Termine di referendum: 9 ottobre 2003
Codice civile Modifica del 20 giugno 2003
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 20021, decreta: I Il Codice civile svizzero2 è modificato come segue: Art. 678 cpv. 2 e 3 2
Una servitù analoga al diritto di superficie su singole piante e piantagioni può essere costituita per un minimo di dieci e un massimo di 100 anni.
3
Il proprietario gravato può, prima della scadenza della durata pattuita, esigere il riscatto della servitù se ha concluso un contratto d'affitto sull'utilizzazione del suolo con il titolare della servitù e se tale contratto viene sciolto. Il giudice determina le conseguenze patrimoniali apprezzando tutte le circostanze.
Art. 745 cpv. 3 3
L'esercizio dell'usufrutto su un fondo può anche essere limitato a una determinata parte di un edificio o del fondo.
II 1
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
1 2
FF 2002 4208 RS 210
3926
2002-0713
Codice civile
Consiglio degli Stati, 20 giugno 2003
Consiglio nazionale, 20 giugno 2003
Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christoph Lanz
Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christophe Thomann
Data di pubblicazione: 1° luglio 20033 Termine di referendum: 9 ottobre 2003
3
FF 2003 3926
3927