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Termine d'opposizione: 29 marzo 1973

Decreto federale concernente le misure da prendere per incoraggiare la formazione dei giovani piloti e dei granatieri paracadutisti # S T #

(Del 20 dicembre 1972) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 20 e 37 ter della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 aprile 19721', decreta: Art. l La Confederazione partecipa al miglioramento delle condizioni di reclutamento del personale aeronautico e dei granatieri paracadutisti.

2 Essa incoraggia l'istruzione preparatoria dei candidati idonei per essere formati come pilota militare, pilota di professione o granatiere paracadutista.

Art. 2 1 L'istruzione preparatoria avviene nelle scuole dell'aviazione privata che ne sono qualificate.

2 La direzione amministrativa dell'istruzione preparatoria è affidata all' Aero-Club svizzero.

3 L'Aero-Club svizzero provvede inoltre a informare il pubblico sulle possibilità offerte dalla carriera aeronautica e dirige il lavoro generale di propaganda.

Art. 3 1 La Confederazione rifonde all'Aero-Club svizzero le spese vive che gli derivano dalle prestazioni definite all'articolo 2 capoversi 2 e 3.

2 1 dettagli sono regolati da contratto.

1

" FF 1972 I 909

1351 Art. 4 1

L'istruzione aeronautica preparatoria è vigilata dagli ispettori del Servizio dell'aviazione e della difesa contraerea, dell'Ufficio aeronautico federale e della Scuola svizzera di aviazione da trasporto.

2 L'istruzione preparatoria dei granatieri paracadutisti è vigilata dagli ispettori del Servizio dell'aviazione e della difesa contraera e dell'Ufficio aeronautico federale.

3

La vigilanza generale è affidata, dal Consiglio federale, a un organismo incaricato di conciliare gli interessi dei diversi servizi.

4

II Consiglio federale definisce in un regolamento le attribuzioni e gli obblighi di questo organismo.

Art. 5 1

La Confederazione istituisce una Scuola svizzera di aviazione da trasporto o, assumendone le spese, incarica un'azienda idonea di esercire detta scuola.

2

La Scuola svizzera di aviazione da trasporto serve anzitutto alla formazione di quel personale che, per esercitare la sua attività, deve essere in possesso della licenza nominativa dell'Ufficio aeronautico federale.

3 La scuola è aperta, nel limite dei posti disponibili, a tutti i candidati che ne sono idonei.

Art. 6 1 II Consiglio federale precisa i compiti della Scuola svizzera di aviazione da trasporto, le condizioni d'ammissione, l'esercizio e la ripartizione delle spese.

2 La scuola è posta sotto la vigilanza dell'Ufficio aeronautico federale.

I programmi d'istruzione gli sono sottoposti, per approvazione.

Art. 7 1

Gli importi necessari alla propaganda, al reclutamento e all'istruzione vengono annualmente iscritti nel bilancio di previsione della Confederazione.

2

1 rapporti finanziari tra la Scuola svizzera di aviazione da trasporto, gli allievi e le compagnie per la navigazione aerea sono disciplinati dall'Ufficio aeronautico federale.

1

1982.

Art. « La validità del presente decreto federale è limitata al 31 dicembre

1352 2

II decreto federale del 3 ottobre 1958 1; concernente provvedimenti intesi a promuovere la formazione di giovani piloti è abrogato.

Art. 9 II presente decreto è di carattere obbligatorio generale e soggiace a refe rendum facoltativo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 20 dicembre 1972.

Il presidente: Lampert II segretario: Sauvant Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 20 dicembre 1972.

Il presidente: Franzoni II segretario: Koehler

II Consiglio federale decreta: II decreto federale che precede è pubblicato conformemente all'articolo 89 capoverso 2 della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 20 dicembre 1972.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, 11 cancelliere della Confederazione: Huber

Data della pubblicazione: 29 dicembre 1972.

Termine d'opposizione: 29 marzo 1973.

" RU 1959 50

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Decreto federale concernente le misure da prendere per incoraggiare la formazione dei giovani piloti e dei granatieri paracadutisti (Del 20 dicembre 1972)

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1972

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2

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53

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

29.12.1972

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1350-1352

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