il commercio di titoli reagisce rapidamente alle modificazioni sul mercato dei capitali o in seguito a avvenimenti in materia monetaria e di politica internazionale. Nel rimanente, i nostri calcoli si fondano su semplici extrapolazioni in seguito a sondaggi e a valutazioni data la scarsezza di dati precisi nei diversi campi (sopratutto per le negoziazioni d'effetti cambiari e per le operazioni cosiddette estero-estero); nondimeno, questi calcoli non tengono conto delle diverse misure temporanee di politica monetaria adottate dal Consiglio federale.

2. La modificazione dell'aliquota attuale del 2% applicata alla
tassa di bollo per l'emissione di diritti di partecipazione svizzere non sembra né appropriata né opportuna. D'altronde, tale riduzione sarebbe impossibile già per motivi di bilancio e tantomeno si giustifica un aumento per il fatto che la nostra aliquota, paragonata a quella di altri Paesi, si tiene al limite superiore (aliquota secondo la CEE a contare dal 1976: probabilmente 1% nei casi normali e 0,5% per le fusioni). Occorre quindi accettare una diminuFoglio Federale 1972, Vol. U

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zione di introiti valutata a 10 milioni di franchi annui nel momento in cui sarà ridotta all'I % l'aliquota applicata alle tasse di partecipazione emesse all'atto di fusioni, di concentrazioni analoghe a fusioni, di trasformazioni e di scissioni (cfr. osservazione relativa all'art. 9 cpv. 1 lett a).

3. Le diminuzioni di introiti susseguenti al nuovo disciplinamento della tassa sui premi d'assicurazione contro gli incendi, che sarebbero state per il 1971 di circa 14 milioni di franchi, non possono essere compensate.

Cionondimeno appare equo poiché già da anni i premi dell'assicurazione contro gli incendi sono stati gravati da un onere eccessivo rispetto alle altre assicurazioni.

Per le perdite provenienti da assicurazioni i cui premi devono essere ormai sgravati, la compensazione interviene grazie ad altri premi imponibili (cfr. osservazione relativa all'art. 24 cpv. 1).

Riassumendo, le nostre proposte avrebbero come conseguenza una diminuzione di gettito non compensabile di circa 24 milioni di franchi, corrispondente a meno del 10% dei 327 milioni di franchi incassati in media dal 1969 al 1971 e quindi appare completamente sopportabile sia per la Confederazione sia per i Cantoni.

Reddito lordo delle tasse di bollo federali Oggetto della tassa 1. Emissioni di titoli Obbligazioni Azioni Partecipazioni Partecipazioni cooperative Partecipazioni mandita Partecipazioni investimento Titoli esteri

. . . .

a S.a.r.l. .

di società

1969 fr.

1970 fr.

1971 fr.

48906718 86 462 378 1 001 044

57 233 793 114 782 441 1 496 335

145142063

598 140

2181973

1 428 848

20

2100

2100

5625831 17275414

13701 120 37 103 471

198 597 887

271 170 128

73 074 804

721 922

in accoa fondi di . . . .

. . . .

Totale

6 202 277 18 661 093 161 831 630

2. Negoziazioni di titoli Titoli svizzeri . . .

Titoli esteri . . .

6 848 997 35 933 901

4 822 733 32 391 890

44699681

Totale

42 782 898

37214623

52 049 579

7 349 898

1079 3. Effetti

cambiari

. . .

10644987

11 815616

12 649 665

4. Quietanze di premi . .

55 800 286

59 225 091

65 251 327

. . .

1 107915

821 600

489 893

6. Multe aliquote dei denunciatori

249 573

343 854

635 898

Gettito lordo della tassa di bollo

272417289

308018671

402 246 490

5. Cedole (diversi)

Media «degli anni 1969 a 1971 circa 327 milioni di franchi.

25 Risultato della procedura di consultazione Ali'atto della procedura di consultazione tenuta all'inizio del 1972 il disegno ha trovato buona accoglienza dai Cantoni, dai partiti politici, dalle associazioni e dai dipartimenti dell'amministrazione federale. Lo -si considera, in generale, come un -disegno di revisione conveniente alla situazione attuale. Gli sforzi intesi a semplificare il disciplinamento legale nonché la sua esecuzione per adeguarli nella misura del possibile allo sviluppo del diritto europeo hanno trovato particolare approvazione. La ripartizione degli oneri prevista è considerata di norma come equilibrata. Taluni, hanno nondimeno auspicato il mantenimento della tassa all'emissione delle obbligazioni svizzere. Dopo aver riesaminato il problema siamo però giunti alla conclusione che l'abolizione di questa tassa risulta essere la soluzione più opportuna in quanto conforme al disciplinamento della CEE. Le diverse proposte intese ad introdurre altre agevolazioni saranno trattate nel commento delle singole disposizioni. La maggior parte di queste proposte devono purtroppo essere respinte già per motivi di politica del bilancio.

3

Spiegazioni quanto alle singole disposizioni del disegno 31 Introduzione

"L'articolo 1 riassume brevemente l'oggetto della legge. Le tasse di bollo hanno per scopo di gravare di una tassa le operazioni giuridiche qui menzionate. Queste operazioni richiedono di solito l'impiego di documenti determinati; ma il capoverso 2, in concordanza con il diritto vigente (cfr. art.

17 epv. 1 o art. 46 LB) e con la giurisprudenza, mantiene il principio che le tasse di bollo si rendono dovute anche se, per eccezione, non si da alcun documento.

1080

Gli articoli 2 e 3 ripetono le norme sancite dall'articolo 41 bis capoverso 1 lettera a e capoverso 2 della Costituzione federale quanto alla partecipazione dei Cantoni al gettito netto delle tasse di bollo e all'esclusione della loro competenza di gravare d'imposte operazioni giuridiche dello stesso genere. Condividiamo l'opinione della Conferenza dei direttori cantonali delle finanze quando essa afferma che occorre mantenere l'attuale metodo di accertamento della quota cantonale (numero della popolazione residente giusta l'ultimo censimento) e di accantonare sino alla revisione della legge federale su la perequazione fiscale intercantonale le proposte di modificazione fatte in merito da singoli Cantoni (capacità finanziaria dei Cantoni o numero della popolazione residente alla fine di ogni anno).

Le disposizioni dell'articolo 4 (definizioni) sono recepite dal diritto attuale (art. 10 cpv. 2 e 48 cpv. 1 e 4 LB).

32 Tassa di bollo d'emissione Gli articoli 5 e 6 delimitano l'oggetto della tassa di bollo d'emissione e, nella loro essenza, contengono le medesime norme del diritto vigente (cfr. arti, 17, 21, 25 e 48 LB; artt. 1 e 10 LB compi.).

L'articolo 5 capoverso 1 lettera a sottopone alla tassa la costituzione e l'aumento del valore nominale di diritti di partecipazione a società di capitali e cooperative svizzere. Per tener conto dello stato dei lavori preparatori quanto a una revisione del diritto sulle società anonime, i buoni di partecipazione non vengono esplicitamente menzionati. Secondo la dottrina ancor oggi dominante essi sono considerati buoni di godimento e, al presente, vengono anche imposti come tali; ma sempre più si chiede che il diritto sulle società anonime riveduto dovrebbe disciplinare a parte questo moderno istrumento di finanziamento e, praticamente, dargli veste di azione senza diritto di voto (cfr. rapporto intermedio presentato nell'aprile del 1972 dal Gruppo di lavoro per la revisione del diritto sulle società anonime, pag.

125 e segg.). Il presente disegno sottopone alla tassa questi buoni comunque essi verranno definiti dal diritto civile.

Nella lettera b viene espressamente sancita la prassi sinora seguita per i cosiddetti fondi di accrescimento, secondo la quale vengono imposti i redditi del fondo che sono reinvestiti.

Il capoverso 2 lettera a .completa la norma
del capoverso 1 lettera a ed ha per scopo d'impedire che le tasse vengano eluse. Al presente i versamenti suppletivi sono imponibili soltanto se vengono fatti in rapporto esatto con i diritti di partecipazione (cfr. art. 21 cpv. 1 LB). Per tale ragione le società che hanno un piccolo numero di partecipanti possono facilmente eludere l'imposizione col chiedere dei versamenti non proporzionati ai diritti di partecipazione esistenti (ad es., solo il padre fa un versamento, ma non invece i figli che pure partecipano alla società). La nuova disposizione in-

1081 tende rimediare a questa situazione e tassare tutti i versamenti supplementari dei soci che si possono spiegare soltanto con il rapporto di partecipazione. Non vengono, invece, tassati i versamenti fatti dai soci che poggiano su un altro fondamento giuridico (ad es. mutui veri e propri) o su una controprestazione. Sono naturalmente tassabili i versamenti supplementari fatti da persone vicine ai soci e delle quali si fa uso al solo scopo di eludere la tassa.

La disposizione della lettera b sostituisce l'attuale articolo 21 capoverso 2 della legge federale sulle tasse di bollo (la cui redazione è infelice) e, come questo, vuole colpire la ripresa di un quadro giuridico, operazione con la quale i partecipazioni vogliono soprattutto eludere la tassa sulla costituzione di una nuova società con l'acquistare, ad esempio, le azioni di una società economicamente liquidata, per continuarla poi con i nuovi mezzi apportati. Il fatto imponibile viene delimitato senza ricorrere alla definizione concettuale ad esso dato dal diritto civile; questa definizione poggia su considerazioni ed interessi attinenti al diritto civile puro e, conseguentemente, parte parzialmente da presupposti (ad es., dalla durata di un quadro giuridico svuotato) che possono favorire l'elusione d'imposta e sono quindi inutilizzabili in pratica. Importante dal profilo fiscale è che gli attuali partecipanti abbiano ceduto la loro società, cessato l'attività aziendale e alienato i loro diritti di partecipazione a persone terze.

Lettera e: Secondo il diritto vigente (ofr. art. 10 LB compi.) una società anonima estera che vuoi trasferire la sua sede in Svizzera senza procedere ad una liquidazione e ad una nuova costituzione deve pagare quelle tasse di bollo d'emissione che sarebbe stata tenuta a pagare qualora avesse avuto la sede in Svizzera all'atto dell'emissione dei titoli; queste tasse devono però essere calcolate secondo le disposizioni applicabili all'emissione di titoli svizzeri al momento del trasferimento della sede, se ne risulta un ammontare inferiore. Sono previsti, inoltre, il computo delle tasse eventualmente riscosse giusta l'articolo 30 della legge federale sulle tasse di bollo prima del trasferimento della sede e la possibilità di pagare ratealmente le tasse dovute.

Sino ad ora i trasferimenti di sede sono stati rari
(12 casi negli ultimi 20 anni). Il loro trattamento dal profilo delle tasse di bollo richiedeva ogni volta la presentazione di documenti risalenti a diecine d'anni e un dispendio di lavoro disproporzionato. Qui è necessario semplificare il procedimento: il trasferimento della sede deve, in linea di principio, essere equiparato ad una nuova costituzione; la base di calcolo della tassa è costituita dalla sostanza netta della società al momento del trasferimento della sede, ma almeno dal valore nominale delle azioni e buoni di godimento in circolazione.

Poiché, giusta l'ordinamento vigente le riserve accumulate dalla società non devono essere tassate si applicherà -- in qualche modo a titolo di compensazione -- soltanto la mezza aliquota dell'I per cento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e del disegno) e le tasse eventualmente riscosse prima, secondo

1082 l'articolo 30 della legge federale sulle tasse di bollo, saranno computate (cfr. art. 53 cpv. 2 del disegno).

L'articolo 6 disciplina le eccezioni dall'oggetto della tassa. D'ora in poi anche i buoni di godimento emessi da società esonerate non devono essere assoggettati alla tassa d'emissione, né i versamenti supplementari fatti a questi enti.

Nel capoverso 1 lettera a, giusta un postulato Gemperli (n. 8231), sono ora menzionate le cooperative di fideiussione (cfr. art. 17 cpv. 2 e 3 LB), che però per la più parte sono già esonerate secondo la prassi attuale.

Giusta il diritto vigente l'esonerazione anche delle cooperative edili presuppone, fra l'altro che i loro dividendi siano limitati in forza degli statuti al 5 per cento, al massimo. Il Consigliere agli Stati On. Leu chiede con un suo postulato (n. 11369) che si esamini se l'aliquota dell'interesse delle ipoteche di primo rango concesse dalle banche cantonali non possa essere dichiarata limite massimo determinante. La preferenza va data all'ordinamento vigente. Infatti, la misura dell'aliquota delle ipoteche di primo rango può essere diversa tanto fra le diverse banche cantonali quanto anche, particolarmente, presso lo stesso istituto bancario (ad es., secondo lo scopo e l'anno di costruzione dell'immobile); la quota fissa del dividendo consente, quindi, un'applicazione più chiara e più semplice. L'aliquota del 5 per cento esplica del resto, alla lunga, effetti favorevoli per i titolari di quote in cooperative edili (giusta l'Annuario statistico della Svizzera, l'aliquota media dell'interesse per le ipoteche di primo rango ha in questo secolo raggiunto o di poco superato soltanto in undici anni il limite del 5%).

Alcuni Cantoni propongono che siano esonerate dalla tassa anche quelle società e cooperative che si dedicano a scopi pubblici e vengono intieramente o principalmente dominate da enti di diritto pubblico. Una delimitazione del genere sarebbe troppo imprecisa e andrebbe troppo lontano. L'attuale ordinamento corrisponde al testo di legge proposto sembra adeguarsi meglio alla situazione di fatto. Secondo esso sono esonerati dalla tassa anche gli enti dominati dai Comuni, qualora nel loro caso si avverino i presupposti di cui alla lettera a (ad es., l'esercizio a prezzi favorevoli di un asilo per persone anziane). Ma questo non
è il caso,e non vi è alcun dubbio, per le banche ed imprese del genere che vengono dirette secondo principi commerciali per conseguire fini di lucro.

Recentemente poi sono comparsi nuovi fondi, istituiti da enti previdenziali in favore del personale, i quali si prefiggono d'investire comunemente i propri capitali sottoforma di valori immobiliari affidandone la gestione a una fondazione. Riguardo alla tassa di bollo, questi fondi giusta una decisione del Tribunale federale del 13 ottobre 1972 sono considerati come un insieme di beni analoghi ai fondi d'investimento. Quindi, le quoteparti degli enti previdenziali a questi fondi soggiacciono a una tassa di bollo all'emissione dello 0,6 per cento giusta l'articolo 48 capoverso 1 LB. Per-

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mane nondimeno attuale l'interpellanza dell'onorevole Tschopp (n. 11357) che chiede se tali parti non debbano essere esentate dalla tassa (nell'ambito dell'ari. 6 del disegno di legge), ancorché la risposta sarà negativa. Infatti, l'esonero chiesto produrrebbe conseguenze imprevedibili creando precedenti nel sistema della tassa all'emissione che vuole l'esonero applicato alla persona emittente il titolo e non a quella che lo acquista. Inoltre, siffatto esonero comporterebbe ingiustizie di trattamento fra gli enti previdenziali.

Infatti, sarebbero anzitutto gli enti potenti quelli che ne trarrebbero maggior vantaggio in quanto possono essere in grado di costituire e gerire essi stessi un fondo d'investimento. Per contro, gli enti minori, le casse di risparmio aziendali e le società di risparmio potrebbero, all'occorrenza, venirsi a trovare nell'obbligo di acquistare partecipazioni a fondi «terzi» e quindi di pagare la tassa. Del rimanente, il gravame della tassa d'emissione risulta tanto esiguo per il singolo, da non provocare effetti negativi sugli investimenti degli enti previdenziali (2° pilastro) né sui risparmiatori (3° pilastro).

Con la lettera b si propone di aumentare il capitale sociale esente da tassa (compresi i versamenti supplementari eventuali) delle piccole cooperative per tener conto del deprezzamento della moneta dal 1928 in poi; ciò significa anche un provvedimento di razionalizzazione efficace. Si danno oggi circa 2 800 cooperative imponibili, di cui soltanto 1 150 dispongono dii un capitale sociale di almeno 50 000 franchi. Alle cooperative aventi dopo l'entrata in vigore della nuova legge, un capitale sociale superiore al limite esente verrà ovviamente computata come tassata quella parte del capitale sociale eventualmente gravata di tassa giusta l'attuale ordinamento.

L'esonerazione prevista alla lettera e corrisponde alla prassi seguita sinora in quanto che in casi del genere viene regolarmente concesso il condono d'imposta -giusta la legge federale 15 febbraio 1921 concernente il condono della tassa di bollo e la proroga alla riscossione della stessa (L.

cond.; RS 641.102).

Lettera d: La disposizione è nuova e deve impedire che dei versamenti d'aggio e versamenti supplementari (art. 4 cpv. 2 lett. a e art. 7 cpv. 1 lett.

a del disegno) già tassati lo siano una seconda
volta, se sono impiegati a costituire o ad aumentare nominalmente dei diritti di partecipazione (azioni gratuite, ecc.).

Capoverso 2: In deroga al diritto vigente (cfr. art. 17 cpv. 5 LB), la tassa va riscossa soltanto sui diritti di partecipazione ancora esistenti, quando non si danno più i presupposti che consentivano di concedere una esenzione dalla tassa.

Articolo 7: La legge vigente non fa una distinzione fra la nascita e la scadenza del credito fiscale. Come già nella legge su l'imposta preventiva, anche nel presente disegno i due istituti sono disciplinati ciascuno per sé secondo la natura propria (cfr. per la tassa d'emissione gli arti. 6 e 10 del disegno). Ciò consente di stabilire dei criteri chiari per le due fattispecie.

1084 L'ordinamento di cui all'articolo 7 corrisponde, in essenza, al diritto vigente. Soltanto per quanto riguarda i buoni di godimento (lett. d) s'impone una modificazione, che è suggerita dall'esperienza acquisita: determinante sarà d'ora in poi l'emissione o l'aumento effettivi del valore nominale dei buoni di godimento, in quanto la delibera di creare dei buoni di godimento e la loro emissione effettiva sovente non coincidono.

Gli articoli 8 (norma) e 9 (casi speciali) trattano del calcolo della tassa.

L'aliquota normale rimane del 2 per cento per la costituzione e l'aumento di diritti di partecipazione e per le operazioni equiparate (cfr. art. 23 cpv. 1 LB; art. 2 cpv. 1 LB compi.), e del 0,6 per cento per le quote in fondi d'investimento (cfr. art. 49 cpv. 1 LB).

Tre modificazioni vengono proposte per accertare la tassa su l'emissione di azioni (art. 8 cpv. 1 lett. a del disegno): se il prezzo d'emissione è più alto di quello nominale, non si terrà conto delle spese d'emissione (spese notarili, bancarie, tasse di bollo) per calcolare la tassa; questi importi, infatti, non pervengono alla società. Per le azioni nominative oggi si riscuote, all'atto dell'emissione, l'I per cento della tassa sulla quota non interamente liberata e l'I per cento sul versamento successivo. D'ora in poi la tassa intiera verrà riscossa già all'atto dell'emissione delle azioni, sia per semplificare la riscossione, sia per porle sullo stesso piano con le azioni al portatore e con le quote in società a garanzia limitata non interamente liberate (cfr. art. 23 cpv. 3 LB; art. 2 cpv. 2 lett. a LB compi.); per le azioni emesse prima dell'entrata in vigore della nuova legge si manterrà, però, l'ordinamento attuale (cfr. art. 9 cpv. 1 lett. b). La tassa sui buoni di godimento viene oggi calcolata sul più alto dei tre valori seguenti: valore nominale, valore d'emissione o valore di riscatto; la tassa minima è, in tutti i casi, di almeno due franchi (cfr. art. 28 cpv. 1 a 3 LB). D'ora in poi anche per i buoni di godimento deve però essere determinante, in linea di principio, la norma «prezzo pagato, ma almeno valore nominale»; la tassa fissa di due franchi viene mantenuta soltanto per i buoni di godimento senza valore nominale ed emessi gratuitamente (art. 8 cpv. 1 lett. d). Questa innovazione rispetto ai buoni di godimento
ha per scopo di semplificare il calcolo della tassa e di escludere i casi di rigore.

Lettera e: Trattandosi della ripresa di un quadro giuridico, il diritto vigente dispone che ogni singolo conferimento di capitale è tassabile (cfr.

art. 21 cpv. 3 LB), ciò che per l'amministrazione implica un rilevante lavoro di controllo; d'ora in poi, invece, la tassa va riscossa all'atto Stesso dell'acquisto di un quadro giuridico, tassa da calcolarsi almeno sul valore nominale di tutti i diritti di partecipazione esistenti, anche se gli acquirenti del quadro non fanno ancora versamenti di capitale nuovo.

// capoverso 2 lettera a apporta una modificazione rispetto al diritto vigente (cfr. art. 49 cpv. 1 LB), nel senso che anche qui le spese di émis-

1085 sione possono essere dedotte dal prezzo di emissione prima di procedere al calcolo della tassa.

Capoverso 3: Negli ultimi tempi è stata messa in dubbio da più parti la prassi consolidata, secondo la quale gli apporti devono essere valutati al valore finale al momento del conferimento. Sembra, quindi, opportuno codificare nella legge questo principio (che del resto si trova anche nelle direttive della CEE, cfr. art. 5 cpv. 1 lett. a, b, d).

L'articolo 9 capoverso 1 lettera a disciplina il calcolo della tassa su i diritti di partecipazione che vengono costituiti o aumentati in esecuzione di deliberazioni relative a fusioni, trasformazioni, scissioni o concentrazioni di imprese aventi economicamente il carattere di fusione (il diritto vigente si occupa esclusivamente della trasformazione -- operata giusta l'art. 824 CO -- di una società anonima in una società a garanzia limitata, che a suo tempo voleva favorire tanto dal profilo del diritto civile quanto da quello fiscale; cfr. art. 8 LB compi.). L'espressione «concentrazione d'imprese aventi economicamente il carattere di fusione» si applica alle operazioni analoghe alla fusione (Esempi: una società anonima riprende, giusta l'art 181 CO, gli attivi e i passivi di una società a garanzia limitata o cooperativa dietro emissione di nuovi diritti di partecipazione, con liquidazione della società «ripresa»; scambio di diritti di partecipazione in base a un contratto di concentrazione fra le società interessate).

La norma dell'articolo 8 capoverso 1 lettera a subisce una deroga soltanto nel senso che l'aliquota normale è ridotta all'I per cento, vale a dire della metà (la mezza aliquota della tassa deve, naturalmente, applicarsi soltanto ai nuovi diritti di partecipazione che, in applicazione della deliberazione di concentrazione, vengono costituiti dalla società che riprende e attribuiti ai soci dell'impresa assorbita; non però anche agli aumenti di capitale fatti in più per i suoi vecchi azionisti dalla società che riprende).

La proposta di dimezzare l'aliquota della tassa in caso di fusione e di operazioni analoghe costituisce uno dei punti più importanti della revisione. Sembra, quindi, giustificato occuparsene più davvicino. Nella fusione una società anonima (società che riprende), ad esempio, riprende l'attività aziendale di un'altra società. A
titolo di controprestazione dell'attività aziendale apportata gli azionisti della società ripresa ricevono di solito delle azioni nuove della società che riprende. Le nuove azioni così costituite sono sottoposte al presente (cfr. art. 23 cpv. 1 e 2 LB) alla tassa di bollo d'emissione del 2 per cento, come anche secondo il presente disegno (ofr. art. 7 cpv. 1 lett. a). Se le azioni non sono liberate in contanti ma mediante apporti, la tassa si calcola secondo il valore venale che questi hanno in comune commercio (cfr. art. 7 cpv. 1 lett. a e d epv. 3 del disegno). In caso di fusione, determinante per il calcolo della tassa è dunque il valore venale dell'impresa assorbita. La tassa in tal modo calcolata è di qualche peso qualora la società assorbita disponga di grandi riserve che devono essere apportate nella società che riprende. Le associazioni di categoria più

1086 interessate fanno valere, quindi, che il calcolo della tassa fondato sul valore venale dell'impresa apportata costituisce un ostacolo al processo di fusione alle imprese e chiedono qui un alleviamento fiscale. Si fanno in merito le proposte seguenti: riduzione dell'aliquota al 0,5 per cento; computo delle tasse d'emissione già prima pagate dalla società ripresa; calcolo della tassa sul valore nominale dei nuovi diritti di partecipazione emessi, dopo deduzione del valore nominale dei diritti di partecipazione annullati dell'impresa assorbita. Infine, il Consigliere agli Stati On. Bolla propone in suo postulato (n. 10377) che le azioni emesse in sede di fusione siano del tutto esonerate dalla tassa di bollo.

La concentrazione delle imprese è un fenomeno che si presenta nella più parte dei paesi occidentali. Anche le nostre imprese si vedono sempre più costrette a procedere a delle fusioni. Ciò che le spinge a tale passo è la necessità di migliorare la capacità concorrenziale, o almeno di mantenerla, col cercare di ridurre mediante la concentrazione le spese generali (in particolare anche quelle di ricerca) e d'impiegare in modo più economico i capitali e la mano d'opera disponibili. Questo modo di procedere offre in più casi vantaggi importanti anche alla nostra economia. Ma il processo della concentrazione non ha soltanto effetti positivi. La fusione può eliminare largamente o completamente il libero giuoco della concorrenza, che ha una parte centrale nelle nostre idee e nella nostra attività fondate sull' economia di mercato. Inoltre, le fusioni di società possono condurre a nuove concentrazioni di forze e a spostamenti nella proporzione fra grandi, medie e piccole imprese, ciò che può essere indesiderato dal profilo della politica di Stato. Non si devono neanche sottovalutare gli svantaggi risultanti ai prestatori d'opera dalla concentrazione delle imprese.

Dopo quanto si è detto, non è affatto possibile che le discussioni quanto alla posizione che il legislatore dovrebbe prendere in merito al problema dalla fusione, sia in generale sia specialmente dal profilo fiscale, possano un giorno giungere a risultati da tutti ammessi. Per quanto riguarda particolarmente la questione della tassa di bollo d'emissione non è, tuttavia, necessario soppesare e confrontare in modo definitivo i vantaggi e
gli svantaggi delle concentrazioni. È sufficiente proporre una soluzione media, che non aggravi o favorisca oltre misura la fusione delle imprese. Tenendo conto di tutti i fatti si propone di applicare la mezza aliquota della tassa, vale a dire l'I per cento, ciò che sembra equo. Una facilitazione maggiore trascurerebbe il fatto che grazie alla concentrazione le imprese riunite dispongono di solito di una maggiore efficienza. La mezza aliquota è equa anche in quei casi in cui la sua applicazione ha per conseguenza di fornire un ammontare di tassa importante, in quanto ciò vuoi dire che l'impresa assorbita è finanziariamente forte. La soluzione proposta dal disegno rimane, quanto al suo principio, nei limiti dell'ordinamento della CEE (qui le aliquote della tassa non sono ancora definitve, ma a partire dal 1976 saranno probabilmente dell'I o del 0,5%).

1087 Devesi respingere l'idea del computo delle tasse riscosse già prima a carico della società ripresa, come viene chiesto dalle associazioni menzionate. Altrimenti ogni altra società le cui azioni sono state liberate da diritti di partecipazione già tassati (società finanziarie) potrebbe chiedere, con lo stesso diritto, il computo della tassa d'emissione pagata su i titoli apportati.

A parte questo un computo del genere avrebbe effetti più sfavorevoli per gli interessati proprio in quei casi in cui la società ripresa dispone di riserve importanti non ancora imposte. Esso contraddice anche all'economia amministrativa, in quanto occorrerebbe procedere ad indagini risalenti a dieoine d'anni, ciò che costituisce un dispendio di tempo. Le altre proposte delle associazioni e quella del Consigliere agli Stati on. Bolla favorirebbero troppo i diritti di partecipazione risultanti dalla concentrazione. Quello che si dice vale tanto per le domande di ridurre al 0,5 per cento l'aliquota della tassa o di non riscuotere alcuna tassa, quanto per la proposta di calcolare la tassa unicamente sul valore nominale dei titoli di nuova emissione. L'accoglimento di tale proposta lederebbe la norma generale dell'articolo 7 capoversi 1 e 3 del disegno, secondo la quale la tassa di bollo va calcolata sul valore venale della controprestazione del sottoscrittore; si darebbero disparità urtanti nei confronti di altre emissioni fatte al di sopra della pari.

Le disposizioni delle lettere b-d sono già state spiegate (cfr. le osservazioni all'art. 5 cpv. 2 lett. e ed all'art 9 cpv. 1 leti. a).

La disposizione del capoverso 2 corrisponde al diritto vigente (cfr. art.

24 ter LB).

Articolo 10: La corresponsabilità delle banche che cooperano all'emissione è soppressa (ofr. art. 24 cpv. 1 LB), in quanto sinora non è stato necessario ricorrervi. In suo luogo e vece l'articolo 35 del presente disegno prescrive, come innovazione, che le persone che concorrono alla costituzione o all'aumento di capitale di una società (in particolare banche, notai, fiduciari) sono tenute a fornire informazioni ali'Amministrazione federale delle contribuzioni.

Per quanto riguarda la ripresa di un quadro giuridico, l'articolo 53 capoverso 1 lettera a della legge federale sulle tasse di bollo -- secondo cui il venditore del quadro giuridico diviene
passibile di pena se presta il suo concorso all'elusione della tassa di bollo -- non si dimostra necessario. È sufficiente disporre che il venditore diviene corresponsabile delle tasse di bollo maturate alPoccassione della vendita del quadro giuridico (ofr. art. 4 cpv. 2 lett. b del disegno).

l'articolo 11 non richiede spiegazioni. Quanto esso dispone circa la scadenza della tassa di bollo corrisponde all'ordinamento relativo alla scadenza dell'imposta preventiva, ciò che facilita la procedura.

Articolo 12: La legge federale 15 febbraio 1921 concernente il condono della tassa di bollo e la proroga alla riscossione della stessa (RS 641.102) enumera in modo esaustivo e molto limitato i motivi che consentono di

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concedere un condono. Tale ordinamento non è stato sempre in grado di tener conto della molteplicità dei fatti economici, con la conseguenza che si sono dati casi di rigore ingiusti. Per tale ragione il presente disegno si limita a formulare una «clausola di rigore», seguendo l'esempio ben affermatosi di altre leggi fiscali, e lascia alla prassi la cura di applicarla caso per caso.

Le decisioni di condono dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (come uniche decisioni dell'Afe quanto alle tasse di bollo) non sono impugnabili con un ricorso di diritto amministrativo (art. 99 lett. g della legge federale su l'organizzazione giudiziaria), ma possono eventualmente essere avversate con un ricorso amministrativo conformemente alla legge sulla procedura amministrativa.

33 Tassa di bollo di negoziazione 11 sistema e l'ordinamento legale della tassa di bollo di negoziazione non sono per natura di cose, a cagione soprattutto delle loro relazioni con le operazioni di borsa svizzere ed estere, ma anche a cagione delle loro particolarità, facilmente intelligibili per il laico. I fatti complessi di cui devesi tener conto obbligano purtroppo sovente a redigere un testo di legge che si espone alla censura di essere complicato o addirittura incomprensibile. Tuttavia, queste disposizioni si rivolgono soprattutto a specialisti del ramo. Esse, e segnatamente anche le deroghe profonde operate qua e là rispetto all'ordinamento vigente ormai superato dagli eventi, furono elaborate e messe a punto con rappresentanti di queste cerehie. Si può dire che gli articoli 12 a 18 sono, nella loro essenza, il frutto di un lavoro svolto in comune fra gli interessati e l'amministrazione; anche in questo campo si è inteso giungere ad una semplificazione del sistema e della procedura di riscossione.

L'articolo 13 capoverso 1 definisce l'oggetto della tassa e corrisponde, quanto al principio, al diritto vigente (cfr. art. 33 cpv. 1 LB).

Capoverso 2: Quanto ai titoli imponibili sono previste tre modificazioni rispetto al diritto vigente: La negoziazione, -con la partecipazione di negoziatori di titoli, di cartelle ipotecarie e di rendite fondiarie emesse in serie, titoli che oggi sono equiparati alle obbligazioni (art. 10 cpv. 1 lett. b e cpv. 3 LB), è praticamente insignificante e di essa si può quindi non tenerne conto.
Più importante di questa soppressione è, invece, il nuovo ordinamento quanto alla tassazione delle cambiali e dei titoli affini. Questi titoli sono al presente soggetti o alla tassa di bollo sulle cambiali (se sono emessi o pagabili in Svizzera; cfr. art. 37 cpv. 1 LB) o, come «obbligazioni», alla tassa di bollo d'emissione e di negoziazione (cfr. art. 10 cpv. 1 lett. a ed art. 30 cpv. 1 LB), oppure ancora non vengono gravati da alcuna tassa. Le cam-

1089 biali e i titoli affini imponibili come obbligazioni sono largamente diffusi nell'America del Nord (ad es. con la designazione «Notes») e dalla fine degli anni Cinquanta vengono collocati dalle banche indigene per importi considerevoli presso la loro clientela. Ora la loro classificazione fiscale presenta delle notevoli difficoltà nel caso singolo. Non è, ad esempio, sempre facile accertare se una cambiale serve a svolgere un'operazione-meroi o a procurarsi del denaro oppure ancora se un titolo individuale fa parte di più titoli dello stesso genere, ecc. L'esperienza insegna che cambiali di ogni genere, e quindi anche le accettazioni bancarie e i titoli rappresentativi di merci, vengono collocati fra la clientela. S'impone quindi, di stabilire una regolamentazione più semplice. D'altro canto devesi tenere conto che, secondo il disegno, la tassa di bollo su l'emissione di obbligazioni e la tassa di bollo sulle cambiali devono essere soppresse, ciò che fa sembrare equo che questi titoli vengano sottoposti almeno alla tassa di negoziazione. Si propone, quindi, di gravare di tassa l'acquisto di questi titoli, per quanto non si tratti di un'operazione di sconto bancario delle cambiali da parte di una banca svizzera nel senso della legge sulle banche (cfr. le disposizioni di esenzione di cui all'art. 14 lett. e del disegno); qui, infatti, si può dire che si tratta ordinariamente di un collocamento fra il pubblico a scopo d'investimento.

La terza modificazione riguarda le cosiddette sottopartecipazioni. Negli ultimi anni si sono prodotti dei mutamenti nel campo della concessione di forti crediti, che sempre più diventano necessari. Sovente la banca che concede il credito cede oggi una parte del suo avere, con tutti i rischi inerenti, ad altre banche in forma di sottopartecipazioni. In altri casi la banca cede ai clienti che vogliono fare degli investimenti delle sottopartecipazioni (per la più parte in grande numero), le quali assumono così la veste di obbligazioni. Le sottopartecipazioni a prestiti devono essere sottoposte alla tassa, e questa è l'innovazione, però soltanto se non vengono acquistate da banche svizzere nel senso della legge sulle banche (cfr. art. 14 lett. e del disegno); questa eccezione corrisponde a quella per le cambiali e dovrebbe chiudere una fonte di errori.

Delle derogazioni
al diritto vigente quanto alla nozione di negoziatore di titoli vengono proposte al capoverso 3 lettera e. Al presente (art. 33 cpv.

2 LB) sono parificate ai negoziatori di titoli le società che, secondo gli statuti, hanno per scopo principale la partecipazione ad altre imprese o i cui attivi, giusta l'ultimo bilancio, sono costituiti per più della metà da partecipazioni, carte-valori e anticipazioni su titoli. Questa categoria comprende oggi più di 20 000 società (l'aumento annuo è negli ultimi tempi di 2 000 unità). L'ordinamento disposto dal capoverso 3 lettera e del disegno ridurrebbe di circa tre quarti il numero delle società contribuenti (da controllare quindi regolarmente) e toglierebbe così alle numerose piccole società di amministrazione di patrimoni la qualifica di negoziatore di titoli. Tale provvedimento si giustifica tanto più in quanto queste piccole società conseguono

1090 ordinariamente delle cifre d'affari molto modeste (non sono, dunque, negoziatori di titoli veri e propri) e in quanto molte di loro si servono in ogni modo per le loro poche operazioni in titoli di una banca che le aggrava della tassa di bollo. È, per contro, inevitabile mantenere la qualifica di negoziatori di titoli contribuenti alle grandi società di finanziamento e holding che ordinariamente hanno importanti cifre d'affari in titoli. Devesi respingere l'opinione espressa in una procedura di consultazione, secondo la quale il trasferimento di grandi partecipazioni non dovrebbe essere considerato negozio di titoli; quindi, nel Calcolo della partecipazione minima, le grandi partecipazioni non dovrebbero essere tenute in conto e il negozio con le stesse dovrebbe essere esente dall'imposizione. Questa proposta non deve essere considerata.

L'articolo 14 capoverso 1 libera dalla tassa talune operazioni determinate. Il capoverso 2 per contro esenta la Banca nazionale in quanto parte contraente, ciò che significa un gravame del 50% per l'altra parte interessata (cfr. art. 17 cpv. 2 del disegno).

Capoverso 1 lettera a: L'emissione di nuovi titoli imponibili è sottoposta, in linea di principio, alla tassa di negoziazione. S'impone però un'eccezione quando un'emissione del genere è colpita dalla tassa d'emissione sensibilmente più elevata. In casi del genere devono essere liberati dalla tassa di bollo di negoziazione tutte le operazioni che si danno a partire dall'emissione sino e compresa l'assegnazione dei titoli al sottoscrittore finale. Questo corrisponde al diritto vigente (cfr. art. 33 cpv. 3 e art, 51 cpv. 3 LB), però in modo limitato.

Lettera b: Secondo la prassi consolidata, la tassa di negoziazione non viene prelevata quando si tratta di una 'liberazione di diritti di partecipazione svizzeri fatta mediante apporto di titoli all'occasione della costituzione della società (per quanto essa sia negoziatrice di titoli), mentre invece essa è prelevata quando l'apporto ha luogo all'occasione di un eventuale aumento di capitale successivo (può rimanere insoluta la questione di sapere se questa prassi sia giusta). In futuro questo apporto di titoli deve essere esentato dalla tassa di negoziazione in tutti quei casi in cui esso serve a liberare azioni nuove, eco.

Le eccezioni di cui alla lettera
e sono già state motivate con le spiegazioni date all'articolo 13 capoverso 2.

Lettera d: Nel commercio a titolo oneroso di diritti d'opzione si tassa oggi soltanto il trasferimento di diritti ad azioni gratuite, ecc. Si propone di esentare d'ora in poi dalla tassa di negoziazione il commercio di diritti di opzione staccati; il gettito minimo della tassa non è in alcun rapporto col dispendio di lavoro.

L'eccezione di cui alla lettera e corrisponde all'attuale prassi consolidata.

1091 La norma di cui al capoverso 2 non richiede una motivazione particolareggiata. Giusta l'articoilo 39 capoverso 3 della Costituzione federale, il compito principale della Banca nazionale svizzera è di regolare la circolazione del denaro nel Paese e di svolgere una politica di credito e una politica monetaria utili agli interessi generali della Svizzera; a questo aggiungesi anche la costituzione di riserve monetarie. Questi compiti vengono in particolare assolti mediante l'acquisto e la vendita di titoli (operazioni di sconto di cambiali ed obbligazioni, acquisto di obbligazioni e cambiali estere). Sembra equo esentare la Banca nazionale dalla tassa per le operazioni che svolge in esecuzione dei suoi obblighi costituzionali (la controparte rimane eventualmente gravata della metà della tassa).

Giusta gli articoli 13 e 16 Ms della vigente legge sulle tasse di bollo le obbligazioni e i documenti ad esse equiparati emessi dalle banche cantonali, dalle centrali di emissione di obbligazioni fondiarie e dagli istituti di credito fondiario sono privilegiati dal profilo delle tasse di bollo nel senso che la tassa di emissione è dovuta soltanto con un'aliquota dimezzata (0,6% o 0.6%o), la quale tassa va addossata intieramente al sottoscrittore (e. d.

privilegio del credito fondiario). Secondo il presente disegno la tassa sul!"

emissione di obbligazioni va soppressa. Le cerehie interessate propongono ora, come compensazione del privilegio del credito fondiario che viene meno con la soppressione della tassa sulle obbligazioni, che all'emissione di tali titoli venga prelevata soltanto la metà della tassa di bollo di negoziazione (del 0,6%o) a carico del sottoscrittore. Questa proposta, che implicherebbe una complicazione della legge (delimitazione del privilegio; cfr.

art. 13 cpv. 1 lett a, nonché cpv. 2 e 3 LB), aggraverebbe ed aumenterebbe in modo inadeguato il dispendio amministrativo delle banche e dell'amministrazione rispetto alla facilitazione a cui si tende (cfr. ad es. l'art. 17 dell' ordinanza sulle tasse di bollo; RS 641.105), contraddice allo spirito di semplificazione cui si vuoi giungere con la revisione. Si respinge quindi tale proposta. Anche se questa modesta tassa del 0,6%o gravasse per davvero definitivamente la banca, essa non implicherebbe alterazioni nella capacità concorrenziale
(per un'obbligazione di 1 000 franchi con una durata di cinque anni, la tassa sarebbe di appena dodici centesimi l'anno).

Articolo 15: Secondo il diritto vigente il credito fiscale sorge al momento della stipulazione dell'atto giuridico. A questo principio deroga ora il capoverso 2 per quanto riguarda gli atti giuridici muniti di una condizione sospensiva o di un diritto d'opzione, nel senso che d'ora in poi il credito fiscale deve sorgere qui soltanto con l'esecuzione dell'atto giuridico (consegna dei titoli, conteggio e allibramento). In tal modo la tassa può essere calcolata sul controvalore pagato, cosicché il «maggior controvalore possibile» non è più determinante, come è invece oggi il caso (art. 35 cpv. 1 LB). Per le operazioni di borsa, che comprendono, più opzioni, soltanto le consegne eseguite sarebbero ora imponibili, ciò che per il contribuente è senza dubbio più comprensibile dell'ordinamento attuale. Il vantaggio che

1092 questa innovazione procura alle operazioni a premio in borsa deve essere compesato sopprimendo l'ordinamento speciale dell'articolo 50 capoverso 1 dell'ordinanza sulle tasse di bollo, secondo il quale le operazioni di riporto e di deporto sono tassate soltanto una volta, nonostante che dal profilo giuridico si tratti di 'due operazioni di acquisto (acquisto in contanti e vendita a termine o viceversa).

Articolo 16 capoverso 1: II diritto vigente conosce due aliquote di tassa: 0.3 per mille per i titoli svizzeri e 1 per mille per i titoli esteri. Si propone un'aliquota unica per tutte le operazioni, ciò che semplifica grandemente la riscossione della tassa e apporta alle banche un sensibile alleviamento di lavoro (fra l'altro, viene meno il calcolo separato della tassa per ogni singola operazione, ecc.).

Secondo le idee direttrici della revisione trattasi di compensare con la tassa di bollo di negoziazione le perdite risultanti dalla soppressione della tassa d'emissione sulle obbligazioni svizzere, dalla tassa d'emissione su titoli esteri e della tassa sulle cambiali. A tale scopo si propone soprattutto di tassare operazioni che sinora erano esenti (tassa sull'emissione e la negoziazione di cambiali, di titoli ad esse affini, di sottopartecipazioni a prestiti, nonché sull'emissione di obbligazioni svizzere e di titoli esteri; mezza tassa sulle cosiddette operazioni estero-estero). Questo non è, tuttavia, sufficiente per compensare completamente le perdite fiscali. Per colmare la differenza che rimane devesi ricorrere, quindi, alla misura dell'aliquota della tassa. La documentazione a disposizione fa apparire necessaria un'aliquota uniforme dell'1,2 per mille (vale a dire 0,6%o per ogni parte contraente). Ciò significa un leggero maggior onere (assoluto) del 0,2 per mille del controvalore per le megoziazioni con titoli esteri, sui quali portano all'inarca i quattro quinti delle operazioni imponibili. Il maggior onere a carico delle negoziazioni con titoli svizzeri (assoluto) del 0,9 per mille è sopportabile, in considerazione del fatto che esso serve a compensare il gettito delle tasse da sopprimere e che, di regola, colpirà anche quelle cerehie che sono sgravate da queste tasse.

L'ordinanza disciplinerà come sinora (cfr. art. 46 cpv. l OB) le particolarità delle basi di calcolo. Si prevede
di lasciare al negoziatore di titoli la scelta fra due possibilità che si equivalgono quanto al risultato: o ricorrere all'attuale ordinamento, secondo il quale il controvalore imponibile è dato dal corso dei titoli trattati, più gli interessi maturati, oppure -- questa è l'innovazione -- fondare il calcolo sull'importo finale del rendiconto al cliente, ciò che consente di alleviare i lavori amministrativi di quei contribuenti che soprattutto operano in campo internazionale.

Gli articoli 17 a 19 trattano dell'obbligo fiscale e della procedura di riscossione. L'articolo 17 concerne le disposizioni normative. I due articoli successivi invece sono riferiti ai casi speciali.

1093 L'artìcolo 17 definisce dapprima -- al capoverso 1 -- il contribuente.

Come sempre, esso è il negoziatore di titoli che partecipa all'operazione, Quanto all'ordinamento dell'obbligazione fiscale, si mostra qui il nuovo sistema della tassa di bollo di negoziazione elaborato per il disegno. Il cambiamento di sistema proposto e i suoi vantaggi saranno pienamente riconoscibili qualora si confrontino i due ordinamenti, quello vecchio e quello nuovo.

Sovente, anzi di regola, una pluralità di persone partecipa alle innumerevoli negoziazioni con titoli: non si da soltanto il venditore o emittente del titolo e l'acquirente, ma per le due parti contraenti operano uno o più mediatori (ad es. la banca locale di fiducia, la media banca cittadina sua corrispondente, la banca che opera in borsa; cfr. la tavola che figura alla pagina seguente), che sono negoziatori di titoli di professione. Secondo il diritto vigente (art. 36 cpv. 1 lett. a-d LB), la tassa (intiera) dovuta in seguito ad un negozio con titoli conchiuso in Svizzera è dovuta da un determinato negoziatore di titoli, che vi partecipa come controparte o mediatore, e addossata per metà a ciascuna delle due parti contraenti (art. 34 cpv. 3 e art. 36 cpv. 3 LB). Un negoziatore di titoli che prende sì parte all'operazione, ma che non è tenuto a pagare la tassa (ad es. la media banca cittadina), deve ugualmente iscrivere l'operazione nel registro delle negoziazioni (base per la riscossione della tassa), nella rubrica 7, con la nota p.

e. (pagata dalla controparte; cfr. art. 44 e segg., in particolare art. 48 OB).

Questa ed altre complicazioni figuranti nel sistema attuale implicano un dispendio di lavoro che riguardo alla fiumana delle operazioni di negoziazioni e alla situazione del mercato di lavoro non si lascia più dominare e che ha bisogno urgente di una correzione.

Il disegno offre nel capoverso 2 la necessaria semplificazione. L'ordinamento proposto -- che si accosta alla lontana al sistema dell'imposta sulla cifra d'affari che dispone l'esenzione delle forniture destinate alla rivendita dietro dichiarazione di grossista -- si fonda sul principio che i negoziatori di titoli registrati presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni possono svolgere fra di sé in esenzione di tassa le operazioni fatte per conto di terzi. La tassa va
pagata dal primo e dall'ultimo negoziatore di titoli (sia che operino per i loro clienti sia per proprio conto). Dato che sono contribuenti il primo e l'ultimo negoziatore, ma dato anche che deve essere tassata soltanto una operazione, sia il «primo» sia l'«ultimo» negoziatore devono pagare ciascuno soltanto la metà della tassa.

Capoverso 2 lettera a e capoverso 3: Al presente il mediatore è riconosciuto fiscalmente come tale soltanto se procede al conteggio dell'operazione con la controparte alle condizioni originali; se si discosta da tali condizioni si da la cosiddetta partecipazione propria del mediatore, che compra e vende per proprio conto (cfr. art. 49 LB). Questo ordinamento può essere semplificato nell'interesse di tutte le parti col considerare semFoglio Federale 1972, Voi. Il

69

Tassa di bollo sulla negoziazione di titoli Riscossione secondo il disegno

Riscossione secondo il diritto vigente

J

1 Borsa I

Borsa I

K tassa

-->

2. Mediatore Banca di Credito, Locamo (banca cittadina) I Y! tassa 1. Mediatore Cassa di risparmio, Brissago (banca rurale)

3. Mediatore SBS, Lugano ^(banca in borsa) ~~\ glassa + 2. Mediatore Banca di risparmio e credito, Locamo (banca cittadina) Yi tassa + 1. Mediatore " Cassa di risparmio, Contone (banca rurale)

1

l | H tassa V Venditore (cliente della banca)

O

Contribuente

glassa Acquirente (cliente della banca) addossamento

3. Mediatore UBS, Lugano (banca in borsa)

3. Mediatore SBS, Lugano (banca in borsa)

2. Mediatore Banca di Credito, Locamo (banca cittadina)

2. Mediatore Banca di risparmio e credito, Locamo (banca cittadina)

y' 1. Mediatore \^ / Cassa di risparmio. \ / Brissago \ I (banca rurale) j \ contribuente i \ (art. 17 cpv. 1 lett. a I \ del disegno) /

./I. Mediatore N.

/'Cassa di risparmio, \ / Contane \ I (banca rurale) j \ contribuente I \ (art. 17cpv. 1 letta / \ del disegno) /

! V£ tnssa Venditore (cliente della banca)

^ ~ ~ J K tassa Acquirente (cliente della banca)

o S

1095 plice mediatore ogni negoziatore di titoli che rivende nello stesso giorno i titoli acquistati, essendo irrilevante se ne cambia il corso o no.

Per motivi d'ordine budgetario, la norma deve tuttavia subire una limitazione (art. 18 cpv. 1) quando il negoziatore assume a fermo i titoli imponibili all'atto della emissione; altrimenti le banche di emissione avrebbero la possibilità di risparmiare la tassa di negoziazione particolarmente importante quando si tratta di grandi prestiti, col vendere ai loro clienti nel giorno stesso dell'emissione dei titoli che hanno assunto a fermo (la tassa di negoziazione a carico degli «assuntori a fermo» fornisce attualmente un gettito annuo di qualcosa più di 10 milioni di franchi). Pertanto nell'articolo 18 capoverso 1 è previsto che il commerciante di titoli il quale assume titoli a fermo è considerato come contraente e deve quindi pagare la tassa pertinente giusta l'articolo 17 capoverso 2 lettera b (riservata l'eccezione di cui all'ari. 14 leti, a del disegno).

Il capoverso 2 tiene conto del fatto che l'emissione di prestiti, soprattutto di grandi prestiti, si svolge in due o tre fasi: Dapprima uno o più grandi negoziatori di titoli (consorzio d'emissione) assumono a fermo, a proprio rischio e pericolo, le obbligazioni dell'emittente (e. d. assunzione a fermo). Successivamente i titoli vengono collocati fra il pubblico. Accade ora sovente che una banca terza (ad es. una banca locale) ottenga per i suoi clienti una cosiddetta sottopartecipazione da parte di un consorte all'emissione. L'eccezione di cui alla lettera a vuoi evitare che il collocamento di titoli venga maggiormente gravato dal profilo fiscale -- quando ha luogo mediante sottopartecipazioni di piccole banche -- della cessione fatta direttamente dal consorzio di emissione che ha assunto i titoli a fermo. Essa vuoi evitare un'alterazione della capacità di concorrenza nel senso che il negoziatore svizzero di titoli, il quale all'occasione di un'emissione riprende come «sottopartecipante» dei titoli da un altro negoziatore svizzero per cederli poi ai suoi propri clienti, debba pagare una tassa per questa cessione (egli deve, naturalmente, pagarla se riprende dei titoli per proprio conto, compresi quelli che non ha potuto collocare all'atto dell'emissione).

Articolo 19: Norme speciali sono necessario
per le operazioni conchiuse da una persona trovantesi in Svizzera con una controparte trovantesi all'estero o di cui essa si fa médiatrice fra due contraenti all'estero. Se una banca svizzera opera per una persona trovantesi in Svizzera è dovuta al presente soltanto la metà della tassa (cfr. art. 34 opv. 4 LB; art. 47 OB); nessuna tassa si rende, invece, dovuta se la banca si presta come médiatrice tra due parti contraenti all'estero (e. d. operazioni estero-estero). Conchiudere operazioni all'esetro, fatto determinante per l'onere fiscale o per l'esenzione, è oggi possibile con sempre maggiore facilità grazie ai mezzi di comunicazione moderni (telex, ecc.). Le «operazioni estero-estero» delle banche svizzere hanno preso sempre più estensione negli anni del dopo guerra e il loro volume attuale costituisce un'importante riserva fiscale alla quale

1096 devesi attingere. Il moderato onere del 0,6 per mille che si propone di mettere a carico del cliente straniero dei negoziatori svizzeri di titoli appare sostenibile e non pregiudicherà la capacità concorrenziale delle nostre banche.

Occorre, certamente, agire con prudenza nella tassazione di negozi del genere. L'operazione - estero svolta giornalmente dai nostri negoziatori di titoli, con la quale essi trattano titoli ad una borsa estera per se stessi o per un cliente, non deve patire del fatto che la banca estera che conclude il negozio e ne regola i relativi conti non è un «negoziatore di titoli registrato», al termine del caipoverso 1, e che per conseguenza «per essa» si rende dovuta la metà della tassa; il capoverso 3 esenta, quindi, dalla tassa il negoziatore estero di titoli alle precise condizioni ivi delimitate. Per converso, la (mezza) tassa del 0,6 per mille si rende dovuta dal negoziatore svizzero di titoli quando egli stesso è controparte o interviene come mediatore per i clienti svizzeri o stranieri.

All'uopo, occorre segnalare la disposizione del capoverso 1 seconda frase. Senza tale disposizione, un negoziatore svizzero di titoli potrebbe eludere le tasse acquistando i titoli da una banca straniera e vendendoli ancora in giornata a un'altra banca straniera, con conteggio da parte di quest'ultima. Per evitare tali operazioni la disposizione di cui si tratta prescrive che il negoziatore intermediario fra due banche straniere deve in ogni caso pagare almeno una tassa dello 0,6 per mille.

34 Tassa di bollo su i premi di assicurazione Come per la tassa di bollo d'emissione e di negoziazione, anche per la tassa di bollo su i premi di assicurazione lo scopo è di semplificare per quanto possibile il sistema e la sua applicazione. Per attuare questo scopo devesi cominciare già dalla delimitnzione dell'oggetto della tassa (art. 21 del disegno) e dal catalogo delle eccezioni dalla tassazione (art. 22 del disegno).

Articolo 21: Secondo il diritto vigente (art. 42 LB), sono sottoposte alla tassa le quietanze di premi per quanto il pagamento sia il corrispettivo di un'assicurazione conchiusa con uno stipulante domiciliato o dimorante durevolmente in Svizzera («svizzero») o di una assicurazione che si riferisce ad oggetti situati in Svizzera. Questa ampia definizione è limitata dall'articolo
76 capoversi 1 e 2 dell'ordinanza sulle tasse di bollo, nel senso che per determinate assicurazioni l'obbligazione fiscale si da soltanto se il suo stipulante è «svizzero»; per le altre assicurazioni (in particolare per certi rami della cosiddetta assicurazione di cose), invece, soltanto se la «cosa assicurata» è situata in Svizzera; l'ordinanza ha sostituito il cumulo dell'oggetto della tassa (come disposto per legge) con una vera alternativa. Spetta ali" Amministrazione federale delle contribuzioni di attribuire ad uno dei due gruppi (art. 76 cpv. 3 OB) le assicurazioni di genere diverso da quelle espii-

1097 diamente enumerate ai capoversi 1 e 2. Questo, ad esempio, è stato il caso per le assicurazioni di assistenza legale, contro la pioggia, contro le sommosse, delle macchine, di montaggio, di garanzia di fornitura, ecc. La qualità di «svizzero» di una delle due parti contraenti è concettualmente importante, nella delimitazione dell'oggetto della tassa, soltanto per le assicurazioni di cui all'articolo 76 capoverso 1 dell'ordinanza sulle tasse di bo'llo.

La sede dell'assicuratore che rilascia la quietanza di premio dichiarata imponibile è, a questo riguardo, irrilevante. Ma è chiaro che il legislatore partì dal principio che l'assicuratore fosse «svizzero», in quanto, giusta l'articolo 47 capoverso 1 della legge federale sulle tasse di bollo, egli è tenuto a corrispondere la tassa di bollo.

Il diritto vigente è stato sinora applicato senza grandi difficoltà. La sua applicazione regolare implica tuttavia, sempre più, un importante dispendio di lavori amministrativi per l'assicuratore. Da quando il proposito di una revisione della legislazione sulle tasse di bollo si concretò, l'amministrazione pur mantenendo in pieno il diritto a questa tassa, si dichiarò ripetutamente d'accordo con soluzioni che nella legge non avevano un appoggio sicuro in tutte le parti.

La deroga alla situazione attuale, proposta con il disegno, trae insegnamento dal passato e dalle esperienze acquisite con il diritto vigente. Appoggiandosi al diritto della legislazione sulla vigilanza in materia di assicurazioni, che è noto alla più parte dei contribuenti, l'oggetto della tassa viene ora così delimitato da rendere imponibili -- in linea di massima -- tutti i premi pagati per assicurazioni facenti parte del portafoglio svizzero di un assicuratore svizzero (ofr. lo stesso principio nella delimitazione dell'oggetto dell'imposta preventiva sulle prestazioni di assicurazione, art. 7 cpv. 1 IP, RS 642.21). Al criterio di «portafoglio svizzero» si adatta anche il vantaggio, oggigiorno da non sottovalutare, che si renderanno più semplici e più facili i rendiconti d'imposta e i loro controlli. L'innovazione non ha, tuttavia, per scopo di aumentare il gettito della tassa. Il disegno considera «assicuratore svizzero» le imprese private di assicurazione sottoposte alla vigilanza della Confederazione e gli enti di assicurazione di
diritto pubblico (ad es. gli enti cantonali di assicurazione contro gli incendi).

Quanto «al principio», ci si deve fondare sul criterio di portafoglio svizzero. Sono, però, previsti due complementi, uno estensivo l'altro limitativo, per assicurare alle nostre imprese di assicurazione la capacità di concorrenza in campo internazionale. Da una parte sono esenti da tassa i premi pagati per determinate assicurazioni di cose facenti parte del portafoglio svizzero, per quanto l'assicuratore provi che la «cosa assicurata» è situata all'estero (art. 22 lett. / dei disegno). D'altra parte il Consiglio federale, in genere, e l'Amministrazione federale delle contribuzioni nel caso singolo quando si da abuso manifesto, debbono poter disporre che lo stipulante d'assicurazione svizzero è debitore della tassa su i premi pagati per assicu-

1098 razioni non facenti parte di un portafoglio svizzero (art. 21 lett. è e 25 del disegno).

Articolo 22: Le eccezioni dalla tassazione previste in questo articolo concordano nella loro essenza, secondo le informazioni che si possono ottenere, con i piani della commissione della CEE.

L'ampia esenzione delle assicurazioni sulla vita di cui alla lettera a costituisce un'innovazione (oggi sono esenti soltanto le cosiddette assicurazioni popolari), che favorisce la previdenza privata (terza colonna). L'assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti, le casse pensioni aziendali e le assicurazioni collettive sono già esentate dalla tassa dal diritto vigente, che qui va mantenuto (cfr. art. 43 cpv. e LB; art. 94 cpv. 2 LAVS). Lo stesso dicasi per l'assicurazione contro le malattie, esentata giusta la lettera b, e (in larga misura) anche per l'assicurazione contro l'invalidità (cfr. art.

43 cpv. a ed e LB; art. 81 LAI).

Lettera e: Quanto all'assicurazione contro gli infortuni, oggi (cfr. art.

43 cpv. b LB) sono privilegiati soltanto le quietanze di premi dell'INSAI.

Gli assicuratori privati hanno chiesto di fruire dello stesso trattamento per le assicurazioni da essi conchiuse, richiesta che va accolta.

L'assicurazione di merci trasportate, menzionata alla lettera d, è impiegata soprattutto nel traffico internazionale e nella CEE deve essere esentata dalla tassazione; si giustifica di esentarla anche dalla nostra tassa di bollo. A questo genere di assicurazione appartengono, fra l'altro, la cosiddetta assicurazione portavalori (ad es. invii d'oro) e quella dei bagagli. La dottrina e la prassi vigenti non fanno più rientrare l'assicurazione dei gioielli nell'assicurazione delle merci trasportate, in quanto essa è considerata essere un ramo assicurativo a sé stante; per tale ragione i premi di tale assicurazione devono in avvenire essere assoggettati alla tassa di bollo del 5 per cento.

Lettera e: La domanda delle cerehie agricole concernente l'esenzione dell'assicurazione contro i danni cagionati dagli elementi naturali ai terreni agricoli ed alle colture (a complemento dell'assicurazione contro la grandine, che è già esentata) è stata riconosciuta giusta dal Consiglio federale nella sua risposta al postulato Renold (n. 7327).

Le esenzioni di cui alle lettere f-i corrispondono al diritto
vigente.

Lettera k: Per l'assicurazione su corpi dei mezzi di trasporto la commissione CEE prevede l'esenzione generale degli aeromobili e delle navi (ad eccezione di quelle di diporto). Si considera che, per le nostre condizioni, la soluzione va troppo oltre e si propone di esentare soltanto gli aeromobili e le navi adibiti a titolo professionale al trasporto internazionale di persone e cose. Questi mezzi di trasporto circolano principalmente all'estero, dove sono esposti in grande misura alla concorrenza locale, ciò che giustifica concedere loro un certo qual favore dal punto di vista dei costi. Le preci-

1099 sazioni in merito devono figurare nell'ordinanza per meglio poter tenere il passo con lo sviluppo tecnico (è previsto, per ora per quanto riguarda gli aeromobili, di esentare le grandi unità aventi un peso d'involo di oltre 5 700 chilogrammi, in quanto soltanto macchine del genere vengono principalmente impiegate all'estero per i trasporti professionali).

Articolo 24 capoverso 1: L'ordinamento attuale dispone per la tassa di bollo sui premi d'assicurazione, secondo il ramo assicurativo, cinque aliquote diverse (art, 45 LB) e due basi di calcolo pure diverse (premio pagato in contanti e, per l'assicurazione contro gli incendi, la somma assicurata).

Qui occorre procedere ad una semplificazione essenziale.

Un nuovo ordinamento è necessario soprattutto per l'assicurazione contro gli incendi. In questo ramo (e per le assicurazioni contro la disoccupazione in caso d'incendio e contro la perdita degli affitti, che sono fiscalmente equiparate) il legislatore scelse la somma assicurata per calcolare la tassa, in quanto volle gravare gli oggetti assicurati secondo il loro valore pecuniario e non secondo la loro classificazione nelle diverse classi di pericolo e di premi (ad es. casa in muratura -- casa in legno, tetto coperto di tegole -- tetto coperto d scandole). Questo motivo del legislatore, a suo tempo ben giustificato dal carattere d'imposte sul possesso delle tasse di bollo, non ha oggi più una ragione d'essere. Da un lato, calcolare la tassa in base alla somma assicurata, che tende ad aumentare in seguito al deprezzamento della moneta, implica un trasferimento ingiusto nelle relazioni quanto all'onere fiscale, tutto a svantaggio dello stipulante dell'assicurazione contro gli incendi. D'altro lato, specialmente per quanto riguarda l'assicurazione contro gli incendi degli immobili, il concetto di somma assicurata non è dappertutto inteso nello stesso modo. Sembra, quindi, equo che la tassa venga oggi calcolata soltanto sul premio d'assicurazione, soluzione questa che implica anche vantaggi amministrativi importanti. Questo cambiamento risponde finalmente ad una vecchia esigenza degli assicuratori contro gli incendi (cfr. postulato Gnägi n. 7369 e la mozione Gnägi n.

8516). La nostra proposta di considerare ora il premio assicurativo quale base di calcolo della tassa e di gravarlo con la normale
aliquota del 5 per cento ha per conseguenza, come già detto (cfr. pag. Ili 3), una minore entrata di 14 milioni, all'incirca, che è la misura dello sgravio a favore degli stipulanti d'assicurazioni.

In secondo luogo occorre ridurre il numero delle aliquote della tassa.

Nella procedura di consultazione è stata, fra l'altro, messa in discussione un'aliquota uniforme del 3 per cento. Ma, come ci si poteva aspettare, questa soluzione ha raccolto pochi voti, di modo che al presente non può ancora essere attuata. Si propone quindi che, come regola, l'aliquota normale sia portata al 5 per cento, mentre le assicurazioni di responsabilità civile e su corpi di veicoli devono fruire dell'aliquota privilegiata dell'1,25 per cento (attualmente i premi di queste due assicurazioni sono gravati con aliquote

1100 rispettivamente del 0,5% e dell'I %). In tal modo si dovrebbe poter mantenere l'attuale gettito (dopo deduzione dei 14 milioni di minor entrate dell' assicurazione contro gli incendi), essendo però già considerate le maggiori entrate che si attendono dall'aumento dei premi dalle assicurazioni di responsabilità civile per i detentori di autoveicoli e su i corpi di autoveicoli, nonché dall'incremento del numero dei veicoli stessi. Per semplificare la procedura di riscossione si propone poi che l'aliquota dell'l,25 per cento dell'assicurazione su corpi di veicoli venga applicata anche all'assicurazione dei veicoli negli eventi singoli: incendio (l'aliquota attuale è più elevata del 5%), furto, furto e rottura vetri o danni di parcheggio (l'aliquota attuale è soltanto del 5%). Le associazioni automobilistiche si sono dichiarate d'accordo con il nuovo ordinamento dell'assicurazione di responsabilità civile e dell'assicurazione su corpi di veicoli.

Il capoverso 2 impone l'obbligo di tenere una contabilità, ciò che consente di eliminare il «venerabile» registro di bollo che gli assicuratori sono obbligati oggi a tenere (art. 77 OB). Distinte separate del genere in parola devono essere consegnate anche all'Ufficio federale delle assicurazioni.

35 Disposizioni generali per tutte le tasse di bollo Le disposizioni di questo capo corrispondono ampiamente alla legislazione vigente che disciplina le tasse di bollo e l'imposta preventiva (cfr. ali' art. 25: art. 10 cpv. 2 LE e art. 9 cpv. 1 e 3 LIP; all'art. 26: arti. 5 e 7 OB; ad art. 27: art. 9 OB; ad art. 28: art. 16 cpv. 2 LIP; ad art. 29: art. 9 LB e art. 17 LIP).

L'articolo 30 innova quanto all'inizio della prescrizione delle tasse di bollo d'emissione. Secondo il diritto vigente (cfr. art. 9 cpv. 2 lett. a LB) la prescrizione decorre soltanto a partire dallo scioglimento delle società. Questo ordinamento è stato più volte criticato e non si giustifica di mantenerlo più a lungo; l'Amministrazione federale delle contribuzioni viene informata tempestivamente e sicuramente di tutte le costituzioni e di tutti gli aumenti di capitale di modo che anche in questi casi il termine di prescrizione può cominciare a decorrere al momento in cui sorge il credito fiscale.

36 Autorità e procedura Nell'interesse dell'unità del diritto, il disegno si adegua per quanto possibile, dal profilo materiale e redazionale, alla legislazione che disciplina l'imposta preventiva (LIP; RS 642.21), la quale è la più recente legislazione fiscale della Confederazione (cfr. Messaggio 18 ottobre 1963 relativo alla LIP, FF 1963, 1570 -1573 e 1575).

noi II disegno presenta un ordinamento completo, formante un tutto, e si sforza soprattutto di disciplinare i rimedi giuridici in modo semplice e completo, secondo i tradizionali e provati principi del diritto fiscale federale, per quanto essi non siano già sottoposti alla legge federale su l'organizzazione giudiziaria o a quella su la procedura amministrativa. Esso risponde così al bisogno di protezione giuridica del cittadino e al suo desiderio di essere informato quanto ai diritti e ai doveri delle autorità e dei contribuenti.

L'articolo 36 fa carico alle persone che concorrono alla costituzione o all'aumento di capitale di una società di fornire informazioni su tutti i fatti che possono essere di qualche momento nell'accertamento dell'obbligazione fiscale o per il calcolo della tassa di bollo d'emissione. La disposizione si appoggia alla responsabilità in solido, prevista oggi dall'articolo 24 capoverso 2 della legge federale sulle tasse di bollo, delle banche che collaborano all'emissione di azioni e di quote di capitale sociale. Il disegno non riprende più questa responsabilità solidale, di modo che, senza una disposizione speciale, verrebbe meno anche il loro obbligo di fornire informazioni sulle basi di calcolo e sull'obbligazione fiscale. L'esperienza ha dimostrato che è più facile ottenere informazioni e giustificativi dagli specialisti che collaborano ad una emissione piuttosto che dagli emittenti stessi. Per tale ragione l'obbligo di fornire informazioni viene esteso a tutte le persone terze che collaborano all'emissione (praticamente soprattutto banche, notai, avvocati e fiduciari); si rileva che le informazioni devono essere fornite soltanto a richiesta speciale dell'Amministrazione federale delle contribuzioni. Le generalità dei fondatori e dei sottoscrittori non hanno importanza quanto all'obbligazióne fiscale e al calcolo della tassa.

La corresponsabilità menzionata nell'articolo 38 corrisponde alla responsabilità solidale, di cui all'articolo 10 capoverso 1 del disegno, della persona che vende un quadro giuridico per la tassa dovuta all'occasione di tale operazione.

L'articolo 39 corrisponde intieramente al diritto che disciplina al presente l'imposta preventiva (art. 42 LIP). Nella procedura di consultazione è stata (singolarmente) ripresa la vecchia proposta di escludere per
legge nella procedura di reclamo la cosiddetta reformatio in peius. Respingiamo questa proposta (cfr. cpv. 3), principalmente perché si dimostra sorpassata alla luce della relativa consolidata prassi del Tribunale federale e del corrispondente ordinamento disposto recentemente dalla legge su l'organizzazione giudiziaria (art. 114 cpv. 1; RS 173.110) per la procedura amministrativa giudiziaria. Il capoverso 4 è semplicemente un altro derivato della «ufficializzazione» del procedimento; esso è giustificato perché particolarmente grande è l'interesse pubblico che l'amministrazione applichi esattamente le norme giuridiche fiscali; del resto esso può essere anche nell'interesse del contribuente.

1102 L'articolo 39 capoverso 5 non prevede, contrariamente all'articolo 8 capoverso 4 del diritto vigente, un termine per l'emanazione della decisione su reclamo. Il termine di 30 giorni si è ad ogni modo appalesato essere al di fuori della realtà. Il reclamante che ha sufficientemente soddisfatto agli obblighi di fornire informazioni può presentare ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale quando l'Amministrazione federale delle contribuzioni ritarda ingiustificatamente la sua decisione (artr. 97 cpv. 2 OG riv.).

Come il diritto vigente e l'articolo 43 della legge federale su l'imposta preventiva, anche l'articolo 40 prevede che le decisioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni possono essere impugnate direttamente dinanzi al Tribunale federale. Completamente inaspettata è stata la domanda presentata da diverse parti di inserire una commissione federale di ricorso fra l'Amministrazione federale delle contribuzioni e il Tribunale federale. Questa domanda è stata oggetto già nel 1947 di un postulato Gietschi-Basel (cancellato poi nel 1951 come non liquidato) e venne di nuovo approfonditamente esaminata in rapporto alla revisione della legge federale su l'organizzazione giudiziaria. Fondandoci su una motivazione particolareggiata ci pronunciammo allora decisamente contro una «commissione federale di ricorso in materia d'imposte destinata ad essere una nuova prima istanza» (FF 7965 II 1040-1043 n. 5, in particolare 1324 cpv.

2), raccomandammo tuttavia che in questo procedimento venissero ampliati i poteri di cognizione del tribunale; le Camere federali hanno aderito a questa raccomandazione (cfr. art. 104 in particolare lett. b e e, e art. 105 OG).

L'istituzione di un'istanza intermedia, come si propone, sarebbe oggi tantomeno giustificata di quanto lo sia mai stato. Il Tribunale federale giudica dal 1928 i ricorsi proposti avverso le decisioni su reclamo prese dau" Amministrazione federale delle contribuzioni in materia di tasse di bollo.

Tenendo conto delle tasse che vengono mantenute nel disegno, il Tribunale federale non ha più un onere di lavoro di qualche peso; negli anni 19601971 esso si è occupato soltanto di 1 a 2 casi annualmente; in seguito alla semplificazione a cui tende il disegno, il numero dei casi di cui si occuperebbe dovrebbe in avvenire ridursi
probabilmente ancora. Respingiamo, quindi, decisamente ancora una volta la domanda di istituire una commissione federale di ricorso in materia di tasse di bollo.

La possibilità di chiedere che le tasse vengano garantite allorché la persona tenuta al pagamento è domiciliata all'estero, possibilità prevista all'articolo 43 capoverso 1 lettera b, può essere particolarmente importante quando una persona fisica, negoziatrice di titoli, trasferisce il suo domicilio all'estero senza aver pagato le tasse di negoziazione dovute; oppure a cagione della responsabilità solidale di un venditore straniero quanto alle tasse dovute per la vendita di un quadro giuridico (art. 10 cpv. 1 seconda frase).

1103 37 Disposizioni penali Anche qui il disegno si modella per quanto possibile alla legge su l'imposta preventiva, le cui disposizioni penali sono state a suo tempo rimaneggiate secondo i risultati a cui giunse la commissione di periti istituita dal Dipartimento federale di giustizia e polizia per elaborare una legge federale sul diritto penale amministrativo. Nel frattempo è apparso il disegno di una legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA), con il relativo messaggio del 21 aprile 1971 (cfr. FF 7977 I 727 e segg.). Il presente disegno presuppone che la legge sul bollo entri in vigore prima di quella sul diritto penale amministrativo. Allora le disposizioni penali della legge federale sul bollo dovranno, nel diritto transitorio della legge federale sul diritto penale amministrativo, essere adeguate a quest'ultima, ciò a cui il disegno è già stato allineato. Qualora, invece, tale legge dovesse essere istituita per prima, sarà il presente disegno che dovrà essere adeguato.

Le deroghe alla legge su l'imposta preventiva si spiegano principalmente per il fatto che le tasse di bollo non sono rimborsabili come l'imposta preventiva e che le autorità cantonali non partecipano all'esecuzione della legge.

Le singole disposizioni degli articoli 45-50 non richiedono spiegazioni speciali. Devesi rilevare ancora soltanto questo: non viene ripresa nel disegno la disposizione dell'articolo 66 capoverso 3 della legge su l'imposta preventiva, secondo la quale la persona giuridica, la società, la ditta individuale, la comunità di persone senza personalità giuridica, il mandante o il rappresentato è responsabile in solido per il pagamento delle multe e spese inflitte all'autore. Per contro, conformemente al tenore dato dal Consiglio degli Stati all'articolo 6 del disegno di una legge federale sul diritto penale amministrativo (Boll. Uff. pag. 1971 e pag. 841), l'articolo 49 capoverso 3 offre la possibilità, per le multe di non più di 5 000 franchi, di punire come tale la persona giuridica, la società in nome collettivo o in accomandita, la ditta individuale o la comunità di persone senza personalità giuridica e di rinunciare a perseguire le persone punibili giusta l'articolo 49 capoverso 2, per quanto non si tratti però di un delitto.

38 Disposizioni finali e transitorie L'articolo 51 disciplina a
titolo transitorio il computo delle tasse di emissione pagate anteriormente su determinate tasse d'emissione che vengono ancora a scadere dopo l'entrata in vigore della legge. Dato che la tassa d'emissione sulle obbligazioni e su i titoli stranieri non deve essere più riscossa in futuro, secondo il presente disegno, l'ordinamento transitorio entra in considerazione soltanto per quei titoli che sono stati emessi prima dell'entrata in vigore della nuova legge.

1104 II capoverso 1 riprende, per le obbligazioni convertibili in azioni del debitore delle obbligazioni, l'ordinamento sancito sino ad ora dall'articolo 24 bis delia legge federale sulle tasse di bollo. È indicato estendere il computo anche alle obbligazioni convertibili in buoni di godimento, in quanto obbligazioni convertibili del genere hanno trovato accesso anche da noi in grandi proporzioni e servono finalmente a procurare del capitale proprio, come i titoli di credito convertibili in azioni.

Il capoverso 2 prevede, in caso di trasferimento in Svizzera della sede di una società anonima, che si proceda allo stesso computo delle tasse, come già dispone l'articolo 10 capoverso della legge federale che completa e modifica la legislazione federale sulle tasse di bollo (cfr. osservazione ad art. 5 cpv. 2 lett. e).

L'articolo 52 ha per scopo di adattare la legge federale su l'imposta preventiva alle disposizioni del presente disegno.

4

Costituzionalità

II disegno di legge si fonda sull'articolo 41 b i s della Costituzione e la costituzionalità è quindi data.

5

Proposte di classificazione di mozioni e postulati

Abbiamo l'onore di raccomandarvi di adottare il disegno di legge allegato.

Vi proponiamo, in pari tempo, di cancellare le mozioni e postulati seguenti che sono stati trattati, soddisfatti o divenuti privi di scopo in seguito alla soppressione della tassa di bollo sull'emissione di obbligazioni svizzere e di titoli ad esse equiparati: -- Postulato n. 6184 concernente l'assimilazione delle ipoteche su natanti al pegno immobiliare per quanto concerne la legge sulle tasse di bollo (S. 25.3,,1953 commissione per la legge sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera); -- Postulato n. 7327 concernente l'esonero fiscale delle assicurazioni contro i danni delle forze elementari (N. 27.1.1958 Renold); -- Postulato n. 7369 circa il calcolo della tassa di bollo sul fondamento del premio netto in contanti in materia di assicurazione contro gli incendi (N. 20.3.1958 Gnägi); -- Postulato n. 8231 concernente l'esonero della tassa di bollo per le società cooperative di fideiussione (N. 6.12.1961 Gemperli); -- Mozione n. 8516 concernente la revisione della legislazione sulle tasse di bollo (N. 20.6.1963 Gnägi; S. 19.9.1963).

1105 Postulato n. 10377 concernente la tassa di bollo d'emissione in caso di fusione (S. 15.12.1969, Bolla); Postulato n. 10809 concernente la tassa di bollo di emissione di obbligazioni di cassa per gli istituti di credito fondiario (N. 20.9.1971 Blatti); Postulato n. 11369 concernente le modificazioni delle aliquote di dividendo ammesse sulle quote del capitale sociale emesse da società cooperative per la costruzione di abitazioni (Leu).

Gradite, onorevoli signori, presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 25 ottobre 1972.

In nome del Consiglio federale svizzero, II presidente della Confederazione: Celio II cancelliere della Confederazione: Huber

1106

(Disegno)

Legge federale sulle tasse di bollo (LB) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 41 Ms capoverso 1 lettera a e capoversi 2 e 3 della Costituzione federale1}; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 ottobre 1972 2 >, decreta: Introduzione I. Oggetto della legge Art. l 1

La Confederazione riscuote tasse di bollo: a. sull'emissione di azioni, quote sociali di società a garanzia limitata e di società cooperative, buoni di godimento e quote di fondi d'investimento svizzeri; b. sulla negoziazione di obbligazioni, azioni, quote sociali di società a garanzia limitata e di società cooperative, buoni di godimento, quote di fondi d'investimento, svizzeri ed esteri, come anche di documenti analoghi giusta la presente legge; e. sul pagamento di premi di assicurazione quietanzati.

2

Se, per gli atti giuridici di cui al capoverso 1, non vengono emessi o consegnati titoli, i libri di commercio o gli altri documenti che servono a certificare gli atti giuridici tengono luogo dei titoli.

II. Quote dei Cantoni Art. 2 Un quinto del prodotto netto delle tasse di bollo è devoluto ai Cantoni. Esso viene ripartito fra i Cantoni in proporzione al numero della popolazione residente, accertato con l'ultimo censimento.

1

i> RS 173.110 o FF 1972 II 1068

1107 2

Si considera ultimo censimento quello che ha fornito i risultati omologati il 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la ripartizione III. Rapporto con il diritto cantonale Art. 3

Ciò che la presente legge assoggetta alle tasse di bollo, o che dichiara esente, non può essere gravato da imposte cantonali o comunali dello stesso genere. Il Tribunale federale giudica come istanza unica le contestazioni che sorgessero sul fondamento della presente disposizione (art. 116 della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria, del 16 dicembre 19431'.

IV. Definizioni Art. 4 1

Si considera «svizzero o domiciliato in Svizzera» chiunque ha il domicilio in Svizzera, vi dimora durevolmente, vi ha la sede statutaria o legale o è iscritto come impresa nel registro di commercio svizzero.

2 Le disposizioni della presente legge, quando trattano di «fondi d'investimento», si applicano per analogia anche agli altri patrimoni dello stesso genere e, quando trattano di «direzione del fondo» o di «banca depositarla», si applicano per analogia a tutte le persone che esercitano queste funzioni.

Capo primo: Tassa di bollo d'emissione I. Oggetto della tassa Art. 5

Norma Soggiaciono alla tassa: a. la costituzione e l'aumento del valore nominale a titolo oneroso o gratuito di diritti di partecipazione in forma di: -- azioni di società anonime e di società in accomandita per azioni, svizzere; -- quote sociali di società a garanzia limitata svizzere; -- quote sociali di società cooperative svizzere; -- buoni di godimento di società svizzere. Si considerano buoni di godimento i diritti a partecipare ad una quota dell'utile netto o dell'eccedenza di liquidazione; 1

D RS 173.110

1108 b. la costituzione di quote in un fondo d'investimento da parte di persona domiciliata in Svizzera o da parte di persona domiciliata all'estero unitamente a persona domiciliata in Svizzera, compreso il trasferimento, sul conto capitale dei partecipanti, dei redditi netti fruttati dal patrimonio del fondo.

2

Alla costituzione di diritti di partecipazione giusta il capoverso 1 lettera a sono equiparati: a. i versamenti suppletivi che i soci fanno alla società, senza una corrispondente controprestazione e senza che si dia aumento del capitale sociale iscritto nel registro di commercio o dell'ammontare versato sulle quote sociali della società cooperativa; b. il trasferimento della maggioranza di diritti di partecipazione a società anonime, società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata o società cooperative svizzere, che sono economicamente liquidate 0 i cui attivi sono stati convertiti in mezzi liquidi; e. il trasferimento in Svizzera della sede di una società anonima domiciliata all'estero senza nuova costituzione (art. 14 delle disposizioni finali e transitorie dei titoli XXIV a XXXIII del Codice delle obbligazioni 1 >).

Art. 6 Eccezioni 1

Non soggiaciono alla tassa: a. i diritti di partecipazione a società anonime, società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata o società cooperative che, escluso ogni fine di lucro, si dedicano all'assistenza degli indigenti e dei malati, favoriscono il culto, l'istruzione o altre opere di pubblica utilità oppure procurano abitazioni a pigione moderata o ancora concedono fideiussioni, purché, a norma degli statuti: --· i dividendi siano limitati al 5 per cento, al massimo, del capitale sociale versato; -- l'assegnazione di premi ai membri dei loro organi sia esclusa; -- la parte del patrimonio rimanente dopo il rimborso del capitale sociale versato sia destinata, in caso di scioglimento della società, ad uno degli scopi summenzionati; b. i diritti di partecipazione a società cooperative, fintanto che le prestazioni dei soci giusta l'articolo 5 non raggiungano, complessivamente, 50 000 franchi; e. i diritti di partecipazione a imprese ferroviarie, di navigazione e a servizi di trasporto su strada concessionati siano costituiti o aumentati

D RS 220

1109 in dipendenza dei provvedimenti di cui all'articolo 56 e seguenti della legge federale sulle ferrovie, del 20 dicembre 19571); d. i diritti di partecipazione siano costituiti o aumentati mediante aggi e versamenti precedenti dei soci, per quanto la società provi di aver pagato la tassa di bollo su detti aggi e i versamenti.

2

Non dandosi più i presupposti di esenzione, la tassa deve essere pagata su i diritti di partecipazione ancora esistenti.

II. Nascita del credito fiscale

Art. 7 II credito fiscale sorge: quanto alle azioni e quote sociali in società a garanzia limitata: all'atto dell'iscrizione nel registro di commercio della costituzione o dell'aumento dei diritti di partecipazione; quanto ai versamenti su azioni nominative non interamente liberate, emesse prima dell'entrata in vigore della presente legge: all'atto dei versamenti successivi; quanto alle quote sociali di società cooperative: all'atto dell'emissione 0 dell'aumento; quanto ai buoni di godimento: all'atto dell'emissione o dell'aumento; quanto ai versamenti suppletivi e ai trasferimenti della maggioranza di diritti di partecipazione: all'atto del versamento o del trasferimento.

1

a.

b.

e.

d.

e.

2

Su le quote di fondi d'investimento, il credito fiscale sorge all'atto in cui i versamenti del partecipante vengono accreditati nella contabilità del fondo o i redditi netti trasferiti al conto capitale.

in. Aliquote e calcolo della tassa

Art. 8 Norma 1

La tassa su i diritti di partecipazione è del 2 per cento ed è calcolata: a. quanto alla costituzione e all'aumento di diritti di partecipazione: su l'ammontare percepito dalla società a titolo di controprestazione dei diritti di partecipazione, ma almeno sul valore nominale; b. quanto ai versamenti suppletivi: su l'ammontare del versamento suppletivo; D RU 1958 361 Foglio Federale 1972, Voi. Il

70

1110 c. quanto al trasferimento della maggioranza di diritti di partecipazione: su la sostanza netta di cui, all'atto del trasferimento, dispone la società, ma almeno sul valore nominale di tutti i diritti di partecipazione esistenti.

2

La tassa su le quote in fondi d'investimento è dello 0,6 per cento ed è calcolata: a. su l'ammontare percepito dal fondo d'investimento a titolo di controprestazione delle quote; b. su gli utili netti trasferiti al conto capitale.

3 Cose e diritti vanno valutati al valore venale in comune commercio che hanno all'atto del conferimento.

Art. 9 Casi speciali La tassa è: quanto ai diritti di partecipazione che vengono costituiti o aumentati in esecuzione di deliberazioni relative a fusioni, trasformazioni, scissioni o concentrazioni di imprese aventi economicamente il carattere di fusione: dell'I per cento dell'ammontare percepito dalla società a titolo di controprestazione dei diritti di partecipazione; quanto alle azioni nominative non interamente liberate, emesse prima dell'entrata in vigore della presente legge: dell'I per cento dei versamenti successivi; quanto al trasferimento in Svizzera della sede di una società anonima domiciliata all'estero, senza che si dia una nuova costituzione: dell'I per cento della sostanza netta di cui dispone la società all'atto del trasferimento, percento calcolato almeno sul valore nominale delle azioni e buoni di godimento esistenti; quanto ai buoni di godimento non aventi valore nominale, che vengono emessi gratuitamente: di due franchi per ogni buono di godimento.

1

a.

b.

c.

d.

2

Su i versamenti eseguiti nel corso di un esercizio al capitale sociale di una società cooperativa, la tassa è riscossa soltanto nella misura in cui essi superano i rimborsi di capitale sociale eseguiti nello stesso esercizio.

IV. Contribuente

Art. 10 L'obbligazione fiscale spetta alla società. In caso di trasferimento della maggioranza dei diritti di partecipazione (art. 5 cpv. 2 lett. b) l'alienante è responsabile solidalmente.

1

1111 2

Quando si tratta di fondi d'investimento, l'obbligo fiscale incombe alla direzione del fondo. Se essa si trova all'estero, la banca depositaria in Svizzera la sostituisce. Se l'una e l'altra si trovano all'estero, la persona domiciliata in Svizzera che ha emesso unitamente a loro le quote è responsabile in loro vece.

V. Scadenza del credito fiscale

Art. 11 La tassa scade: a. sulle quote in società cooperative: 30 giorni dopo la tassazione ufficiale; b. su i buoni di godimento e su le quote in fondi d'investimento emessi correntemente: 30 giorni dopo la fine del trimestre nel corso del quale è sorto il credito fiscale (art. 7); e. in tutti gli altri casi: 30 giorni dopo che è sorto il credito fiscale (art.

7).

VI Proroga della riscossione e condono del credito fiscale

Art. 12 Se, in occasione di un risanamento pubblico o interno di una società anonima, di una società in accomandita per azioni, di una società a garanzia limitata o di una società cooperativa, la riscossione della tassa di bollo d'emissione dovesse avere delle conseguenze particolarmente gravose, la riscossione va prorogata o la tassa condonata.

Capo secondo: Tassa di bollo di negoziazione I. Oggetto della tassa

Art. 13 Norma 1

La tassa ha per oggetto il trasferimento a titolo oneroso della proprietà dei documenti di cui al capoverso 2, per quanto uno dei mediatori o dei contraenti sia un negoziatore di titoli domiciliato in Svizzera.

2

Sono documenti imponibili: a. i titoli seguenti emessi da persona domiciliata in Svizzera: -- le obbligazioni di prestiti, comprese le quote di prestiti garantiti da pegno immobiliare, giusta l'articolo 875 del Codice civile 1, i titoli D RS 210

1112 di rendita, le obbigazioni fondiarie, le obbigazioni di cassa, i buoni di cassa e di deposito; -- le azioni, le quote in società a garanzia limitata e in società cooperative, i buoni di godimento, compresi quelli di partecipazione; -- i certificati di fondi d'investimento; -- le cambiali, i titoli affini alle cambiali, gli ordini e le promesse di pagamento all'ordine o al portatore.

b. i titoli emessi da persona domiciliata all'estero che, dal lato economico, sono da equipararsi a quelli di cui alla lettera a; e. i certificati relativi e sottopartecipazioni a titoli del genere indicato alle lettere a e b e a crediti da mutui.

3

Si considerano negoziatori di titoli: a. le persone fisiche e giuridiche e le società di persone che, per conto proprio o altrui, comprano e vendono per professione titoli intesi nel senso del capoverso 2; b. le direzioni e le banche depositane di fondi d'investimento; e. le società anonime, le società a garanzia limitata e le società cooperative che non rientrano fra quelle di cui alla lettera a, -- che hanno per scopo principale, secondo gli statuti, la partecipazione ad altre imprese, se il capitale sociale fissato dagli statuti ammonta almeno a 500 000 franchi, o -- i cui attivi sono costituiti, secosdo l'ultimo bilancio, per più della metà, ma almeno per un milione di franchi, da partecipazioni e sottopartecipazioni del genere indicato al capoverso 2.

Art. 14

Eccezioni 1

Non sono soggetti alla tassa: a. l'emissione di azioni, di quote in società a garanzia limitata e in società -cooperative, di buoni di godimento e di quote in fondi d'investimento svizzeri, comprese l'assunzione ferma di titoli da parte di una banca, di una società di partecipazioni, ecc., e l'assegnazione di titoli in occasione di una emissione successiva; b. il conferimento di documenti che servono a liberare azioni, quote in società a garanzia limitata e in società cooperative, buoni di godimento e quote in fondi d'investimento svizzeri; e. l'acquisto di effetti cambiari e effetti analoghi, altre assegnazioni e pagherò all'ordine o al portatore come anche di sottopartecipazioni a

1113 crediti su prestiti, da parte di una banca giusta la legge federale dell'8 novembre 1934 su le banche e le casse di risparmio, della Banca nazionale svizzera o di una centrale d'emissione di obbligazioni fondiarie, per proprio conto; d. il commercio di diritti d'opzione staccati; e. la restituzione di titoli per il loro rimborso.

2 La Banca nazionale svizzera è esentata da una parte delle tasse che la concernono per operazioni da essa conchiuse in esecuzione della propria politica monetaria e credizia.

II. Nascita del credito fiscale

Art, 15 1

II credito fiscale sorge al momento della stipulazione dell'atto giuri-

dico.

2

Per gli atti giuridici il cui effetto dipende dall'adempimento di una condizione o che concedono un diritto d'opzione ad una delle parti contraenti (contratti di garanzia, opzioni, ecc.), il credito fiscale sorge al momento dell'esecuzione dell'atto giuridico.

III. Aliquote e calcolo della tassa

Art. 16 La tassa è dell'12 per mille del controvalore.

2 Se il controvalore non è costituito da una somma in denaro, determinante è il valore venale della controprestazione concordata.

1

IV. Contribuente

Art. 17 1

L'obbligo fiscale incombe al negoziatore di titoli: a. se è mediatore: per ogni contraente che non prova di essere registrato come negoziatore di titoli; b. se è contraente: per se stesso e per la controparte che non prova di essere registrata come negoziatore di titoli.

2

II negoziatore di titoli è considerato quale mediatore: a. se regola i suoi conti con il committente alle condizioni originali del negozio concluso con la controparte;

1114 b. se si limita a segnalare alle parti la possibilità di concludere un negozio; e. se cede i titoli il giorno stesso in cui li ha acquistati.

Art. 18

Operazioni d'emissione 1

II negoziatore di titoli è considerato contraente se assume definitivamente i titoli all'atto dell'emissione.

2

Se il negoziatore di titoli acquista, in qualità di sottopartecipante, titoli di un altro negoziatore e li ricolloca ancora durante l'emissione, egli è esentato dalla parte di tassa che lo concerne.

Art. 19

Operazioni concluse all'estero 1

Se l'operazione è conclusa all'estero e con una banca straniera o con un agente di cambio straniero, non è dovuta la tassa incombente al contraente estero; nondimeno, deve essere pagata la tassa da parte di un contraente se il negoziatore di titoli è intervenuto come mediatore fra due banche estere o tra due agenti di cambio stranieri.

2

Un'operazione è considerata conclusa all'estero: -- quando le due parti si trovavano all'estero al momento in cui danno le dichiarazioni portanti alla conclusione del negozio; -- quando il negozio viene concluso per lettera o telecomunicazione tra un luogo situato in Svizzera ed uno all'estero e il conteggio è fatto dalla banca estera o dall'agente di cambio estero.

V. Scadenza del credito fiscale

Art. 20 La tassa scade 30 giorni dopo la fine del trimestre nel corso del quale è sorto il credito fiscale (art. 15).

1115

Capo terzo: Tassa di bollo su i premi di assicurazione I. Oggetto della tassa Art. 21

Norma La tassa ha per oggetto i pagamenti di premi per assicurazioni: a. che fanno parte del portafoglio svizzero di un assicuratore svizzero sottoposto a vigilanza della Confederazione o avente stato di diritto pubblico; b. conchiuse da un assicurato svizzero con un assicuratore estero non sottoposto alla vigilanza della Confederazione.

Art. 22

Eccezioni a.

b.

e.

d.

e.

/.

g.

h.

i.

k.

/.

Non sono soggetti alla tassa i pagamenti di premi per l'assicurazione: sulla vita (assicurazione di capitale o di rendita); contro le malattie e l'invalidità; contro gli infortuni; di merci trasportate; contro i danni cagionati dagli elementi naturali ai terreni agricoli e alle colture; contro la disoccupazione; contro i danni della grandine; del bestiame; di riassicurazioni; su corpi di aeromobili, di navi e battelli, menzionati nell'ordinanza, che vengono adibiti, a titolo professionale, essenzialmente al trasporto internazionale di persone e cose; dell'assicurazione contro gli incendi, il furto, la rottura vetri, i danni delle acque, dell'assicurazione del credito, delle macchine e dei gioielli, se il contribuente accerta che la cosa assicurata si trova all'estero.

II. Nascita del credito fiscale

Art. 23 II credito fiscale sorge al momento del pagamento del premio.

1116 III. Aliquote e calcolo della tassa

Art. 24 La tassa è calcolata sul premio netto a contanti ed è del 5 per cento; per l'assicurazione di responsabilità civile e su corpi di veicoli, la tassa è dell'1,25 per cento.

1

2

È fatto obbligo ai contribuenti di far figurare nella loro contabilità, separatamente per ogni ramo assicurativo, i premi di assicurazione imponibili e quelli esentati dall'imposta.

IV. Contribuente

Art. 25 L'obbligazione fiscale spetta all'assicuratore. Se l'assicurazione è stata conchiusa con un assicuratore estero (art. 21 lett. b), la tassa è pagata dall' assicurato svizzero.

V. Scadenza del credito fiscale

Art. 26 La tassa scade 30 giorni dopo la fine del trimestre nel corso del quale è sorto il credito fiscale (art. 23).

Capo quarto: Disposizioni generali per tutte le tasse di bollo I. Determinazione delle tasse di bollo

Art. 27 Per la determinazione delle tasse di bollo fa stato il contenuto reale dei documenti o degli atti giuridici; non si tiene conto delle denominazioni o espressioni inesatte adoperate dagli interessati.

2 Se non è possibile chiarire in modo certo la fattispecie determinante per l'obbligazione fiscale o per il calcolo delle tasse, essa deve essere desunta mediante apprezzamento di tutti i fatti rilevati in base ad un accertamento operato in ossequio ai doveri d'ufficio.

1

IL Conversione di valute estere

Art. 28 Se la somma determinante per il calcolo della tassa è espressa in valuta estera, essa è calcolata sul corrispondente ammontare in franchi svizzeri al momento in cui è sorto il credito fiscale (art. 7, 15, 23).

1

1117 2

Se le parti non hanno convenuto un corso fisso per la conversione quest'ultima è fatta in base al corso medio dell'offerta e della domanda all'ultimo giorno feriale precedente quello in cui è sorto il credito fiscale.

III. Interessi di mora su tasse di bollo per le quali è stata intimata una diffida

Art. 29 Su le tasse di bollo scadute, ma non ancora pagate entro 15 giorni dall' intimazione di una diffida ufficiale è dovuto un interesse a contare dalla data della diffida; il tasso dell'interesse è stabilito dal Dipartimento federale delle finanze e delle dogane.

IV. Prescrizione del credito fiscale

Art. 30 1

II credito fiscale si prescrive in cinque anni a contare dalla fine dall' anno civile in cui è sorto (art. 7, 15, 23).

2 La prescrizione non decorre, o rimane sospesa, fintanto che il credito fiscale è cautelato o ne è prorogata la riscossione o fintanto che il contribuente non ha il domicilio in Svizzera.

3 La prescrizione è interrotta ogni volta che il contribuente riconosce il credito fiscale e ogni volta che un atto ufficiale inteso ad esigerlo è notificato al contribuente. Un nuovo termine di prescrizione comincia a decorrere ad ogni interruzione.

4 La sospensione e l'interruzione hanno effetto per tutte le persone tenute al pagamento.

Capo quinto: Autorità e procedura A. Autorità I. Amministrazione federale delle contribuzioni

Art. 31 L'Amministrazione federale delle contribuzioni emana tutte le istruzioni necessarie all'applicazione della presente legge e prende tutte le decisioni che non sono espressamente riservate ad un'altra autorità.

1118 II. Assistenza amministrativa

Art. 32 1

Le autorità fiscali dei Cantoni, distretti, circoli e comuni e dell'Amministrazione federale delle contribuzioni si prestano assistenza nell'adempimento del loro compito; esse devono prestarsi gratuitamente le comunicazioni adeguate, le informazioni necessarie e consentire la reciproca consultazione degli atti ufficiali.

2

Le autorità amministrative della Confederazione come anche le altre autorità dei Cantoni, distretti, circoli e comuni non menzionate al capoverso 1, devono informare l'Amministrazione federale delle contribuzioni se le informazioni chieste possono essere importanti per l'esenzione della presente legge. Un'informazione può essere negata soltanto qualora vi si oppongano interessi pubblici importanti, segnatamente la sicurezza interna o esterna della Confederazione o dei Cantoni oppure se l'informazione dovesse pregiudicare considerevolmente l'adempimento del compito da parte dell'autorità interessata. Deve essere tutelato il segreto delle poste, dei telefoni e dei telegrafi.

3

Le controversie concernenti l'obbligo delle autorità amministrative federali in materia di informazioni sono giudicate dal Consiglio federale; le controversie quanto all'obbligo delle autorità dei Cantoni, distretti, circoli e comuni riguardanti le informazioni sono giudicate dal Tribunale federale ove il governo cantonale abbia respinto la domanda di informazione (art. 116 seg. LF Organizzazione giudiziaria).

4 Le organizzazioni cui sono stati affidati compiti attinenti all'amministrazione pubblica, entro i limiti di detti compiti, soggiacciono, in materia d'informazioni, agli stessi obblighi come le autorità. Il capoverso 3 è applicabile per analogia.

lu. Obbligo del segreto

Art. 33 1

Chiunque è incaricato di applicare la presente legge, o è chiamato a concorrervi, è tenuto, nei confronti di altri servizi ufficiali e di persone private, a mantenere il segreto su quanto apprende nell'esercizio delle sue funzioni e a ricusare la consultazione di atti ufficiali.

2

Non vi è obbligo di osservare il segreto d'ufficio: a. nell'esercizio dell'obbligo di prestare assistenza giusta l'articolo 32 capoverso 1 o di denunciare atti punibili;

1119 b. nei confronti degli organi giudiziari o amministrativi autorizzati dal Consiglio federale, in genere, o dal Dipartimento federale delle finanze e delle dogane, in casi particolari, a domandare informazioni ufficiali alle autorità incaricate di applicare la presente legge.

B. Procedura I. Riscossione della tassa Art. 34

Iscrizione come contribuente; autoaccertamento 1

Chiunque diviene soggetto alla tassa di bollo in base alla presente legge ha l'obbligo di annunciarsi come contribuente presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni, senza esservi sollecitato.

2

II contribuente, alla scadenza de'lla tassa (art. 11, 20 e 26), è tenuto a presentare spontaneamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni il rendiconto prescritto, corredato dei documenti giustificativi, e a pagare in pari tempo la tassa.

3 La tassa su le quote sociali in società cooperative e su i pagamenti suppletivi ad esse fatte è accertata e riscossa dall'Amministrazione federale delle contribuzioni; l'ordinanza di esecuzione ne disciplina la procedura.

Art. 35

Informazioni del contribuente 1

II contribuente deve indicare coscienziosamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni tutti i fatti che possono essere di qualche momento nell'accertamento dell'obbligazione fiscale o delle sue basi di calcolo; egli è tenuto in particolare a: a. compilare in tutte le loro parti ed esattamente i moduli di dichiarazione di tassa, le distinte e i rendiconti; b. tenere regolarmente i libri di commercio e, a richiesta dell'autorità, presentarli corredati dei giustificativi e di altri documenti.

2

La contestazione dell'obbligazione fiscale non dispensa dall'obbligo di fornire informazioni.

3 Se l'obbligo di fornire informazioni è contestato, l'Amministrazione federale delle contribuzioni prende una decisione, la quale può essere impugnata con reclamo o ricorso di diritto amministrativo (art. 39 e 40).

1120

Art. 36 Informazioni di terzi 1

Le persone (in particolare le banche, i notai e i fiduciari) che con corrono alla costituzione o all'aumento di capitale di una società devono indicare coscienziosamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni tutti i fatti che possono essere di qualche momento nell'accertamento dell' obbligazione fiscale o per il calcolo della tassa di bollo d'emissione; esse devono, in particolare, presentare i giustificativi e altri documenti.

2

Se l'obbligo di fornire informazioni è contestato, l'articolo 35 capo verso 3, si applica per analogia.

Art. 37 Verifica 1

L'Amministrazione federale delle contribuzioni controlla se viene soddisfatto l'obbligo di annunciarsi come contribuente; essa verifica pure i rendiconti e i versamenti della tassa.

2

L'Amministrazione federale delle contribuzioni, per chiarire la fattispecie, può verificare sul posto i libri di commercio, i giustificativi e gli altri documenti del contribuente.

3 Se risulta che il contribuente non ha soddisfatto agli obblighi di legge, deve essergli data la possibilità di spiegarsi in merito ai fatti contestatigli.

4

Se la controversia non può essere composta, l'Amministrazione federale delle contribuzioni prende una decisione.

5 Le costatazioni fatte in occasione di un controllo secondo i capoversi 1 o 2 presso una banca o una cassa di risparmio intesa ai sensi della legge federale 8 novembre 1934 1) su le banche e le casse di risparmio, o presso la Banca nazionale svizzera oppure presso una centrale d'emissione di obbligazioni fondiarie non possono essere utilizzate che per l'applicazione delle tasse di bollo. Il segreto bancario va rispettato.

II. Decisioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni

Art. 38 L'Amministrazione federale delle contribuzioni prende tutte le decisioni necessarie per la riscossione della tassa, in particolare: a. quando è contestato il credito fiscale o la responsabilità solidale; b. quando, in un caso di specie, essa è richiesta di stabilire d'ufficio, a D CS10 331; RU1971 809

1121 titolo provvisionale, l'obbligo fiscale, le basi di calcolo della tassa o la responsablità solidale; e. quando il contribuente o la persona solidalmente responsabile non paga la tassa dovuta secondo il rendiconto.

m. Rimedi giuridici Art. 39

Reclamo 1

Le decisioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni possono essere impugnate con reclamo nel termine di 30 giorni dalla notificazione.

2 II reclamo deve essere presentato per iscritto all'Amministrazione federale delle contribuzioni; esso deve contenere delle conclusioni precise e indicare i fatti sui quali è fondato.

3

Se il reclamo è ammissibile l'Amministrazione federale delle contribuzioni riesamina la decisione, senza essere vincolata alle conclusioni presentate.

4

La procedura di reclamo è continuata, anche se il reclamo è ritirato, quando vi sono indizi tali da poter supporre che la decisione impugnata non sia conforme alla legge.

5

La decisione su reclamo deve essere motivata e indicare i rimedi giu-

ridici.

Art. 40

Ricorso di diritto amministrativo Le decisioni su reclamo dell'Amministrazione federale delle contribuzioni possono essere impugnate, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, conformemente alla legge federale su l'organizzazione giudiziaria (art. 97 e segg.), del 16 dicembre 1943 x >.

IV. Spese

Art. 41 Le procedure di riscossione e di reclamo sono, di regola, gratuite.

2 Qualunque sia il risultato della procedura, le spese delle indagini possono essere addossate a chiunque le abbia cagionate per colpa propria.

1

D RS 173.110

1122

V. Esecuzione forzata Art. 42

Esecuzione 1

L'esecuzione è promossa se, dopo diffida, il debitore non paga le tasse, gli interessi e le spese; è riservata l'insinuazione del credito nel fallimento.

2

Se il credito fiscale non è ancora accertato con una decisione passata in giudicato, ed è contestato, la sua collocazione definitiva non si opera sino a quando non esista una decisione passata in giudicato.

Art. 43

Garanzie 1

L'Amministrazione federale delle contribuzioni può esigere garanzie per le tasse, gli interessi e le spese, anche se non siano ancora determinati con decisione passata in giudicato, né scaduti, quando: a. l'esazione appare in pericolo; b. il contribuente non ha domicilio in Svizzera o si appresta ad abbandonare il domicilio in Svizzera o prende disposizioni per farsi radiare dal registro di commercio; e. il contribuente è in mora con il pagamento della tassa o lo è stato a più riprese.

2

La richiesta di garanzie deve indicare la causa giuridica, l'ammontare da garantire e l'ufficio incaricato di riceverle. Se la richiesta di garanzie si fonda sul capoverso 1 lettere a o b, essa vale come decreto di sequestro, di cui all'articolo 274 della legge federale sulla esecuzione e il fallimento, dell' 11 aprile 18891». L'azione intesa a revocare il sequestro non è ammessa.

3

Contro la richiesta di garanzie è ammissibile, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, conformemente alla legge federale su l'organizzazione giudiziaria (art. 97 e segg.), del 16 dicembre 1943 2) .

C. Revisione e interpretazione delle decisioni

Art. 44 Gli articoli 67 a 69 della legge federale del 20 dicembre 1968 3) sulla procedura amministrativa sono applicabili per analogia alla revisione e all 1

D RS 281.1 RS 173.110 3> RS 172.021 2)

1123 interpretazione delle decisioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni.

2

La revisione e l'interpretazione delle decisioni del Tribunale federale è disciplinata dalla legge federale su l'organizzazione giudiziaria (art. 136 e segg.), del 16 dicembre 1943 i>.

Capo sesto: Disposizioni penali A. Infrazioni I. Sottrazione d'imposta e frode fiscale

Art, 45 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, al fine di procacciare un profitto a sé o a un terzo, sottrae le tasse di bollo alla Confederazione od ottiene in altro modo, per sè o per un terzo, un profitto fiscale illecito, è punito, a titolo di sottrazione d'imposta, con una multa sino a 30 000 franchi o fino al triplo della tassa sottratta o del profitto illecito, se tale triplo supera 30 000 franchi.

1

2 Chiunque, con astuzia, inganna le autorità fiscali affermando cose false o dissimulando fatti rilevanti o ne sfrutta l'errore per procacciare a sé o a un terzo un profittto fiscale illecito, è punito, a titolo di frode fiscale, con la detenzione sino ad un anno, l'arresto, o la multa fino all ammontare di cui al capoverso 1.

3 Se, per effetto della sottrazione o della frode, una tassa di bollo non è stata riscossa o è stata condonata a torto, essa deve essere pagata o restituita, compresi gli interessi dalla sua scadenza (art. 11, 20 e 26), indipendentemente dalla punibilità di una data persona; l'autore e il compartecipe rispondono in solido della tassa assieme al contribuente.

4 L'obbligo di pagare l'imposta o di restituirla, conformemente al capoverso 3, non si prescrive fintanto che non siano prescritte Fazione penale e l'esecuzione della pena.

II. Messa in pericolo della tassa

Art. 46 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, compromette la riscossione legale delle tasse di bollo: a. non assolvendo l'obbligo di iscriversi come contribuente, di presen1

ti RS173.HO

1124 tare le dichiarazioni, le distinte e i rendiconti, di fornire le informazioni, di presentare i libri di commercio, i registri e i documenti giustificativi; b. fornendo dati falsi o tacendo fatti rilevanti in una dichiarazione, in una distinta o in un rendiconto, in un'istanza di esenzione, di rimborso, di proroga della riscossione o di condono di tasse, o presentando a tale occasione documenti inesatti per giustificare fatti rilevanti; e. fornendo informazioni inesatte come contribuente o terza persona; d. contravvenendo all'obbligo di tenere regolarmente e di conservare i libri di commercio, i registri e i documenti giustificativi; e. rendendo difficile, impedendo o rendendo impossibile l'esecuzione normale di una verifica contabile o di altri controlli ufficiali; /. dichiarandosi, contrariamente alla verità, negoziatore di titoli o omettendo di revocare la dichiarazione dopo essere stato cancellato dal registro dei negoziatori di titoli è punito con una multa sino a 20 000 franchi.

2

È riservata l'azione penale conformemente all'articolo 285 del Codice penale, del 21 dicembre 1937 1), quando trattasi di un'infrazione nel senso del capoverso 1 lettera e.

III Inosservanza di prescrizioni d'ordine

Art. 47 Chiunque non adempie una condizione dalla quale dipende un'autorizzazione speciale, chiunque contravviene a una prescrizione della presente legge o di un'ordinanza di esecuzione, alle istruzioni di carattere generale emanate in base a tali prescrizioni o non osserva un decreto notificatogli individualmente con la comminatoria della pena contemplata nel presente articolo, è punito con una multa fino a 5 000 franchi.

1

2

È punito anche chiunque agisce per negligenza.

IV. Disposizioni generali Art. 48

Prescrizione 1

II procedimento per contravvenzioni, escluso quello per inosservanza di prescrizioni d'ordine, si prescrive in cinque anni dalla fine dell'anno civile in cui l'infrazione è stata commessa, l'ultimo atto punibile è stato comi) RS 311.0

1125 piuto o ha preso fine il comportamento punibile; in caso d'interruzione della prescrizione, il termine normale non può essere prolungato di più della metà.

2

La prescrizione del procedimento penale è sospesa durante la proce dura di reclamo o di ricorso quanto all'obbligazione fiscale o all'obbligo di restituire la tassa (art. 45 cpv. 3).

3

La pena si prescrive in due anni per l'inosservanza di prescrizioni d'ordine e in cinque anni per le altre contravvenzioni.

Art. 49

Partecipazione; infrazioni commesse in aziende 1 L'istigatore e il complice delle contravvenzioni sono punibili, salvo che si tratti di inosservanza di prescrizioni d'ordine.

2

Se l'infrazione è stata commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale, o altrimenti nell'esercizio di incombenze d'affari commerciali o professionali per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l'hanno commessa.

3

Se, secondo le circostanze, la pena è una multa non eccedente i 5000 franchi, la persona giuridica, la società in nome collettivo o in accomandita, la ditta individuale o la comunità di persone senza personalità giuridica è punita come tale e nessun procedimento è promosso contro le persone punibili conformemente al capoverso 2. , B. Procedura: Ripartizione delle multe

Art. 50 L'Amministrazione federale delle contribuzioni promuove il procedimento e giudica le infrazioni conformemente agli articoli da 280 a 320 della legge federale sulla procedura penale, del 15 giugno 1934 D.

2 Un quinto delle multe riscosse è aggiunto alla somma da ripartire fra i Cantoni, giusta l'articolo 2 capoverso 1 della presente legge.

1

i' RS 312.0 Foglio Federale 1972, Voi. li

71

1126

Capo settimo: Disposizioni finali e transitorie I. Computo di tasse di bollo d'emissione pagate Art. 51 1

Se delle obbligazioni convertibili, emesse prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono convertite in azioni o buoni di godimento (compresi i buoni di partecipazione) del debitore delle obbligazioni, la tassa di emissione pagata per queste obbligazioni, ma non ancora utilizzata, è computata sulla tassa dovuta, secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera a per i diritti di partecipazione che sostituiscono le obbligazioni.

2

Le tasse pagate, prima del trasferimento della sede, su i diritti di partecipazione a una società anonima, giusta l'articolo 30 della legge federale sulle tasse di bollo del 4 ottobre 19171(, sono computate sulle tasse dovute secondo l'articolo 5 capoverso 2 lettera e.

II. Modificazione della legge federale su l'imposta preventiva Art. 52

La legge federale del 13 ottobre 1965 su l'imposta preventiva è modificata come segue: D. Revisione decisioni

E. Rettificarendiconti cantonali

1

CS 6 105

* Gli articoli 66 a 69 della legge federale del 20 dicembre 1968 su la procedura amministrativa s'applicano analogamente alle revisione e all'interpretazione delle decisioni dell'amministrazione federale delle contribuzioni e delle autorità cantonali.

2 Abrogato.

3 La revisione d'interpretazione delle sentenze del Tribunale federale sono disciplinate dalla legge federale del 16 dicembre 1943 su l'organizzazione giudiziaria.

Art. 60 Tit. marg. e cpv. 1 ! Gli errori di calcolo e di scrittura nei rendiconti dei Cantora di cui all'articolo 57 -possono essere rettificati nei tre ann j successivi alla presentazione del rendiconto.

1127

III. Abrogazione di diritto anteriore

Art. 53 1

A contare dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate: a. la legge federale sulle tasse di bollo, del 4 ottobre 1917 u ; b. la legge federale concernente il condono della tassa di bollo e la proroga alla riscossione della tassa, del 15 febbraio 1921 2) ; e. la legge federale che completa e modifica la legislazione federale sulle tasse di bollo, del 24 giugno 1937 3) .

2

Le disposizioni che non sono più in vigore rimangono applicabili, anche dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai crediti fisoaì'i che sono sorti, ai fatti che sono avvenuti e ai rapporti giuridici che si sono formati avanti tale data.

3 I Cantoni non possono gravare di tasse di bollo o di registro i documenti che erano colpiti da tasse di bollo giusta gli articoli 10, 11, 30 e 37 della legge federale sulle tasse di bollo, del 4 ottobre 1917 1}.

IV. Esecuzione

Art. 54 II Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione necessarie.

V. Entrata in vigore

Art. 55 II Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore della presente legge.

D CS 6 105; RU 1966 409

2 > C S 6 130 3) CS 6 170; RU 1966 412

1128.

SUNTI DI MESSAGGI del Consiglio federale all'Assemblea federale In questa rubrica è dato un sunto dei messaggi e dei rapporti del Consiglio federale all'Assemblea federale, non pubblicati in traduzione italiana integrale. Nella parentesi finale (prima parte) è fatto riferimento alla pubblicazione degli originali naie edizioni tedesca e f ramcese del Foglio federale.

Per l'ordinazione dei medesimi all'Ufficio degli stampati della Cancelleria federale basta indicare la segnatura (seconda parte della parentesi).

#ST#

Dell'8 novembre 1972

Messaggio concernente il bilancio di previsione delle FFS per il 1973 II progetto di bilancio di previsione include: 1. il preventivo del conto costruzioni, che registra 698 milioni di franchi, di cui 633 milioni a carico della voce «immobilizzi ed ammortamenti» e 65 milioni a carico della voce «esercizio»; 2. il preventivo del conto d'esercizio, che chiude con 2297 milioni di franchi di entrate e con 1951,9 milioni di uscite, con un'eccedenza di entrate di 345,1 milioni di franchi; 3. il preventivo del conto profitti e perdite, che chiude con 404,7 milioni di franchi di entrate e 501,6 milioni di uscite, con un disavanzo prevedibile di 96,9 milioni di franchi.

I tre conti sono così analizzati:

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente una nuova legge federale sulle tasse di bollo (Del 25 ottobre 1972)

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17.11.1972

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