Termine di referendum: 9 ottobre 2003

Legge federale sulla promozione del settore alberghiero del 20 giugno 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 75 e 103 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 settembre 20022, decreta:

Art. 1

Principio

1

La Confederazione promuove la concessione di crediti al settore alberghiero con lo scopo di mantenerne e migliorarne la competitività e la continuità.

2

A tale scopo, essa sostiene l'attività della Società svizzera di credito alberghiero (Società) con sede a Zurigo.

Art. 2

Forma giuridica della Società

La Società è una società cooperativa di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 829 del Codice delle obbligazioni3.

Art. 3 1

Compiti della Società

La Società concede mutui secondo le disposizioni della presente legge.

2

Essa può assumere altri compiti, ad esempio la consulenza d'economia aziendale per gli alberghi.

Art. 4

1

1 2 3

Scopo dei mutui

La Società può concedere mutui per: a.

il rinnovamento di un'azienda alberghiera o la sua sostituzione con una nuova costruzione;

b.

la costruzione di nuove aziende alberghiere;

c.

il rinnovamento o la costruzione d'alloggi per il personale e locali di lavoro come anche l'impianto di attrezzature alberghiere interaziendali;

RS 101 FF 2002 6379 RS 220

2002-1869

3921

Promozione del credito alle aziende alberghiere. LF

2

d.

agevolare l'acquisto di aziende alberghiere;

e.

rinnovi per eliminare barriere architettoniche per i disabili.

Anziché concedere nuovi mutui, la Società può rilevare quelli esistenti.

Art. 5 1

Limitazione alle regioni turistiche e alle stazioni balneari

I mutui sono destinati esclusivamente ad aziende: a.

nelle regioni turistiche;

b.

nelle stazioni balneari.

2

Sono regioni turistiche le regioni e le località in cui il turismo ha importanza essenziale ed è sottoposto a notevoli fluttuazioni stagionali. Il Consiglio federale designa tali regioni e località dopo aver sentito i Cantoni,.

3

La Società può accordare eccezioni per regioni le cui condizioni sono simili a quelle delle regioni turistiche.

Art. 6

Condizioni per la concessione dei mutui

La Società può concedere mutui qualora: a.

il debitore sia capace e degno di fiducia;

b.

i redditi attesi siano sufficienti a sostenere tutte le spese d'esercizio e a finanziare il rinnovamento corrente dell'azienda.

Art. 7

Limite dei mutui e della garanzia

1

La somma dei mutui concessi in conformità dell'articolo 4 capoverso 1 e dei crediti di grado anteriore o uguale non deve superare il valore reddituale presumibile dopo il rinnovamento. Se circostanze particolari lo giustificano, può essere preso a fondamento un altro valore.

2

Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 8

Interesse e ammortamento

1

La Società stabilisce saggi d'interesse per quanto possibile favorevoli. Può prevedere una partecipazione al risultato dell'azienda sostenuta con il mutuo.

2

Quando stabilisce i saggi d'interesse, essa prende in considerazione il rendimento dei prestiti della Confederazione, la situazione del mercato e le possibilità finanziarie della Società.

3

I mutui devono essere ammortati il più presto possibile. Di regola, il termine d'ammortamento non deve superare 20 anni.

Art. 9

1

Garanzia e controllo

I mutui devono essere garantiti da pegno immobiliare o altrimenti, salvo circostanze speciali.

3922

Promovimento del credito alle aziende alberghiere

2

La Società si fa concedere dal debitore la facoltà di fare controlli e d'esaminare i libri in ogni tempo. Essa lo obbliga a tenere una contabilità ordinata.

Art. 10

Tasse

1

La Società riscuote tasse per la trattazione delle domande di mutuo e per i controlli secondo l'articolo 9 capoverso 2.

2

Essa stabilisce le tasse nel suo regolamento.

Art. 11

Capitale sociale

1

Il capitale sociale della Società è di 12 milioni di franchi almeno, di cui 6 forniti dalla Confederazione e almeno 6 da terzi. Il valore nominale delle quote sociali è di 500 franchi.

2

L'interesse pagato sul capitale sociale non deve superare il 4 per cento.

Art. 12

Organizzazione e attività della Società

1

I particolari circa l'organizzazione e l'attività della Società sono disciplinati nelle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale, nello statuto e nel regolamento. Lo statuto, il regolamento e le loro modifiche devono essere approvati dal Consiglio federale.

2 Nell'assemblea generale ogni membro della Società ha diritto a tanti voti quante sono le sue quote.

3

Il presidente e la metà degli altri membri dell'amministrazione sono nominati dal Dipartimento federale dell'economia (DFE) e possono essere revocati soltanto da quest'ultimo.

4

Ove la presente legge, le disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale e lo statuto non dispongano altrimenti, sono applicabili le disposizioni del Codice delle obbligazioni4 sulla società cooperativa di diritto privato.

Art. 13

Protezione giuridica

1

Le decisioni prese dalla Società secondo la presente legge sono impugnabili dinanzi alla Commissione di ricorso DFE; le decisioni di questa sono definitive, in quanto non sia ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

2

La procedura è retta dalle disposizioni generali sull'organizzazione giudiziaria.

Art. 14

Finanziamento della Società

1

La Confederazione può concedere alla Società mutui senza interesse entro i limiti dei crediti stanziati.

2

La Società può inoltre procurarsi capitale di terzi da cerchie interessate o sul mercato finanziario.

4

RS 220

3923

Promozione del credito alle aziende alberghiere. LF

3

La Confederazione sopperisce alle perdite della Società sui mutui che le ha concesso, per quanto siano adempiute le condizioni della presente legge e la Società abbia osservato i suoi obblighi di diligenza. La Confederazione non risponde per eventuali impegni giusta il capoverso 2.

Art. 15

1

Esenzione fiscale

La Società è esente dalle imposte sul reddito e sulla sostanza.

2

Le quote sociali emesse dalla Società non sono sottoposte alla tassa federale di bollo sulle emissioni.

Art. 16

Vigilanza ed esecuzione

1

La Società sottostà alla vigilanza del Consiglio federale; esso informa l'Assemblea federale sull'attività della Società nel rapporto di gestione.

2 Il DFE veglia affinché i fondi che la Confederazione fornisce alla Società in virtù della presente legge siano impiegati in conformità della loro destinazione. La Società presenta ogni anno un rapporto sulla sua attività al DFE.

3 Nel rimanente, il Segretariato di Stato dell'economia provvede all'esecuzione della presente legge.

Art. 17

Scioglimento della Società

1

La deliberazione dell'assemblea generale di sciogliere la Società sottostà all'approvazione del Consiglio federale.

2 In caso di scioglimento della Società, sono dapprima estinti i debiti, regolati gli impegni derivanti dalle fideiussioni e restituite le quote sociali fino, al massimo, all'ammontare del valore nominale. L'eventuale saldo attivo è impiegato, sotto la vigilanza della Confederazione, per altre misure di promozione dell'industria alberghiera stagionale e delle stazioni climatiche.

Art. 18

Valutazione

1

Il Consiglio federale provvede a valutare scientificamente le misure secondo la presente legge.

2 Il DFE riferisce al Consiglio federale quattro anni dopo l'entrata in vigore e gli sottopone proposte circa l'ulteriore procedere.

Art. 19

Diritto previgente: abrogazione

La legge federale del 1° luglio 19665 per il promovimento del credito all'industria alberghiera e alle stazioni climatiche è abrogata.

5

RU 1966 1699, 1976 67, 1988 884, 1992 288, 1995 3517, 1998 1822, 2000 187

3924

Promovimento del credito alle aziende alberghiere

Art. 20

Disposizioni transitorie

Mutui e fideiussioni concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge sono mantenuti fino alla loro scadenza alle condizioni stabilite per contratto conformemente al diritto previgente. Per le fideiussioni la Società può riscuotere un premio.

Essa lo stabilisce nel proprio regolamento.

Art. 21

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 20 giugno 2003

Consiglio nazionale, 20 giugno 2003

Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christophe Thomann

Data di pubblicazione: 1° luglio 20036 Termine di referendum: 9 ottobre 2003

6

FF 2003 3921

3925