Decreto federale sull'impiego dell'esercito per la protezione di rappresentanze straniere
Disegno
del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 70 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 19951; visto il messaggio del Consiglio federale del 16 aprile 20032 a sostegno del decreto federale sull'impiego dell'esercito per la protezione di rappresentanze straniere, decreta:
Art. 1 L'impiego dell'esercito per la protezione di rappresentanze straniere è approvato fino al 30 giugno 2004 al più tardi.
Art. 2 Il presente decreto non sottostà a referendum.
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RS 510.10 FF 2003 3113
3122
2003-0131