Termine di referendum: 9 ottobre 2003

Legge federale sull'inchiesta mascherata (LFIM) del 20 giugno 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 123 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° luglio 19982, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Scopo

L'inchiesta mascherata ai sensi della presente legge mira ad infiltrare gli ambienti criminali con membri della polizia non riconoscibili come tali (agenti infiltrati) e a contribuire in tal modo al chiarimento di reati particolarmente gravi.

Art. 2

Campo d'applicazione

La presente legge si applica nell'ambito dei procedimenti penali della Confederazione e dei Cantoni.

Art. 3

Principi

L'integrità e l'identità dell'agente infiltrato sono protette. La forma e l'entità dei mezzi utilizzati a tal fine devono permettere di: a.

stabilire i fatti; e

b.

preservare il diritto delle persone interessate a un processo equo, in particolare il diritto a una difesa efficace.

Art. 4 1

a.

1 2

Condizioni

Un'inchiesta mascherata può essere ordinata se: determinati fatti confermano il sospetto che sono stati commessi o potrebbero verosimilmente essere commessi reati particolarmente gravi; e

RS 101 FF 1998 3319

3864

2003-1354

Legge federale sull'inchiesta mascherata

b.

le operazioni d'inchiesta precedenti sono risultate infruttuose o le indagini risultassero altrimenti vane o sproporzionatamente ardue.

2

L'inchiesta mascherata può essere ordinata per perseguire i reati di cui alle seguenti disposizioni: a3. articoli 111, 112, 122, 138-140, 143 capoverso 1, 144 capoverso 3, 144bis numero 1 secondo comma e numero 2 secondo comma, 146 capoversi 1 e 2, 147 capoversi 1 e 2, 148, 156, 157 numero 2, 160, 183­185, 187, 188, 191, 192, 195, 196, 197 numero 3, 221 capoversi 1 e 2, 223 numero 1, 224, 226­ 228, 231­234, 237 numero 1, 238 capoverso 1, 240 capoverso 1, 241 capoverso 1, 242, 244 capoverso 2, 251, 260bis, 260ter, 264­266, 271, 272 numero 2, 273, 274 numero 1 secondo comma, 277 numero 1, 305bis numero 2, 310, 322ter, 322quater e 322septies del Codice penale4;

3

4 5 6 7 8 9 10 11

b.

articoli 86, 86a , 103 numero 1, 106 capoversi 1 e 2, 108­113, 115, 116, 121, 130­132, 134 capoverso 3, 135 capoversi 1, 2 e 4, 137a, 137b, 141, 142, 151a-151c, 155, 156, 160 capoversi 1 e 2; 161 numero 1, 162, 164­ 169, 169a numero 1, 170 capoverso 1, 171b, 172 e 177 del Codice penale militare del 13 giugno 19275;

c.

articoli 34 e 35 della legge federale del 13 dicembre 19966 sul materiale bellico;

d.

articoli 29 e 32 della legge del 23 dicembre 19597 sull'energia nucleare;

e.

articoli 19 numero 2 secondo periodo e 20 numero 1 secondo periodo della legge del 3 ottobre 19518 sugli stupefacenti;

f.

articolo 14 della legge del 13 dicembre 19969 sul controllo dei beni a duplice impiego;

g.

articolo 24 della legge federale del 22 giugno 200110 relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali;

h.

articolo 23 capoverso 2 della legge federale del 26 marzo 193111 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri.

Con l'entrata in vigore della legge federale del 21 marzo 2003 che modifica il Codice penale e la legge sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (Finanziamento del terrorismo, FF 2003 2475), l'elenco della lettera a sarà completato con l'articolo 260quinquies.

RS 311.0; RU ... (FF 2002 7351) RS 321.0; RU ... (FF 2003 2438) RS 514.51 RS 732.0 RS 812.121 RS 946.202 RS 211.221.31 RS 142.20

3865

Legge federale sull'inchiesta mascherata

Art. 5

Designazione

1

Il comandante di un corpo di polizia con compiti di polizia giudiziaria può, con il consenso della persona interessata, designare quest'ultima agente infiltrato qualora occorra far luce su reati di cui all'articolo 4.

2

3

Possono essere designati quali agenti infiltrati: a.

membri del corpo di polizia; nonché

b.

persone assunte a titolo provvisorio al fine di svolgere un compito di polizia, anche se prive di formazione professionale in materia di polizia.

Come persone di contatto sono designati membri del corpo di polizia.

Art. 6 1

Identità fittizia e garanzia di riservatezza

Il comando di polizia può assegnare all'agente infiltrato un'identità fittizia.

2

Può garantire all'agente infiltrato che non rivelerà la sua vera identità nemmeno nell'ambito di un procedimento giudiziario nel quale l'agente infiltrato compaia come persona informata sui fatti o come testimone.

3 Se l'agente infiltrato ha commesso un reato nel corso dell'intervento, l'autorità d'approvazione decide sotto quale identità si svolge il procedimento penale.

Art. 7

Approvazione giudiziaria

1

La designazione di un agente infiltrato sottostà ad approvazione giudiziaria.

2

L'approvazione si pronuncia espressamente sul permesso di: a.

allestire o alterare documenti per costituire o conservare un'identità fittizia;

b.

fare la promessa di riservatezza di cui all'articolo 6 capoverso 2;

c.

designare una persona di cui all'articolo 5 capoverso 2 lettera b.

Art. 8

Procedura d'approvazione

1

La decisione motivata relativa alla designazione dell'agente infiltrato e gli atti indispensabili alla sua approvazione vanno trasmessi alle autorità seguenti: a.

per le autorità federali: al presidente della Camera d'accusa del Tribunale federale;

b.

per le autorità cantonali: all'autorità giudiziaria designata dal Cantone.

2

L'autorità d'approvazione emana la decisione con breve motivazione. Può autorizzare la designazione a titolo provvisorio o a determinate condizioni, nonché esigere che l'incartamento sia completato o che siano fornite delucidazioni ulteriori.

3

L'approvazione è rilasciata per un anno al massimo. Prima della scadenza, il comando di polizia redige un rapporto sullo svolgimento dell'inchiesta mascherata e, se necessario, chiede una proroga dell'approvazione.

3866

Legge federale sull'inchiesta mascherata

Art. 9

Diritti e obblighi

1

L'agente infiltrato ha diritto alla migliore protezione possibile in caso di pericolo per la vita o l'integrità fisica.

2

Deve svolgere l'intervento attenendosi alle istruzioni e presentare periodicamente un rendiconto completo concernente attività e accertamenti. Istruzioni e rendiconto sono versati agli atti. Questi atti sono conservati separatamente da quelli procedurali.

3

Il Consiglio federale e le autorità cantonali competenti emanano le disposizioni di servizio relative all'inchiesta mascherata. In particolare disciplinano il risarcimento delle spese supplementari e l'indennizzo dei danni subìti nell'ambito dell'inchiesta mascherata dalle persone che vi partecipano o, per perdita di sostegno, dai loro familiari. Non è lecito assegnare premi correlati ai risultati.

Art. 10

Estensione dell'intervento autorizzato

1

L'agente infiltrato non deve risvegliare un'inclinazione latente a commettere un reato o a commettere un reato o a commettere un reato più grave di quello previsto.

Deve limitarsi alla concretizzazione della già presente determinazione a commettere il reato.

2 L'attività dell'agente infiltrato deve incidere soltanto in misura secondaria sulla determinazione a commettere un reato concreto.

3

Se necessario, l'agente infiltrato è segnatamente autorizzato a effettuare acquisti probatori per predisporre l'affare principale e a documentare con mezzi adeguati la sua capacità economica.

4 Se l'agente infiltrato oltrepassa i limiti del comportamento ammissibile, il giudice ne tiene adeguatamente conto nella commisurazione della pena per la persona influenzata o prescinde dalla punizione.

Art. 11

Persona di contatto

1

Per tutta la durata dell'intervento, la persona di contatto istruisce l'agente infiltrato. Anche nell'ambito di un procedimento penale, il collegamento tra l'autorità che ha ordinato l'inchiesta mascherata e l'agente infiltrato avviene per il tramite della persona di contatto.

2

La persona di contatto ha la facoltà di impartire istruzioni alla stregua di un superiore gerarchico e adempie segnatamente i compiti seguenti: a.

istruisce in dettaglio l'agente infiltrato sul suo intervento, sulle sue attribuzioni e sull'utilizzazione dell'identità fittizia;

b.

dirige e assiste l'agente infiltrato per tutta la durata dell'intervento e valuta costantemente i rischi;

c.

registra per scritto eventuali rapporti forniti oralmente e gestisce gli atti conformemente all'articolo 9 capoverso 2;

d.

informa le altre persone partecipanti all'inchiesta e assicura il coordinamento; 3867

Legge federale sull'inchiesta mascherata

e.

Art. 12

trasmette le direttive e le istruzioni delle autorità che dirigono il procedimento.

Utilizzazione degli accertamenti

1

Se i rapporti dell'agente infiltrato contengono accertamenti relativi a un crimine o a un delitto, il comando di polizia denuncia il caso all'autorità competente per il perseguimento penale. La denuncia può essere accompagnata dalla richiesta di rinunciare momentaneamente a qualsiasi operazione d'inchiesta riconoscibile come tale al fine di non pregiudicare l'inchiesta mascherata.

2

Se gli accertamenti di cui al capoverso 1 sono indispensabili per l'assunzione delle prove, un rapporto di polizia ufficiale è integrato negli atti procedurali.

Art. 13 1

Fine dell'intervento

Il comando di polizia competente pone fine all'intervento quando: a.

non è ipotizzabile nessun intervento, entro un termine ragionevole, nell'ambito di un procedimento penale;

b.

si rivela che i rischi o il dispendio dell'intervento sono sproporzionati rispetto all'esito atteso; o

c.

l'agente infiltrato non si attiene alle istruzioni, informa scientemente in modo falso la persona di contatto o non rispetta gli obblighi in qualsivoglia altra maniera.

2 L'intervento termina conformemente alle istruzioni della persona di contatto. La fine dell'intervento va predisposta in modo tale da non esporre a un pericolo evitabile né l'agente infiltrato, né terzi coinvolti nell'inchiesta.

3 Non appena l'identità fittizia non sia più necessaria, il comando di polizia ripone in luogo sicuro i documenti che hanno permesso di certificarla.

4

Il comando di polizia provvede se del caso a fornire un'assistenza adeguata all'agente infiltrato esonerato dalle sue funzioni. Ciò vale anche per i terzi coinvolti nell'inchiesta.

Sezione 2: Intervento nell'ambito di un procedimento penale Art. 14

Autorità competenti

L'intervento di un agente infiltrato nell'ambito di un procedimento penale può essere ordinato: a.

dal procuratore generale della Confederazione e dai giudici istruttori federali;

b.

dalle autorità cantonali competenti per l'istruzione penale.

3868

Legge federale sull'inchiesta mascherata

Art. 15

Possibilità di intervento

Un agente infiltrato di un corpo di polizia diverso da quello attribuito all'autorità competente per l'istruzione penale, o di un corpo di polizia straniero può pure intervenire nell'ambito di un procedimento penale se adempie le condizioni di cui all'articolo 5. Di regola, l'intervento dell'agente infiltrato è diretto dalla sua persona di contatto.

Art. 16

Impunità per reati in materia di stupefacenti

L'agente infiltrato che agisce conformemente alla presente legge non è punibile giusta gli articoli 19 e 20­22 della legge federale del 3 ottobre 195112 sugli stupefacenti.

Art. 17

Approvazione giudiziaria

1

L'impiego di un agente infiltrato nell'ambito di un procedimento penale soggiace all'approvazione delle autorità di cui all'articolo 8 capoverso 1.

2 L'approvazione contiene la conferma scritta che le misure di protezione di cui all'articolo 23 capoverso 1 saranno prese nell'ambito del procedimento penale.

Art. 18

Procedura d'approvazione

1

L'autorità che ordina l'inchiesta mascherata trasmette entro 48 ore all'autorità di approvazione: a.

l'ordine d'inchiesta;

b.

la motivazione e gli atti procedurali essenziali per l'approvazione.

2 L'autorità d'approvazione emana la propria decisione, con breve motivazione, entro cinque giorni dal momento in cui l'inchiesta è stata ordinata. Può rilasciare l'autorizzazione a titolo provvisorio o a determinate condizioni, oppure esigere che l'incartamento sia completato o che siano fornite delucidazioni ulteriori.

3 L'approvazione è rilasciata per un anno al massimo. Prima della scadenza, l'autorità che ha ordinato l'inchiesta mascherata presenta un rapporto sul suo svolgimento e, se necessario, chiede una proroga dell'approvazione.

4 Se è ordinato l'intervento di un agente infiltrato straniero, l'autorità d'approvazione verifica anche se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5.

5

Se l'inchiesta mascherata non è approvata o se non è stata domandata alcuna approvazione, l'autorità che l'ha ordinata è tenuta a concludere l'intervento e a stralciare immediatamente dagli atti procedurali tutti i relativi documenti. Le informazioni raccolte nel corso dell'inchiesta non possono essere utilizzate né per altre inchieste né a danno di un imputato.

12

RS 812.121

3869

Legge federale sull'inchiesta mascherata

Art. 19

Fine dell'inchiesta mascherata

1

L'autorità che ha ordinato l'inchiesta mascherata pone fine all'intervento se le condizioni non sono più soddisfatte. Essa interrompe l'intervento se l'agente infiltrato si discosta in modo grave dalle istruzioni o informa scientemente in modo non veritiero le autorità responsabili dell'inchiesta. È applicabile l'articolo 13 capoversi 2­4.

2 L'autorità che ha ordinato l'inchiesta mascherata ne comunica immediatamente la sospensione o la fine regolamentare all'autorità d'approvazione.

Art. 20

Importi necessari alla conclusione di un affare fittizio

1

Su richiesta del comando di polizia competente per l'intervento, la Confederazione può mettere a disposizione, per il tramite della Banca nazionale, gli importi necessari alla conclusione di un affare fittizio o alla dimostrazione della capacità economica dell'agente infiltrato, nella quantità e secondo le modalità desiderate.

2 I Cantoni presentano la richiesta, corredata di una breve descrizione del caso, all'Ufficio federale di polizia. Il comando di polizia prende le necessarie misure di sicurezza.

3 L'ente pubblico responsabile risponde delle perdite causate intenzionalmente o per negligenza grave.

Art. 21

Accertamenti casuali

1

Se, nell'eseguire il mandato conformemente alle istruzioni, viene a conoscenza di reati diversi da quelli menzionati nell'ordine d'inchiesta, l'agente infiltrato ne informa la persona di contatto.

2

Tali informazioni possono essere utilizzate contro le persone menzionate nell'ordine d'inchiesta se sussiste il sospetto di un reato per il quale potrebbe pure essere ordinata un'inchiesta mascherata.

3 Se il procedimento penale è condotto contro sconosciuti o se si tratta di reati commessi da persone che non sono menzionate nell'ordine d'inchiesta, le informazioni raccolte possono essere utilizzate per quanto contro le persone sospette possa pure essere ordinata un'inchiesta mascherata.

4

La persona di contatto comunica le informazioni di cui ai capoversi 2 e 3 all'autorità che ha ordinato l'inchiesta mascherata; le informazioni di cui al capoverso 3 sono contemporaneamente comunicate all'autorità d'approvazione.

5

La denuncia può essere accompagnata dalla richiesta di rinunciare momentaneamente a qualsiasi operazione d'inchiesta riconoscibile come tale al fine di non pregiudicare l'inchiesta mascherata.

Art. 22 1

Comunicazione

L'autorità che ha ordinato l'inchiesta mascherata informa l'imputato, al più tardi prima della fine dell'istruttoria o dopo la decisione di non doversi procedere, che nei suoi confronti è stata svolta un'inchiesta mascherata.

3870

Legge federale sull'inchiesta mascherata

2 Con il consenso dell'autorità d'approvazione, l'autorità che ha ordinato l'inchiesta mascherata può eccezionalmente differire la comunicazione o rinunciarvi se le informazioni non sono utilizzate a scopo probatorio e se:

a.

sono da temere gravi pregiudizi per l'agente infiltrato;

b.

la comunicazione esporrebbe terzi a un serio pericolo;

c.

è indispensabile a tutela di interessi pubblici preponderanti, segnatamente per la sicurezza interna o esterna o per la lotta contro il crimine organizzato;

d.

la persona interessata è irreperibile; o

e.

sono da temere gravi pregiudizi per un procedimento penale in corso.

Art. 23

Misure di protezione

1

L'identità di un agente infiltrato cui sono state garantite misure di protezione secondo l'articolo 17 capoverso 2 è tenuta segreta anche dopo la conclusione dell'intervento. In tal caso le sue generalità non vengono rivelate neppure durante il procedimento giudiziario e non figurano negli atti procedurali.

2 Se necessario il giudice competente domanda informazioni sull'identità dell'agente infiltrato e accerta se questi ha partecipato al procedimento. A tale scopo può interrogare lui stesso l'agente infiltrato.

3

Qualora sia necessario interrogare l'agente infiltrato, l'autorità che dirige la procedura prende le misure di protezione indispensabili per mantenere la promessa di riservatezza.

4

Possono segnatamente essere ordinate le seguenti misure di protezione: a.

l'alterazione dell'aspetto e della voce dell'agente infiltrato;

b.

l'interrogatorio dell'agente infiltrato in un locale separato;

c.

lo svolgimento dell'interrogatorio a porte chiuse, se l'identità non può essere tenuta segreta in altro modo;

d.

l'esclusione degli imputati, se il confronto dovesse costituire una minaccia considerevole per l'agente infiltrato.

5

Le stesse misure sono se necessario prese nei confronti di terzi che hanno collaborato all'inchiesta.

3871

Legge federale sull'inchiesta mascherata

Sezione 3: Disposizioni finali Art. 24

Modifica del diritto vigente

Le seguenti leggi federali sono modificate come segue: 1. Codice penale13

Atti non punibili

Art. 317bis Non è punibile giusta gli articoli 251, 252, 255 e 317 colui che, con l'approvazione del giudice, allestisce, altera o utilizza, nel quadro di un'inchiesta mascherata, documenti atti a costituire o conservare la sua identità fittizia.

1

2

Non è punibile giusta gli articoli 251, 252, 255 e 317 colui che, con l'approvazione del giudice, allestisce o altera documenti da utilizzare nel corso di un'inchiesta mascherata.

2. Legge federale del 3 ottobre 195114 sugli stupefacenti Art. 23 cpv. 2 2

Il funzionario incaricato di combattere il traffico illecito di stupefacenti che, a fini d'inchiesta, accetta un'offerta di stupefacenti non è punibile neppure qualora non riveli la sua identità e la sua funzione.

Art. 25

Disposizioni transitorie

1

Le garanzie di misure di protezione approvate dal giudice secondo il diritto anteriore restano valide.

2 Un'inchiesta mascherata approvata dal giudice nel quadro di un'indagine avviata prima dell'entrata in vigore della presente legge può essere portata a termine secondo il diritto procedurale allora applicabile.

3

Fintanto che un Cantone non ha designato le autorità che ordinano e approvano le inchieste mascherate, si applicano per analogia le competenze in materia di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.

Art. 26

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

13 14

RS 311.0; RU ... (FF 2002 7351) RS 812.121

3872

Legge federale sull'inchiesta mascherata

Consiglio nazionale, 20 giugno 2003

Consiglio degli Stati, 20 giugno 2003

Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christophe Thomann

Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 1° luglio 200315 Termine di referendum: 9 ottobre 2003

15

FF 2003 3864

3873