Legge federale sull'erogazione di aiuti finanziari al Museo svizzero dei trasporti

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 69 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 10 settembre 20032, decreta:

Art. 1 1

La Confederazione può concedere un aiuto finanziario annuo al Museo svizzero dei trasporti per l'esercizio del settore prettamente museale nel quadro dei crediti approvati.

2

L'Assemblea federale approva con decreto federale semplice il limite di spesa per un periodo pluriennale.

Art. 2 L'aiuto finanziario è erogato a condizione che:

1 2

a.

il Cantone e la Città di Lucerna nonché i Cantoni della Svizzera interna partecipino in misura adeguata al finanziamento del Museo svizzero dei trasporti;

b.

il mandato e le prestazioni del Museo svizzero dei trasporti siano disciplinati in modo vincolante in un contratto di prestazioni;

c.

il Museo svizzero dei trasporti concretizzi la sua ripartizione in una società di gestione per le attività commerciali e in una fondazione per il settore prettamente museale, presenti una strategia di gestione e di finanziamento e tenga un controlling aziendale e finanziario efficace.

RS 101 FF 2003 5410

2003-1842

5421

Erogazione di aiuti finanziari al Museo svizzero dei trasporti. LF

Art. 3 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Essa ha effetto fino al 31 dicembre 2007.

3

Il Consiglio federale ne stabilisce l'entrata in vigore.

5422