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Foglio Federale Berna, 15 dicembre 1972

Anno LV

Volume II

N° 51 Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 22 (semestrale fr. 16, estero fr. 37) con allegata la Raccolta delle leggi federali.

Rivolgersi alla Tipografia Grassi & Co. (già Tipo-lito Cantonale) Bellinzona Telefono 092/25 18 71 - 25 18 72 -- Ccp 65-690

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11459 Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale relativo a nuovi provvedimenti intesi a promuovere la costruzione di abitazioni (Del 27 novembre 1972)

Onorevoli signori presidente e consiglieri, Ci pregiamo presentarvi in allegato i disegni di decreto federale e di legge federale concernenti il promovimento della costruzione di abitazioni.

Ricapitolazione Secondo la vigente legislazione per il promovimento della costruzione di abitazioni, la Confederazione concede contributi alle spese derivanti dai piani di sistemazione nazionale, regionale e locale. Nondimeno, i fondi a disposizione saranno esauriti entro la primavera del 1973. Proponiamo quindi l'adozione di un decreto federale per l'assegnazione di un credito suppletivo destinato a sussidiare l'attività nel campo della pianificazione sinché sarà entrata in vigore la legge sulla sistemazione del territorio. Contemporaneamente, presentiamo un progetto di legge inteso a modificare la legge federale del 19 marzo 1965 concernente il promovimento della costruzione di abitazioni (RU 1966 449; RS 842). Tale modificazione deve consentire l'adeguamento dell'applicazione delle disposizioni legali vigenti in materia di sistemazione nazionale, regionale e locale, alle condizioni stabilite nel decreto federale del 17 marzo 1972 che istituisce provvedimenti urgenti in materia di sistemazione del territorio. Inoltre, le modificazioni proposte mirano a prorogare, fino all'entrata in vigore di una nuova Foglio Federale 1972, Voi. li

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1254 legge sul promovimento della costruzione d'abitazioni e sulla messa a disposizione dei mezzi necessari, il termine entro il quale potranno essere emanati altri provvedimenti d'aiuto federale, previsti dal diritto attuale.

1 Situazione attuale 11 Momento per sostituire un nuovo disciplinamento all'attuale legge sul promovimento della costruzione Nel messaggio del 3 settembre 1969, abbiamo proposto il completamento dei provvedimenti destinati a promuovere la costruzione d'abitazioni e la proroga, fino al 31 dicembre 1973, del termine entro il quale può essere concesso l'aiuto federale. La legge federale del 20 marzo 1970 che modifica quella concernente il promovimento della costruzione d'abitazioni già aveva prorogato il predetto termine fino alla fine del 1972. Su nostra proposta (messaggio del Consiglio federale concernente l'inserimento nella Costituzione federale di un nuovo articolo sul promovimento della costruzione d'abitazioni) le Camere federali -- in considerazione della nuova base costituzionale in elaborazione -- avevano successivamente prorogato il termine fino alla fine del 1973 mediante legge federale del 17 dicembre 1971.

Tali proroghe sono state attuate unicamente nell'intento di consentire una sostituzione dell'aiuto federale esistente con un nuovo disciplinamento in modo che non risulti una soluzione di continuità fra i periodi coperti dalle leggi. Il nuovo articolo costituzionale 34 sexies concernente il promovimento della costruzione d'abitazioni è stato' accettato dal popolo e dai Cantoni in votazione popolare del 5 marzo 1972 e il termine entro il quale può essere concesso l'aiuto federale è stato limitato fino alla fine del 1973 mediante la legge federale del 19 marzo 1965, attualmente in vigore, talché, risulta evidente che le disposizioni d'applicazione del nuovo articolo costituzionale dovranno essere messe in vigore il più tardi il 1° gennaio 1974.

Orbene, per l'osservanza di questo termine si sarebbe dovuto -- considerata la procedura d'eliminazione delle divergenze fra i due Consigli e il termine referendario -- esaminare il messaggio del Consiglio federale durante la sessione autunnale o, al più tardi, durante quella d'inverno 1972.

Purtroppo però non siamo stati in grado di presentare entro questo termine il disegno al Parlamento. Ancorché il Dipartimento federale dell' economia pubblica avesse aperto a contare dal 10 marzo 1972, ovverossia immediatamente dopo la votazione popolare, una procedura di consultazione sul disegno di legge per promuovere la costruzione e l'accesso alla
proprietà di abitazioni, il termine assegnato alle autorità e agli organismi consultati per pronunciarsi (fine giugno 1972) dovette su domanda, essere prolungato reiteratamente. Nel complesso però il disegno ha

1255 trovato accoglienza favorevole. Nella procedura di consultazione ci sono state fornite una serie di suggerimenti utili e di osservazioni diverse. Orbene, è importante di analizzare quest'ultimi minuziosamente soprattutto per il fatto che il disegno sancisce un nuovo sistema di riduzione delle pigioni come anche altri provvedimenti concernenti un campo interamente nuovo. In considerazione della scarsezza di tempo disponibile, non è stato possibile vagliare i risultati della procedura di consultazione e di preparare tempestivamente, ovverossia prima della scadenza del 1972, un messaggio per le Camere federali. Il disegno verrà presentato al parlamento soltanto nel 1973. Quindi, la legislazione relativa all'applicazione dell'articolo 34 sexies della Costituzione federale non potrà entrare in vigore già il 1° gennaio 1974 bensì, il più presto, il 1° gennaio 1975. Se non è presa alcuna disposizione speciale in materia, l'aiuto federale sarà temporaneamente interrotto a contare dal 1° gennaio 1974 fino al momento dell'entrata in vigore della legislazione d'esecuzione.

12 Situazione speciale in materia di sistemazione nazionale, regionale e locale Giusta l'articolo 4 della legge federale per promuovere la costruzione di abitazioni, la Confederazione favorisce una conveniente colonizzazione a lungo termine e concede un contributo alle spese del piano di sistemazione nazionale e dei piani di sistemazioni regionali e locali. Le spese per il promovimento di queste operazioni di pianificazione sono aumentate in modo imprevisto assorbendo prematuramente il credito disponibile di 20 milioni di franchi. Le modificazioni recate alla cifra 21 qui di seguito perorano per un persistere di siffatta evoluzione sicché, ove non fosse messo a disposizione alcun mezzo suppletivo, si dovrebbero ridurre considerevolmente i sussidi concessi ai lavori di pianificazione e addirittura sospenderli prima della scadenza della validità della legge attuale.

Giusta il nuovo tenore dell'articolo 20 capoverso 1 della legge di cui si tratta, l'esecutivo può delegare Je sue competenze al Dipartimento federale dell'economia pubblica e ai servizi che ne dipendono. Orbene, nel frattempo, per adempiere a questi nuovi compiti, è stato designato un delegato conformemente all'articolo 5 del decreto federale del 17 marzo 1972 che istituisce
misure urgenti in materia di pianificazione del territorio. Il delegato è stato aggregato al Dipartimento di giustizia e polizia (art. 8 dell'ordinanza d'esecuzione del 29 marzo 1972). Riteniamo essere soluzione funzionale che detto dipartimento nonché il delegato si incarichino pure dell' applicazione dell'articolo 4 della legge federale per promuovere la costruzione di abitazioni. Nondimeno, ciò impone una modificazione dell'articolo 20 della legge stessa.

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2

Necessità di ricorrere ad altri provvedimenti 21 In materia di pianificazione

211 Aumento del credito mediante disposizioni urgenti Inizialmente, il legislatore aveva stanziato una somma di 10 milioni di franchi a titolo di sussidio alle spese del piano di sistemazione nazionale e dei piani di sistemazioni regionali e locali (art. 4 cpv. 4 della LF per promuovere la costruzione d'abitazioni, tenore del 18 marzo 1965). Nel 1970, tale somma fu portata a 20 milioni di franchi (art. 4 cpv. 4 della LF, tenore del 20 marzo 1960). A fine 1970, su questa somma erano stati concessi 9,5 milioni di franchi a titolo d'aiuto. La nostra proposta del 30 giugno 1971 mirante alla proroga della legge sino alla fine del 1973, non prevedeva quindi un aumento di questo credito. I sussidi concessi per le spese di pianificazione presentano la seguente evoluzione: Anno

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 {fino al 30 settembre)

Totale

Sussidi promesi in franchi Sistemazione Sistemazioni nazionale regionali e locali

766 710 975 750 725 750 1197520 1 502 750 1 100 853

51560 1 175 620 905115 1 529 630 2 375 400 3100465 2170065

6169133

1 1 307 855

.

. .

Quindi, fino alla fine di settembre 1972, la somma dei sussidi promessi raggiungeva i 17476988 franchi. Da tale somma è opportuno dedurre i risparmi realizzati owerossia 234 495 franchi in modo che rimane un credito disponibile di circa 2,75 milioni di franchi. La base di calcolo adeguata al rincaro a contare dal 1971 (ordinanza SIA 110) indica attualmente un aumento delle spese di pianificazione pari al 50 per cento. Occorre inoltre attendersi un aumento delle domande di sussidio in quanto i Cantoni hanno recentemente adottato nuove disposizioni legali che promuovono espressamente l'attività esercitata in questo campo da associazioni o dai Comuni, La pubblicazione del disegno di legge-quadro sulla sistemazione del territorio ha reso i Cantoni e i Comuni coscienti delle necessità di procedere a una pianificazione. Ammettendo che abbia a persistere la tendenza rivelata dalla tavola surriferita, il saldo disponibile di 2,75 milioni risulterebbe insufficiente a coprire il fabbisogno per il rimanente periodo (fino fine 1973). Sarebbe d'altronde inammissibile una sospensione prematura (owerossia du-

1257 rante il 1° trimestre 1973) dei sussidi assegnati alla pianificazione unicamente per il fatto che sono stati completamente assorbiti i mezzi posti a disposizione con la vigente legge per il promovimento della costruzione di abitazioni. Parimenti, una volta esauriti questi mezzi, sarebbe inopportuno di promettere sussidi con riserva di apertura di un credito suppletivo da parte delle camere federali. Infatti, essendo condizione preliminare per l'assegnazione di qualsiasi aiuto federale in materia di piani di sistemazione regionali e locali lo stanziamento di sussidi da parte dei Cantoni e dei Comuni, nell'ipotesi surriferita, anche questi ultimi potrebbero stanziarli sotto riserva sicché, in ultima analisi, tutti i lavori di pianificazione verrebbero ad essere paralizzati. Sul fondamento di quanto esposto, siamo pertanto indotti a chiedervi urgentemente l'assegnazione di un credito suppletivo.

Per il 1973 e 1974, la somma dei sussidi alle spese per i piani di sistemazione nazionale, regionale e locale può essere valutata a: Sussidi promessi in franchi 1973 1974

/. Piano di sistemazione nazionale Attuazione del programma della Commissione di ricerca in materia di pianificazione (direttive per i piani di sistemazione locali, regionali e nazionale), rilievo e registrazione dei dati fondamentali adeguati (retino ectometrico), piani direttivi, ecc

1 900 000

1 900 000

1100000

1100000

1 500 000

1 500 000

3 000 000

3 000 000

7 500 000

7 500 000

2. Piani di sistemazione regionali a. Nuovi piani di sistemazione regionali, compresa l'elaborazione delle concezioni relative allo sviluppo (22 per anno a 200 000 ciascuno), di cui, sussidio federale b. Fasi successive dei piani di sistemazione regionali esistenti (20 per anno a 300000 ciascuno), di cui, sussidio federale 3. Piani di sistemazione locali 200 per anno, a 60000 ciascuno, di cui, sussidio federale Totale annuo

1258 Riassumendo, rimangono a disposizione per la pianificazione, a contare dal 30 settembre 1972, soltanto circa 2,75 milioni di franchi nel periodo in cui, considerato il rincaro e l'intensificarsi dell'attività in materia di pianificazione, si dovrebbe disporre di circa 15 milioni di franchi per il 1973 e il 1974. Sul fondamento dei casi rimasti in sospeso, può essere valutata a circa 900 000 franchi la somma occorrente per coprire il fabbisogno per l'ultimo trimestre 1972. Pertanto, vi proponiamo l'adozione di un decreto federale urgente relativo allo stanziamento di un credito di 15 milioni di franchi per sussidiare la pianificazione durante il 1973 e il 1974. Siffatto credito rimane aperto finché si potrà disporre dei mezzi previsti nella legge federale sulla sistemazione del territorio ma al più tardi fino al 31 dicembre 1974.

212 Miglioramento dell'ordinamento della competenza in materia d'esecuzione In virtù dell'articolo 20 capoverso 1 della legge federale per promuovere la costruzione d'abitazioni, nel tenore del 20 marzo 1970, spetta al Dipartimento dell'economia pubblica di decidere in merito alle domande di assegnazione di sussidi federali a titolo di partecipazione alle spese dei piani di sistemazione del territorio nazionale (art. 6 dell'ordinanza d'esecuzione I della legge federale per promuovere la costruzione d'abitazioni).

L'Ufficio federale per la costruzione d'abitazioni (Ufficio della costruzione) è competente a decidere su tutte le domande di contributo federale alle spese d'allestimento dei piani di sistemazione regionale e locale. I provvedimenti di pianificazione sostenuti nel quadro dell'attuale legge per promuovere la costruzione di abitazioni sono sostituiti da quelli adottati in materia di sistemazione territoriale. I provvedimenti urgenti adottati per tale scopo mirano a garantire provvisoriamente e a preparare il futuro disciplinamento nella materia. Appare quindi indicato che il Dipartimento di giustizia e polizia e il delegato alla sistemazione del territorio abbiano a riassumere le attribuzioni affidate in virtù della legge federale per promuovere la costruzione di abitazioni al Dipartimento federale dell'economia pubblica e all'Ufficio della costruzione. Al fine di consentire al Consiglio federale di procedere a una delimitazione delle rispettive attribuzioni,
occorre modificare l'articolo 20 dell'attuale legge per promuovere la costruzione di abitazioni. All'uopo, alleghiamo un disegno di legge federale per promuovere la costruzione di abitazioni. Non appena le camere federali avranno approvato tale modificazione, ci prefiggiamo, mediante ammendamento dell'ordinanza d'esecuzione I, di procedere al trasferimento delle attribuzioni che diverrebbe effettivo a contare dal 1° gennaio 1974.

I provvedimenti previsti all'articolo 14 della legge attuale intesi a ottenere capitali competono al Dipartimento delle finanze e delle dogane e all'amministrazione delle finanze. Occorre dunque prevedere all'articolo 20

1259 della legge per promuovere la costruzione d'abitazioni che il Consiglio federale possa delegare l'esecuzione di detti provvedimenti al Dipartimento delle finanze e delle dogane o a servizi subordinati a quest'ultimo.

22

Altri provvedimenti intesi a promuovere la costruzione di abitazioni 221 Motivi per prorogare l'aiuto

Nel messaggio del 30 giugno 1971 per un nuovo articolo costituzionale sul promovimento della costruzione di abitazioni come anche più recentemente nel messaggio del 26 aprile 1971 concernente provvedimenti urgenti contro gli abusi nel settore locativo, abbiamo esposta la situazione del mercato delle abitazioni. Orbene, siffatta situazione è rimasta inalterata e continua ad essere caratterizzata da una forte produzione di abitazioni, da una domanda eccedentaria nei grandi agglomerati -- segnatamente per quanto concerne le abitazioni a pigione moderata -- e da un aumento del costo dei terreni e della costruzione. L'indice zurighese del costo della costruzione ha registrato un aumento del 10,6 per cento fra il 1° aprile 1971 e il 1° aprile 1972. Occorre quindi continuare l'intervento sul processo rincariale ricorrendo1 per tale scopo ai provvedimenti diretti e indiretti sanciti nella legge per promuovere la costruzione di abitazioni.

Come abbiamo già visto, di parlamento ha reiteratamente deciso di sostituire ai provvedimenti di promovimento attuale un nuovo disciplinamento inteso ad evitare la soluzione di continuità fra l'applicazione del diritto anteriore e di quello nuovo. Riteniamo che le considerazioni allora invocate siano tuttora valide e sarebbe inammissibile interrompere la costruzione di abitazioni destinate a fini sociali. Parimente dicasi per tutti gli altri provvedimenti intesi a promuovere la costruzione di abitazioni segnatamente per l'aiuto all'urbanizzazione introdotto nel 1970. Siffatto aiuto, che ha dato piena soddisfazione, costituisce un elemento importante dei futuri provvedimenti di promuovimento. La sua interruzione provocherebbe inconvenienti gravi. Occorre quindi prorogare l'aiuto federale fino all'entrata in vigore della legislazione concernente l'applicazione dell' articolo 34 sexies della Costituzione federale. D'altronde, siffatta decisione non dovrebbe provocare difficoltà in quanto non comporta alcun inconveniente maggiore. Anzi, appare auspicabile procedere a siffatta proroga per ragioni prettamente inerenti all'adozione del disegno di legge relativo alla sistemazione del territorio. Il promuovimento della costruzione d'abitazioni deve intervenire nel quadro della sistemazione del territorio e impone che le zone d'occupazione e le zone di costruzione debbano essere definite e urbanizzate secondo le norme di detta legislazione. Inoltre, diverse disposizioni del disegno di legge per promuovere la costruzione e

1260 l'accesso alla proprietà di abitazioni {urbanizzazione, acquisto di terreni di riserva) assumono carattere di leggi speciali. Pertanto, il disegno di legge sulla sistemazione del territorio dovrebbe essere trattato prima della nuova legge per promuovere la costruzione e l'accesso alla proprietà di abitazioni.

Contro la proroga può essere obiettato che i mezzi intesi a ridurre direttamente le pigioni potrebbero essere applicati più efficacemente dopo l'entrata in vigore del nuovo disciplinamento. Occorre nondimeno far osservare che il disegno del nuovo disciplinamento prevede, per un periodo transitorio, la possibilità di trasformare le prestazioni promesse sotto l'impero del diritto anteriore in prestazioni conformi al nuovo diritto.

Per tali motivi vi proponiamo la proroga, nel disegno di legge allegato, dei provvedimenti d'aiuto fino all'entrata in vigore della legislazione relativa all'applicazione dell'articolo 34 sex 'e s della Costituzione e al più tardi fino alla fine del 1974.

222 Effetti della proroga I sussidi in favore dei lavori di ricerche destinate ad aumentare la produttività nella costruzione d'abitazioni non devono superare una somma di 15 milioni di franchi (art. 3 cpv. 4 della LF nel tenore del 20 marzo 1970). Su tale somma sussiste un saldo disponibile di 8,9 milioni di franchi sicché, in caso di proroga dell'aiuto, non appare necessario di dover sollecitare un credito suppletivo fino all'entrata in vigore della nuova legge o al più tardi fino al 31 dicembre 1974. Fra i compiti affidati alla ricerca, attualmente in corso d'esecuzione e che rivestono importanza speciale citiamo: -- gli studi concernenti la ricerca sul mercato delle abitazioni, segnatamente quelli riguardanti l'esame dei problemi del finanziamento, gli effetti della restrizione di credito sulla costruzione di abitazioni, le condizioni economiche e demografiche, le analisi regionali concernenti il fabbisogno di abitazioni, ecc.; -- il catalogo degli articoli normalizzati: determinazione uniforme e definizione di tutti i generi d'attività nel settore edilizio; --· coordinamento dei provvedimenti di normalizzazione: elaborazione di un catalogo comprendente tutti gli elementi normalizzati, determinazione delle tolleranze, con raccomandazioni all'industria edilizia; -- ricerca in materia di costruzione:
elaborazione di una concezione unica, che inglobi tutta l'industria edilizia e si applichi a tutta la ricerca; -- prescrizioni minimali o norme qualitative per le disposizioni d'esecuzione della nuova legge per promuovere la costruzione di abitazioni; -- abitazioni destinate alle persone anziane, riesame delle direttive attuali secondo le esperienze realizzate;

1261 -- rinnovo di vecchi immobili: analisi delle possibilità tecniche ed economiche.

Poiché la possibilità di sussidiare siffatte ricerche sarà prorogata unicamente di un anno al massimo o fino all'entrata in vigore della nuova legge, la necessaria transazione fino all'adozione del nuovo disciplinamento può essere garantita in modo continuo senza crediti suppletivi.

Secondo l'articolo 4 bis della legge federale attuale (tenore del 20 marzo 1970) possono essere accordati a Comuni, altri enti di diritto pubblico e istituti di pubblica utilità prestiti e fideiussioni intesi alla urbanizzazione delle zone d'abitazione. Fino al settembre 1972 sono state presentate in merito 111 domande di aiuto o di informazione; vennero accordati 18 mutui per una somma complessiva di 52,6 milioni. Inoltre, 21 domande di mutui per una somma di 57,7 milioni di franchi hanno beneficiato del parere favorevole dei periti. La provenienza di queste 39 domande è la seguente: 6 da città, 16 da Comuni aventi carattere di agglomerazioni e 17 da Comuni rurali.

Infine, la commissione peritale sta attualmente esaminando altri 24 progetti implicanti una somma di circa 71 milioni di franchi.

Tale aiuto è accordato conformemente all'ordinanza d'esecuzione III del 16 settembre 1970, la quale prevede che i prestiti debbano essere concessi a condizioni favorevoli di interesse e di ammortamento. Il tasso d'interesse iniziale non deve essere inferiore a % del saggio medio ipotecario di primo grado. Esso aumenta ogni biennio. Dopo 10 anni, i mutui fruttano un interesse .a un tasso medio ipotecario di primo grado. I mutui sono accordati di norma per 20 anni e non soggiacciono ad ammortamento durante il primo quinquennio.

La legge attuale non limita la somma delle obbigazioni che la Confederazione può assumersi all'atto dell'assegnazione dei prestiti d'urbanizzazione. Proponiamo di mantenere siffatto disciplinamento nonché è termini surriferiti. Fondandoci sull'evoluzione sinora accertata, possiamo valutare a circa 130 milioni di franchi la somma che sarà chiesta nel 1974 alla Confederazione per lavori d'urbanizzazione. Occorre però prorogare il termine durante il quale è assicurato questo aiuto sinché sia entrata in vigore la legge per promuovere la costruzione e l'accesso alla proprietà di abitazioni.

L'aiuto all'urbanizzazione
costituirà pure un elemento essenziale del nuovo disciplinamento; in ogni caso, se vuoi essere garantita un'attività sostenuta nel campo della costruzione di abitazioni occorre evitare qualsiasi interruzione.

I sussidi versati dalla Confederazione a titolo di contributo al servizio degli interessi del capitale investito, inteso a ridurre le pigioni, non deve comportare spese superori a 370 milioni di franchi (art. 7 cpv. 4 della LF, tenore 20 marzo 1970).

A contare dal 1966, i contributi promessi concernono complessivamente 24 783 abitazioni come risulta dalle cifre seguenti:

1262 Anno

Numero di abitazioni

1966 1967 1968 . . .

1969 . . .

1970 1971 1972 {fino al 30 settembre) . . . . . .

Totale

Somma dell'aiuto federale promessa 1^in milioni di franchi)

1 612 4507 3 942 2156 3 936 4526 4 104

24783

14,8 44 39 22,7 43,7 63 5 66,5 294,2

A tale scopo occorre tener presente che le domande pendenti e le autorizzazioni di messa in cantiere anticipata di lavori con'cernono da 800 a 900 abitazioni che saranno comprese nella statistica soltanto in uno o più mesi.1( Quindi, i sussidi promessi raggiungono e superano per la prima volta nel 1972 la quota annua regolamentare di 500 abitazioni, stabilita all'articolo 5 eapoverso 2 della legge. Inoltre, osserviamo che le promesse di contributo sono accordate per una durata di vent'anni e 'che, in singoli casi, le prestazioni federali sono prematuramente sospese se le condizioni d'assegnazione non sono adempiute. Tenendo conto di questo elemento, si può calcolare che gli impegni concernono attualmente una somma di circa 292 milioni di franchi, con un saldo disponibile approssimativo di 78 milioni di franchi.

Come visibile nella tavola che segue, le spese della Confederazione sono aumentate in proporzione maggiore del numero di abitazioni a pigione moderata: Anno

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 (fino al 30 settembre)

Contributo annuo medio della Confederazione in franchi, per abitazione

9200 9800 9900 10500 11 100 14000 16200

La somma dell'aiuto federale è stabilita in per cento delle spese di costruzione delle abitazioni e comprende il costo del terreno. Tale somma è quindi influenzata dal rincaro dei costi. Per le abitazioni destinate alle per" Per la ripartizione cantonale dei sussidi promessi, vedi allegato alla fine.

1263 sone anziane e agli invalidi come anche alle famiglie numerose vige un tasso più elevato (art. 7 cpv. 2 della legge).

L'entità dell'aiuto federale dipende anche quindi dalla proporzione di queste abitazioni privilegiate. L'aiuto federale può poi essere aumentato in favore dei Cantoni e Comuni di capacità finanziaria debole (art. 9 della legge). La proporzione di queste abitazioni appartenenti a una categoria particolarmente privilegiata influisce parimente sulla somma dell'aiuto federale.

Considerati tutti questi elementi, l'Ufficio della costruzione ha calcolato il fabbisogno della Confederazione come segue: In mmoni di f ranch i -- Sussidi promessi per il quarto semestre 1972. 1000 abitazioni. Base: prezzo nell'autunno del 1972 19,0 --· Sussidi promessi per l'anno 1973. 5000 abitazioni. Base: prezzo nell'autunno 1972 + rincaro 104,5 --· Sussidi promessi per l'anno 1974. 5000 abitazioni. Base: prezzo nell'autunno 1972 + rincaro 114,0 Totale intermedio . j da cui va dedotto il credito disponibile

237,5 78,0

Credito suppletivo necessario

159,5 160,0

Proponiamo quindi l'apertura di un credito suppletivo di 160 milioni di franchi.

La somma delle fideiussioni che possono essere assunte dalla Confederazione, in virtù dell'articolo 13 della legge non dovrebbe superare un .miliardo di franchi (art. 13 cpv. 7 della LF, tenore 19 marzo 1965). Le fi
La fideiussione da parte della Confederazione è stata sollecitata in più ampia misura nel 1972 che non durante gli anni precedenti. La ragione di siffatta evoluzione va ricercata nell'aumento del numero delle abitazioni poste a beneficio di promesse di contributi e d'altro canto nell'estensione di questo aiuto a progetti di costruzioni in Cantoni e Comuni che, dal canto loro, non accordano un aiuto indipendente da quello della Confederazione.

Proponiamo parimente di mantenere questo aiuto per tutta la durata della proroga, ciò che non implica l'aumento della somma limite stabilita nella legge attuale.

Con il decreto federale dell'11 marzo 1971 relativo a nuove misure intese a promuovere la costruzione di abitazioni, è stata messa a disposizione una somma suppletiva di 400 milioni di franchi per il finanziamento della

1264 costruzione di abitazioni conformemente all'articolo 14 della legge talché il credito disponibile raggiunge complessivamente il miliardo di franchi.

A fine settembre 1972, gli impegni ascendevano a 546,6 milioni di franchi.

11 saldo disponibile è quindi di 453,4 milioni di franchi. Essendosi negli ultimi anni migliorata la possibilità di procurarsi capitali, è subentrato un leggero regresso del ricorso ai prestiti federali. Pertanto, la proroga di questo aiuto non richiede crediti addizionali. L'aiuto stanziato dalla Confederazione in materia di finanziamento ha permesso di costruire complessivamente 12200 abitazioni delle quali 6100 attuate a titolo privato e 6100 a titolo di costruzione sociale comportanti contributi al servizio degli interessi del capitale investito.

Proponiamo di prorogare anche questo aiuto che non comporta aumento alcuno del credito stanziato.

3 Conseguenze finanziarie Riassumendo, le nostre proposte produrranno le conseguenze finanziarie seguenti: -- aumento del contributo federale alle spese per il piano di sistemazione nazionale e i piani regionali e locali: al massimo 15 milioni di franchi fino alla fine del 1974; -- aumento delle spese per la concessione di prestiti a condizioni favorevoli intesi all'urbanizzazione di terreni edilizi e alla costruzione di abitazioni -- aumento valutato a 130 milioni di franchi per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1974; -- aumento del credito di garanzia per l'assegnazione di contribuzioni annue al servizio degli interessi del capitale investito ovverosia 160 milioni di franchi fino al 31 dicembre 1974.

4

Costituzionalità

Le nostre proposte mirano unicamente alla continuazione di provvedimenti esistenti fondati sull'articolo 34Quinquies capoverso 3 della Costituzione. Siffatta disposizione è stata abrogata con l'inserzione nella Costituzione dell'articolo 34 sexies Il nuovo fondamento costituzionale della legge attuale per promuovere la costruzione di abitazioni è ormai fornito dall' articolo 34 sexles ampliato, che si riferisce per l'appunto alla costruzione di abitazioni. Nondimeno, la proroga dei provvedimenti sinora emanati non è sufficiente per consentire alla Confederazione di adempiere ai compiti ad essa impartiti in virtù dell'articolo 34 sexies Spetterà quindi alla legislazione d'esecuzione di questa nuova disposizione costituzionale di colmare tale lacuna. Per il promovimento concesso al piano di sistemazione nazionale e ai piani regionali e locali esiste una disposizione costituzionale speciale recata nell'articolo 22 i"<>ter della Costituzione federale.

1265

5

Osservazioni concernenti le diverse disposizioni

// disegno di decreto federale urgente che vi presentiamo prevede un aumento dei 15 milioni delle risorse finanziarie messe a disposizione della Confederazione al fine della pianificazione a tutti i livelli; per tale scopo esso emenda l'articolo 4 capoverso 4 della legge attuale per promuovere la costruzione di abitazioni. Inoltre, esso reca una correzione al preambolo di detta legge introducendo i nuovi fondamenti costituzionali attualmente vigenti.

Ildisegno di legge federale che vi proponiamo disciplina la proroga del termine durante il quale può essere accordato l'aiuto federale (art. 20 cpv. 2 e 2 b l s ); esso prevede il necessario aumento delle risorse finanziarie destinate al pagamento dei contributi al servizio degli interessi del capitale investito (art. 7 cpv. 4).

Gli emendamenti dell'articolo 20 della legge che vi proponiamo consentono un migliore disciplinamento della competenza in materia di esecuzione del piano di sistemazione nazionale e dei piani regionali e locali.

6

Proposta

Considerata l'urgente necessità di aumentare il credito stanziato nell' intento di attuare un piano di sistemazione nazionale dei piani regionali e locali vi proponiamo l'adozione del disegno di decreto allegato.

Parimenti, vista la necessità di prorogare l'aiuto federale fino all'entrata in vigore di una legislazione sulla sistemazione del territorio e di una nuova legge per promuovere la costruzione e l'accesso alla proprietà di abitazioni, nonché vista la necessità di meglio disciplinare la competenza in materia di esecuzione di un piano di sistemazione nazionale e di piani regionali e locali, vi proponiamo l'adozione dell'allegato disegno di legge.

Gradite, onorevoli signori presidente e consiglieri, l'assicurazione della nostra alta considerazione.

Berna- 27 novembre 1972.

In nome del Consiglio federale svizzero, II presidente della Confederazione: Celio II Cancelliere della Confederazione: Huber

1266

(Disegno)

Decreto federale per promuovere la costruzione d'abitazioni (Del

)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 novembre 19721;, decreta:

La legge federale del 19 marzo 1965 2) per promuovere la costruzione d'abitazioni è modificata come segue: Ingresso, primo comma visti gli articoli 22
II 1

II Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione.

2

II presente decreto è di carattere obbligatorio generale; è dichiarato urgente secondo l'articolo 89bis capoverso 1 della Costituzione federale, entra in vigore il giorno della pubblicazione ed ha effetto al più tardi sino al 31 dicembre 1974. È riservato il referendum facoltativo secondo l'articolo 89 bis eapoverso 2 della Costituzione federale.

" FF 1972 n 1253 "> RU 1966 449; RS 842

1267

(Disegno)

Legge federale per promuovere la costruzione d'abitazioni LF del

che la modifica

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 novembre 19721), decreta:

La legge federale del 19 marzo 1965 2) per promuovere la costruzione d'abitazioni è modificata come segue: Art. 7 cpv. 4 Le spese della Confederazione per i contributi secondo i capoversi 1, 2 e 3 e l'articolo 9 capoverso 3 non devono superare complessivamente i 530 milioni di franchi.

4

Art. 20 II Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione ed ema- Esecuzione na le necessario disposizioni; esso può delegare le sue attribuzioni al dipartimento federale competente e, in quanto queste non contemplino la facoltà di emanare prescrizioni di carattere obbligatorio generale, ai servizi che ne dipendono.

1

2 1 Cantoni emanano, nel quadro del diritto federale, le prescrizioni esecutive. Il dipartimento federale competente stabilisce se esse soddisifano alle esigenze poste dall'applicazione della presente legge.

3

1 Cantoni possono disporre che l'autorità facoltata a decidere su pretese pecuniarie dei Cantoni o contro di essi sia parimente competente in materia di pretese pecuniarie della " FF 1972 II 1253 2)

RU 1966 449; RS 842

1268 Confederazione o contro di essa; contro questa decisione può essere interposto ricorso al dipartimento federale competente e, come ultima istanza, ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

4

Se il Cantone non fa uso della facoltà di cui al capoverso 3, il dipartimento federale competente decide circa le pretese pecuniarie della Confederazione o contro di essa. Contro la decisione dipartimentale è ammesso il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

5 La ripartizione delle attribuzioni giusta i capoversi 3 e 4 è ugualmente applicabile ai casi litigiosi derivanti da precedenti disciplinamenti legali in materia ma sorti dopo l'entrata in vigore della presente legge.

6

Per le questioni inerenti all'articolo 4 è competente il Dipartimento federale di giustizia e polizia, per quelle inerenti all'articolo 14 il Dipartimento federale delle finanze e delle dogane, per le altre il Dipartimento federale dell'economia pubblica.

Art. 21 cpv. 2 e 2 6is (nuovo) 2 L'assegnazione dell'aiuto federale secondo gli articoli 3, 4 b i s , 7 a 9 e 13 e la concessione del medesimo secondo l'articolo 14 della presente legge saranno proseguite finché vi saranno fondi disponibili in virtù della nuova legge per promuovere la costruzione d'abitazioni, ma al più tardi fino al 31 dicembre 1974.

2 bis L'assegnazione dell'aiuto federale secondo l'articolo 4 della presente legge sarà proseguita finché vi saranno fondi disponibili in virtù della legge federale -sulla pianificazione del territorio, ma al più tardi fino al 31 dicembre 1974.

II II Consiglio federale stabilisce la data d'entrata in vigore della presente legge.

1269

Allegato Promovimento della costruzione d'abitazioni giusta la legge federale del 19 marzo 1965/20 marzo 1970 Sussidi promessi, per Cantone, dal 1966 - 30 settembre 1972 Numero di abitazioni Cantoni

ZH BE LU UR

sz ow NW GL ZG FR

1971

861 213 231 15 21

504 505 449 -- 89

222

3334

496 212 -- 13

2238 1921 15 167

16 --

11 -- 12 62 306

70 -6D 22 -- 452

187 108 34 197 2543

211 424 196 -- -10D -- 163 56 357 63

147 251 123 -- 12 -- 270 211 226 43

1689 1352 811 -- 146 -- 1009 556 684 234

238 42 268

313 167 634 14 --·

462214 639 25 --

2132 2291 2688 81 366

3936

4526

.

1747

1024 1029 -- 44

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

90 114 -- 135 1355

. . .

. . .

. . .

1235 513 467 --.

107

.

.

.

.

.

.

SO BS BL SH AR

. . .

AI SG GR AG TG

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

TI VD VS NE GÈ

.

.

.

.

.

.

.

.

·.

.

.

-- 458 238 45 126

.

.

.

1161 1054 1177 --· 98

CH Totale . . . . . .

12217

D Annullamenti

Totale

1970

. . .

. . .

. . .

. . .

.

fino al JO sett. 1972

1966-1969

--.

-- 430 96 164 25 --.

37 --.

118 51 56 2 196 ,856

4104

24783

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale relativo a nuovi provvedimenti intesi a promuovere la costruzione di abitazioni (Del 27 novembre 1972)

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Jahr

1972

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

51

Cahier Numero Geschäftsnummer

11459

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

15.12.1972

Date Data Seite

1253-1269

Page Pagina Ref. No

10 110 797

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