Termine per la raccolta delle firme: 7 aprile 2005

Iniziativa popolare federale «contro l'importazione di pellicce» Esame preliminare

La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «contro l'importazione di pellicce», presentata il 16 settembre 2003; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide:

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1.

La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «contro l'importazione di pellicce», presentata il 16 settembre 2003, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro incondizionata, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata incondizionatamente dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Erwin Kessler, Im Büel 2, 9546 Tuttwil 2. Marlène Gamper, Frohburgweg 22, 8180 Bülach 3. Roland Fäsch, Frohburgweg 22, 8180 Bülach 4. Manuela Pinza, Lahnhalde 11, 8200 Sciaffusa 5. Susanne Wachtl, Route Suisse 33, 1296 Coppet 6. Silvia Reichle, Bocksrietstieg 26, 8200 Sciaffusa 7. Lydia Reichle, Bocksrietstieg 26, 8200 Sciaffusa

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «contro l'importazione di pellicce» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

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2003-2035

Iniziativa popolare federale

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Verein gegen Tierfabriken VgT, Im Büel 2, 9546 Tuttwil, e pubblicata nel Foglio federale del 7 ottobre 2003.

23 settembre 2003

Cancelleria federale svizzera: La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Iniziativa popolare federale

Iniziativa popolare federale «contro l'importazione di pellicce» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue: Art. 80 cpv. 4 (nuovo) 4

L'importazione di pellicce e articoli di pellicceria è vietata. Sono eccettuate le pelli di pecora e di capra, le pelli bovine e le pellicce sintetiche.

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