Decreto federale

Disegno

concernente l'Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese relativo alla procedura semplificata di estradizione e a complemento della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 19 settembre 20032, decreta: Art. 1 L'Accordo firmato il 10 febbraio 2003 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese relativo alla procedura semplificata di estradizione e a complemento della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 č approvato.

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Il Consiglio federale č autorizzato a ratificarlo.

Art. 2 Il presente decreto sottostā al referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

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RS 101 FF 2003 6173

2002-1133

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Procedura semplificata di estradizione e a complemento della Convenzione europea di estradizione. DF

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