Termine di referendum: 10 luglio 2003

Legge federale sui politecnici federali (Legge sui PF) Modifica del 21 marzo 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 20021, decreta: I La legge del 4 ottobre 19912 sui PF è modificata come segue: Ingresso visti gli articoli 27 e 27sexies della Costituzione federale3; ...

Art. 1 cpv. 1 lett. c 1

La presente legge si applica al settore dei politecnici federali (settore dei PF) in cui rientrano: c.

gli istituti di ricerca.

Art. 2 cpv. 1 lett. e, f 1

I PF e gli istituti di ricerca devono: e.

curare le pubbliche relazioni;

f.

valorizzare i risultati delle loro ricerche.

Art. 3a

Partecipazione ad imprese

Al fine di sfruttare i diritti su beni immateriali, i PF e gli istituti di ricerca possono, nell'ambito dei loro compiti legali, partecipare a persone giuridiche di diritto pubblico o privato.

1 2 3

FF 2002 3125 RS 414.110 Queste disposizioni corrispondono agli art. 63 e 64 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

2002-0297

2395

Legge sui PF

Art. 4

Organizzazione e autonomia del settore dei PF

1

Il settore dei PF è aggregato amministrativamente al Dipartimento federale dell'interno (Dipartimento). Nel quadro della legge, organizza le proprie attività autonomamente.

2

Il Consiglio dei PF è l'organo di direzione strategica del settore dei PF.

3

I PF e gli istituti di ricerca esercitano le competenze che non sono espressamente assegnate al Consiglio dei PF.

Art. 5 cpv. 4 Abrogato Art. 8 cpv. 1 lett. a e c, nonché cpv. 2 1

I PF adempiono il loro compito di insegnamento, in particolare: a.

dando agli studenti una formazione universitaria specializzata che si conclude con il conferimento di un titolo accademico;

c.

Concerne solo il testo francese.

2

A tal fine si appoggiano in particolare all'attività di ricerca dei membri del corpo insegnante.

Art. 10a

Garanzia della qualità

I PF verificano periodicamente ai sensi della legislazione sull'aiuto alle università la qualità dell'insegnamento, della ricerca e dei servizi e provvedono a garantire la qualità a lungo termine.

Art. 11 cpv. 1 e 3 1 I PF istituiscono servizi sociali e culturali destinati ai loro membri oppure partecipano a servizi esistenti. Prendono provvedimenti volti a facilitare la custodia dei bambini.

3

Essi promuovono lo sport universitario.

Art. 12 cpv. 1 1 In ognuno dei PF le lingue d'insegnamento sono il tedesco, il francese, l'italiano e, secondo le consuetudini dell'insegnamento e della ricerca, l'inglese.

Art. 13 cpv. 1 lett. a e 2 1

Sono membri dei PF: a.

2396

i membri del corpo insegnante (professori ordinari, professori straordinari, professori-assistenti, liberi docenti, maîtres d'enseignement et de recherche e incaricati di corsi);

Legge sui PF

2

Il Consiglio dei PF può istituire altre categorie di membri del corpo insegnante.

Art. 14

Membri del corpo insegnante

1

I membri del corpo insegnante insegnano e svolgono ricerche autonomamente nell'ambito del mandato di insegnamento e di ricerca e sotto la propria responsabilità.

2

Su proposta dei PF, il Consiglio dei PF nomina i professori ordinari e straordinari e ne definisce il campo d'insegnamento e di ricerca.

3

Su proposta dei PF, nomina i professori-assistenti per un periodo di quattro anni al massimo. Può rinnovarne il mandato una volta sola. Il rapporto di lavoro può essere disdetto secondo la procedura ordinaria.

4 La Direzione della scuola conferisce la venia legendi e designa i maîtres d'enseignement et de recherche e gli incaricati di corsi.

Art. 15, rubrica e cpv. 2 e 3 Assistenti 2

e 3 Abrogati

Art. 16 1

2

Condizioni d'ammissione

È ammesso a un PF come studente del primo semestre: a.

il titolare di un attestato di maturità federale, di un attestato di maturità riconosciuto dalla Confederazione o di un attestato equivalente rilasciato da una scuola media superiore svizzera o del Liechtenstein;

b.

il titolare di un altro diploma riconosciuto dalla Direzione della scuola;

c.

il titolare di un diploma rilasciato da una scuola universitaria professionale svizzera; oppure

d.

chi ha superato un esame d'ammissione.

La Direzione della scuola stabilisce le condizioni d'ammissione per: a.

accedere a un semestre superiore, in particolare se si tratta di titolari di un diploma di una scuola universitaria professionale svizzera;

b.

i candidati al dottorato;

c.

gli studenti di terzo ciclo; e

d.

gli uditori.

Art. 17

Rapporti di lavoro

1

Il Consiglio federale disciplina nel quadro della legge del 24 marzo 20004 sul personale federale e della legge del 23 giugno 20005 sulla Cassa pensioni della Confederazione le condizioni d'impiego e la previdenza professionale dei membri a tempo 4 5

RS 172.220.1 RS 172.222.0

2397

Legge sui PF

pieno del Consiglio dei PF, dei presidenti delle scuole e dei direttori degli istituti di ricerca.

2 I rapporti di lavoro del personale sono retti dalla legge del 24 marzo 2000 sul personale federale, sempreché la presente legge non disponga diversamente.

3 Per quanto lo richiedano esigenze particolari dell'insegnamento e della ricerca, il Consiglio dei PF può, nel quadro dell'articolo 6 capoverso 5 della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale, emanare prescrizioni concernenti le condizioni d'impiego di professori sulla base del diritto privato; tali prescrizioni necessitano dell'approvazione del Consiglio federale.

4

In casi eccezionali debitamente motivati, il Consiglio dei PF può convenire con un professore che il suo impiego duri oltre il limite di età di cui all'articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 19466 sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.

5

Il personale è assicurato presso la Cassa pensioni della Confederazione. Per il settore dei PF, il Consiglio dei PF è datore di lavoro ai sensi della legge del 23 giugno 2000 sulla Cassa pensioni della Confederazione.

Art. 18

Pubblicazioni scientifiche

Nelle pubblicazioni scientifiche devono essere menzionate tutte le persone che vi hanno collaborato sul piano scientifico.

Art. 19 cpv. 1 lett. abis 1

I PF conferiscono: abis. titoli di bachelor e di master;

Art. 20 cpv. 1 1

Il Consiglio dei PF può conferire il titolo di professore a liberi docenti, maîtres d'enseignement et de recherche e incaricati di corsi particolarmente meritevoli.

Art. 22

Istituzione e soppressione

Istituti di ricerca possono essere istituiti o soppressi mediante ordinanza dell'Assemblea federale.

Art. 24

Composizione

1

Il Consiglio federale nomina per un periodo di quattro anni i seguenti membri del Consiglio dei PF:

6

a.

il presidente;

b.

il vicepresidente;

RS 831.10

2398

Legge sui PF

c.

un direttore di un istituto di ricerca;

d.

un membro proposto dalle assemblee delle scuole;

e.

altri cinque membri.

2

La rielezione è possibile.

3

I presidenti delle scuole fanno parte d'ufficio del Consiglio dei PF.

4

Il Consiglio dei PF può formare comitati.

Art. 25 cpv. 1 1

Il Consiglio dei PF: a.

definisce la strategia del settore dei PF nell'ambito del mandato di prestazioni;

b.

rappresenta il settore dei PF nei confronti delle autorità della Confederazione;

c.

emana disposizioni sulla supervisione e esercita la supervisione strategica;

d.

approva i piani di sviluppo del settore dei PF e ne controlla l'esecuzione;

e.

procede alle nomine di sua competenza;

f.

esercita la sorveglianza sul settore dei PF;

g.

è responsabile del coordinamento e della pianificazione secondo la legislazione sull'aiuto alle università e la ricerca;

h.

adotta il proprio regolamento interno;

i.

adempie gli altri compiti assegnatigli dalla presente legge.

Art. 26

Presidente del Consiglio dei PF

1

Il presidente del Consiglio dei PF gestisce gli affari che competono al Consiglio dei PF e decide quanto gli pertiene secondo il regolamento interno.

2

Rappresenta il settore dei PF verso l'esterno.

Art. 26a

Comitato consultivo

Il Consiglio dei PF può istituire un comitato consultivo scientifico.

Art. 26b

Stato maggiore

Il Consiglio dei PF dispone di uno stato maggiore.

Art. 27 cpv. 2 e 3 2

Il Consiglio dei PF definisce nelle linee fondamentali l'organizzazione dei PF.

3

I presidenti delle scuole sono nominati dal Consiglio federale su proposta del Consiglio dei PF; il Consiglio dei PF nomina gli altri membri delle direzioni delle scuole. La durata della funzione è di quattro anni; la rielezione è possibile.

2399

Legge sui PF

Art. 30

Conferenza dei membri del corpo insegnante

1

La Conferenza è composta di rappresentanti del corpo insegnante. Essa dà un parere alla Direzione della scuola su tutti i problemi riguardanti l'insieme del corpo insegnante.

2 I membri del corpo insegnante stabiliscono la procedura di nomina e il regolamento interno della Conferenza.

Art. 31 cpv. 3, secondo periodo 3

... Mediante ordinanza, il Consiglio dei PF può attribuirle altri compiti.

Art. 32 cpv. 4 4 Per il rimanente, il Consiglio dei PF disciplina l'estensione e le modalità della cogestione.

Titolo prima dell'art. 33

Capitolo 5: Mandato di prestazioni e finanze Art. 33

Mandato di prestazioni

1

Il Consiglio federale sottopone per approvazione all'Assemblea federale un mandato di prestazioni quadriennale per il settore dei PF.

2

Il mandato di prestazioni determina le priorità e gli obiettivi del settore dei PF per quanto concerne l'insegnamento, la ricerca e le prestazioni durante il periodo del mandato. Esso tiene conto della politica scientifica generale della Confederazione e degli obiettivi strategici del settore dei PF.

3

In quanto a tempi e contenuti, il mandato di prestazioni è adeguato al limite di spesa della Confederazione.

4 Il mandato di prestazioni stabilisce i metodi e i criteri per verificare se i singoli obiettivi sono stati raggiunti, nonché i principi secondo cui i mezzi finanziari sono assegnati ai PF e agli istituti di ricerca.

5

Se motivi gravi e non prevedibili lo richiedono, il Consiglio federale può modificare il mandato di prestazioni durante il periodo di validità. Consulta previamente le commissioni legislative competenti.

Art. 33a

Attuazione

Il Consiglio dei PF conclude accordi sugli obiettivi con i PF e gli istituti di ricerca e ripartisce i mezzi finanziari della Confederazione; si fonda in particolare sulle proposte budgetarie presentate dai PF e dagli istituti di ricerca.

2400

Legge sui PF

Art. 34

Rendiconto

1

Alla fine del periodo considerato dal mandato di prestazioni, il Consiglio dei PF elabora a destinazione del Consiglio federale un rapporto sulla realizzazione del mandato. Il rapporto è sottoposto per approvazione all'Assemblea federale.

2

Nel rendiconto annuale il Consiglio dei PF informa inoltre il Consiglio federale sul grado di realizzazione del mandato di prestazioni. Il Consiglio federale ne riferisce all'Assemblea federale.

Art. 34a

Valutazione e misure

Il Dipartimento valuta la realizzazione del mandato e propone al Consiglio federale le misure eventualmente necessarie. Unitamente alla proposta relativa al nuovo mandato di prestazioni, presenta all'Assemblea federale un rapporto intermedio sulla realizzazione degli obiettivi.

Art. 34b

Contributo finanziario della Confederazione

1

Il Consiglio federale propone all'Assemblea federale il limite di spesa per la copertura del fabbisogno finanziario del settore dei PF per l'esercizio e gli investimenti.

2 L'Assemblea federale stabilisce di volta in volta il limite di spesa per un periodo di quattro anni.

3

Il contributo finanziario è indipendente dall'importo e dallo scopo dei mezzi di terzi acquisiti dai PF o dagli istituti di ricerca.

Art. 34c

Mezzi di terzi

1

I PF e gli istituti di ricerca dispongono, compatibilmente con i loro compiti, dei mezzi che provengono loro da terzi.

2

Il Consiglio dei PF emana prescrizioni sulla gestione di tali mezzi.

Art. 34d

Tasse

1

I PF e gli istituti di ricerca riscuotono tasse per le loro prestazioni.

2

L'importo delle tasse d'iscrizione deve essere socialmente sopportabile.

3

Il Consiglio dei PF emana il regolamento delle tasse.

4

I PF e gli istituti di ricerca forniscono le loro prestazioni a prezzi di mercato.

Art. 34e

Altri tributi

1

I PF e gli istituti di ricerca possono autorizzare organizzazioni di loro membri a riscuotere tasse adeguate e socialmente sopportabili per le prestazioni fornite nell'interesse dei PF e degli istituti di ricerca o dei loro membri. Le tasse devono essere fissate in un regolamento; questo regolamento sottostà all'approvazione dei PF o degli istituti di ricerca.

2401

Legge sui PF

2 I PF possono riscuotere dagli studenti e dai candidati al dottorato contributi socialmente sopportabili per l'utilizzazione degli impianti sportivi.

Art. 35

Preventivo e consuntivo

1

Il Consiglio dei PF allestisce, per il settore dei PF, il preventivo annuo e il consuntivo annuo con bilancio e conto economico secondo i principi commerciali e le norme della gestione aziendale.

2

Emana le disposizioni esecutive sulla contabilità in un'ordinanza; questa ordinanza sottostà all'approvazione del Consiglio federale.

Art. 35a 1

Vigilanza finanziaria

Il Consiglio dei PF istituisce un ispettorato delle finanze.

2 Emana le prescrizioni esecutive sull'esercizio della vigilanza finanziaria nel settore dei PF d'intesa con il Controllo federale delle finanze.

3

I conti del settore dei PF sono revisionati dal Controllo federale delle finanze.

Titolo prima dell'art. 35b

Capitolo 6: Fondi e diritti su beni immateriali Art. 35b

Fondi

1

Il Consiglio federale disciplina l'utilizzazione dei fondi di proprietà della Confederazione.

2 Il Consiglio dei PF coordina la gestione dei fondi e provvede a conservarne il valore e la funzione.

Art. 36

Diritti su beni immateriali

1

Ad eccezione dei diritti d'autore, tutti i diritti sui beni immateriali prodotti nell'esercizio dell'attività di servizio da persone legate da un rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 17 appartengono ai PF e agli istituti di ricerca.

2 I diritti esclusivi di uso di programmi per computer prodotti nell'esercizio dell'attività di servizio da persone legate da un rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 17 appartengono ai PF e agli istituti di ricerca. I PF e gli istituti di ricerca possono pattuire con gli aventi diritto la cessione dei diritti d'autore su altre categorie d'opere.

3 Le persone che producono beni immateriali ai sensi dei capoversi 1 e 2 devono ottenere un'adeguata partecipazione agli eventuali utili realizzati con lo sfruttamento di tali beni.

4 Il Consiglio dei PF disciplina le disposizioni esecutive in un'ordinanza; questa ordinanza sottostà all'approvazione del Consiglio federale.

2402

Legge sui PF

Titolo prima dell'art. 37

Capitolo 7: Protezione giuridica e disposizioni penali Art. 37

Protezione giuridica

1

Contro le decisioni degli organi dei PF e degli istituti di ricerca è ammissibile il ricorso alla Commissione di ricorso dei PF (art. 37a).

2

Contro le decisioni del Consiglio dei PF e della Commissione di ricorso dei PF è ammissibile il ricorso: a.

alla Commissione di ricorso in materia di personale, se si tratta di decisioni in materia di personale;

b.

alla Commissione di ricorso dei PF, negli altri casi.

3

Contro le decisioni della Commissione di ricorso dei PF possono ricorrere anche i PF, gli istituti di ricerca, le assemblee delle scuole, queste ultime limitatamente a questioni relative alla cogestione.

4

Nei ricorsi contro risultati d'esami e promozioni non può essere invocata l'inadeguatezza.

5

Per il rimanente, si applicano le prescrizioni della procedura amministrativa federale.

Art. 37a

Commissione di ricorso dei PF

1

Il Consiglio dei PF nomina i sette membri della Commissione di ricorso dei PF.

Almeno quattro di questi membri devono far parte del settore dei PF.

2

La durata della funzione è di quattro anni e la rielezione è possibile.

3

Nell'esercizio della loro attività i membri sono indipendenti e sottostanno soltanto alla legge.

4

La Commissione dipende amministrativamente dal Consiglio dei PF. Essa dispone di una propria segreteria.

5

Il Consiglio dei PF emana il regolamento della Commissione. Vi disciplina segnatamente le competenze del presidente nei casi urgenti o di importanza secondaria e l'istituzione di camere con competenza decisionale autonoma.

Titolo prima dell'art. 39

Capitolo 8: Disposizioni finali Sezione 1: Alta sorveglianza, norme d'esecuzione Art. 39, rubrica Abrogata

2403

Legge sui PF

Titolo prima dell'art. 40

Sezione 2: Modifica del diritto vigente Art. 40, rubrica e cpv. 2 Abrogazione e modifica del diritto vigente 2

Le seguenti leggi sono modificate come segue:

1. Legge federale del 6 ottobre 19897 sulle finanze della Confederazione Art. 1 cpv. 3 Abrogato Art. 35 cpv. 2, primo periodo 2

Essa gestisce la tesoreria centrale della Confederazione, delle Ferrovie federali, della Posta svizzera e del settore dei PF. ...

2. Legge federale del 7 ottobre 19838 sulla ricerca Art. 16 cpv. 1 1

Mediante ordinanza dell'Assemblea federale possono essere istituiti, o assunti completamente o parzialmente, centri di ricerca. Tali centri devono essere soppressi quando non ve ne è più il bisogno.

3. Legge federale del 20 dicembre 19689 sulla procedura amministrativa Art. 71d lett. i Gli articoli 71b e 71c non si applicano alle commissioni seguenti, la cui organizzazione è determinata esclusivamente dal diritto federale applicabile in materia: i.

7 8 9 10

la Commissione di ricorso dei PF (art. 37a della legge del 4 ottobre 199110 sui PF).

RS 611.0 RS 420.1 RS 172.021 RS 414.110; RU ... (FF 2003 2395)

2404

Legge sui PF

Sezione 3: Disposizioni transitorie relative alla modifica del 21 marzo 2003 Art. 40a

Passaggio al nuovo rapporto di lavoro

Il Consiglio dei PF è autorizzato a porre termine in un momento da esso stabilito al mandato dei professori ordinari e straordinari e a disciplinare il passaggio al nuovo rapporto di lavoro. Tale disciplinamento deve essere approvato dal Consiglio federale.

Art. 40b

Trasferimento alla Cassa pensioni della Confederazione

1

I professori ordinari e straordinari nominati prima del 1° gennaio 1995, compresi quelli pensionati, e i loro superstiti sono assicurati presso la Cassa pensioni della Confederazione dall'entrata in vigore della presente legge.

2

Le pensioni e le rendite per superstiti correnti rimangono invariate. La determinazione delle rendite future per superstiti e l'adeguamento al rincaro sono retti dalle disposizioni in vigore per la Cassa pensioni della Confederazione.

3

La Confederazione si assume la riserva matematica necessaria al trasferimento degli assicurati alla Cassa pensioni della Confederazione.

4 Il Consiglio federale disciplina le modalità del trasferimento e l'importo della riserva matematica necessaria.

Art. 40c

Trasferimento di beni mobili

Il Consiglio federale stabilisce mediante ordinanza il momento in cui i beni mobili diventano proprietà dei PF e degli istituti di ricerca.

Art. 40d

Disposizioni transitorie relative alla protezione giuridica

1

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei PF emana il regolamento della Commissione di ricorso dei PF.

2 Fino all'entrata in vigore di detto regolamento, il Consiglio dei PF rimane competente a statuire sui ricorsi di cui all'articolo 37 capoverso 1.

3 Dall'entrata in vigore di detto regolamento, la Commissione di ricorso dei PF è competente a statuire sui ricorsi pendenti presso il Consiglio dei PF.

Titolo prima dell'art. 41

Sezione 4: Referendum ed entrata in vigore Art. 41, rubrica Abrogata

2405

Legge sui PF

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 21 marzo 2003

Consiglio nazionale, 21 marzo 2003

Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christophe Thomann

Data di pubblicazione: 1° aprile 200311 Termine di referendum: 10 luglio 2003

11

FF 2003 2395

2406