Termine di referendum: 9 ottobre 2003

Legge federale sulla protezione degli animali (LPA) Modifica del 20 giugno 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 20021, decreta: I La legge federale del 9 marzo 19782 sulla protezione degli animali è modificata come segue: Ingresso visti gli articoli 25bis, 27sexies e 64bis della Costituzione federale3; ...

Art. 9 cpv. 1, secondo e terzo periodo 1

... È fatta salva l'importazione di carne koscher e di carne halal al fine di assicurare un approvvigionamento sufficiente di tale carne alle comunità ebraica e musulmana.

Il diritto di importare e il diritto di acquistare la carne koscher e la carne halal spettano unicamente ai membri di queste comunità, nonché alle persone giuridiche e società di persone appartenenti ad esse.

Art. 33a

Protezione degli investimenti

Gli edifici e le attrezzature destinati agli animali da reddito e autorizzati secondo la presente legge possono essere utilizzati almeno per la durata ordinaria d'ammortamento.

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1 2 3

FF 2002 4208 RS 455 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 64, 80 e 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

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2002-0717

Legge federale sulla protezione degli animali

Consiglio degli Stati, 20 giugno 2003

Consiglio nazionale, 20 giugno 2003

Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christophe Thomann

Data di pubblicazione: 1° luglio 20034 Termine di referendum: 9 ottobre 2003

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