Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile

Disegno

(Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 20031, decreta: I La legge del 25 settembre 19522 sulle indennità di perdita di guadagno è modificata come segue: Art. 1a cpv. 2bis 2bis

Le persone reclutate secondo la legislazione militare svizzera hanno diritto a un'indennità per ogni giorno di soldo.

Art. 9

Indennità di base a. durante la scuola reclute e nei periodi di servizio equiparati alla scuola reclute

1

L'indennità giornaliera di base durante il reclutamento e la scuola reclute ammonta al 25 per cento dell'indennità totale massima.

2

L'indennità giornaliera di base per le persone soggette all'obbligo di leva e le reclute che hanno diritto ad assegni per i figli è calcolata in base all'articolo 11.

3

Alla persona prestante servizio civile che non ha assolto la scuola reclute spetta, per il numero di giorni del servizio civile corrispondenti alla durata di una scuola reclute, il 25 per cento dell'indennità di base massima. È tenuto conto dell'assolvimento parziale della scuola reclute. Il capoverso 2 si applica per analogia.

4

L'indennità giornaliera di base durante l'istruzione di base nella protezione civile ammonta al 25 per cento dell'indennità totale massima. Il capoverso 2 si applica per analogia. Il Consiglio federale emana disposizioni per le persone prestanti servizio che hanno assolto in tutto o in parte un'istruzione militare di base.

1 2

FF 2003 2529 RS 834.1

2003-0209

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Legge sulle indennità di perdita di guadagno

Art. 9a (nuovo)

b. Servizi di istruzione adempiuti senza interruzioni (militari in ferma continuata)

1 L'indennità giornaliera di base durante l'istruzione di base ammonta al 25 per cento dell'indennità totale massima. L'articolo 9 capoverso 2 si applica per analogia.

2 Terminata l'istruzione di base, l'indennità giornaliera di base al termine dell'istruzione di base è calcolata secondo l'articolo 11. Per le persone prestanti un servizio di avanzamento per accedere a un grado superiore, essa ammonta tuttavia durante tale servizio e i successivi periodi di servizio almeno al 37 per cento dell'indennità totale massima.

Art. 10 rubrica c. Servizi di istruzione per accedere a un grado superiore o a una nuova funzione (servizi di avanzamento) Art. 11 rubrica e cpv. 1 d. Altre prestazioni di servizio 1

L'indennità giornaliera di base durante le altre prestazioni di servizio ammonta al 65 per cento del reddito medio conseguito prima del servizio, ma almeno al 25 per cento dell'indennità totale massima.

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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