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Foglio Federale Berna, 1" settembre 1972

Anno LV

Volume II

N° 35

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Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente l'Accordo sullo statuto giuridico in Svizzera della Banca europea d'investimento (Del 16 agosto 1972) Onorevoli signori, presidente e consiglieri, Ci pregiamo sottoporvi per approvazione l'accordo conclusivo del 24 marzo 1972 con la Banca europea d'investimento riguardo al suo statuto giuridico in Svizzera.

I. Progetto liminare L'accordo prevede per la Banca europea d'investimento in Svizzera diritti uguali a quelli concessi alla Banca mondiale a contare dal 1951 e alla Banca interamericana di sviluppo a contare dal 1970. Esso sancisce segnatamente le agevolazioni fiscali per prestiti convenuti sul mercato svizzero dei capitali (tassa di bollo calcolata al tasso preferenziale dello 0,6% invece dell'1,2%).

II. Finalità e organizzazione della Banca europea d'investimento La Banca europea d'investimento (BEI) è stata fondata nel 1958 in virtù del trattato istituente la Comunità economica europea (CEE). In seno alla Comunità essa costituisce un istituto di diritto pubblico indipendente.

La sua sede è a Lussemburgo e i suoi membri sono gli Stati fondatori della CEE ovverosia, il Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Francia, Foglio Federale 1972, Voi. Il

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l'Italia, il Lussemburgo e i Paesi Bassi. Gli statuti della BEI sono materia di un protocollo allegato al trattato CEE mentre le funzioni della Banca sono definite nell'articolo 130 del trattato.

Contrariamente ad altre istituzioni comunitarie, la Banca non svolge alcuna funzione politica; la sua finalità principale è quella di partecipare al finanziamento di progetti che promuovono uno sviluppo economico equilibrato del Mercato comune. La Banca desiste da qualsiasi attività lucrativa, concede prestiti e garanzie a lunga scadenza in favore dei progetti di investimento negli Stati membri della CEE e in quelli associati, semprechè i progetti risultino rispondenti ai criteri stabiliti nel trattato della CEE o negli accordi d'associazione e concernono segnatamente quanto segue: -- l'inserimento di regioni in via di sviluppo e di zone affette da sottoc-cupazione (es. Italia meridionale); -- la costruzione di opere infrastnitturali d'interesse europeo (autostrade, ferrovie, ecc.); -- lo sviluppo tecnologico d'interesse europeo (ad es. centrali nucleari); -- la cooperazione industriale fra le aziende degli Stati membri; -- gli investimenti in Stati associati alla Comunità europea (Turchia, Stati africani e malgasci).

Gli Stati membri hanno dotato la Banca di un capitale di 1 miliardo di unità di conto (UC)1> pari a circa 4 miliardi di franchi svizzeri. Il capitale di dotazione è stato successivamente aumentato a 1,5 miliardi UC nel 1971. Con l'adesione del Regno Unito, della Danimarca, della Norvegia e dell'Irlanda alla Comunità europea, essendo pure implicita l'adesione alla Banca, il capitale di dotazione ascenderà a 2,07 miliardi UC.

Nondimeno, per poter svolgere il proprio operato, occorrono alla Banca fondi stranieri considerevoli che essa riunisce principalmente mediante l'emissione di prestiti pubblici o privati sui mercati dei capitali della Comunità o di Stati terzi. Nel 1971 la somma mutuata ha superato i 400 milioni UC, di cui 220 milioni di franchi svizzeri apportati dal nostro mercato. A contare dalla sua istituzione, la Banca ha contratto prestiti per oltre 1,5 miliardi UC.

Il campo d'attività della Banca, inizialmente ristretto al territorio dei sei Stati membri della CEE è stato progressivamente ampliato, nel quadro degli accordi d'associazione, e si estende attualmente alla Grecia,
alla Turchia, ai 18 Stati africani e malgasci associati come anche ai paesi e territori d'oltre mare.

La somma complessiva dei nuovi mutui stanziati dalla Banca nel 1971 supera i 500 milioni di UC e con tale somma è stata provocata, accelerata i) 1 UC = 0,88.867088 g d'oro fino (= fr. sv. 4.08) secondo la parità ufficiale del 10 maggio 1971

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o agevolata l'attribuzione d'investimenti per un importo superiore a 3 miliardi di UC. I 2315,5 milioni di UC mutuati o garantiti dalla BEI dal 1958 al 1971 si ripartiscono sui paesi beneficiari secondo le aliquote seguenti: 9,6% alla Germania, 18,4% alla Francia, 51,7% all'Italia (prevalentemente in favore del meridione), 1,8% ai Paesi Bassi, 2,3% al Belgio, 0,4% al Lussemburgo; inoltre, 6,2% ai Paesi associati, 7,5% alla Turchia e 2,1% ai Paesi africani e malgasci e ai Paesi e territori d'oltre mare, a titolo di prestiti speciali. La ripartizione di detti prestiti su settori economici è stata di 1303,3 milioni di UC (56,3%) per progett infrastrutturali e di 951,5 milioni di UC (41,1%) per l'industria, il commercio e i servizi.

m. Negoziati con la BEI Con lettera dell'8 luglio 1971, il presidente della BEI aveva chiesto al capo del Dipartimento federale delle finanze e delle dogane il riconoscimento delle medesime agevolazioni fiscali accordate alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (Banca mondiale) e alla Banca interamericana di sviluppo, ovverosia la riduzione a metà della tasssa di bollo riscossa per l'emissione di prestiti (0,6% invece di 1,2%). Il capo del Dipartimento delle finanze e delle dogane rispondeva, l'il agosto 1971, che i privilegi fiscali concessi alle due Banche surriferite si fondano su accordi approvati dal Parlamento svizzero, in merito allo statuto giuridico delle istituzioni in Svizzera (Accordo concernente lo statuto giuridico in Svizzera della Banca internazionale per la ricostruzione e il promovimento economico (RU 7952 138); Convenzione del 5 febbraio 1971 (RU 7977 238).

Ancorché, nel quadro di una revisione globale della legislazione federale in materia di tassa di bollo sia prevista l'abolizione di quest'ultima per l'emissione di prestiti, nulla si oppone alle conclusioni di un accordo con la BEI analogo a quelli surriferiti.

Nel novembre 1971 si sono incontrati a Berna i rappresentanti della BEI e quelli dei servizi interessati dell'amministrazione federale. La delegazione svizzera si dichiarò disposta ad elaborare un accordo sullo statuto giuridico in Svizzera della BEI che le garantisse le medesime agevolazioni fiscali come per la Banca interamericana per lo sviluppo. Trattavasi inoltre di esaminare se potesse essere concesso alla BEI il beneficio retroattivo del saggio dello 0,6% per i prestiti già emessi nel settembre e novembre 1971.

Dopo che i dipartimenti interessati e la Banca nazionale ebbero esaminato il progetto, l'accordo fu firmato il 24 marzo 1972 a Berna dal presidente della BEI.signor Yves Le Portz e dal direttore della Divisione del commercio del Dipartimento federale dell'economia pubblica, il signor ambasciatore Paul R. Jolies.

116 IV. Contenuto dell'accordo II tenore dell'accordo differisce leggermente da quello concluso con la Banca interamericana di sviluppo.

I primi quattro titoli dell'accordo allegato concernono il riconoscimento della personalità internazionale e della capacità giuridica della BEI (titolo I), i casi in cui la Banca è assogettata alla giurisdizione dei tribunali svizzeri (titolo II), l'obbligo per la BEI di sollecitare la previa autorizzazione della Banca nazionale per ogni revisione finanziaria in Svizzera (titolo III), l'esenzione di taluni beni e oneri della Banca da provvedimenti coercitivi e limitativi, e l'inviolabilità degli archivi (titolo IV). Il titolo VII concerne la procedura d'arbitrato.

II titolo VI garantisce l'immunità di giurisdizione ai funzionari della BEI per atti da essi "compiuti ufficialmente. Siffatta disposizione non pregiudica affatto l'istituzione di una eventuale sede della BEI in Svizzera, previa apposito accordo speciale.

Il titolo V assicura per entrambi le parti importanza speciale in quanto definisce lo statuto fiscale della BEI. Quest'ultima beneficia, per il calcolo delle tasse di bollo sulle obbligazioni emesse in Svizzera, del medesimo saggio preferenziale (attualmente 0,6%) concesso alla Banca mondiale e alla Banca internazionale di sviluppo.

Il capoverso secondo del titolo V esonera parimente la BEI dalla tassa di bollo per depositi a termine presso istituti bancari svizzeri e dall' imposta preventiva sui redditi di capitali collocati in Svizzera.

Giusta le disposizioni finali, l'accordo entra in vigore con la ratificazione e con effetto retroattivo al 1° agosto 1971. Tale data coincide con quella del primo scambio di lettere fra la BEI e le nostre autorità.

V. Importanza per la Svizzera dell'attività della Banca europea d'investimento Per la prima volta nel 1971, la BEI ha sviluppato un attività ragguardevole sul mercato svizzero dei capitali: nel febbraio essa ha contratto un prestito privato di 100 milioni di franchi svizzeri (al 7,5% 1971/1977), nel settembre un prestito pubblico di 80 milioni (al 6,5% 1971/1986) e nel novembre un prestito privato (al 7% 1971/1978).

La nostra economia può trarre considerevoli profitti dall'attività della BEI e pertanto dobbiamo assumere un atteggiamento positivo nei confronti di questa banca soprattutto perché: -- i contratti di finanziamento conchiusi dalla BEI per progetti realizzati negli Stati associati prevedono regolarmente il pagamento per il tramite

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di banche svizzere. Ovviamente, è convenuto che le eventuali controversie vanno composte secondo il diritto svizzero dai tribunali competenti del Cantone di Zurigo. Citiamo alcune cifre per evidenziare l'importanza che la BEI attribuisce alla Svizzera quale piattaforma internazionale per i pagamenti: le transizioni finanziarie (versamento e rimborso di prestiti, servizi e interessi) attuate sinora dalle banche svizzere e previste per gli anni venturi in virtù dei protocolli finanziari CEE-Grecia e CEE-Turchia e dei mutui agli Stati africani e malgasci associati, dovrebbero raggiungere la somma di 6,5 milioni di franchi svizzeri.

La BEI concede la preferenza, all'atto del collocamento delle ordinazioni, alle imprese domiciliate nei paesi nel cui mercato finanziario essa attinge i propri fondi esteri. Pertanto, essendo le ditte svizzere trattate alla stessa stregua come quelle della CEE all'atto dell'assegnazione di lavori finanziati dalla Banca in seno alla Comunità, l'aliquota di forniture svizzere ascende al 6% degli investimenti complessivi per macchine e attrezzature concernenti 15 importanti progetti. Con il rinnovo del protocollo finanziario CEE-Turchia e della convenzione di Yaounde, probabilmente le imprese svizzere si vedranno migliorata la situazione nei paesi associati.

La BEI concede parimente prestiti a filiali e succursali di imprese di paesi terzi, per progetti eseguiti in Stati membri della CEE o in Stati associati. Secondo valutazioni, la BEI ha finora prestato circa 240 milioni di franchi svizzeri a 19 società interamente o parzialmente svizzere.

Durante gli ultmi anni, la BEI ha finanziato diversi progetti interessanti direttamente la Svizzera (autostrada Val d'Aosta e centrale nucleare di Fessenheim).

VI. Valutazione dell'accordo con la BEI L'accordo risulta conforme alla procedura sinora seguita dal nostro paese per concedere sgravi fiscali a istituti bancari internazionali che si occupano di aiuto allo sviluppo. Gli accordi conchiusi con la Banca mondiale e con la Banca interamericana di sviluppo si fondano parimente su considerazioni attinenti preponderantemente alla politica di sviluppo. Evi-, dentemente l'attività della BEI si esercita prevalentemente in Europa. Ma anche nel nostro continente molto ancora rimane da attuare in questo campo. La BEI assume una importante funzione nello sviluppo delle regioni marginali economicamente ritardate (Italia meridionale, occidente e mezzogiorno della Francia, alcune regioni germaniche e del Bénélux). Parimente la Svizzera è interessata a una più equa ripartizione della crescita economica nelle diverse regioni europee. Nondimeno, la BEI tende vieppiù a sostenere

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i progetti realizzati nei paesi in via di sviluppo, in Turchia, nei paesi africani e malgasci associati e nei paesi e territori d'oltre mare.

Ancorché l'accordo con la BEI, istituzione di diritto pubblico indipendente dalle comunità europee, sia distinto per materia e piano istituzionale dall'accordo di libero scambio tra la Svizzera e la CEE, occorre pur sempre valutarlo nell'ottica globale dei nostri rapporti con le comunità. L'allestimento di vincoli giuridici con la BEI appare come l'espressione della solidarietà europea e della politica della Svizzera intese a una collaborazione costruttiva con le comunità europee anche in quei campi nei quali non vigono accordi di libero scambio.

Visto quanto precede, proponiamo l'adozione del disegno di decreto allegato per approvazione dell'accordo del 24 marzo 1972 fra la Svizzera e la BEI.

La costituzionalità del decreto si fonda sull'articolo 8 della Costituzione federale che conferisce alla Confederazione il diritto di concludere trattati con l'estero. La competenza delle Camere rileva dall'articolo 85 numero 5 della Costituzione. L'accordo può essere disdetto in ogni momento con preavviso d'un anno e quindi non soggiace al referendum giusta l'articolo 89 capoverso 4 della Costituzione.

Gradite onorevoli, signori presidente e consiglieri, l'assicurazione della nostra alta considerazione.

Berna, 16 agosto 1972.

In nome del Consiglio federale svizzero, II presidente della Confederazione: Celio

II cancelliere della Confederazione: Huber

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Decreto federale che approva l'accordo sullo Statuto giurìdico in Svizzera della Banca europea d'investimento (Del

)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 16 agosto 1972 1}, decreta: Articolo unico 1

L'accordo sullo statuto giuridico in Svizzera della Banca europea di investimento, conchiuso il 24 marzo 1972, in Berna, tra detto ente ed il Consiglio federale, è approvato.

2 II Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

3 II presente decreto non è sottoposto al referendum in materia di trattati internazionali.

"FF 1972 II113

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Accordo sullo statuto giuridico in Svizzera della Banca europea d'investimento Conchiuso il 24 marzo 1972 Ratificato dalla Svizzera il Approvato dall'Assemblea federale il Entrato in vigore il 1° agosto 1971

// Consiglio federale svizzero e la Banca europea d'investimento con sede provvisoria a Lussemburgo hanno conchiuso il seguente accordo allo scopo di precisare lo statuto giuridico in Svizzera della Banca e dei suoi funzionari.

Titolo I: Personalità giuridica Articolo 1 D Consiglio federale riconosce da personalità internazionale e la capacità giuridica della Banca europea d'investimento.

Titolo II: Giurisdizione dei tribunali svizzeri Articolo 2 La Banca non può essere assoggettata alla giurisdizione di tribunali svizzeri salvo nei casi e secondo le modalità previsti nel presente titolo.

Articolo 3 La Banca può essere convenuta dinnanzi ai tribunali svizzeri purché abbia (i) istituito un ufficio 'in Svizzera; o (ii) eletto domicilio in Svizzera per ricevervi comunicazioni ufficiali o intimazioni giudiziarie; o (iii) emesso o garantito dei titoli in Svizzera.

Articolo 4 Contro la Banca non potranno tuttavia essere promosse azioni da parte degli Stati membri o di persone che agiscano per conto di detti membri o facciano derivare i loro diritti dagli stessi.

121 Articolo 5 I beni e gli averi della Banca non potranno essere oggetto di alcuna forma di pignoramento o di esecuzione fintant che non sarà stata pronunciata contro la Banca una sentenza ohe abbia acquistato forza di cosa giudicata.

Titolo III: Operazioni Articolo 6 La Banca può effettuare in Svizzera tutte le operazioni previste nei suoi statuti tuttavia con la riserva che la Banca abbia ottenuto l'approvazione della Banca Nazionale Svizzera (i) prima di emettere un prestito sul mercato svizzero; (M) prima di garantire un prestito emesso sul mercato svizzero; (ai) prima di acquistare o vendere in Svizzera dei titoli emessi o garantiti da essa o nei quali essa abbia effettuato degli investimenti.

Titolo IV: Beni e averi Articolo 7 I beni e gli averi della Banca, ovunque essi siano situati e indipendentemente dai loro detentori, non possono essere oggetto di perquisizioni, requisizioni, confische, espropriazioni o di qualsiasi altra forma di coercizione, esecutiva o legislativa.

Articolo 8 Gli archivi della Banca sono inviolabili.

Articolo 9 Nella misura .necessaria per l'esecuzione delle operazioni previste negli statuti della Banca e con riserva delle disposizioni del presente accordo, tutti i beni e gli averi della Banca sono esenti da restrizioni, disciplinamenti, controlli e moratorie d'ogni genere.

Titolò V: Statuto fiscale Articolo 10 Per le obbligazioni emesse e messe in circolazione in Svizzera dalla Banca, la tassa federale di bollo sull'emissione sarà calcolata secondo- l'aliquota preferenziale (attualmente 0,6 per cento del valore .nominale) applicata per 'le obbligazioni emesse dalla Banca Internazionale per la ricostruzione e il promovimento economico e la Banca interamericana per il pròmovimento economico.

La Banca è esonerata dalla tassa di bollo per i depositi a termine presso gli istituti bancari svizzeri nonché dell'imposta preventiva trattenuta sui red-

122 diti dei suoi capitali investiti in Svizzera; per far valere l'esonerazione, la Banca invierà all'Amministrazione federale delle contribuzioni una domanda di rimborso delle tasse trattenute a suo carico.

Qualora dei .privilegi fiscali più estesi dovessero essere accordati affla Banca internazionale per la ricostruzione e il promovimento economico e alla Banca interamericana per il promovimento economico, la Banca europea degli investimenti beneficerà del medesimo trattamento.

Titolo VI: Funzionari della Banca Articolo 11 I funzionar! della Banca godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti che essi compiono in veste ufficiale, comprese le dichiarazioni verbali o scritte.

Titolo VII: Composizione delle controversie Articolo 12 Ogni contestazione tra la Banca e il Consiglio federale svizzero concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo o .di qualsiasi altra convenzione o accordo addizionale, e che non fosse stata regolata mediante trattative, sarà sottoposta alla decisione di un collegio di tre arbitri; M primo sarà nominato dai Consiglio federale svizzero, il secondo dalla Banca e un superarbitro dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia, a meno che, in un determinato caso, le parti non convengano di comporre altrimenti la vertenza.

Disposizioni finali Articolo 13 II presente accordo è firmato in nome del Consiglio federale svizzero con riserva di ratificazione.

Esso entra in vigore alla data della ratificazione con effetto retroattivo al 1° agosto 1971.

Esso potrà essere disdetto da ambo le parti con un (preavviso di un anno.

Fatto a Berna, il 24 marzo 1972, in due esemplari in francese e due esemplari in tedesco, ambedue i testi facenti parimente fede.

Si omettono le firme

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SUNTI DI MESSAGGI del Consiglio federale all'Assemblea federale In questa rubrica è dato un sunto dei messaggi e dei rapporti del Consiglio federale all'Assemblea (federale, non pubblicati in traduzione italiana integrale. Nella parentesi finale (prima parte) è fatto riferimento alla pubblicazione degli originali nelle edizioni tedesca e iffrancese del Foglio federale.

Per l'ordinazione dei medesimi all'Ufficio degli stampati della Cancelleria federale basta indicare la segnatura (seconda parte della parentesi).

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(Del 9 agosto 1972)

Rapporto (17°) sulle modifiche della tariffa d'uso delle dogane II rapporto è presentato in virtù dell'articolo 9 della legge federale del 19 giugno 1959 sulla tariffa doganale, il quale dispone che due volte all'anno si faccia rapporto alle Camere sulle misure prese in virtù degli articoli 4, 6, 7 e 8 della predetta legge; esaminato il rapporto, il Legislativo federale decide poi se le misure di cui si tratta possano essere mantenute in vigore.

Il rapporto, suddiviso in due parti, esamina, nella prima, le misure adottate a contare da quello precedente, il 16°. Esse concernono le modificazioni della tariffa d'uso delle dogane del 1959 e segnatamente il DF del 2 febbraio 1972 che modifica la tariffa d'uso delle dogane svizzere e la proroga del 26 giugno 1972 del DCF del 6 aprile 1970 nell'importazione in franchigia doganale di tessuti prodotti su telai a mano.

Nella seconda parte del rapporto si riferisce, per la prima volta, in merito alle disposizioni adottate in virtù del decreto sulle preferenze tariffali.

Trattasi in particolare dell' N. l del Consiglio federale, del 26 gennaio 1972, concernente la determinazione delle aliquote di dazi preferenziali e dei Paesi beneficiari e il DCF concernente le regole d'origine che disciplinano la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in via di sviluppo.

Il Rapporto espone i motivi giustificanti le misure adottate e raccomanda alle Camere di mantenerle in vigore.

(FF 1972 II, ed. pag. 242, frane, pag. 233 -- 9. Vili. 1972, N. 11374).

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01.09.1972

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