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Termine d'opposizione: 22 giugno 1972

Legge federale che modifica quella sulla circolazione stradale # S T #

(Del 9 marzo 1972)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 19711), decreta:

La legge federale del 19 dicembre 19582) sulla circolazione stradale è modificata come segue: Art. 9 cpv. 1 e 4 a 8 1

II Consiglio federale emana, nei limiti delle disposizioni seguenti, prescrizioni su le dimensioni e il peso dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

Stabilisce un adeguato rapporto fra peso totale e potenza del motore dei veicoli.

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La lunghezza, escluso il carico, non deve superare: per un autocarro per un torpedone come anche .per un autocarro con più di due assi per un veicolo articolato iper un autotreno

10 m 12 m 16m 18m

5 II carico di un asse -semplice 'può essere al massimo di 10 t, quello .di un asse doppio ali massimo di 18 t. Un superamento di questi limiti di al massimo 2 t è ammesso, nel caso di autoveicoli a due assi, esclusi i trattori a sella, per l'asse semplice motore e, nel caso di autoveicoli a tre assi, per l'asse doppio motore.

D FF 1971 I 1047 2) RU 1959 685 - 741.01

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II peso totale non deve superare: per un autoveicolo a due assi per un autoveicolo a tre assi qualora soltanto un asse sia motore qualora almeno due assi siano motori per un autotreno, un veicolo articolato o un autoveicolo avente più di tre assi, di cui due almeno motori

16 t 19t 25 t 28 t

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Rimane riservata ogni limitazione, indicata da un segnale, della larghezza, dell'altezza, del peso e del carico per asse dei veicoli.

8 Dopo aver consultato i Cantoni, il Consiglio federale può prevedere eccezioni per (gli autoveicoli e i rimorchi di linea e per quelli che, dato il loro uso speciale, devono necessariamente avere dimensioni o peso superiori. Esso stabilisce cle condizioni alle quali altri veicoli di dimensioni o peso superiori possano essere autorizzati, in singoli casi, a compiere viaggi imposti dalle circostanze.

II II Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 9 marzo 1972.

li vicepresidente: Franzoni II segretario: Koehler Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 9 marzo 1972.

Il vicepresidente: Lampert II segretario: Sauvant

II Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata .conformemente all'articolo 89 capoverso 2 della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 9 marzo 1972.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, II cancelliere della Confederazione: Huber Data della pubblicazione: 24 marzo 1972.

Termine d'opposizione: 22 giugno 1972.

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Legge federale che modifica quella sulla circolazione stradale (Del 9 marzo 1972)

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1972

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24.03.1972

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747-748

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