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Termine d'opposizione: 5 ottobre 1972

Legge federale che modifica quella sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e le leggi in rapporto con essa # S T #

(Ottava revisione dell'AVS) (Del 30 giugno 1972)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell'I 1 ottobre 19711(, decreta: I

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti La legge federale del 20 dicembre 19462) sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti è modificata come segue: Art. 2 cpv. 1 1 cittadini svizzeri dimoranti all'estero, che non sono assicurati a norma dell'articolo 1, possono assicurarsi facoltativamente in conformità della presente legge, se non hanno ancora compiuto 50 anni.

1

An. 4 Calcolo dei contributi

I contributi degli assicurati, che esercitano un'attività lucrativa, sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente ed indipendente. Il Consiglio federale può escludere da questo calcolo redditi provenienti da un'attività lucrativa esercitata all'estero.

D FF 1971 li 729 2) CS 8 437 - RS 831.10

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Art. 5 cpv. l Dal reddito di un'attività dipendente, chiamato qui di seguito «salario determinante», è prelevato un contributo del 3,9 per cento. È riservato l'articolo 6.

1

Art. 6 I contributi degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi, sono fissati al 6,8 per cento del salario determinante, arrotondato al multiplo di 100 franchi immediatamente inferiore. Se il salario determinante è inferiore a 20 000 franchi l'anno, il tasso è ridotto fino al 3,9 per cento, secondo una tavola scalare stabilita dal Consiglio federale.

Art. 8 1 Dal reddito di un'attività lucrativa indipendente, arrotondato al multiplo di 100 franchi immediatamente inferiore, è prelevato un contributo del 6,8 per cento. Se tale reddito è inferiore a 20 000 franchi, ma di almeno 2 000 franchi l'anno, il tasso del contributo è ridotto fino al 3,9 per cento, secondo una tavola scalare stabilita dal Consiglio federale.

2. Quando i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento dei contributi

Contributi sul reddito di un'attività lucrativa indipendente 1. Regola

2

Se il reddito di un'attività lucrativa indipendente è inferiore a 2000 franchi l'anno, dev'essere pagato un contributo fisso di 78 franchi l'anno; siffatto contributo è prelevato solo a richiesta dell'assicurato, se il reddito inferiore a 2 000 franchi l'anno proviene da un'attività lucrativa indipendente accessoria.

Art. 9 cpv. 2 lett. d d. Le elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, durante il periodo di computo, a scopo di beneficenza al proprio personale, sempreché sia garantito che siffatte elargizioni non possano ulteriormente servire ad altro uso, e le elargizioni fatte unicamente a scopo di utilità pubblica. Sono eccettuati i contributi da versare in conformità dell'articolo S e i supplementi in conformità della legge sull'assicurazione per l'invalidità e della legge sull'indennità per perdita di guadagno ai militari e alle persone obbligate al servizio della protezione civile;

Art. 10 Gli assicurati che, durante un anno civile, non sono tenuti a pagare alcun contributo o, eventualmente, con i datori di lavoro, contributi inferiori a 78 franchi conformemente agli 1

Calcolo dei contributi

1376 articoli 5, 6 e 8, devono pagare, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui hanno compiuto i 20 anni, oltre ai contributi sull'eventuale reddito di un'attività lucrativa, un contributo da 78 a 7 800 franchi l'anno, secondo le loro condizioni sociali. Il Consiglio federale emana le prescrizioni complementari relative al calcolo dei contributi.

2

Per gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, che sono mantenuti o assistiti durevolmente da enti pubblici o da terze persone, il contributo è di 78 franchi l'anno. Il Consiglio federale può fissare a 78 franchi l'anno il contributo di altri gruppi di persone, che non esercitano una attività lucrativa, segnatamente per gli invalidi, per i quali il pagamento di contributi più alti costituirebbe un onere troppo grave.

3

Gli apprendisti che non ricevono un salario in contanti, come pure gli studenti che, durante un anno civile, non sono tenuti a pagare alcun contributo o sono tenuti a pagare, eventualmente con i datori di lavoro, contributi inferiori a 78 franchi l'anno giusta gli articoli 5, 6 e 8, devono pagare, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui hanno compiuto i 20 anni, oltre ai contributi sull'eventuale reddito di un'attività lucrativa, un contributo di 78 franchi l'anno.

Calcolo dei contributi dei datore di lavoro

Art. 13 II contributo dei datori di lavoro è fissato al 3,9 per cento della somma dei salari determinanti, pagati a persone tenute al versamento dei contributi.

Art. 16 cpv. 3 3

II diritto alla restituzione dei contributi indebitamente pagati si prescrive in un anno a contare dal momento in cui la persona tenuta a pagare i contributi ha avuto conoscenza dell' indebito pagamento e in ogni caso in cinque anni a contare dalla fine dell'anno civile in cui ha avuto luogo il pagamento indebito. Se sono stati pagati dei contributi paritetici su prestazioni sottoposte all'imposta federale per la difesa nazionale sull'utile netto delle persone giuridiche, il diritto alla restituzione si prescrive in un anno a contare dal momento in cui la tassazione relativa all'imposta predetta è passata in giudicato.

Art. 18 cpv. 2 e 3 2

Gli stranieri, e i loro superstiti che non possiedono la cittadinanza svizzera, hanno diritto alla rendita solo fin tanto

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che hanno il loro domicilio civile in Svizzera e se i contributi sono stati pagati almeno durante 10 anni interi. Sono riservate le disposizioni speciali di diritto federale relative allo statuto dei rifugiati e degli apolidi e le convenzioni internazionali contrarie, in particolare quelle conchiuse con Stati la cui legislazione accorda ai cittadini svizzeri e ai loro superstiti vantaggi press'a poco equivalenti a quelli della presente legge.

3 1 contributi pagati in conformità degli articoli 5, 6, 8 o 10 da stranieri, originar! di Stati con i quali non è stata conchiusa uria convenzione internazionale, possono essere rimborsati, eccezionalmente e con riserva di reciprocità, a loro stessi o ai loro superstiti, sempreché detti contributi non diano origine a un diritto alla rendita. Gli stessi contributi possono essere rimborsati anche ai rifugiati ed agli apolidi quando essi non hanno diritto a una rendita. Il Consiglio federale preciserà le condizioni e l'ampiezza del rimborso.

Art. 20 cpv. 2 Possono essere compensati con prestazioni scadute, i crediti in conformità della presente legge e delle leggi federali sull'assicurazione per l'invalidità, sulle indennità per perdita di guadagno ai militari e alle persone obbligate al servizio della protezione civile e sugli assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai piccoli contadini, come pure quelli per restituzione di prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

2

Art. 22 cpv. 2 La moglie può pretendere per sé la metà della rendita di vecchiaia per coniugi. Allorché il diritto a tale rendita nasce, la moglie deve dichiarare se intende prevalersi della facoltà di chiederne la predetta metà. La dichiarazione in parola è revocabile. Sono riservate disposizioni diverse imposte dal giudice civile.

Art. 22Ms 1 II marito, cui spetti una rendita semplice di vecchiaia, ha diritto a una rendita completiva per la moglie, se essa ha compiuto i 45 anni. Il diritto sussiste anche per una moglie più giovane, se il marito, immediatamente prima che sia sorto il diritto alla rendita semplice di vecchiaia, abbia ricevuto una rendita analoga completiva di una rendita semplice d'invalidità. La donna divorziata è parificata alla moglie, se provvede in maniera preponderante ai figli che le sono assegnati e non possa pretendere una rendita di vecchiaia né d'invalidità.

2

Rendita completiva per la moglie

1378 2

Rendita per i figli

Se il marito non provvede al sostentamento della moglie, se i coniugi vivono separati o se sono divorziati, la moglie può pretendere per sé la metà della rendita di vecchiaia per coniugi. Sono riservate disposizioni diverse imposte dal giudice civile.

Art. 22ter (nuovo) 1 Gli uomini e le donne, cui spetti una rendita di vecchiaia, hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio cui possa spettare una rendita per orfani qualora muoiano. Per i figli elettivi, affiliati dopo che sia sorto il diritto a una rendita di vecchiaia o una rendita dell'assicurazione per l'invalidità anteriore a quella di vecchiaia, non esiste alcun diritto a una rendita completiva. Il Consiglio federale è autorizzato a dare prescrizioni completive, particolarmente sul diritto delle mogli a rendite completive per i figli.

2 Gli uomini e le donne, cui spettino rendite AI doppie per figli nel momento in cui nasce il diritto alla rendita di vecchiaia, continuano a riceverle fintanto sussistano le condizioni d'una rendita per figlio.

Art. 23 cpv. 1 1 Hanno diritto alla rendita per vedove: a. le vedove che alla morte del coniuge, hanno uno o più figli consanguinei o adottivi; b. le vedove, quando alla morte del coniuge, uno o più dei figli consanguinei del marito, o adottati da lui, vivono nell'economia domestica comune come figli elettivi affiliati alla moglie ai sensi dell'articolo 28 capoverso 3 e che questa morte da loro diritto alla rendita per orfani, sempreché, immediatamente prima della morte, il marito sia stato assicurato in conformità degli articoli 1 o 2; e. le vedove, se alla morte del coniuge, uno o più figli elettivi ai sensi dell'articolo 28 capoverso 3 vivono nell'economia domestica comune e questa morte da loro diritto alla rendita per orfani, sempreché, tuttavia, immediatamente prima della morte, il marito sia stato assicurato in conformità degli articoli 1 o 2, e che il figlio o i figli. elettivi siano adottati dalla vedova; d. le vedove, che alla morte del coniuge, non hanno figli consanguinei o adottivi o elettivi ai sensi delle lettere b e e, ma hanno compiuto 45 anni e il matrimonio è durato almeno 5 anni; se la vedova ha contratto più matrimoni, determinante è la durata complessiva dei diversi matrimoni.

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Art. 23 cpv. 3 II diritto alla rendita per vedove nasce il 1° giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta la morte del marito, e, se figli elettivi sono stati adottati in conformità del capoverso 1 lettera e, il 1° giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta l'adozione.

Esso si estingue con il passaggio a nuove nozze, con la nascita del diritto alla rendita semplice di vecchiaia, nonché con la morte della vedova. Il diritto rinasce secondo le condizioni stabilite dal Consiglio federale, se le nuove nozze sono dichiarate nulle o vengono disciolte.

3

Art. 25 cpv. 1 Fatto salvo l'articolo 28 capoverso 1, hanno diritto a una rendita semplice per orfani i figli il cui genitore consanguineo è morto. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti il diritto alla rendita degli orfani di madre.

1

Il diritto alla rendita per orfani non nasce, o si estingue, se l'orfano può pretendere una rendita d'invalidità o se i suoi genitori possono pretendere per lui una rendita completiva di una rendita di vecchiaia o d'invalidità. L'ammontare della rendita per i figli deve tuttavia raggiungere almeno quello della rendita per orfani.

Art. 30 cpv. 3 e 4 3 1 contributi pagati da un assicurato, senza attività lucrativa sono moltiplicatì per cento, divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto all'articolo 5 capoverso 1 e computati come reddito d'attività lucrativa.

Concorso con altre rendite

4

II reddito annuo medio è rivalutato servendosi del fattore 2,1.

Art. 30 Us Per il calcolo della rendita, il Consiglio federale prepara delle tavole, il cui uso è obbligatorio; a tale scopo, può arrotondare l'ammontare delle rendite a vantaggio degli aventi diritto. Esso è autorizzato a dare disposizioni particolari, specialmente sul computo delle frazioni di anni di · contribuzione e dei corrispondenti redditi di un'attività lucrativa, come pure sull'esclusione, per il computo, degli anni di contribuzione e dei redditi di un'attività lucrativa nel periodo di tempo per il quale fu erogata una rendita d'invalidità.

Tavole e disposizioni particolari

1380 Art. 31 cpv. 3 e 4 (nuovo) La rendita semplice di vecchiaia, spettante a donne divorziate, è calcolata in base al reddito annuo medio, che sarebbe stato determinante per il calcolo della rendita di vecchiaia per coniugi, se ne risulta una rendita di ammontare più elevato e la donna divorziata a. ha beneficiato di una rendita per vedove fino alla nascita del diritto a una rendita semplice di vecchiaia, o b. all'atto del divorzio, aveva compiuto 45 anni o aveva uno 0 più figli consanguinei o adottati, sempreché il matrimonio è durato almeno 5 anni.

3

*I1 diritto alla rendita calcolata in conformità del capoverso 3 nasce al più presto il primo giorno del mese seguente a quello in cui il marito è morto.

Art. 32 cpv. 3 (nuovo) Se l'ammontare di una rendita semplice di vecchiaia per la moglie, da erogare in base ai soli redditi della sua attività lucrativa e degli anni di contribuzione corrispondenti, è superiore a quello della rendita di vecchiaia per coniugi, questa sarà maggiorata con un supplemento per uguagliarla alla rendita semplice.

Art. 33 Ms cpv. 2 e 3 (nuovo) 2 Se la rendita d'invalidità è stata calcolata in conformità dell'articolo 37 capoverso 2, della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità, le prescrizioni di questo articolo si applicano per analogia alla rendita di vecchiaia o alla rendita per i superstiti, il cui calcolo si fonda sugli stessi elementi che per la rendita d'invalidità.

3

3

Calcolo e importo della rendita intera 1. Rendita semplice di vecchiaia

Se le rendite ordinarie di vecchiaia o per i superstiti sostituiscono rendite straordinarie d'invalidità calcolate in conformità degli articoli 39 capoverso 2 e 40 capoverso 3, della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità, dette rendite ordinarie importano, se la durata di contribuzione è intera, almeno il 133% per cento dell'ammontare minimo della corrispondente rendita intera.

Art. 34 1 La rendita semplice mensile di vecchiaia si compone di un importo fisso di 320 franchi e d'un importo variabile uguale alla sessantesima parte del reddito annuo medio.

2

La rendita semplice di vecchiaia importa, al minimo 400 franchi e al massimo 800 franchi il mese.

1381

Art. 35 La rendita di vecchiaia per coniugi è pari al 150 per cento della rendita semplice di vecchiaia corrispondente al reddito annuo medio determinante.

2. Rendita di vecchiaia per coniugi

Art. 35 Ms La rendita completiva per la moglie ammonta al 35 per cento, e la rendita per figli al 40 per cento delle rendite semplici di vecchiaia corrispondenti al reddito annuo medio determinante.

2

Per il calcolo delle rendite completive per le mogli e le rendite per i figli valgono le regole applicabili per la rendita di vecchiaia considerata.

Art. 36 cpv. 2 2

a.

b.

e.

d.

L'indennità unica per vedove è uguale al doppio dell'importo annuo della rendita per vedove, se il loro matrimonio è durato meno d'un anno; al triplo dell'importo annuo della rendita per vedove, se il loro matrimonio è durato almeno un anno e sono rimaste vedove prima d'aver compiuto i 40 anni; al quadruplo dell'importo annuo della rendita per vedove, se il loro matrimonio è durato almeno un anno, ma meno di cinque anni, e sono rimaste vedove dopo d'aver compiuto i 40 anni; al quintuplo dell'importo annuo della rendita per vedove, se il loro matrimonio è durato più di cinque anni, e sono rimaste vedove dopo d'aver compiuto i 40 anni, ma prima dei 45 anni compiuti.

L'indennità unica non può tuttavia superare l'importo complessivo che sarebbe versato in forma d'una rendita per vedove fin tanto che sia sorto il diritto alla rendita semplice di vecchiaia.

Art. 38 cpv. 2 e 3 (nuovo) 2 Per il calcolo della frazione, è determinante il rapporto arrotondato tra il numero degli anni interi di contribuzione dell'assicurato e quello degli assicurati della sua classe d'età, come pure delle modificazioni apportate ai tassi di contribuzione.

3 II Consiglio federale emana disposizioni particolari sulla graduazione delle rendite. Esso è autorizzato a emanare una regolamentazione speciale per gli assicurati con un lungo pe-

3. Rendite completive per le mogli e rendite per i figli

1382 riodo di contribuzione e relativamente pochi anni di contribuzione mancanti.

Art. 40 Abrogato

Art. 41 Le rendite per figli e le rendite per orfani sono ridotte di quanto, aggiunte alle rendite del padre e della madre, il loro importo supera sensibilmente il reddito annuo medio determinante per il calcolo di queste ultime.

1

2 Le rendite comportano, tuttavia, in ogni caso, l'importo minimo delle corrispondenti rendite ordinarie intere.

3

II Consiglio federale emana disposizioni particolari e prescrizioni speciali sulle rendite speciali.

Art. 42 cpv. 1 Hanno diritto a una rendita straordinaria i cittadini svizzeri domiciliati in Svizzera, che non possono pretendere una rendita ordinaria, o la cui rendita ordinaria è inferiore a quella straordinaria, se i due terzi del loro reddito annuo, al quale è aggiunta una parte adeguata della loro sostanza, sono inferiori agli ammontari seguenti: Per i beneficiari di Franchi -- rendite semplici di vecchiaia e rendite per vedove 6 000 -- rendite di vecchiaia per coniugi .9000 -- rendite semplici e complete per orfani 3 000 1

Art. 43 cpv. 2 ultimo per.

Abrogato.

Art. 43lis cpv. 1 Hanno diritto a un-assegno per grandi invalidi i beneficiari di rendite di vecchiaia domiciliati in Svizzera, la cui grande invalidità sia di grado elevato. Le donne devono aver compiuto 62 anni.

Art. 43 bis cpv. 3 e 4 3 L'assegno per grandi invalidi ammonta all'80 per cento dell'importo minimo della rendita semplice di vecchiaia prevista all'articolo 34 capoverso 2.

4 II grande invalido, beneficiario d'un assegno dell'assicurazione per l'invalidità fino alla fine del mese in cui ha compiuto 65 anni, se si tratta di un uomo, o 62 anni, se si tratta di una donna, riceverà un assegno per lo meno eguale a quello che ricevette fino allora.

1

Art. 51 cpv. 3 3

1 datori di lavoro devono verificare, in base ai documenti ufficiali d'identità, le indicazioni date dai dipendenti nella domanda per ottenere il certificato di assicurazione. Essi sono tenuti a regolare periodicamente, con le casse di compensazione, alle quali sono affiliati, il conto dei contributi riscossi sui salari, di quelli dovuti da essi e delle rendite e degli assegni per grandi invalidi versati, e a dare le indicazioni necessarie per la tenuta dei conti individuali dei dipendenti.

Art. 53 cpv. 1 lett. a a. Si possa prevedere, secondo il numero dei membri e la composizione delle associazioni, che la costituenda cassa di compensazione comprenderà almeno 2000 datori di lavoro oppure persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, o incasserà contributi di almeno 10 milioni di franchi l'anno; Art. 60 cpv. 2 2

Se una delle condizioni indicate negli articoli 53 e 55 non è adempiuta durevolmente o se gli organi di una cassa di compensazione violano in modo grave e ripetutamente i loro doveri, il Consiglio federale scioglie la cassa di compensazione.

Le casse di compensazione costituite anteriormente al 1° gennaio 1973 saranno sciolte per mancato adempimento della condizione relativa ai contributi, posta dall'articolo 53 capoverso 1 lettera a, soltanto se incassano contributi per un ammontare inferiore a 1 milione di franchi l'anno.

Art. 64, marg. e cpv. 5 (nuovo) 5

1 datori di lavoro, le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, le persone che non hanno un'occupazione lucrativa e gli assicurati dipendenti da datori di lavoro non tenuti al pagamento dei contributi, devono, se non sono già affiliati, annunciarsi alla cassa cantonale di compensazione.

/ Art. 86

Affiliazione alle casse e obbligo dì informare

Un ricorso di diritto amministrativo può essere interposto al Tribunale federale delle assicurazioni contro le decisioni delle autorità cantonali di ricorso, secondo la legge federale sull'organizzazione giudiziaria.

Autorità federale di ricorso

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Art. 87 ultimo per.

. . . è punito, se non si tratti di un crimine o di un delitto del Codice penale cui è comminata una pena più grave, con la detenzione fino a 6 mesi o con la multa fino a 20 000 franchi.

Le due pene possono essere cumulate.

Art. 88 ultimo per.

... è punito con la multa fino a 5 000 franchi, sempreché non si verifichi una fattispecie indicata nell'articolo 87.

Multe d'ordine

Art. 91 Chiunque viola le prescrizioni d'ordine o di controllo, senza che l'infrazione sia punita in conformità degli articoli 87 e 88, è punito, dalla cassa di compensazione, previo ammonimento, con una multa d'ordine fino a 500 franchi e, in caso di recidiva nei due anni seguenti, fino a 2 000 franchi.

1

2

La decisione di multa deve indicare i motivi e può essere impugnata con un ricorso.

Termini

Art. 96 Sono applicabili gli articoli da 20 a 24 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa.

Art. 97 cpv. 1 Le decisioni delle casse di compensazione acquistano forza di cosa giudicata a. se contro di esse non è stato interposto ricorso in tempo utile, b. se il ricorso è stato respinto, e. se al ricorso è stato tolto l'effetto sospensivo in conformità dell'articolo 55 capoverso 2 della legge federale sulla procedura amministrativa.

I

Art. 101 Abrogato Art. 103 cpv. 1 1 contributi degli enti pubblici all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti ammontano almeno a un quinto e, a contare dal 1978, almeno a un quarto delle uscite annue. Il Consiglio federale determina in anticipo, per un periodo di tre anni, l'importo dei contributi dovuti annualmente. I contributi I

1385 possono essere fissati nuovamente, ogni volta che si adeguano le rendite secondo l'articolo 43 ter .

Art. 105 1 contributi dei singoli Cantoni si calcolano a. in base all'importo medio delle rendite che spettano agli aventi diritto nel Cantone; b. in base alla capacità finanziaria del Cantone.

1

Contributi dei Cantoni

2

II Consiglio federale, dopo aver consultato i Governi cantonali, emana le disposizioni esecutive.

Art. 106 La riserva che ancora rimane sull'eccedenza di proventi dell'ordinamento delle indennità per perdita di salario e di guadagno serve, fin tanto che non sia consumata, ad alleggerire il contributo dei Cantoni all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. Questa riserva non frutta interessi.

Sgravio degli enti pubblici

Art. 107 cpv. 3 II fondo di compensazione non- deve, di regola, scendere sotto un 'importo uguale a quello delle uscite di un anno.

3

II Assicurazione per l'invalidità

La legge federale del 19 giugno 19591J sull'assicurazione per l'invalidità è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1 Le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti sono applicabili, per analogia, al calcolo dei contributi dell'assicurazione per l'invalidità. Il contributo sul reddito di un'attività lucrativa è dello 0,8 per cento.

Gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa pagano un contributo da 8 a 800 franchi l'anno, secondo le loro condizioni sociali. I contributi di questi assicurati ed i contributi calcolati secondo la tavola scalare sono, partendo dal suddetto tasso di contribuzione, digradati nello stesso modo dei 1

a>

RU 1959 845 - RS 831.20

1386 corrispondenü contributi dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.

Art. 10 cpv. 1 1

U diritto ai provvedimenti d'integrazione nasce appena gli stessi appaiono appropriati, considerati l'età e lo stato di salute dell'assicurato. Esso si estingue al più tardi alla fine del mese in cui gli uomini hanno compiuto i 65 anni e le donne i 62 anni; i provvedimenti d'integrazione ancora in corso saranno condotti a compimento. È riservato l'articolo 21 ter .

Art. 11 cpv. 1 1

L'assicurato ha diritto al risarcimento delle spese di cura per malattie e infortuni cagionati dall'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione. Tal diritto gli spetta anche quando l'assicurazione assegna soltanto dei contributi alle misure d'integrazione. Detto diritto invece non esiste per i provvedimenti continuati eccezionalmente oltre il mese in cui gli uomini hanno compiuti i 65 anni e le donne i 62 anni.

Art. 21 cpv. 4 (nuovo) 4

II Consiglio federale può emanare disposizioni particolareggiate, specialmente sulla facoltà data all'assicurato di usare ancora un mezzo ausiliario fornito a prestito, quando non sono più adempiute le condizioni poste all'assegnazione.

Art. 21ter (nuovo) Estìnzioue del diritto

Gli assicurati invalidi, assegnatari di mezzi ausiliari o di sussidi per le spese ai sensi degli articoli 21 e 22 Ms nel momento in cui nasce il diritto ad una rendita di vecchiaia e per i superstiti, continuano ad avervi diritto fintantoché le condizioni necessarie sono adempiute.

Art. 22 cpv. 1 e 2 1

L'assicurato ha diritto, durante l'integrazione, a una indennità giornaliera, se l'esecuzione dei provvedimenti di integrazione gli impedisce di esercitare un'attività lucrativa per almeno tre giorni consecutivi o se la sua incapacità di lavoro è almeno del 50 per cento. Nessuna indennità giornaliera è assegnata durante la prima formazione professionale, e nemmeno agli assicurati minorenni, che non hanno ancora esercitato una

1387 attività lucrativa oppure svolgono un tirocinio o studi professionali.

2 L'indennità giornaliera decorre, al più presto, dal primo giorno del mese seguente a quello in cui l'assicurato ha compiuto i 18 anni. Il diritto si estingue, al più tardi, alla fine del mese in cui gli uomini hanno compiuto i 65 anni e le donne i 62 anni.

Art. 24 cpv. 1 1 Riservato il capoverso 2, le disposizioni della legge federale sulle indennità per perdita di guadagno ai militari e alle persone obbligate al servizio della protezione civile concernenti l'importo, il calcolo e i limiti massimi sono applicabili alle indennità giornaliere.

Art. 33 cpv. 3 3

La moglie può pretendere per sé la metà della rendita d'invalidità per coniugi. Allorché il diritto a tale rendita nasce, la moglie deve dichiarare se intende prevalersi della facoltà di chiederne la predetta metà. La dichiarazione in parola è revocabile. Sono riservate le decisioni contrarie del giudice civile.

Art. 34 cpv. 3 Se il marito non provvede al sostentamento della moglie, se i coniugi vivono separati o sono divorziati, la rendita completiva è pagata, su richiesta, alla moglie. Sono riservate le decisioni contrarie del giudice civile.

3

Art. 35 Le persone legittimate alla rendita d'invalidità hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.

2 1 figli che avrebbero diritto alla rendita semplice per orfani legittimano alla rendita semplice per figli; quelli che avrebbero diritto alla rendita completa per orfani legittimano alla rendita doppia per figli.

3 1 figli eletti da persone già invalide non legittimano alla rendita completiva.

4 II Consiglio federale ha la facoltà di emanare prescrizioni particolari, segnatamente sul diritto alla rendita completiva per i figli nati da un matrimonio sciolto per divorzio.

1

Rendite completive per figli

Art. 37 cpv. 2 (nuovo) Se un assicurato con una durata intera di contribuzione non ha ancora compiuto i 25 anni all'atto della sopravvenienza dell'invalidità, la sua rendita d'invalidità e le eventuali rendite completive ammontano ad almeno il 125 per cento dell'importo minimo della corrispondente rendita intera.

2

Art. 38 cpv. 1 La rendita completiva per la moglie è pari al 35 percento, quella semplice per figlio al 40 percento e quella doppia per figlio al 60 percento della rendita semplice d'invalidità.

1

Art. 38 cpv. 3 Abrogato

Diminuzione in caso di soprassicurazione

Art. 386is (nuovo) 1 Le rendite per figli sono diminuite, di quanto, insieme con le rendite del padre e della madre, superano il reddito annuo medio determinante per il calcolo di queste ultime.

2 Tuttavia le rendite ammontano, in ogni caso, all'importo minimo della corrispondente rendita ordinaria intera.

3

Importo delle rendite

II Consiglio federale può emanare prescrizioni particolareggiate e disposizioni speciali per le mezze rendite e le rendite parziali.

Art. 40 1 Le rendite straordinarie sono pari all'importo minimo delle rendite ordinarie intere corrispondenti, riservati i capoversi 2 e 3.

2

Le rendite straordinarie sono ridotte alle stesse condizioni e nella stessa misura che le rendite straordinarie dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.

3 Le rendite straordinarie, secondo l'articolo 39 capoverso 2, per le persone divenute invalide anteriormente al 1° dicembre dell'anno seguente quello in cui hanno compiuto i 20 anni, sono pari al 133% per cento dell'importo minimo delle corrispondenti rendite ordinarie intere.

Art. 42 cpv. 1 1

Gli assicurati domiciliati in Svizzera, che sono grandi invalidi, hanno diritto a un assegno per grandi invalidi. L'asse-

1389 gno è erogato, al più presto, dal primo giorno del mese seguente a quello in cui sono stati compiuti i 18 anni d'età e, al più tardi, sino alla fine del mese in cui gli uomini compiono i 65 anni e le donne i 62 anni. È riservato l'articolo 43 bls capoverso 4 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.

Art. 42 cpv. 3 3

L'assegno è stabilito secondo il grado di grande invalidità. Esso ammonta, al mese, almeno al 20 per cento e, al massimo, all'80 per cento dell'importo minimo della rendita semplice di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoverso 2 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.

Art. 69

Contro le decisioni pronunciate dalle casse di compensazione in virtù della presente legge, gli interessati possono presentare ricorso alle autorità di ricorso dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e, contro i giudizi di queste, ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni.

Gli articoli 84, 85 e 86 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti sono applicabili per analogia.

Contenzioso

Art. 73 cpv. 2 leti, bec b. Per la costruzione, l'ampliamento e il rinnovo di laboratori d'occupazione permanente, pubblici o riconosciuti d'utilità pubblica, e per i loro sovraccosti di esercizio dovuti all'occupazione di invalidi. Vale come occupazione permanente anche un'attività priva d'utilità economica; e. Per la costruzione, l'ampliamento, e il rinnovo di case che accolgono gli invalidi per un soggiorno limitato o continuo, nonché per i loro sovraccosti d'esercizio.

m Prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità La legge federale del 19 marzo 1965 1J sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue: Foglio Federale 1972, Vol. l

90

1390 Art. 2 cpv. l e 2 1

1 cittadini svizzeri domiciliati nella Svizzera, cui spetta una rendita dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, una rendita o un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione per l'invalidità, hanno diritto a una prestazione complementare, in quanto il reddito annuo determinante non raggiunga un importo da stabilire entro i limiti seguenti: -- per le persone sole e per i minorenni assegnatari di rendite di invalidità, 5 400 franchi al minimo e 6 600 franchi al massimo; -- per coniugi, 8 100 franchi al minimo e 9 900 franchi al massimo; -- per orfani, 2 700 franchi al minimo e 3 300 franchi al massimo.

2

Gli stranieri domiciliati nella Svizzera sono equiparati agli svizzeri, se immediatamente prima della data, dalla quale domandano la prestazione complementare, abbiano dimorato ininterrottamente nella Svizzera per quindici anni; i rifugiati e gli apolidi domiciliati nella Svizzera sono equiparati agli svizzeri dopo cinque anni di dimora ininterrotta nella Svizzera.

Art. 4 cpv. 1 leti, h b. prevedere una deduzione per pigione sino a una somma annua di 1 500 franchi per persone sole e di 2 100 franchi per coniugi e persone con figli aventi o danti diritto a una rendita, per la parte di pigioni annua eccedente 780 franchi per la prima categoria di persone e 1 200 franchi per la seconda.

Art. 8 Autorità federale di ricorso

Contro i giudizi delle autorità di ricorso può essere interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, secondo la legge federale sulla organizzazione giudiziaria.

Art. 10 cpv. 1 '1 È accordato annualmente: a. un sussidio massimo di 10 milioni di franchi alla Fondazione svizzera Pro Senectute; b. un sussidio massimo di 4 milioni di franchi all'Associazione svizzera Pro Infirmis; '> RU 1965 535 - RS 831.30

1391 e. un sussidio massimo di 2 milioni di franchi alla Fondazione svizzera Pro Juventute.

Art. 16 cpv. 1 ultimo per. e cpv. 2 ultimo per.

1

. . . punito con la detenzione fino a sei mesi o con la multa fino a 20 000 franchi, in quanto non sia dato un crimine o un delitto del Codice penale cui è comminata una pena più grave. Le due pene possono essere cumulate.

2

... è punito con la multa fino a 5 000 franchi, in quanto non sia data alcuna fattispecie descritta nel capoverso 1.

IV Ordinamento dell'indennità per perdita di guadagno La legge federale del 25 settembre 1952 *> sulle indennità per perdita di guadagno ai militari e alle persone obbligate al servizio della protezione civile (Ordinamento dell'indennità per perdita di guadagno) è modificata come segue: Art. 24 Contro le decisioni delle casse di compensazione emanate Contenzioso in virtù della presente legge, può essere interposto ricorso alle autorità di ricorso dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e, contro i giudizi di queste, ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni. Gli articoli 84, 85 e 86 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti sono applicabili per analogia.

Art. 27 cpv. 2 Per il calcolo dei contributi, le disposizioni della legge sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti sono applicabili per analogia. Il contributo sul reddito di un'attività lucrativa è dello 0,4 per cento. Gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa pagano un contributo da 4 a 400 franchi l'anno, secondo le loro condizioni sociali. I contributi di questi assicurati e i contributi calcolati secondo la tavola scalare sono, partendo dal suddetto tasso di contribuzione, digradati nello stesso modo dei contributi dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.

2

"RU1952 1050-RS 834.1

1392

Imposta sul tabacco La legge federale del 21 marzo 19691} sull'imposizione del tabacco è modificata come segue: Art. 11 cpv. 2 leti, b b. aumentare del 50 per cento al massimo l'aliquota d'imposta, se i proventi, accreditati al fondo speciale giusta l'articolo 111 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti del 20 dicembre 1946, non bastano per coprire il contributo della Confederazione all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e alle prestazioni complementari alla medesima;

VI Modificazioni dal 1° gennaio 1975 1. Assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti La legge federale del 20 dicembre 1946 2) sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti è modificata come segue, con effetto dal 1° gennaio 1975:

Art. 30 cpv. 4 II reddito annuo medio è rivalutato col fattore 2,4.

Art. 34 La rendita semplice mensile di vecchiaia si compone di un importo fisso di 400 franchi e d'un importo variabile uguale alla sessantesima parte del reddito annuo medio.

1

2

La rendita semplice di vecchiaia importa, al minimo 500 franchi e al massimo 1 000 franchi il mese.

Art. 42 cpv. 1 Hanno diritto a una rendita straordinaria i cittadini svizzeri domiciliati in Svizzera, che non possono pretendere una 1

" RU 1969 663 - RS 641.31 2) CS 8 437 - RS 831.10

Calcolo e importo della rendita intera 1. Rendita semplice di vecchiaia

1393 rendita ordinaria o la cui rendita ordinaria è inferiore a quella straordinaria, se i due terzi del loro reddito annuo al quale è aggiunta una parte adeguata della loro sostanza, sono inferiori agli ammontari seguenti: Per i beneficiari di Franchi -- rendite semplici di vecchiaia e rendite per vedove 7 200 -- rendite di vecchiaia per coniugi 10 800 -- rendite semplici e complete per orfani 3 600 2. Prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità La legge federale del 19 marzo 19651' sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue, con effetto dal 1° gennaio 1975:

Art. 2 cpv. 1 1

1 cittadini svizzeri domiciliati nella Svizzera, cui spetta una rendita dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, una rendita o un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione per la invalidità, hanno diritto a una prestazione complementare, in quanto il loro reddito annuo determinante non raggiunga un importo da stabilire entro i limiti seguenti: -- per le persone sole e per i minorenni assegnatari di rendite di invalidità, 6 600 franchi al minimo e 7 200 franchi al massimo; -- per coniugi, 9 900 franchi al minimo e 10 800 franchi al massimo; -- per orfani,3 300 franchi al minimo e 3 600 franchi al massimo.

VII Aumento delle rendite nel 1972 1. Indennità unica 1

Nel 1972 sarà versata un'indennità unica oltre alle rendite ed assegni per grandi invalidi dell'AVS.

" RU 1965 535 - RS 831.30

1394 2

L'indennità consiste in un secondo versamento dell'intera rendita o assegno per grande invalido, cui il beneficiario ha diritto giusta le leggi federali sull'AVSI, corrispondente ad un mese dato, da determinarsi dal Consiglio federale.

3

Le indennità forfettarie non sono pagate in doppio.

2. Non considerata nella determinazione delle rendite straordinarie e delle prestazioni complementari La predetta indennità non è considerata «reddito», ai sensi dell'articolo 42 della legge federale sull'AVS e 3 della legge federale sulle prestazioni complementari all'AVSI.

3. Prestazione complementare suppletiva 1 1 Cantoni che erogano una prestazione complementare suppletiva per il mese stabilito dal Consiglio federale, come detta il numero 1 capoverso 2, ricevono, a copertura del superonere, rispondente al massimo ad un supplemento pari ad un ammontare mensile, dei sussidi giusta l'articolo 9 della' legge federale sulle prestazioni complementari all'AVSI.

2

I Governi dei Cantoni, che non sono in grado di adeguare tempestivamente la legislazione sulle prestazioni complementari, possono deliberare il versamento di una prestazione complementare suppletiva, ai sensi del capoverso 1, e stabilirne l'ammontare.

Vili Disposizioni finali e transitorie 1. Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti a. Assicurazione facoltativa I cittadini svizzeri dimoranti all'estero che, il 1° gennaio 1973, hanno compiuto i 50 anni, ma non ancora i 64 anni gli uomini e i 61 d'età le donne, possono aderire all'assicurazione facoltativa fino al 31 dicembre 1973 al più tardi.

b. Nuovo calcolo delle rendite in corso il 1° gennaio 1973 1

Dalla loro entrata in vigore, le disposizioni sul calcolo, l'importo e la diminuzione delle rendite ordinarie e dell'assegno per grandi invalidi

1395 dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e dell'assicurazione per l'invalidità secondo i capitoli I e II di questa legge sono applicabili, con riserva dei capoversi seguenti da 2 a 5, anche ai casi in cui il diritto alla rendita era nato già antecedentemente.

2

Le rendite ordinarie in corso sono convertite in rendite intere o parziali secondo il nuovo diritto. A tale scopo, per le rendite sorte anteriormente al 1° gennaio 1969, determinate ancora in base alla contribuzione annua media, il reddito annuo medio determinante si calcola moltiplicando per 44 questa contribuzione e, per le rendite sorte dopo il 31 dicembre 1968, determinate in base al reddito annuo medio, moltiplicando per 1,25 il reddito suddetto.

3

Le nuove rendite non possono essere in alcun caso inferiori alle vecchie. Se le rendite ordinarie sono sottoposte alla riduzione per soprassicurazione, l'importo delle rendite ridotte non può essere inferiore complessivamente all'importo complessivo delle rendite antecedenti.

4

Le correnti rendite semplici di vecchiaia per le donne divorziate, non portate al pari della rendita per vedove erogata anteriormente, sono adattate come è disposto dall'articolo 31 capoverso 3, della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti solo su richiesta.

5 Le rendite ordinarie di vecchiaia in corso sono adattate come è disposto dall'articolo 32 capoverso 3, della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti solo su richiesta.

e. Aumento delle rendite dal 1° gennaio 1975 I Le prescrizioni del capitolo VI/1 sul calcolo e l'importo delle rendite ordinarie e straordinarie sono applicate alle rendite nuove che nascono dal 1° gennaio 1975, come pure agli assegni in corso o nuovi per i grandi invalidi.

" Le rendite ordinarie e straordinarie in corso il 1° gennaio 1975 sono aumentate del 20 per cento da tale data, le rendite ordinarie e quelle straordinarie non ridotte essendo allineate almeno al minimo vitale, a contare dal 1° gennaio 1975, per le nuove rendite ordinarie. Rimangono riservate le disposizioni concernenti la riduzione delle rendite. Se la rendita è sostituita da una di tipo diverso, questa è calcolata secondo le regole valide fino al 31 dicembre 1974 e conseguentemente aumentata.

d. Disposizioni complementari sul nuovo calcolo delle rendite II Consiglio federale può emanare disposizioni complementari per il nuovo calcolo delle rendite e prevedere una procedura semplificata.

e. Contributi degli assicurati e.dei datori di lavoro II Consiglio federale è autorizzato ad aumentare, al più presto dal 1° gennaio 1975, i tassi di contribuzione degli assicurati e dei datori di

1396 lavoro stabiliti nella legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, fino: -- al 4,2 per cento, secondo l'articolo 5 capoverso 1; -- al 7,3 per cento con il corrispondente aumento dell'importo minimo della tavola scalare, secondo l'articolo 6 e l'articolo 8 capoverso 1 ; -- a 84 franchi, secondo l'articolo 8 capoverso 2; -- da 84 fino a 8 400 franchi, secondo l'articolo 10; -- e fino al 4,2 per cento, secondo l'articolo 13.

2. Assicurazione invalidità 1

Dall'entrata in vigore della presente legge, le indennità giornaliere dell'assicurazione per l'invalidità, versate fino al momento ad assicurati minorenni, che non adempiono le condizioni previste dall'articolo 22 capoverso 1, della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità, sono concesse fino al termine del corrispondente provvedimento d'integrazione.

2

Fino alla modificazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno, le indennità giornaliere di cui all'articolo 22 della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità sono aumentate di 4 franchi al giorno.

3

II Consiglio federale è autorizzato a portare, ma non prima del 1° gennaio 1975, i contributi, dovuti in virtù dell'articolo 3 capoverso 1 della legge federale sull'Ai, sino a -- 1,0 per cento, sul reddito di un'attività lucrativa, -- 10 a 1000 franchi, per le persone che non esercitano attività lucrativa.

IX Entrata in vigore 1

Le sezioni I - V e Vili della presente legge entrano in vigore il 1° gennaio 1973, la sezione VI il 1° gennaio 1975. La Sezione VII entrerà in vigore in data da fissarsi dal Consiglio federale.

2

La legge federale del 24 settembre 19701' concernente un aumento delle rendite dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è abrogata con effetto il 1° gennaio 1973.

3

II Consiglio federale è incaricato di eseguirla.

" RU 1971 27 - RS 831.132.0

1397 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 30 giugno 1972.

Il presidente: Vontobel II segretario: Hufschmid Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 30 giugno 1972.

Il presidente: Bolla II segretario: Sauvant

II Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89 capoverso 2 della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 30 giugno 1972.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, II cancelliere della Confederazione: Huber

Data della pubblicazione: 7 luglio 1972.

Termine d'opposizione: 5 ottobre 1972.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Legge federale che modifica quella sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e le leggi in rapporto con essa (Ottava revisione dell'AVS) (Del 30 giugno 1972)

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1972

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27

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07.07.1972

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1374-1397

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